Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 15 maggio 2003
Approvazione di tipo del contenitore denominato «VAS/5» idoneo al trasporto di detonatori.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la domanda in data 28 ottobre 2002 con cui la «Vassale & Figli S.r.l.», con sede in La Spezia ha chiesto l'approvazione di tipo del contenitore corazzato per lo stoccaggio e il trasporto di detonatori denominato «VAS/5»;
Sentita la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili - nella seduta n. 8/03E del 25 marzo 2003;
Visto il punto 6, capitolo II dell'allegato C, del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;
Decreta:
Il contenitore «VAS/5», rispondente alle caratteristiche indicate nell'istanza del 28 ottobre 2002 e nella relazione tecnica con disegni e documentazione fotografica presentata dalla «Vassale & Figli S.r.l.», acquisita e custodita agli atti, e' dichiarato di tipo approvato per lo stoccaggio e il trasporto, via terra, via mare e via aerea, anche in presenza di esplosivi di altre categorie, di sei detonatori del tipo ordinario, elettrico, Nonel, a percussione, ovvero tra loro commisti, aventi potenza non superiore al n. 8 della scala «Sellier-Bellot», oppure di un numero di detonatori di potenza superiore a quelli del n. 8 della scala «Sellier-Bellot», purche' il quantitativo complessivo di esplosivo in essi contenuto non superi il valore netto di esplosivo presente in sei detonatori del n. 8. Il contenitore stesso e' di volta in volta allestito internamente in funzione della tipologia dei detonatori contenuti, che vengono allocati, a seconda del tipo, come da relazione tecnica allegata, in appositi astucci di protezione.
Il contenitore si intende altresi' approvato alle seguenti condizioni:
a) che il contenitore corrisponda alle misure dimensionali (263x 218x 188), nonche' alle caratteristiche strutturali di cui ai disegni costruttivi (allegati in copia al presente decreto) ed alla relazione tecnica depositati presso il Ministero dell'interno all'atto della presentazione della domanda;
b) che ogni contenitore risulti registrato dal fabbricante con l'indicazione del numero progressivo di fabbricazione e la data delle revisioni periodiche che devono essere eseguite ogni cinque anni per accertarne l'integrita';
c) che su ogni contenitore risulti indicato a mezzo di apposita targhetta metallica apposta in modo ben visibile, indelebile e non asportabile, il nome del fabbricante, il numero progressivo e gli estremi del decreto di approvazione. I dati di cui sopra dovranno risultare, unitamente all'indicazione dell'utilizzatore intestatario della licenza di trasporto ed alle date delle revisioni effettuate, su un apposito libretto che dovra' accompagnare in ogni trasporto il contenitore stesso;
d) che il contenitore sia fissato al mezzo sul quale viene trasportato e che il coperchio sia ben serrato.
Il presente decreto, con gli allegati, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 maggio 2003
p. Il Ministro: Mantovano
 
Allegati

----> Vedere allegati alle pagg. 38 - 39 <----
 
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