Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 27 maggio 2003
Graduatorie regionali ordinarie e speciali e graduatorie relative ai "grandi progetti" di cui all'art. 6, comma 3 del decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni, concernenti le iniziative ammissibili relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 per il bando del 2002 del "settore industria" (attivita' estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e dell'energia) - 14° bando di attuazione e per la seconda applicazione della misura 2.1.b Pacchetto Integrato di Agevolazioni - PIA Formazione del P.O.N. 2000-2006 "Sviluppo imprenditoriale locale".

IL DIRETTORE GENERALE
per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese
VISTO l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
VISTO l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
VISTO il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992 che, in particolare, al punto 5.c4, prevede, per l'assegnazione delle risorse, la formazione di graduatorie regionali ordinarie e speciali, nonche' di due graduatorie multiregionali relative ai "grandi progetti";
VISTO il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e le successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato "regolamento", concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del paese;
VISTO, in particolare, l'art. 6, comma 3 del citato D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni che attribuisce al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ora Ministero delle attivita' produttive, la competenza di formare, sulla base delle risultanze degli accertamenti istruttori delle banche concessionarie, le suddette graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e di provvedere alla loro pubblicazione;
VISTO il Programma operativo nazionale (P.O.N.) "Sviluppo Imprenditoriale Locale", approvato dalla Commissione della Unione europea con decisione C (2000) 2342 dell'8 agosto 2000, ed il relativo complemento di programmazione, approvato dal Comitato di sorveglianza il 10 luglio 2001, e, in particolare, la Misura 2.1.b-Pacchetto Integrato di Agevolazioni-PIA Formazione;
VISTA la circolare esplicativa del Ministero delle attivita' produttive n. 1167510 del 28 novembre 2001 relativa all'attuazione della misura 2.1.b PIA Formazione che, in particolare, al punto 1.2, prevede che l'attuazione medesima avvenga attraverso i bandi della legge n. 488/1992 "settore industria";
VISTE le circolari esplicative del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900405 del 16 ottobre 2000, n. 1054119 del 25 ottobre 2000, n. 900476 del 21 novembre 2000, n. 930035 del 5 febbraio 2001, n. 900119 del 23 febbraio 2001, n. 900919 del 12 settembre 2001, n. 900005 dell'8 gennaio 2002, n. 900012 del 14 gennaio 2002, n. 900185 del 7 maggio 2002, n. 900345 del 19 settembre 2002 e n. 900444 del 12 novembre 2002;
VISTI i decreti ministeriali del 6 novembre 2001 e dell'8 ottobre 2002 con i quali sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative al bando del "settore industria" del 2002;
VISTO il decreto ministeriale del 15 marzo 2002 con il quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative alla modalita' ordinaria (2^ applicazione) del PIA Formazione e sono state a tal fine assegnate risorse finanziarie pari a 40 milioni di euro cofinanziati dal FSE per le spese di formazione e 225,1 milioni di euro cofinanziati dal FESR per i correlati investimenti ammissibili ai sensi della legge n. 488/1992;
VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448 che, alla Tabella D, assegna 1.839.498.000 euro di risorse nazionali al finanziamento dei bandi della legge n. 488/1992 per il triennio 2002-2004;
VISTA la delibera del CIPE del 14 febbraio 2002 con la quale sono stati fissati i criteri di riparto su base regionale delle suddette risorse finanziarie;
VISTO il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 17 luglio 2002 che, dei suddetti 1.839.498.000 euro, ha assegnato, in via programmatica, al bando del "settore industria" del 2002, 1.416.413.460 euro (pari al 77% delle risorse disponibili), di cui 1.203.951.441 euro alle regioni dell'obiettivo 1 e 212.462.019 euro alle regioni e province autonome del centro-nord, destinando alle relative graduatorie dei "grandi progetti" il 14% delle risorse nazionali disponibili;
CONSIDERATO che, sulla base di quanto precede e tenuto conto dei criteri di riparto tra le regioni e le province autonome fissati dal CIPE con la richiamata delibera del 14 febbraio 2002, le risorse risultano cosi' ripartite (in milioni di euro):

