IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Pappalardo Silvia Noemi, nata a La Plata (Argentina) il 13 marzo l959, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di asistente social, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale; Preso atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Licenciada en Trabajo Social», conseguito presso la «Universidad Nacional del Centro» di Buenos Aires in data 30 novembre 1989; Considerato inoltre che e' stata iscritta al «Colegio de Asistentes Sociales o Trabajadores Sociales» di Buenos Aires dal 7 luglio 1990; Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 febbraio 2003 in cui e' stato epresso parere favorevole per l'iscrizione nella sez. A con l'applicazione di misura compensativa; Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra il quale si e' riservato di definire la misura compensativa con separato parere; Vista la nota dell'8 aprile 2003 del consiglio nazionale di categoria nella quale sono indicate le materie per la prova integrativa, per l'ipotesi di richiesta - da parte dell'interessata - di iscrizione alla sez. A, ed e' espresso parere favorevole senza applicazione di misura compensativa, per l'ipotesi di richiesta di iscrizione alla sez. B; Preso atto che la sig.ra Pappalardo con nota pervenuta il 4 febbraio 2003, ha inviato domanda per l'iscrizione alla sez. A e successivamente con nota pervenuta il 17 giugno 2003, ha inviato altra domanda per l'iscrizione alla sez. B senza applicazione di misure compensative; Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sez. B - per cui non appare necessario applicare misure compensative; Decreta: Alla sig.ra Pappalardo Silvia Noemi, nata a La Plata (Argentina) il 13 marzo 1959, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sezione B e l'esercizio della professione in Italia. Roma, 19 giugno 2003 Il direttore generale: Mele |