Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 luglio 2003
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio della regione Siciliana. (Ordinanza n. 3299).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idro-potabile in atto nelle province del territorio della regione Siciliana e' stato, da ultimo, prorogato fino al 31 dicembre 2004;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 2428 del 3 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 1996;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3043 del 26 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 4 marzo 2000;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3052 del 31 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2000;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3059 del 30 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2000;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3108 del 24 febbraio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 2001;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3114 del 19 marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2001;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3128 del 27 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 2001;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3131 del 30 aprile 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 108 dell'11 maggio 2001;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3160 del 27 novembre 2001 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 1° dicembre 2001;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3189 del 22 marzo 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2002;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3224 del 28 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2002;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3234 del 26 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2002;
Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3252 del 27 novembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 3 dicembre 2002;
Visto l'Accordo di programma quadro risorse idriche per la regione Siciliana, stipulato in data 5 ottobre 2001, e le successive modifiche ed integrazioni;
Preso atto della avvenuta costituzione degli ambiti territoriali ottimali, previsti dalla legge n. 36/1994, cosi' come recepita dalla regione Siciliana con legge n. 10/1999, e della approvazione dei relativi piani d'ambito;
Ritenuto indifferibile ed urgente assicurare, fino all'effettivo avvio della gestione degli ambiti da parte dei soggetti imprenditoriali in fase di individuazione, la realizzazione degli interventi sulle reti interne finalizzati al superamento dello stato di emergenza, dichiarati imprescindibili ed urgenti dalle Unita' di crisi istituite presso gli Uffici territoriali del Governo;
Ritenuto altresi' che il definitivo superamento della condizione di emergenza ed il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione isolana e' inscindibilmente legato alla previsione di ulteriori misure urgenti per la realizzazione delle infrastrutture indicate nel sopra citato Accordo di programma quadro risorse idriche per la regione Siciliana;
Considerato che la situazione di maggiore criticita' nella distribuzione delle risorse idriche e' rappresentata dalla fatiscenza, insufficienza, nonche' dal mancato completamento del sistema acquedottistico e di invasi artificiali a servizio delle province di Caltanissetta, Agrigento e Trapani, e che quindi risulta assolutamente indispensabile adottare iniziative di carattere urgente finalizzate alla normalizzazione dell'erogazione delle risorse idriche in dette province, anche in considerazione dell'avvento della stagione estiva;
Ravvisata, quindi, la necessita' di procedere in termini di somma urgenza alla realizzazione del sistema di accumulo, potabilizzazione e distribuzione di risorse idriche a servizio delle popolazioni delle province di Caltanissetta, Agrigento e Trapani, e, segnatamente, degli acquedotti «Gela-Aragona», «Favara di Burgio», «Montescuro Ovest», dell'ampliamento del «Potabilizzatore di Sambuca di Sicilia» e della costruzione del «Serbatoio artificiale Blufi sul fiume Imera meridionale»;
Considerato altresi', che sulla base di quanto previsto dall'Accordo di programma quadro risorse idriche per la regione Siciliana, allegato 1, nello stesso ambito territoriale pluriprovinciale sopra richiamato insistono l'invaso Villarosa, l'invaso Gibbesi ed il «Sistema Sosio Verdura - Belice», per ognuno dei quali sono stati acquisiti gli studi strumentali alla progettazione delle opere di captazione e fruizione delle acque ivi localizzabili;
Ravvisata la necessita' di provvedere con ogni urgenza alla correlata progettazione, funzionale alla approvazione di rito ed alla realizzazione di dette opere, in ragione della stretta correlazione delle medesime con il definitivo superamento dello stato di emergenza;
Considerato, inoltre, che la massima criticita' del sistema di distribuzione delle risorse idriche nelle province di Caltanissetta, Agrigento e Trapani si riscontra nella citta' di Agrigento per la quale, sia a causa della particolare condizione di vetusta' e disfunzione del sistema esterno di adduzione dell'acqua ai serbatoi, sia a causa del sistema interno di distribuzione, occorre provvedere con somma urgenza alla creazione di strutture temporanee e di soccorso di produzione di fonti idriche non convenzionali, ad integrazione della scarsa disponibilita' di fatto assicurata dall'attuale sistema di veicolazione della risorsa idrica disponibile,
Vista la nota prot. n. 15464 del 4 aprile 2003 del sindaco del comune di Agrigento, inviata all'Ufficio del commissario delegato per l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio della regione Siciliana;
