Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2003, n. 167
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonche' il parere del consiglio regionale della Sardegna;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, dell'economia e delle finanze, e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Trasferimento di funzioni e compiti
degli Uffici metrici provinciali
1. Sono trasferiti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province le funzioni amministrative ed i compiti esercitati, ai sensi del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dagli Uffici metrici provinciali che hanno sede nella regione autonoma della Sardegna.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare
leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e
regolamenti.
- L'art. 56, primo comma, della citata legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e' il seguente:
«Una commissione paritetica di quattro membri, nominati
dal Governo della Repubblica e dall'Alto commissario per la
Sardegna sentita la consulta regionale, proporra' le norme
relative al passaggio degli uffici e del personale dallo
Stato alla regione, nonche' le norme di attuazione del
presente statuto.».
Note all'art. 1:
- Il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088
(Approvazione del testo unico delle leggi sui pesi e sulle
misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre
1890, n. 216.
- Il regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242
(Approvazione del regolamento per il servizio metrico), e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 1909,
n. 128.
- Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 252
(Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei
metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge
24 aprile 1998, n. 128), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 agosto 1999, n. 180.



 
Art. 2.
Trasferimento di rapporti e del patrimonio
degli Uffici metrici provinciali - oneri finanziari
1. Dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno sede nella regione autonoma della Sardegna succedono ai soppressi Uffici metrici provinciali nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, nella proprieta' delle attrezzature e degli arredi, nonche', salva disdetta, nei contratti di locazione degli immobili.
2. Le dotazioni tecniche e le risorse strumentali trasferite sono quelle individuate nella loro attuale consistenza dall'inventario e dal giornale delle entrate e delle uscite, tenuti dagli Uffici.
3. Agli oneri derivanti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999, e, per ciascun Ente, nella misura indicata nella tabella B allegata al medesimo decreto.



Nota all'art. 2:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
6 luglio 1999 (Individuazione dei beni e delle risorse
degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere
di commercio), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 dicembre 1999, n. 286. Di seguito si riporta il testo
dell'art. 4 e della tabella B al medesimo allegata:
«Art. 4 (Risorse finanziarie). - 1. Ai fini della
quantificazione delle risorse finanziarie di cui all'art.
7, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
per ciascun ufficio metrico provinciale sono state
considerate le somme destinate al loro funzionamento negli
anni 1995, 1996 e 1997, nonche' per l'anno 1997 le entrate
costituite dalle seguenti voci:
a) somme che gli assegnatari dei marchi di
identificazione dei metalli preziosi versano all'erario per
il pagamento dei diritti di saggio e marchio, previsti
dalla legge 31 gennaio 1968, n. 46;
b) somme che i fabbricanti metrici versano all'erario
per l'ammissione di modello alla verifica prima;
c) somme che gli utenti ed i fabbricanti metrici
versano all'erario per la richiesta di verifica a
domicilio.
2. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le suddette
entrate vanno a compensazione delle risorse da trasferire.
3. Le risorse finanziarie da trasferire sono iscritte
in apposito fondo da istituire nello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per essere ripartite tra le stesse
camere di commercio entro il 31 gennaio di ciascun anno
sulla base dell'allegata tabella B.
4. Ai fini dell'attribuzione alle camere di commercio
delle risorse finanziarie necessarie all'espletamento da
parte delle stesse delle funzioni esercitate dagli uffici
metrici provinciali, gli stanziamenti di competenza dei
capitoli pertinenti dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
finanziario 1999 sono ridotti per l'importo complessivo
corrispondente ai dodicesimi di lire 14.436.186.483,
calcolati in relazione ai mesi di effettivo esercizio delle
funzioni. In applicazione di detto criterio, le risorse da
trasferire alle camere di commercio per l'anno medesimo
sono valutati, al netto delle entrate di cui al comma 1, in
pari dodicesimi di lire 10.448.624.911.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede con propri decreti alle
occorrenti variazioni di bilancio.».
Tabella B

----> Vedere Tabella alle pagg. 7 - 8 - 9 <----

nota: le uscite (C) sono date dalla media delle spese
sostenute nel triennio '95-'96-'97 dagli uffici metrici e
comprensive degli stipendi del personale.
nota 1: nella colonna IV sono riportate le voci della
colonna (C)-(D) fatta eccezione per i soli uffici di
Alessandria, Arezzo e Vicenza che anno il valore delle
ENTRATE maggiore di quello delle USCITE.
nota 3: l'ammontare del totale della colonna V e' stato
ridistribuito su ogni ufficio diverso da Alessandria,
Arezzo e Vicenza, in base al peso di ciascuno.



