Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2003 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2003, n. 167 |
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna; Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonche' il parere del consiglio regionale della Sardegna; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, dell'economia e delle finanze, e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Trasferimento di funzioni e compiti degli Uffici metrici provinciali 1. Sono trasferiti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province le funzioni amministrative ed i compiti esercitati, ai sensi del regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, del regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dagli Uffici metrici provinciali che hanno sede nella regione autonoma della Sardegna.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - L'art. 56, primo comma, della citata legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e' il seguente: «Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto commissario per la Sardegna sentita la consulta regionale, proporra' le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, nonche' le norme di attuazione del presente statuto.». Note all'art. 1: - Il regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (Approvazione del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1890, n. 216. - Il regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242 (Approvazione del regolamento per il servizio metrico), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 1909, n. 128. - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 252 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1999, n. 180.
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| Art. 2. Trasferimento di rapporti e del patrimonio degli Uffici metrici provinciali - oneri finanziari 1. Dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno sede nella regione autonoma della Sardegna succedono ai soppressi Uffici metrici provinciali nella titolarita' di tutti i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, nella proprieta' delle attrezzature e degli arredi, nonche', salva disdetta, nei contratti di locazione degli immobili. 2. Le dotazioni tecniche e le risorse strumentali trasferite sono quelle individuate nella loro attuale consistenza dall'inventario e dal giornale delle entrate e delle uscite, tenuti dagli Uffici. 3. Agli oneri derivanti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999, e, per ciascun Ente, nella misura indicata nella tabella B allegata al medesimo decreto.
Nota all'art. 2: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999 (Individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 1999, n. 286. Di seguito si riporta il testo dell'art. 4 e della tabella B al medesimo allegata: «Art. 4 (Risorse finanziarie). - 1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per ciascun ufficio metrico provinciale sono state considerate le somme destinate al loro funzionamento negli anni 1995, 1996 e 1997, nonche' per l'anno 1997 le entrate costituite dalle seguenti voci: a) somme che gli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi versano all'erario per il pagamento dei diritti di saggio e marchio, previsti dalla legge 31 gennaio 1968, n. 46; b) somme che i fabbricanti metrici versano all'erario per l'ammissione di modello alla verifica prima; c) somme che gli utenti ed i fabbricanti metrici versano all'erario per la richiesta di verifica a domicilio. 2. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le suddette entrate vanno a compensazione delle risorse da trasferire. 3. Le risorse finanziarie da trasferire sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere ripartite tra le stesse camere di commercio entro il 31 gennaio di ciascun anno sulla base dell'allegata tabella B. 4. Ai fini dell'attribuzione alle camere di commercio delle risorse finanziarie necessarie all'espletamento da parte delle stesse delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali, gli stanziamenti di competenza dei capitoli pertinenti dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1999 sono ridotti per l'importo complessivo corrispondente ai dodicesimi di lire 14.436.186.483, calcolati in relazione ai mesi di effettivo esercizio delle funzioni. In applicazione di detto criterio, le risorse da trasferire alle camere di commercio per l'anno medesimo sono valutati, al netto delle entrate di cui al comma 1, in pari dodicesimi di lire 10.448.624.911. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.». Tabella B
----> Vedere Tabella alle pagg. 7 - 8 - 9 <----
nota: le uscite (C) sono date dalla media delle spese sostenute nel triennio '95-'96-'97 dagli uffici metrici e comprensive degli stipendi del personale. nota 1: nella colonna IV sono riportate le voci della colonna (C)-(D) fatta eccezione per i soli uffici di Alessandria, Arezzo e Vicenza che anno il valore delle ENTRATE maggiore di quello delle USCITE. nota 3: l'ammontare del totale della colonna V e' stato ridistribuito su ogni ufficio diverso da Alessandria, Arezzo e Vicenza, in base al peso di ciascuno.
