Gazzetta n. 158 del 10 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 6 giugno 2003
Modalita' per l'informatizzazione degli ordini di prelevamento dei fondi dai conti correnti di tesoreria centrale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, riguardante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato il relativo regolamento;
Visto l'art. 16, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, che prevede la possibilita' di estendere le disposizioni relative al pagamento tramite mandato informatico agli ordinativi pagabili dalla tesoreria centrale, nei casi e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro del tesoro;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 ottobre 2002, che regola il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi amministrati con ruoli di spesa fissa, mediante ordini di pagamento emessi in forma dematerializzata;
Ravvisata l'opportunita' di procedere alla dematerializzazione degli ordini di prelevamento fondi dai conti correnti di tesoreria centrale per accelerare il processo di realizzazione della tesoreria telematica;
Decreta:
Art. 1.
I titolari dei conti correnti di tesoreria centrale richiedono al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.GE.P.A.), il prelevamento dei fondi dai conti loro intestati, nel rispetto degli obblighi che la normativa vigente prevede per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali e secondo le modalita' operative che verranno stabilite dal medesimo Dipartimento.
 
Art. 2.
Gli ordini di prelevamento fondi sono emessi in forma dematerializzata dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato - I.GE.P.A. e devono recare:
a) il numero di conto corrente di tesoreria centrale;
b) l'mporto da prelevare;
c) la provenienza dei fondi che si prelevano;
d) il codice gestionale della spesa, il CUP (codice unico di progetto) e il CPV (common procurement vocabulary), secondo la normativa vigente;
e) il beneficiario;
f) la modalita' di estinzione dell'ordine;
g) la data di esigibilita';
h) la causale dell'operazione.
In base alle differenti modalita' di estinzione, di cui all'art. 3, gli ordini di prelevamento devono recare inoltre:
1) le generalita' della persona che deve dare quietanza, con l'indicazione della qualifica di «rappresentante legale», per i pagamenti in contanti, qualora il beneficiario sia rappresentato da altro soggetto;
2) le coordinate degli sportelli bancari e postali, per i pagamenti che si avvalgono dei relativi circuiti, nonche' i dati identificativi del conto corrente bancario o postale, per i pagamenti da accreditare su tale tipologia di conti;
3) il numero identificativo del conto e la tesoreria di destinazione, per i pagamenti da accreditare su conti di tesoreria statale;
4) il capitolo di entrata e il relativo capo di imputazione, per i pagamenti da effettuare in conto entrata al bilancio dello Stato.
 
Art. 3.
Gli ordini di prelevamento possono essere estinti con le seguenti modalita':
a) accredito su conto corrente bancario o postale;
b) «bonifico domiciliato» per il pagamento in contanti presso le banche e gli uffici postali;
c) pagamento in contanti presso le filiali della Banca d'Italia;
d) commutazione in vaglia cambiario della Banca d'Italia;
e) versamento su conti di tesoreria statale o su capitoli di entrata del bilancio dello Stato;
f) commutazione in quietanza di fondo somministrato;
g) eliminazione di sospesi di tesoreria.
Il pagamento in contanti e' documentato da quietanza apposta su apposito modulo predisposto dagli uffici pagatori, sottoscritto dal soggetto destinatario della somma, ovvero, nei casi consentiti, dal suo rappresentante legale.
 
Art. 4.
Gli ordini di prelevamento vengono inviati in via telematica alla Banca d'Italia, che effettua controlli di natura informatica atti a garantire l'autenticita' e l'integrita' del flusso trasmesso.
La Banca d'Italia, controllata l'esistenza dei dati sulla base delle specifiche concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede all'estinzione degli ordini di prelevamento e da' corso alle operazioni necessarie per finalizzare il pagamento agli aventi diritto. Gli aspetti operativi e tecnici saranno regolati da un protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.
All'atto dell'esito degli ordini di prelevamento, gli importi relativi ai pagamenti da eseguire in contanti presso gli sportelli della Banca d'Italia sono versati su un conto in attesa che i creditori si presentino per la riscossione; il conto e' fruttifero per il Ministero dell'economia e delle finanze al tasso riconosciuto sul «conto disponibilita' per il servizio di tesoreria» istituito con la legge 26 novembre 1993, n. 483. L'importo degli interessi, calcolato con riferimento al semestre solare, e' versato all'erario nei mesi di luglio e gennaio di ciascun anno.
La societa' Poste Italiane riversa sulla contabilita' speciale «Poste S.p.a. - servizio di tesoreria» le somme relative ai pagamenti di propria competenza, affluite nel conto gestione che la stessa detiene presso la Banca d'Italia.
 
Art. 5.
La Banca d'Italia invia, per via telematica, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, I.GE.P.A., e ai titolari dei conti la rendicontazione giornaliera e mensile delle operazioni relative ai conti correnti, secondo modalita' da stabilire nel protocollo d'intesa, di cui all'art. 4, secondo comma, del presente decreto.
All'invio della rendicontazione mensile alla Corte dei conti provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche mediante strumenti informatici.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2003
Il Ministro: Tremonti
 
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