Considerata altresi' la grave situazione determinatasi nel settore dell'approvvigionamento idrico nella provincia di Siracusa, e segnatamente nell'area industriale di pertinenza del Consorzio ASI di Siracusa e nel territorio dei comuni di Melilli e Priolo, dove il quadro emergenziale, gia' estremamente critico in conseguenza di fenomeni di insalinamento delle falde e conseguente rischio di subsidenza, ha conosciuto un ulteriore aggravamento a causa della riscontrata presenza di idrocarburi nelle falde acquifere;
Ravvisata quindi la necessita', al fine di un definitivo superamento dell'emergenza, di procedere in termini di somma urgenza alla realizzazione delle opere ricadenti nel sopra citato ambito territoriale, ricomprese nell'Accordo di programma quadro risorse idriche per la regione Siciliana;
Ritenuto altresi' necessario individuare, nelle more del superamento della condizione di emergenza, nel Presidente della regione Siciliana - Commissario delegato il soggetto unico cui demandare ogni decisione, nell'ottica di una necessaria pianificazione del complesso delle attivita' di carattere emergenziale, in ordine alla distribuzione delle risorse idriche tra i settori idropotabile, agricolo, industriale interessati alla fruizione;
Ravvisata la necessita' di disporre ulteriori misure di natura contabile relative agli interventi eseguiti sulla condotta sottomarina di Favignana, ai sensi della citata ordinanza n. 3043/2000;
Acquisita l'intesa della regione Siciliana;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Presidente della regione Siciliana - Commissario delegato, ferme le iniziative da porre in essere sulla base delle precedenti ordinanze citate in premessa, ed al fine di rendere piu' efficace l'azione di carattere straordinario finalizzata al definitivo superamento dello stato di emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico, provvede a:
a) realizzare gli interventi prioritari e strategici previsti negli allegati dell'accordo di programma quadro «Risorse idriche per la regione Siciliana» stipulato in data 5 ottobre 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
b) qualora le Autorita' di ambito non provvedano ad individuare i soggetti gestori entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, adottare le iniziative strettamente necessarie al superamento della condizione di emergenza ed alla piena operativita' degli ambiti territoriali ottimali, secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della regione Siciliana del 7 agosto 2001, ponendo in essere, ove occorra, gli interventi sostitutivi in luogo dei soggetti inadempienti e le misure di accompagnamento necessarie all'avvio della gestione degli ambiti territoriali ottimali;
c) rideterminare, per le finalita' strettamente necessarie al superamento dell'emergenza idrica, le linee di programmazione delle iniziative e degli interventi da attuare nella regione Siciliana, sulla base delle esigenze gia' prospettatesi durante il corso della gestione commissariale, ed azionare le procedure funzionali alla realizzazione delle opere cosi' individuate;
d) realizzare in termini di somma urgenza gli acquedotti «Gela-Aragona», «Favara di Burgio», «Montescuro Ovest», nonche' l'ampliamento del «potabilizzatore di Sambuca di Sicilia» e la costruzione del «Serbatoio artificiale Blufi sul fiume Imera meridionale» con i poteri di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3252/2002;
e) tenuto conto del collegamento funzionale tra le opere appena indicate, ed i sistemi di captazione e distribuzione correlati all'invaso Villarosa, all'invaso Gibbesi ed al «Sistema Sosio Verdura - Belice», ed esaminati gli studi gia' realizzati allo scopo di avviare nel piu' breve tempo possibile i lavori di realizzazione delle opere individuate, affidare in deroga alla disciplina ordinaria la progettazione delle opere relative, necessarie al superamento della condizione di emergenza idrica;
f) avviare con ogni urgenza e fino alla realizzazione del sistema acquedottistico a servizio delle popolazioni delle province di Caltanissetta, Agrigento e Trapani, l'iniziativa indicata nel successivo art. 7 per l'approvvigionamento idrico di soccorso alla citta' di Agrigento ed ai comuni limitrofi;
g) realizzare in termini di somma urgenza e con i poteri di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3252/2002, le seguenti opere, previste dall'Accordo quadro risorse idriche per la regione Siciliana e ricadenti nel territorio della provincia di Siracusa:
Consorzio ASI Siracusa, «Ottimizzazione delle risorse idriche - scorporo, trattamento e riutilizzo delle acque dolci - II lotto di completamento», con contestuale individuazione del gestore;
Consorzio ASI Siracusa «Manutenzione straordinaria degli schemi idrici a servizio dell'area industriale "Quota 100" Chiarificatore - Progetto I lotto»;
h) predisporre, ove occorra, la progettazione delle opere e delle infrastrutture strettamente necessarie al superamento dell'emergenza idrica nel territorio regionale o attraverso le professionalita' tecniche presenti nella struttura commissariale, o mediante la stipula di convenzioni con soggetti esterni alla struttura commissariale, in deroga alla disciplina vigente;
i) utilizzare le risorse finanziarie in disponibilita' anche per iniziative, strettamente correlate al superamento dello stato di emergenza, pertinenti al settore irriguo, industriale e zootecnico;
l) avvalersi delle prerogative previste all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2428 del 3 aprile 1996, al fine di consentire l'apertura delle cave occorrenti alla costruzione del corpo diga, e strumentali al completamento dell'invaso Blufi;
m) nelle more del superamento dello stato di emergenza, ed al fine di assicurare un'azione unitaria in materia di distribuzione di risorse idriche nei settori idropotabile, agricolo ed industriale interessati alla fruizione, adottare le decisioni necessarie, urgenti ed indifferibili in ordine alla distribuzione medesima.
 
