Gazzetta n. 158 del 10 luglio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 20 giugno 2003 |
Sospensione della validita' del decreto ministeriale 18 luglio 1922, relativo all'utilizzazione delle polle della sorgente, agli atti individuata come «Bonifacio VIII», per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale Fiuggi, in Fiuggi. |
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IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione Vista la nota della procura della Repubblica presso il tribunale di Torino in data 19 giugno 2003, concernente la trasmissione di rapporti di prova relativi alle analisi chimiche eseguite dall'Istituto superiore di sanita' su campioni prelevati dal NAS Carabinieri di Torino alle fonti Fiuggi il 28 maggio 2003; Visti i referti analitici allegati a detta nota; Preso atto delle irregolarita', riscontrate dall'Istituto superiore di sanita', sui campioni prelevati presso la sorgente Bonifacio VIII Polla 1 (di cui al rapporto di prova n. 64/DT del 18 giugno 2003) e presso la sorgente Bonifacio VIII Polla 2 (di cui al rapporto di prova n. 65/DT del 18 giugno 2003); Rilevato che, relativamente al rapporto di prova n. 64/DT (risultato: tetracloroetilene 0,1 mcg/L; arsenico 0,34 mcg/L) ed al rapporto di prova n. 65/DT (risultato: tetracloroetilene 0,1 mcg/L; arsenico 0,27 mcg/L), l'Istituto superiore di sanita' ha espresso parere non favorevole per i campioni esaminati; Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visti gli atti d'ufficio ed in particolare il decreto ministeriale 18 luglio 1922, relativo all'utilizzazione delle polle della sorgente individuata come «Bonifacio VIII» per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale Fiuggi, il decreto ministeriale 28 giugno 1973, n. 1391, relativo all'autorizzazione della polla Sambuco Vallico, in miscela, per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale Fiuggi, il decreto ministeriale 10 marzo 1980, n. 2039, relativo all'autorizzazione delle Sorgenti Le Cese, in miscela, per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale Fiuggi, ed il decreto dirigenziale 16 giugno 1998, n. 3059-047, relativo alla conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale Fiuggi; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: Art. 1. E' sospesa la validita' del decreto ministeriale 18 luglio 1922, relativo a l'utilizzazione delle polle della sorgente, agli atti individuata come «Bonifacio VIII», per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale Fiuggi, in comune di Fiuggi (Frosinone). Resta valido il decreto dirigenziale 16 giugno 1998, n. 3059-047, relativo alla conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale Fiuggi, limitatamente ai decreti ministeriali 28 giugno 1973, n. 1391, e 10 marzo 1980, n. 2039. |
| Art. 2. Il presente decreto sara' revocato a fronte della presentazione di documentazione, conforme alla vigente normativa, idonea a dimostrare il superamento delle irregolarita' riscontrate nonche' il mantenimento delle caratteristiche proprie di un'acqua minerale. |
| Art. 3. Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta titolare ed inviato in copia al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di competenza. |
| Art. 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 giugno 2003 Il direttore generale: Oleari |
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