Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2003 (vai al sommario)
COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI
ORDINANZA 25 giugno 2003
Trasferimento delle licenze e delle autorizzazioni dell'impianto di fabbricazione del combustibile nucleare di proprieta' di FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. a SO.G.I.N. S.p.a. e distacco del relativo personale. (Ordinanza n. 6/2003).

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003;
Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;
Vista l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2003 e, in particolare, l'art. 1 comma 4);
Vista l'ordinanza n. 4 dell'11 aprile 2003 del commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2003;
Considerato le preoccupazioni espresse in Parlamento per i ritardi nella messa in sicurezza degli impianti ed il pressante invito ad accelerarla in ogni possibile modo;
Considerato che in data 6 giugno 2003 e' stata stipulata tra il commissario delegato, FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. e SO.G.I.N. S.p.a., convenzione per il trasferimento a SO.G.I.N. S.p.a. stessa delle licenze e delle autorizzazioni di qualsiasi genere per la gestione delle attivita' di messa in sicurezza, smantellamento e bonifica dell'impianto di fabbricazione del combustibile nucleare di proprieta' FN, sito in Bosco Marengo (Alessandria), subordinatamente al distacco del personale addetto all'impianto;
Sentito il presidente di FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. in ordine all'avvenuta acquisizione del consenso al distacco a SO.G.I.N. S.p.a. di cinquattaquattro dipendenti addetti all'impianto di fabbricazione del combustibile nucleare di FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. che garantiscono un adeguato mantenimento in sicurezza dell'impianto sopraccitato;
Dispone:
1. Con efficacia dal 1° luglio 2003, sono trasferite da FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. a SO.G.I.N. S.p.a. le licenze e le autorizzazioni di qualsiasi genere per la gestione dell'attivita' di messa in sicurezza, smantellamento e bonifica dell'impianto di fabbricazione del combustibile nucleare di proprieta' di FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. sito a Bosco Marengo (Alessandria);
2. Il trasferimento di cui al precedente punto e' regolato dalle disposizioni contenute nell'O.P.C.M. n. 3267/2003, nella presente ordinanza, nell'ordinanza commissariale n. 4 dell'11 aprile 2003, nella convenzione sottoscritta tra il commissario delegato, FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. e SO.G.I.N. S.p.a. in data 6 giugno 2003, riportata in allegato sotto la lettera «A»
3. SO.G.I.N. S.p.a. subentra nella gestione dell'impianto e delle relative pertinenze, immobili e mobili, delle materie nucleari ivi custodite, nei rapporti giuridici attivi e passivi ivi inclusi quelli inerenti il personale distaccato, nonche' in tutti i procedimenti amministrativi in corso, inclusi quelli autorizzativi, gia' attivati da FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. per l'impianto di cui al precedente punto 1.
4. SO.G.I.N. S.p.a., per il predetto impianto, inviera' all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) la proposta di adeguamento del relativo regolamento di esercizio.
5. SO.G.I.N. S.p.a. e FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. provvederanno a redigere apposito verbale di consegna dell'impianto e delle relative pertinenze, immobili e mobili, delle materie nucleari ivi custodite, e della documentazione necessaria ad assicurare la corretta gestione dell'impianto e del personale distaccato.
6. Ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003, per le attivita' relative all'impianto di cui al punto 1), le risorse finanziarie previste dall'art. 13 del decreto ministeriale 26 gennaio 2000 saranno erogate a SO.G.I.N. S.p.a.
7. La comunicazione della presente ordinanza e dell'allegato A al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, alla commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), a FN - Nuove Tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a., a SO.G.I.N. S.p.a. ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
8. La pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con omissione dell'allegato.
Roma, 25 giugno 2003
Il commissario delegato: Jean
 
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