Gazzetta n. 158 del 10 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 14 maggio 2003
Modifiche al decreto del Ministero dell'interno in data 19 luglio 2000 recante regole tecniche e di sicurezza relative alla carta di identita' e al documento d'identita' elettronici.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visti il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 19 luglio 2000 concernente regole tecniche e di sicurezza relative alla carta d'identita' e al documento d'identita' elettronici;
Ritenuta l'esigenza di apportare talune modifiche al decreto predetto in relazione all'avvio della fase di consolidamento e razionalizzazione della sperimentazione della carta d'identita' elettronica;
Sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, che ha espresso il proprio parere nell'adunanza del 3 aprile 2003;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha espresso il proprio avviso nella seduta del 31 marzo 2003;
Decreta:
Il decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000 e' modificato come segue:
«Art. 9 (Inizializzazione e numerazione del documento). - 1. (Omissis).
2. I supporti fisici prodotti nella prima fase di sperimentazione fino all'entrata in vigore del presente decreto recano la numerazione da AA0000001 a AA0155940.
I supporti fisici prodotti dall'entrata in vigore del presente decreto saranno numerati in progressione a partire da 0000001AA.
I numeri non attribuiti non possono essere riassegnati e verranno pubblicati con cadenza trimestrale nella Gazzetta Ufficiale con apposito decreto dirigenziale del Ministero dell'interno.
L'allegato A al decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000 si intende modificato, relativamente ai punti b) ed e) recanti l'indicazione del numero assegnato al documento in bianco, con le modalita' specificate all'art. 9, comma 2.
L'allegato B del decreto del Ministro dell'interno 19 luglio 2000 - sezione 5, punto 5.1.1. "Elementi di sicurezza grafici e di stampa" e punto 5.1.2."Inchiostri" - e' modificato come segue: 5.1.1. Elementi di sicurezza grafici e di stampa.
E' previsto l'uso dei seguenti elementi di sicurezza tipici delle carte valori:
motivi grafici ad elementi variabili;
elementi grafici diffrattivi;
microprint;
processo di masterizzazione photomask con stampa ad alta risoluzione di immagini direttamente su film ottico;
Embedded hologram (incisione grafica su banda laser). 5.1.2. Inchiostri.
Per la stampa e' previsto l'impiego di inchiostri dotati di speciali caratteristiche, come quelli fluorescenti (visibili all'ultravioletto) e otticamente variabili (OVI - Optical variable ink).».
Roma, 14 maggio 2003
Il Ministro: Pisanu
 
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