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| Art. 3. Personale degli Uffici metrici provinciali 1. Il personale dello Stato in servizio presso i soppressi Uffici metrici provinciali, quale risultante dalla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999, e' trasferito alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province. 2. All'inquadramento di dette unita', individuate secondo la tabella di cui al comma 1, si provvede nel rispetto delle posizioni economiche acquisite, delle posizioni giuridiche compatibili con lo stato giuridico del personale degli enti camerali e mediante trasposizione orizzontale delle qualifiche funzionali, sulla base della tabella di equiparazione prevista dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999. 3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero delle attivita' produttive anteriormente alla data di adozione del presente decreto, anche se espletati successivamente alla predetta data. 4. La dotazione organica del Ministero delle attivita' produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 276, viene ridotta in corrispondenza dei posti resi vacanti dalle unita' trasferite.
Note all'art. 3: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, e' citato nelle note all'art. 2. Il testo del comma 5, dell'art. 2 nonche' della tabella A allegata al decreto medesimo e' il seguente: "Art. 2. - (Omissis). 5. La tabella di equiparazione tra il personale statale da trasferire e quello in servizio presso le camere di commercio e' la seguente: Comparto Stato Comparto enti locali
VIII VIII VII VII VI VI Qualifica e livelli V V IV IV III III"
Tabella A
----> Vedere Tabella alle pagg. 10 - 11 - 12 <----
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 276 (Regolamento recante disposizioni relative alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2000, n. 237.
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| Art. 4. Trasferimento funzioni e compiti degli UU.PP.I.C.A. 1. Sono trasferiti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province le funzioni amministrative ed i compiti esercitati dagli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, che hanno sede nella regione autonoma della Sardegna.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 (Soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonche' degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale - 23 novembre 1944, n. 85, e' il seguente: «Art. 3. - In ogni capoluogo di provincia e' ricostituito, alla diretta dipendenza del Ministero dell'industria e commercio, un Ufficio provinciale del commercio e dell'industria il quale cura l'esecuzione degli atti e provvedimenti del Ministero, rileva e segnala il movimento economico della provincia e compie le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi. Il direttore dell'ufficio e' nominato dal Ministro per l'industria e commercio fra il personale dell'apposito ruolo.».
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| Art. 5. Personale degli UU.PP.I.C.A. 1. Il personale in servizio presso i soppressi Uffici provinciali dell'industria, commercio ed artigianato, quale risultante dall'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000 pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2000, e' trasferito alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle corrispondenti province. 2. All'inquadramento di dette unita' si provvede ai sensi del precedente articolo 3 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 1.
Note all'art. 5: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 [Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative degli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) da trasferire alle camere di commercio per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112], e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2000. Di seguito si riporta il testo dell'art. 3 nonche' dell'allegato A al medesimo decreto: "Art. 3. (Inquadramento del personale trasferito). - 1. La trasposizione del personale dalle aree funzionali del sistema di classificazione di cui all'art. 13 del CCNL relativo al comparto Ministeri alle categorie del sistema di classificazione di cui all'art. 3 del CCNL del comparto regioni-autonomie locali e' effettuata in modo da garantire la collocazione professionale corrispondente a quella di provenienza. A tal fine l'equipararione tra aree funzionali e categorie e' definita secondo la seguente tabella: Ministeri Regioni Autonomie locali
ex IX qualifica categoria D (D3) ex VIII qualifica " D (D3) ex VII qualifica " D (D1) ex VI qualifica " C (C1)
2. Per il personale appartenente alla IX qualifica funzionale, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono, in sede di inquadramento ai sensi del comma 1, all'attribuzione delle eventuali posizioni economiche ulteriori in relazione alla posizione professionale posseduta all'atto del trasferimento. 3. Al personale trasferito e' garantito ai sensi della normativa vigente, il mantenimento di tutti gli emolumenti di natura fissa e continuativa. 4. Il personale trasferito puo' optare entro sessanta giorni dalla data del trasferimento per il mantenimento del trattamento previdenziale in godimento, qualora diverso da quello in godimento da parte del personale camerale. 5. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito di concorsi interni indetti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se espletati successivamente alla stessa.». Tabella A
----> Vedere Tabella di pag. 13 <----
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| Art. 6. Norma finale e di rinvio 1. Il trasferimento degli uffici e delle dotazioni di cui al presente decreto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 2. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1999 e in data 26 maggio 2000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 maggio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Loggia, Ministro per gli affari regionali Marzano, Ministro delle attivita' produttive Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 6: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999 e' citato nella nota all'art. 2. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e' citato nelle note all'art. 5.
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