IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482, con il quale e' stato approvato il «Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle Amministrazioni statali»; Visto l'art. 2 del predetto decreto, che ha dettato disposizioni per i «pagamenti in euro nell'ambito dell'Unione monetaria europea»; Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 novembre 2002 concernente «pagamenti non andati a buon fine»; Decreta: Art. 1. Per i pagamenti non andati a buon fine, di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 novembre 2002, l'amministrazione interessata, qualora la numerosita' dei titoli sia tale da rendere particolarmente onerosa la costituzione di depositi provvisori ai sensi dell'art. 544 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, puo' chiedere, in alternativa, l'apertura di un'apposita contabilita' speciale ad essa intestata. Roma, 6 giugno 2003 Il Ministro: Tremonti |