Gazzetta n. 158 del 10 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 giugno 2003
Monitoraggio del «Patto di stabilita' interno» per l'anno 2003 per le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 29, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno per l'anno 2003 anche secondo i criteri adottati in contabilita' nazionale, prevede per le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti la trasmissione trimestrale al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, di informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa;
Visto l'art. 29, comma 13, della citata legge n. 289 del 2002 che prevede che il prospetto in base al quale devono essere fornite le informazioni e le modalita' per la trasmissione devono essere definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica;
Considerato che le disposizioni relative al patto di stabilita' interno per l'anno 2003 sono state fissate per le regioni a statuto ordinario dall'art. 29, comma 2, della suddetta legge n. 289 del 2002, e, per le province ed i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, dall'art. 29, commi da 4 a 7, della suddetta legge n. 289 del 2002;
Ravvisata la necessita' di predisporre prospetti di rilevazione differenziati per le regioni a statuto ordinario, per le province e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti;
Sentiti la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'Istituto nazionale di statistica;
Decreta:
Articolo unico
1. Le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le informazioni di cui all'art. 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con le modalita' e i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto; i prospetti devono essere trasmessi trimestralmente entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2003
Il ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze
Grilli
Il capo Dipartimento per gli affari interni
e territoriali del Ministero dell'interno
Malinconico
 
Allegato A A. Monitoraggio del patto di stabilita' interno.
A.1. Adempimenti degli enti per il monitoraggio del patto di stabilita' interno.
I prospetti da compilare, per ogni tipologia di enti, sono rispettivamente i seguenti:
per le regioni a statuto ordinario, il modello n. 1;
per le province, il modello n. 2;
per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, il modello n. 3.
Ciascuno dei modelli n. 2 e n. 3 e' strutturato in due parti:
a) per la gestione di cassa
b) per la gestione di competenza.
A) Monitoraggio al 31 marzo 2003: relativamente alle risultanze del patto di stabilita' interno al 31 marzo 2003, i suddetti modelli devono essere trasmessi entro trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto.
I modelli vanno inviati, esclusivamente via e-mail (o via fax), al seguente indirizzo: Ministero dell'economia e della finanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A., e-mail: pattostab@tesoro.it - fax: 06/47613522.
B) Monitoraggio al 30 giugno 2003 e monitoraggi successivi: a decorrere dalle risultanze del patto di stabilita' interno al 30 giugno 2003, i suddetti modelli dovranno essere comunicati esclusivamente tramite un'applicazione web che il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato provvedera' a rilasciare a decorrere da luglio 2003.
A tal proposito, si fa presente che:
per l'utilizzo del nuovo sistema e' necessaria una postazione di lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Explorer 5.0 o superiore, Netscape 7.0);
le modalita' di accesso al nuovo sistema e la prima versione delle istruzioni per l'utilizzo dello stesso, saranno disponibili, a partire dal 26 giugno 2003, nell'apposita area dedicata al patto di stabilita' interno del sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
Al fine di consentire la creazione delle utenze (User ID e password) e la loro abilitazione al nuovo sistema di rilevazione dei dati, e' necessario che ciascun ente comunichi, entro il 4 luglio 2003 (esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: pattostab@tesoro.it) le seguenti informazioni:
a) nome e cognome delle persone da abilitare;
b) ente di appartenenza;
c) l'indicazione se tali persone risultano gia' essere utenti di sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze (in caso affermativo specificare).
Si precisa che ogni utenza e' strettamente personale per cui ogni ente puo' richiedere, con le procedure suesposte, ulteriori utenze. A.2. Regioni a statuto ordinario - Istruzioni per la compilazione del modello n. 1.
Il modello n. 1 deve essere compilato dalle regioni a statuto ordinario con cadenza trimestrale mettendo a confronto, per gli esercizi 2000, 2002 e 2003 i dati (pagamenti e impegni) cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che va dal 1° gennaio al 30 settembre, e cosi' via).
La struttura del prospetto e' in linea con quanto previsto dall'art. 29, comma 2, della legge n. 289 del 2002 che conferma le disposizioni previste dall'art. 1 della legge n. 405 del 2001, in ordine alle regole del patto di stabilita' interno per le regioni a statuto ordinario.
