Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2003 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 14 marzo 2003
Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002: modifiche ai punti 2.4 e 3.2 della delibera n. 131/2002. (Deliberazione n. 11/03).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la propria delibera 19 dicembre 2002, n. 131, con la quale sono state dettate direttive per la determinazione delle tariffe dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione per l'anno 2002;
Considerata l'opportunita' di estendere anche agli ATO che non hanno presentato i programmi stralcio nel corso del 2001, la possibilita' di usufruire degli incrementi di cui al punto 2.3 della delibera 4 aprile 2001, n. 52 e che quindi occorre procrastinare di un anno il periodo temporale di riferimento;
Considerato che il mancato perfezionamento della delibera n. 131/2002 entro i previsti termini non consente ai gestori di presentare le istanze tariffarie entro il termine del 1° aprile di cui al punto 3.2 della delibera precitata e che quindi occorre fissare un nuovo termine per adeguare le tariffe;
Considerato che, al fine di evitare onerosi conguagli a carico degli utenti, e' necessario ripartire nel corso dell'anno gli aumenti tariffari previsti dalla precitata delibera n. 131/2002;
Delibera:
1. Il punto 2.4 della delibera n. 131/2002 e' cosi' sostituito:
2.4. Programmi stralcio di cui all'art. 141 della legge n. 388/2000.
Per il parziale finanziamento dei programmi stralcio di cui all'art. 141 della legge n. 388/2000 si applicano le disposizioni di cui al punto 1 della delibera 15 novembre 2001, n. 93 (Gazzetta Ufficiale n. 30/2002).
Per le autorita' d'ambito, che nel 2001 non hanno presentato i suddetti programmi, e' previsto un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione dell'arco temporale 2001-2006 secondo le stesse modalita' di cui alla richiamata delibera n. 52/2001.
Sono stabiliti, altresi', incrementi per investimenti, previsti nell'anno 2002, nel caso in cui gli interventi stessi non siano inseriti all'interno dei piano stralcio di cui alla legge n. 388/2000. L'aumento e' fissato nella misura massima dell'1,5% qualora il volume degli investimenti sia pari ad almeno 1/6 del fatturato; per i volumi inferiori si procede per interpolazione lineare.
2. Il punto 3.2 e' cosi' sostituito:
3.2. Decorrenza degli aumenti.
Gli incrementi tariffari conseguenti all'attuazione delle direttive di cui ai citati punti 1 e 2 saranno applicati dal 1° luglio 2002. I nuovi valori tariffari, contestualmente all'invio in pubblicazione, verranno trasmessi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per la relativa attivita' di verifica entro il 30 giugno 2003. I relativi conguagli verranno ripartiti, nell'arco dell'anno, in almeno due soluzioni di pari importo.
Roma, 14 marzo 2003
Il Presidente delegato: Tremonti Il segretario del CIPE: Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2003 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 347
 
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