Art. 2.
1. L'art. 2, comma 3 dell'ordinanza n. 3189/2002 e' cosi' modificato:
«3. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, e se strettamente necessario al superamento della condizione di emergenza, il commissario delegato - Presidente della regione Siciliana:
a) puo' acquisire, previa intesa con i soggetti titolari dell'iniziativa, gli studi, le indagini, ed i progetti gia' in capo ad enti pubblici territoriali e non territoriali, economici e non economici ed a societa' con partecipazione pubblica, e, se gia' esistenti e deliberati, previa intesa, i relativi finanziamenti;
b) completare, previa intesa con i soggetti titolari dell'iniziativa, la realizzazione di opere gia' avviate, integrando, ove occorra, le eventuali risorse gia' disponibili.».
 
Art. 3.
1. La somma di Euro 1.032.913,80, di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3189/02, gia' disponibili presso la contabilita' speciale del Commissario delegato, e' svincolata dall'originaria destinazione ed e destinata per le finalita' di cui all'art. 7, fermo restando l'onere, in capo all'Ufficio del commissario, di liquidare all'Amap (Azienda municipalizzata acquedotti Palermo) la somma delle spese gia' sostenute per la verifica della funzionalita' dell'impianto di sollevamento Garcia Poma.
 
Art. 4.
1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 3189/2002, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma 2-bis: «Il trattamento economico fondamentale dei dipendenti, utilizzati dalla struttura commissariale resta a carico delle amministrazioni di provenienza, mentre sono a carico della gestione commissariate tutte le competenze e gli oneri accessori previsti dalla presente ordinanza e dagli istituti contrattuali vigenti nelle amministrazioni di provenienza. Al personale di cui al comma 2 si applicano gli istituti contrattuali vigenti nelle amministrazioni di provenienza».
2. All'art. 6, comma 5, dell'ordinanza n. 3189/2002 le parole «dieci consulenti» sono sostituite con le parole «tredici consulenti».
3. All'art. 6, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma 5-bis: «E' istituito, con esclusiva finalita' consultiva, il "collegio dei consulenti", organo collegiale con funzioni di supporto alle attivita' finalizzate al superamento dello stato di emergenza, cui partecipa il dirigente preposto alla struttura commissariale».
 