La norma prevede che i pagamenti e gli impegni correnti dell'anno 2003 (al netto degli interessi passivi, della spesa sanitaria, della spesa finanziata da programmi comunitari e di quella per l'esercizio delle funzioni statali trasferite nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali) non devono superare i corrispondenti pagamenti e impegni del 2000 incrementati del 4,5% (quale somma dei tassi d'inflazione programmata per gli anni 2001 e 2002) e dell'1,4% (quale tasso d'inflazione programmata per l'anno 2003).
Pertanto, per compilare il modello n. 1, si deve far riferimento ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e agli impegni di competenza sostenuti nei vari periodi di riferimento del 2000, del 2002 e del 2003 secondo le voci e le modalita' di calcolo, riportate nel modello, che consentono di determinare il codice S10 «Spese correnti soggette al vincolo».
L'importo delle spese correnti soggette a vincolo (codice S10) costituisce il dato di riferimento per la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2003: infatti, il dato al 31 dicembre 2003 non deve essere superiore al corrispondente dato dell'obiettivo programmatico per il 2003 (rilevabile al codice S11), determinato secondo lo schema previsto nel modello n. 1 (l'importo rilevato al codice S10 della spesa 2000, +4,5%, +1,4%). A.3. Province e comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti - Istruzioni per la compilazione dei modelli n. 2 e n. 3.
Nella compilazione dei modelli n. 2 e n. 3 - sia per la parte a) che per quella b), occorre far riferimento, per entrambi gli esercizi 2001 e 2003 posti a confronto, a dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno; i dati a tutto il mese di settembre devono essere riferiti al periodo che va dal 1° gennaio al 30 settembre, e cosi' via).
Si e' ritenuto utile inserire, sia nel modello n. 2 che nel modello n. 3, la colonna «Riferimenti» in cui sono evidenziati i codici di bilancio di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno del 24 giugno 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2002) o i riferimenti alla normativa sul patto di stabilita' interno.
A.3.1. Per la rilevazione della gestione di cassa (conto competenza + conto residui) i modelli n. 2 e n. 3 (parte a) devono essere compilati con riferimento alle entrate effettivamente riscosse e alle uscite effettivamente pagate registrate dal tesoriere dell'ente. Qualora nel corso dell'esercizio 2003 il tesoriere registri incassi senza reversale o pagamenti senza mandato e' necessario in ogni caso che l'ente provveda ad una rapida regolarizzazione dei sospesi di tesoreria (come previsto dagli articoli 180, comma 4, e 185, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000) al fine di assicurare la significativita' dei dati trasmessi dagli enti. Tali dati dovranno essere coerenti con quelli trasmessi trimestralmente ai sensi dell'art. 30 della legge n. 468 del 1978.
Tuttavia, se l'organizzazione amministrativo-contabile dell'ente non consentisse tale rapida regolarizzazione, e' necessario che, ai fini del monitoraggio, si operino le necessarie stime per una corretta allocazione di detti sospesi.
A.3.2. Per la rilevazione della gestione di competenza, i modelli n. 2 e n. 3 (parte b) devono essere compilati con riferimento:
per l'anno 2001 (rilevazioni infrannuali), agli accertamenti e agli impegni assunti registrati nella contabilita' dell'ente (es.: partitari, ecc.) e, per la rilevazione annuale, al conto consuntivo 2001;
per l'anno 2003, agli accertamenti e agli impegni assunti registrati nella contabilita' dell'ente (es.: partitari, ecc.). B. Informazioni in termini di contabilita' nazionale.
Oltre alla rilevazione finalizzata al monitoraggio del patto di stabilita' interno, il legislatore ha previsto, nello stesso comma 13 dell'art. 29, che siano fornite dagli enti soggetti al patto informazioni trimestrali anche in termini di contabilita' nazionale.
Cio' e' finalizzato a consentire all'ISTAT la conoscenza di particolari aspetti delle movimentazioni finanziarie registrate dagli enti anche in termini di competenza economica, tali da permettere all'istituto (il cui parere e' espressamente richiesto dalla citata normativa) di effettuare valutazioni sui loro risultati in quanto necessari alla costruzione dei conti trimestrali delle amministrazioni pubbliche.
Pertanto, e' stato predisposto dall'ISTAT il prospetto CN (Contabilita' nazionale), suddiviso in due parti, uno relativo alle informazioni concernenti la gestione di cassa (modello n. CN/a) e l'altro concernente la gestione di competenza (CN/b).
