Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2003 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2003, n. 168 |
Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, concernente delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi recanti l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Ritenuto di accogliere le osservazioni proposte dalle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Istituzione delle sezioni 1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.): «Art. 16. Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprieta' industriale e intellettuale. 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi diretti ad assicurare una piu' rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varieta' vegetali, modelli di utilita', disegni e modelli e diritto d'autore nonche' di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprieta' industriale e intellettuale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) istituire presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate a composizione collegiale per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche; b) prevedere altresi' che nelle materie indicate le competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale e al presidente della corte d'appello spettino al presidente delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche; c) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) la pertinente competenza territoriale. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze. 3. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avra' cura di evitare che le sezioni specializzate di cui al comma 1, lettera a), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare un decreto legislativo volto a rivedere la dislocazione delle sezioni specializzate di cui alla lettera a) del comma 1 in conseguenza della rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari con l'osservanza delle modalita' e dei principi e criteri direttivi indicati nei commi 1 e 2.».
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| Art. 2. Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti 1. Le sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale sono composte di un numero di giudici non inferiore a sei, scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. Le sezioni decidono in composizione collegiale ai sensi dell'articolo 50-bis, primo comma, n. 3), del codice di procedura civile, salve le diverse previsioni di leggi speciali. Il collegio giudicante e' composto da tre magistrati. Lo svolgimento delle attivita' istruttorie e' assegnato ad un magistrato componente il collegio. 2. Ai giudici delle sezioni specializzate puo' essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi, purche' cio' non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di proprieta' industriale ed intellettuale.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 50-bis del codice di procedura civile: «Art. 50-bis. Cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale. Il tribunale giudica in composizione collegiale: 1) nelle cause nelle quali e' obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, salvo che sia altrimenti disposto; 2) nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa; 3) nelle cause devolute alle sezioni specializzate; 4) nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo; 5) nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, nonche' nelle cause di responsabilita' da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle societa', delle mutue assicuratrici e societa' cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi; 6) nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima; 7) nelle cause di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117. Il tribunale giudica altresi' in composizione collegiale nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli articoli 737 e seguenti, salvo che sia altrimenti disposto.».
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| Art. 3. Competenza per materia delle sezioni 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varieta' vegetali, modelli di utilita', disegni e modelli e diritto d'autore, nonche' di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprieta' industriale ed intellettuale. |
| Art. 4. Competenza territoriale delle sezioni 1. Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono assegnate alle sezioni specializzate di primo e secondo grado istituite secondo il seguente criterio: a) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), e Potenza: sono competenti le sezioni specializzate di Bari; b) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Bologna e Ancona: sono competenti le sezioni specializzate di Bologna; c) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Catania, Messina, Reggio Calabria e Catanzaro: sono competenti le sezioni specializzate di Catania; d) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Firenze e Perugia: sono competenti le sezioni specializzate di Firenze; e) per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di Genova: sono competenti le sezioni specializzate di Genova; f) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Milano e Brescia: sono competenti le sezioni specializzate di Milano; g) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Napoli, Salerno e Campobasso: sono competenti le sezioni specializzate di Napoli; h) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Palermo e Caltanissetta: sono competenti le sezioni specializzate di Palermo; i) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Roma, L'Aquila, Cagliari e Sassari (sezione distaccata): sono competenti le sezioni specializzate di Roma; l) per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di Torino: sono competenti le sezioni specializzate di Torino; m) per i territori ricompresi nel distretto di corte d'appello di Trieste: sono competenti le sezioni specializzate di Trieste; n) per i territori ricompresi nei distretti di corte d'appello di Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata): sono competenti le sezioni specializzate di Venezia. |
| Art. 5. Competenze del Presidente della sezione specializzata 1. Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale e al Presidente della corte d'appello spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate. |
| Art. 6. Norma transitoria 1. I giudizi aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3 ed iscritti a ruolo a far data dal 1° luglio 2003, sono assegnati alla trattazione delle sezioni specializzate per la proprieta' industriale ed intellettuale. 2. Le controversie aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3 e gia' pendenti alla data del 30 giugno 2003, restano assegnate al giudice competente in base alla normativa previgente. |
| Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 giugno 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Castelli, Ministro della giustizia Marzano, Ministro delle attivita' produttive Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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