----> Vedere tabella di pag. 6 <----

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 20 luglio 1998 che, all'art. 6, autorizza il Ministero ad utilizzare una quota non superiore all'uno per mille dello stanziamento annuale destinato alle agevolazioni della legge n. 488/1992, al netto delle risorse necessarie ad assicurare il cofinanziamento, per le spese di funzionamento connesse alle attivita' ed agli adempimenti di propria competenza necessari all'attuazione degli interventi previsti dalla stessa legge, corrispondenti, quindi, per quanto di competenza del bando del "settore industria", a 1.416.413,5 euro;
VISTA la delibera del CIPE del 21 dicembre 2001 che destina al patto territoriale di Vibo Valentia 10,329 milioni di euro delle suddette risorse nazionali assegnate alla regione Calabria;
VISTA la convenzione sottoscritta l'8 novembre 2001 con la regione Siciliana per l'utilizzo delle risorse della sottomisura 4.01.a2 del P.O.R. attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei bandi della legge n. 488/92 che, tra l'altro, prevede che gli oneri accessori riferiti alle domande cosi' agevolate siano posti a carico delle risorse nazionali destinate alla regione stessa per i bandi del 2002 e seguenti;
CONSIDERATO che i detti oneri relativi agli scorrimenti dell'8° bando e dell'11° bando con le risorse del P.O.R. della regione Siciliana, di cui ai decreti ministeriali dell'8.11.2001 e del 19.9.2002, sono pari, rispettivamente, a 93.991,07 e 369.733,88 euro e che detti importi, anticipati dal Ministero, devono essere recuperati e portati in detrazione dalle suddette risorse nazionali assegnate alla stessa regione;
VISTA la nota del 16 aprile 2003 della Regione Campania con la quale si comunica l'assegnazione di risorse aggiuntive al bando del settore "industria" del 2002 della legge n. 488/1992 pari a 40.000.000 euro, relative alla misura 4.2.a1 del Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006, da destinare alle iniziative ammissibili ubicate nelle aree dei Distretti Industriali, alle quali si aggiungono 1.165.606,01 euro che residuano dalle analoghe assegnazioni dei bandi precedenti effettuate tramite gli scorrimenti dell'8° e dell'11° bando di cui ai decreti del 28.5.2002 e del 31.1.2003;
CONSIDERATO che anche le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio, a seguito delle specifiche convenzioni stipulate con il Ministero delle attivita' produttive, hanno destinato risorse dei propri DOC.U.P. allo scorrimento dei bandi della legge n. 488/1992 e che, tenuto anche conto degli scorrimenti effettuati per l'8° e l'11° bando, le risorse disponibili per il 14° bando, derivanti da quelle dei DOCUP non impegnate o di nuova assegnazione, nonche' da quelle nazionali sostituite nei bandi precedenti dalle stesse risorse dei DOCUP, sono le seguenti (importi in euro):

----> Vedere tabella di pag. 7 <----

VISTO il decreto del Ministro delle attivita' produttive dell'8 ottobre 2002 con il quale sono state approvate le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome concernenti le priorita' regionali ed i relativi punteggi utili per l'indicatore regionale validi per il bando del "settore industria" del 2002, nonche' la formazione delle graduatorie speciali e le risorse finanziarie alle stesse destinate come di seguito specificato:

----> Vedere tabella di pag. 8 <----

CONSIDERATO che, sulla base di tutto quanto precede, sono assegnate a ciascuna regione, per il bando del "settore industria" del 2002, le seguenti risorse finanziarie (milioni di euro), da ripartire tra la graduatoria ordinaria e quella speciale secondo le percentuali sopra riportate:

----> Vedere tabella di pag. 8 <----

euro 29,715 milioni di euro alla graduatoria dei grandi progetti delle regioni del centro-nord e delle province autonome di Bolzano e Trento e 168,384 milioni di euro alla graduatoria dei grandi progetti delle regioni dell'obiettivo 1;
VISTI gli esiti delle risultanze istruttorie delle banche concessionarie, di cui all'art. 6, comma 1 del citato D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:
Decreta
Art. 1
1. Le graduatorie regionali speciali e ordinarie delle regioni e delle province autonome di Bolzano e Trento concernenti le iniziative di cui in premessa per il bando del 2002 (14°) del "settore industria" (attivita' estrattive, manifatturiere, di servizi, delle costruzioni e dell'energia), ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonche' alle agevolazioni di cui alla misura 2.1.b Pacchetto Integrato di Agevolazioni - PIA Formazione del P.O.N. "Sviluppo imprenditoriale locale", sono riportate negli allegati dal n. 2/1 al n. 2/37 al presente decreto. Negli allegati n. 2/38 e n. 2/39 sono riportate le graduatorie dello stesso bando relative ai "grandi progetti".
2. Al fine di facilitare la lettura dei dati contenuti nelle graduatorie e l'individuazione di ciascuna iniziativa ammissibile nella graduatoria di pertinenza, si forniscono, nell'allegato n. 1, le opportune note esplicative e, nell'allegato n. 3, l'elenco di tutte le iniziative ammissibili, ordinate per n. di progetto, con l'indicazione della graduatoria nella quale ciascuna di esse e' inserita ed il numero della relativa posizione occupata.
 
