Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 dicembre 2002
Approvazione del programma integrativo di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio per gli anni 1999 e 2000 della regione Abruzzo di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto l'art. 5, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, ed in particolare l'art. 1, commi 1-bis e 2, e l'art. 8, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge di cui al punto che precede;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 1999, concernente la ripartizione dei fondi di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge, ed in particolare l'art. 5;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ed in particolare l'art. 1, comma 5;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 4 febbraio 1999, recante «Attuazione dei programmi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, di cui gli articoli 1, comma 2, e 8, comma 2, del decreto-legge n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267»;
Visto il programma generale di interventi urgenti riguardante i bacini regionali ed il bacino interregionale del fiume Sangro, approvato con delibere della giunta regionale della regione Abruzzo n. 2367/C 1999 e n. 2368/C del 3 novembre 1999;
Vista la nota del servizio «gestione e tutela della risorsa del suolo» della regione Abruzzo n. 3000 dell'8 giugno 2001, con la quale e' stata inoltrata proposta di programma di interventi urgenti nei bacini regionali e nel bacino interregionale del fiume Sangro, rientranti nel programma generale di cui al punto che precede;
Vista l'istruttoria effettuata dal Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e dal Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, trasmessa con nota DSTN/CD/7900/st del 16 aprile 2002;
Vista la nota del servizio «gestione e tutela della risorsa del suolo» della regione Abruzzo n. 7802 del 14 agosto 2002, con la quale sono forniti ulteriori elementi di valutazione relativamente all'intervento nel comune di Casalanguida, gia' proposto a finanziamento con la citata nota n. 3000 dell'8 giugno 2001;
Ritenuta la proposta di programma di interventi urgenti formulata dalla regione Abruzzo conforme agli indirizzi ed alle prescrizioni contenuti nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, nonche' agli indirizzi concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 12 ottobre 2000;
Vista la delibera approvata dal comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo nella seduta del 29 novembre 2002;
Vista la delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 settembre 2002, con la quale e' stata espressa l'intesa sul testo della soprarichiamata delibera del comitato dei Ministri, con gli impegni concordati nel corso della seduta;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2001 con il quale al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on. Altero Matteoli sono state delegate tra gli altri, le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonche' la presidenza del comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo;
Decreta:
Art. 1.
Approvazione del programma
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e' approvato il programma integrativo per gli anni 1999 e 2000 di interventi urgenti e di misure di prevenzione per le aree a rischio della regione Abruzzo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, per l'importo di Euro 4.059.805,71 (L. 7.860.880.000).
2. All'attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede con i fondi gia' trasferiti alla regione Abruzzo relativi alle annualita' 1999 e 2000 e in particolare in quanto a Euro 1.106.126,73 (L. 2.141.760.000) a valere sullo stanziamento di cui all'art. 8, comma 2, decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, per l'anno 1999, in quanto a Euro 1.190.288,54 (L. 2.304.720.000) a valere sullo stanziamento di cui allo stesso art. 8, comma 2, del citato decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, per l'anno 2000 e in quanto a Euro 1.763.390,44 (L. 3.414.400.000) a valere sullo stanziamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.
3. La regione Abruzzo assicura la programmazione prioritaria del completamento degli interventi finanziati per lotti funzionali con le eventuali economie derivanti dalla realizzazione di altri interventi urgenti programmati e si impegna altresi' a tenere conto delle esigenze del citato completamento nell'ambito di altri programmi, regionali, nazionali e comunitari.
 
Art. 2.
Prescrizioni per l'attuazione del programma
1. La regione verifica, prima dei trasferimenti di cui al comma 3, che gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti a tale data abbiano confermato, ove modificati rispetto a quelli vigenti alla data di approvazione del programma, la perimetrazione come aree a rischio molto elevato, e la sussistenza di misure di salvaguardia conformi a quanto prescritto dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998, delle aree nelle quali detti interventi producono effetti in termini di riduzione del rischio idrogeologico.
2. La regione verifica altresi', prima dell'attuazione degli interventi di completamento di interventi gia' finanziati nella loro interezza nell'ambito di programmi di interventi urgenti ex art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 180/1998, che detti completamenti siano coerenti con la normativa in materia di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico e riguardino esclusivamente opere analoghe e/o complementari al progetto originario.
3. La regione provvede l'attuazione del programma di cui all'art. 1 anche attraverso altri soggetti attuatori secondo tempi e modalita' definiti dalla stessa regione.
 
Art. 3.
Monitoraggio e controllo dell'attuazione del programma
1. Al monitoraggio e controllo dell'attuazione degli interventi programmati provvede il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 1999 e dal decreto ministeriale del 4 febbraio 1999. La regione, nell'ambito delle proprie funzioni di monitoraggio e controllo, concorre alla medesima funzione esercitata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a livello nazionale.
2. Ove per l'attuazione degli interventi siano adottate, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 4 febbraio 1992, n. 225, si potra' provvedere con le medesime a disciplinare le modalita' di attuazione, monitoraggio e controllo degli interventi.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 27 dicembre 2002
p. Il Presidente: Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2003 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 50
 
Allegato

----> Vedere allegato alle pagg. 24 - 25 <----
 
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