 
Art. 3.
Personale degli Uffici metrici provinciali
1. Il personale dello Stato in servizio presso i soppressi Uffici metrici provinciali, quale risultante dalla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, e' trasferito alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province.
2. All'inquadramento di dette unita', individuate secondo la tabella di cui al comma 1, si provvede nel rispetto delle posizioni economiche acquisite, delle posizioni giuridiche compatibili con lo stato giuridico del personale degli enti camerali e mediante trasposizione orizzontale delle qualifiche funzionali, sulla base della tabella di equiparazione prevista dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999.
3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero delle attivita' produttive anteriormente alla data di adozione del presente decreto, anche se espletati successivamente alla predetta data.
4. La dotazione organica del Ministero delle attivita' produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 276, viene ridotta in corrispondenza dei posti resi vacanti dalle unita' trasferite.



Note all'art. 3:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
6 luglio 1999, e' citato nelle note all'art. 2. Il testo
del comma 5, dell'art. 2 nonche' della tabella A allegata
al decreto medesimo e' il seguente:
"Art. 2. - (Omissis).
5. La tabella di equiparazione tra il personale statale
da trasferire e quello in servizio presso le camere di
commercio e' la seguente:
Comparto Stato Comparto enti locali

VIII VIII
VII VII
VI VI
Qualifica e livelli V V
IV IV
III III"

Tabella A

----> Vedere Tabella alle pagg. 10 - 11 - 12 <----

- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
2000, n. 276 (Regolamento recante disposizioni relative
alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2000, n.
237.



 
Art. 4.
Trasferimento funzioni e compiti degli UU.PP.I.C.A.
1. Sono trasferiti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province le funzioni amministrative ed i compiti esercitati dagli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, che hanno sede nella regione autonoma della Sardegna.



Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 3, del decreto legislativo
luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 (Soppressione dei
consigli e degli uffici provinciali dell'economia e
istituzione delle Camere di commercio, industria e
agricoltura, nonche' degli Uffici provinciali del commercio
e dell'industria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie speciale - 23 novembre 1944, n. 85, e' il seguente:
«Art. 3. - In ogni capoluogo di provincia e'
ricostituito, alla diretta dipendenza del Ministero
dell'industria e commercio, un Ufficio provinciale del
commercio e dell'industria il quale cura l'esecuzione degli
atti e provvedimenti del Ministero, rileva e segnala il
movimento economico della provincia e compie le altre
funzioni che gli sono demandate dalle leggi.
Il direttore dell'ufficio e' nominato dal Ministro per
l'industria e commercio fra il personale dell'apposito
ruolo.».



 
Art. 5.
Personale degli UU.PP.I.C.A.
1. Il personale in servizio presso i soppressi Uffici provinciali dell'industria, commercio ed artigianato, quale risultante dall'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000 pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2000, e' trasferito alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province.
2. All'inquadramento di dette unita' si provvede ai sensi del precedente articolo 3 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 1.



Note all'art. 5:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
26 maggio 2000 [Individuazione delle risorse umane,
finanziarie, strumentali e organizzative degli uffici
provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) da trasferire alle camere
di commercio per l'esercizio delle funzioni ad esse
attribuite ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112], e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2000. Di seguito si riporta
il testo dell'art. 3 nonche' dell'allegato A al medesimo
decreto:
"Art. 3. (Inquadramento del personale trasferito). - 1.
La trasposizione del personale dalle aree funzionali del
sistema di classificazione di cui all'art. 13 del CCNL
relativo al comparto Ministeri alle categorie del sistema
di classificazione di cui all'art. 3 del CCNL del comparto
regioni-autonomie locali e' effettuata in modo da garantire
la collocazione professionale corrispondente a quella di
provenienza. A tal fine l'equipararione tra aree funzionali
e categorie e' definita secondo la seguente tabella:
Ministeri Regioni Autonomie locali

ex IX qualifica categoria D (D3)
ex VIII qualifica " D (D3)
ex VII qualifica " D (D1)
ex VI qualifica " C (C1)

2. Per il personale appartenente alla IX qualifica
funzionale, le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura provvedono, in sede di inquadramento ai sensi
del comma 1, all'attribuzione delle eventuali posizioni
economiche ulteriori in relazione alla posizione
professionale posseduta all'atto del trasferimento.
3. Al personale trasferito e' garantito ai sensi della
normativa vigente, il mantenimento di tutti gli emolumenti
di natura fissa e continuativa.
4. Il personale trasferito puo' optare entro sessanta
giorni dalla data del trasferimento per il mantenimento del
trattamento previdenziale in godimento, qualora diverso da
quello in godimento da parte del personale camerale.
5. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di
concorsi interni indetti dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, anche se espletati
successivamente alla stessa.».
Tabella A

----> Vedere Tabella di pag. 13 <----



 
Art. 6.
Norma finale e di rinvio
1. Il trasferimento degli uffici e delle dotazioni di cui al presente decreto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999 e in data 26 maggio 2000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 maggio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 6:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
6 luglio 1999 e' citato nella nota all'art. 2.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
26 maggio 2000 e' citato nelle note all'art. 5.



 
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