Art. 5.
1. Il personale impiegato nelle unita' di crisi istituite presso le Prefetture, previa formale individuazione da parte del Prefetto, e' autorizzato, per la durata dello stato di emergenza, a svolgere prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti stabiliti dalla normativa vigente, nel limite massimo di settanta ore mensili, effettivamente reso ed attestato, con oneri a carico delle risorse assegnate al commissario delegato.
 
Art. 6.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), il commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto necessario, ad affidare l'incarico per la progettazione delle opere di completamento del «Serbatoio artificiale Blufi sul fiume Imera meridionale», e l'incarico di responsabile del procedimento e di direzione dei lavori degli acquedotti «Gela-Aragona», «Favara di Burgio», «Montescuro Ovest», nonche' dell'ampliamento del «Potabilizzatore di Sambuca di Sicilia», a soggetti dotati di elevata e comprovata professionalita' nel settore, rispettivamente, della progettazione e della direzione dei lavori, in deroga all'art. 11 della legge regionale n. 7/2002 ed alle norme dalla medesima richiamate.
2. Al fine di assicurare ai soggetti chiamati a realizzare le opere un idoneo supporto per la tempestiva disponibilita' delle forniture necessarie, sono attribuiti al commissario delegato i poteri di cui al combinato disposto dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e della legge 30 novembre 1950, n. 996.
 
Art. 7.
1. In considerazione della perdurante situazione di massima criticita' nel settore dell'approvvigionamento idrico della citta' di Agrigento e dei comuni limitrofi, e della conseguente necessita' di procedere in termini di somma urgenza al reperimento di risorse idriche ad integrazione ed a supporto di quelle insufficienti attualmente in disponibilita', anche tenuto conto dell'approssimarsi del periodo estivo, il commissario delegato e' autorizzato a porre in essere tutte le iniziative di carattere convenzionale per la fornitura di acqua dissalata da parte di imprese private.
2. Al fine di assicurare ai soggetti chiamati a realizzare le opere un idoneo supporto per la tempestiva disponibilita' delle forniture necessarie, sono attribuiti al commissario delegato i poteri di cui al combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 2248/1865, all. E, e della legge 30 novembre 1950, n. 996.
 
Art. 8.
1. L'art. 4 dell'ordinanza n. 3224/2002 e' cosi' sostituito:
«1. Il commissario delegato, per lo svolgimento delle attivita' emergenziali di cui alla presente ordinanza, si avvale della collaborazione del Registro italiano dighe, attraverso l'attivazione di specifiche convenzioni funzionali allo studio di soluzioni tecnico operative mirate al definitivo superamento della situazione di emergenza idrica, da stipularsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.
2. Per l'espletamento dell'attivita' di collaborazione di cui al comma 1, il Registro italiano dighe e' autorizzato ad avvalersi, mediante chiamata diretta ed in deroga alle ordinarie procedure di comando e/o distacco, di un contingente di quindici unita' di personale, di cui cinque appartenenti all'area C ed in possesso di elevata e comprovata esperienza nel settore, proveniente da enti e amministrazioni di cui all'art. 9, comma 1, da collocare anche fuori ruolo, di cui almeno cinque da destinare stabilmente alla collaborazione del commissario delegato per l'emergenza idrica, nonche' di un consulente di comprovata qualificazione professionale.
3. Gli oneri connessi all'attuazione del comma 2 sono posti a carico delle disponibilita' di cui alla presente ordinanza.
4. Il Presidente della regione Siciliana - Commissario delegato ed il Registro italiano dighe, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), sono autorizzati ciascuno ad assumere, con contratto a tempo determinato, previo esperimento di una selezione per titoli, dieci unita' di personale tecnico in possesso di diploma di laurea attinente alle materie di competenza del Registro italiano dighe, nonche', con le medesime procedure, cinque unita' di personale in possesso di diploma di laurea in materie giuridico-economiche. Al personale in esame verra' attribuito il trattamento economico spettante al personale di ruolo appartenente alla categoria D1, del vigente contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale siciliana. Il relativo onere gravera' sulle disponibilita' finanziarie di cui alla presente ordinanza.
5. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle iniziative e degli adempimenti funzionali alla messa a regime del sistema degli invasi artificiali della regione Siciliana, il personale destinato stabilmente alla collaborazione del commissario delegato per l'emergenza idrica, e previa formale intesa con lo stesso, e' autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, entro il limite massimo di settanta ore mensili e di cinquecento ore annuali pro-capite, calcolate sulla base dell'attivita' effettivamente resa e formalmente attestata.
6. In caso di attivazione della procedura del comando, le amministrazioni di appartenenza definiscono le relative modalita', nel rispetto del termine indicato dal comma 14 dell'art. 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
7. Per esigenze straordinarie, connesse all'emergenza idrica di cui alla presente ordinanza, ed al fine di assicurare la funzionalita' del Registro italiano dighe il contingente di personale, tecnico e amministrativo, utilizzato in posizione di fuori ruolo, distacco o comando, e' mantenuto in servizio presso il R.I.D. per l'intera durata dello stato di emergenza idrica nella regione Siciliana.».
 
Art. 9.
1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3252/2002, dopo la parola «finanziarie», e' aggiunto il seguente periodo: «anche, se del caso, mediante emissione di titoli di pagamento del commissario delegato direttamente intestati alla ditta creditrice dell'Ente pubblico gestore.».
 
Art. 10.
1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il commissario delegato - Presidente della regione Siciliana e' autorizzato a derogare, oltre alle disposizioni previste, rispettivamente, all'art. 1 dell'ordinanza n. 2428/1996, ed a quelle indicate all'art. 11 dell'ordinanza n. 3189/2002, all'art. 7 dell'ordinanza n. 3224/2002, nonche' all'art. 4 dell'ordinanza n. 3252/2002, anche alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:
legge 20 marzo 1865, n. 2248, articoli 7 ed 11;
legge 30 novembre 1950, n. 996;
legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 3, 5, 6, 8, 9, 21 e 22, e corrispondenti norme della legge regionale n. 10/1999;
decreto dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della regione Siciliana del 5 agosto 1994;
legge regionale 1° marzo 1995, n. 19;
legge regionale 28 marzo 1995, n. 24, art. 3;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, recante «Disposizioni in materia di risorse idriche»;
legge regionale 6 ottobre 1999, n. 25, articoli 1, 2, 3;
decreto del Presidente della regione Siciliana 7 agosto 2001, recante «Modalita' di costituzione degli ambiti territoriali ottimali per il governo e l'uso delle risorse idriche»;
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, cosi' come modificata ed integrata dalla legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, e dalla legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003, articoli 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 41-bis e disposizioni della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni, richiamati, integrati o emendati dalle norme sopra indicate;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, cosi' come recepita dall'art. 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, art. 7;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, cosi' come richiamato dall'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, articoli 6, 10, 11, 15, 16, 17, 49, 50.
 
Art. 11.
1. Il Presidente della regione Siciliana - Commissario delegato provvede al completamento degli adempimenti di natura contabile relativi agli interventi eseguiti sulla condotta sottomarina di Favignana ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3043/2000;
2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle residue risorse disponibili gia' trasferite dal commissario delegato pro-tempore ex art. 1 dell'ordinanza n. 3131/2001, sulla contabilita' speciale intestata allo stesso Presidente della regione Siciliana, ai sensi dell'art. 8 dell'ordinanza n. 3189/2002, e per la parte residuale a valere sul Fondo per la protezione civile.
3. Il Dipartimento della protezione civile provvede ai recuperi dei crediti di natura sia tariffaria sia fiscale, nascenti dalle attivita' e dagli interventi posti in essere dalle gestioni commissariali per il superamento dell'emergenza idrica nel territorio dette isole minori della regione Siciliana.
 
Art. 12.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario medesimo comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti ed indicando te misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, che per l'espletamento della propria attivita' si avvale di un nucleo operativo all'uopo costituito, sono stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando personale in servizio presso il Dipartimento stesso.
 
Art. 13.
1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con i loro mezzi.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 luglio 2003
Il Presidente: Berlusconi
 
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