Per l'invio dei predetti prospetti possono essere utilizzate le medesime procedure e modalita' dei modelli (modelli n. 1, n. 2 e n. 3) relativi al monitoraggio del patto di stabilita' interno. B.1. Entrate.
Punto 1. Indicare gli importi relativi ad eventuali nuove entrate tributarie o extratributarie introdotte per la prima volta nel 2003 nel periodo di riferimento.
Punto 2. Indicare le entrate provenienti dalla cessione di attivita' (immobili e/o crediti), attraverso operazioni di cartolarizzazione, nei casi in cui il corrispettivo iniziale della cessione sia uguale o maggiore all'85% del valore di mercato delle attivita' cedute. Il limite dell'85% e' stato fissato in sede Eurostat dove si e' stabilito che i contratti di cartolarizzazione, per essere classificati come vendita di attivita', devono prevedere che il corrispettivo iniziale della cessione deve essere maggiore o uguale all'85% del valore di mercato delle attivita' cedute, determinato da una societa' indipendente specializzata.
Gli importi che devono essere riportati nel prospetto devono corrispondere agli effettivi flussi finanziari provenienti dalla «Societa' veicolo», cioe' dall'impresa che ha acquistato le attivita'.
Punto 3. Indicare le entrate provenienti dalla cessione di attivita' (immobili e/o crediti), attraverso operazioni di cartolarizzazione, nei casi in cui il corrispettivo iniziale della cessione sia inferiore all'85% del valore di mercato delle attivita' cedute, determinato da una societa' indipendente specializzata. La conoscenza delle cessioni inferiori a predetto limite dell'85% e' necessaria all'ISTAT in quanto, in questo caso, le operazioni devono essere considerate, ai fini del calcolo dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, una forma di indebitamento.
Anche in tale caso, gli importi che devono essere riportati nel prospetto devono corrispondere agli effettivi flussi finanziari provenienti dalla «Societa' veicolo» cioe' dall'impresa che ha acquistato le attivita'.
Nel box successivo indicare se si sono verificati aumenti di aliquote per entrate tributarie od extratributarie indicando, in caso affermativo, la tipologia dell'entrata.
B.2. Spese.
Punto 1. Indicare l'ammontare delle spese di personale, compresi gli oneri per il personale in quiescenza.
Punto 1.1. Indicare l'ammontare complessivo delle competenze del personale, sia fisse che accessorie, arretrati, compresi il compenso per lavoro straordinario, festivo e indennita' varie. Per gli enti locali si deve fare riferimento ai codici di bilancio 1.01.20 del decreto MEF/Interno del 24 giugno 2002.
Punto 1.1.1. Indicare le competenze arretrate per rinnovi contrattuali relativi a periodi antecedenti il 2003, gia' contenute al punto 1.1.
Punto 1.2. Indicare l'ammontare degli oneri sociali a carico dell'ente, costituiti dai contributi sociali pagati agli enti di previdenza per il personale dipendente, i sussidi, l'equo indennizzo, gli anticipi di pensione, le indennita' di buonuscita. Per gli enti locali si deve fare riferimento ai codici di bilancio 1.01.21 - 1.01.25 - 1.01.26 del decreto MEF/lnterno del 24 giugno 2002.
Punto 2. Indicare le quote annuali o infrannuali dovute ed erogate, anche se contabilizzate sotto forma di anticipazione di crediti, nel periodo di riferimento, a favore di aziende di servizi pubblici in base a specifici «contratti di servizio». Suddividere poi tali quote tra le diverse tipologie di aziende (punti 2.1 e 2.2.).
Punto 3. Indicare l'ammontare dei trasferimenti straordinari effettuati alle aziende di pubblici esercizi per il ripiano di debiti pregressi.
Punto 4. Indicare l'ammontare di eventuali apporti di capitale effettuati alle aziende pubbliche di servizi.
Punto 5. (Per le sole regioni) Indicare l'ammontare dei trasferimenti straordinari effettuati alle A.S.L. e ospedali pubblici per il ripiano di debiti pregressi.
Nel box successivo indicare se sono stati sottoscritti rinnovi di contratti di lavoro (CCNL o contrattazione integrativa), indicando anche la decorrenza (data di applicazione) del contratto: per il mese di gennaio si dovra' indicare: 1, per il mese di febbraio; 2, progressivamente sino al mese di dicembre: 12.

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