Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 2003, n. 163
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, concernente il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che prevede l'emanazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, con il quale e' stato approvato il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e successive modificazioni;
Ravvisata l'esigenza di includere espressamente nel novero dei fatti che possono costituire presupposto per il conferimento dell'encomio solenne quelli connessi a servizi o ad attivita' di ordine pubblico;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. All'articolo 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, le parole: "a servizi o ad attivita' di polizia giudiziaria e di soccorso pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "a servizi o ad attivita' di ordine e sicurezza pubblica, polizia giudiziaria e soccorso pubblico".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 74



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre
1985, n. 782, reca: "Approvazione del regolamento di
servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.".
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione della Repubblica
italiana, tra l'altro, conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera soppressa)".
- Si riporta il testo dell'art. 111, della legge
1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza):
"Art. 111. Regolamento di servizio della
amministrazione della pubblica sicurezza e applicazione
delle norme del disciolto Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza.
Il regolamento di servizio dell'amministrazione della
pubblica sicurezza e' emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i
sindacati di polizia piu' rappresentativi sul piano
nazionale.
Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della
presente legge e quella del regolamento di cui al primo
comma si applicano, per quanto non previsto dalla presente
legge e se compatibili con essa, le disposizioni del
regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930,
n. 1629, e successive modificazioni.
In dette disposizioni la denominazione Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza si intende sostituita da
Amministrazione della pubblica sicurezza.".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
28 ottobre 1985, n. 782, v. nella nota al titolo.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 (per
l'argomento v. nella nota al titolo.), come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 73. Requisiti per il conferimento delle
ricompense per meriti straordinari e speciali.
1. La promozione alla qualifica superiore per merito
straordinario e' conferita ai sensi degli articoli 71 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 75, l'encomio
solenne e' conferito esclusivamente in relazione ad eventi
connessi a servizi o ad attivita' di ordine e sicurezza
pubblica, polizia giudiziaria e soccorso pubblico al
personale che, offrendo un contributo determinante
all'esito di operazioni di particolare importanza o
rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualita'
professionali e non comune determinazione operativa.".



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone