Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 6 giugno 2003
Approvazione di tipo del contenitore denominato «VAS/6» idoneo al trasporto di detonatori.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la domanda in data 28 ottobre 2002 con cui la «Vassale & Figli S.r.l.», con sede in La Spezia ha chiesto l'approvazione di tipo del contenitore corazzato per lo stoccaggio e il trasporto di detonatori denominato «VAS/6»;
Sentita la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili - nella seduta n. 8/03E del 25 marzo 2003;
Visto il punto 6, capitolo II dell'allegato C del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;
Decreta:
Il contenitore «VAS/6», rispondente alle caratteristiche indicate nell'istanza del 28 ottobre 2002 e nella relazione tecnica con disegni e documentazione fotografica presentata dalla «Vassale & Figli S.r.l.», acquisita e custodita agli atti, e' dichiarato di tipo approvato per lo stoccaggio e il trasporto, via terra, via mare e via aerea, anche in presenza di esplosivi di altre categorie, di otto detonatori del tipo ordinario, elettrico, Nonei, a percussione, ovvero tra loro commisti, aventi potenza non superiore al n. 8 della scala «Sellier-Bellot», oppure di un numero di detonatori di potenza superiore a quelli del n. 8 della scala «Sellier-Bellot», purche' il quantitativo complessivo di esplosivo in essi contenuto non superi il valore netto presente in otto detonatori del n. 8. I detonatori, i relativi reofori e i tubicini dei detonatori Nonel sono opportunamente inseriti ciascuno in appositi fori disposti a corona intorno alla cavita' cilindrica centrale del contenitore; in essa possono essere stivati anche i tubicini dei detonatori Nonel.
Il contenitore in argomento e' altresi' idoneo a trasportare i detonatori in acqua, in superficie o in immersione fino alla profondita' di 70 metri; ad essere lanciato, con i detonatori inseriti, da aereo o elicottero secondo le seguenti modalita': con l'operatore, durante un lancio con il paracadute; assieme a materiali di ogni altro tipo, durante un lancio con il paracadute di soli materiali; con l'operatore, durante un rilascio in mare del medesimo da elicottero stazionante in hovering da una quota non superiore a 12 metri.
Il contenitore si intende altresi' approvato alle seguenti condizioni:
a) che il contenitore corrisponda alle misure dimensionali (cilindro Ø=120 mm ed h=290 mm), nonche' alle caratteristiche strutturali di cui ai disgni costruttivi (allegati in copia al presente decreto) ed alla relazione tecnica depositati presso il Ministero dell'interno all'atto della presentazione della domanda;
b) che ogni contenitore risulti registrato dal fabbricante con l'indicazione del numero progressivo di fabbricazione e la data delle revisioni periodiche che devono essere eseguite ogni cinque anni per accertarne l'integrita';
c) che su ogni contenitore risultino indicati a mezzo di apposita targhetta metallica apposta in modo ben visibile, indelebile e non asportabile, il nome del fabbricante, il numero progressivo e gli estremi del decreto di approvazione. I dati di cui sopra dovranno risultare, unitamente all'indicazione dell'utilizzatore intestatario della licenza di trasporto ed alle date delle revisioni effettuate, su un apposito libretto che dovra' accompagnare in ogni trasporto il contenitore stesso.
Il presente decreto, con gli allegati, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2003
p. Il Ministro: Mantovano
 
Allegato

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