Art. 2
1. I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/92 e di cui alla misura 2.1.b PIA Formazione vengono adottati in favore delle domande inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento delle risorse disponibili di cui alle premesse, tenendo conto, per quanto concerne le risorse FESR e FSE del PIA Formazione, dei criteri di cui al punto 7.1 della circolare n. 1167510 del 28 novembre 2001, e tenendo altresi' conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese e della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi, di cui all'art. 2, comma 2 del regolamento citato nelle premesse, nonche' del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento medesimo ed al punto 13 della circolare n. 1167510/2001.
 
Art. 3
1. Ad eccezione delle iniziative che sono state inserite nelle graduatorie di cui al precedente art. 1 ai sensi dell'art. 6, comma 8 del regolamento che, se non agevolate, non possono essere ulteriormente ripresentate con le medesime modalita', le iniziative che, a causa della insufficienza delle disponibilita' finanziarie, occupano una posizione nella relativa graduatoria che risulti non utile per la concessione delle agevolazioni, sono inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al primo bando utile successivo, nel pieno rispetto, tuttavia, delle condizioni vigenti con riferimento a tale graduatoria e fatte salve eventuali diverse disposizioni introdotte da modifiche normative che dovessero intervenire successivamente al presente decreto, mantenendo valida, ai soli fini dell'ammissibilita' temporale del programma, la data della domanda originaria, rimanendo comunque salve le eventuali modifiche introdotte in ordine agli ulteriori criteri di ammissibilita'.
Fatto sempre salvo quanto detto in merito alle eventuali modifiche normative, qualora l'impresa intenda mantenere valida, ai soli fini dell'ammissibilita' temporale del programma, la data della detta domanda originaria e, al contempo, riformulare la domanda stessa, rinuncia al suddetto inserimento automatico con nota raccomandata da inviare alla banca concessionaria entro e non oltre il termine di cui all'art. 6, comma 8 citato e ripresenta la domanda, riformulata, entro i termini di presentazione relativi al solo primo bando utile successivo alla rinuncia medesima, termini che saranno fissati con decreto del Ministro delle attivita' produttive.
Le predette modalita' di inserimento automatico o di riformulazione si applicano anche alle domande che, sempre a causa della insufficienza delle disponibilita' finanziarie, sono state agevolate parzialmente rispetto alla richiesta dell'impresa, alle condizioni richiamate al punto 5.6 della circolare n. 900315 del 14.7.2000.
2. Le iniziative collocate nelle graduatorie regionali speciali che, a causa dell'insufficienza delle relative disponibilita' finanziarie, occupano una posizione che risulti non utile per la concessione delle agevolazioni nella misura richiesta dall'impresa, concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per la relativa graduatoria regionale ordinaria. Le risorse destinate dalle regioni alle graduatorie speciali ed eventualmente non attribuite, sono automaticamente utilizzate per le corrispondenti graduatorie regionali ordinarie.
 
Art. 4
1. Per le iniziative escluse dalle agevolazioni di cui all'art. 3, con successivi provvedimenti sono individualmente comunicati alle imprese interessate gli specifici motivi dell'esclusione totale o parziale dalle agevolazioni e dalla data di ricezione del provvedimento decorrera' il termine per l'impugnazione dello stesso. Si precisa che tali provvedimenti individuali non saranno inviati per quelle iniziative escluse dalle agevolazioni con le note di rigetto inviate dalle banche concessionarie alle imprese interessate e, per conoscenza, al Ministero, per i casi di invalidita' o decadenza della domanda previsti dall'art. 5, comma 4 del regolamento, in quanto tali note contengono gia' specifici motivi di esclusione.
Roma, 27 maggio 2003
IL DIRETTORE GENERALE
(Roberto Pasca di Magliano)
 
----> Vedere ALLEGATO 1 da pag. 11 a pag. 13 del S.O. <----
 
----> Vedere ALLEGATO 2 da pag. 15 a pag. 113 del S.O. <----
----> Vedere ALLEGATO 2 da pag. 114 a pag. 131 del S.O. <----
 
----> Vedere ALLEGATO 3 da pag. 132 a pag. 170 del S.O. <----
 
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