Gazzetta n. 159 del 11 luglio 2003 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DELLA BASILICATA IN POTENZA |
DECRETO RETTORALE 30 giugno 2003 |
Emanazione del nuovo statuto. |
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IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto lo statuto di autonomia di questa Universita' emanato con decreto rettorale n. 581 del 7 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 86 del 14 aprile 1994, e successive modificazioni; Vista la deliberazione assunta dal senato accademico nella seduta del 13 marzo 2001, con la quale e' stato stabilito di dare avvio alle procedure di revisione dello Statuto vigente affidando ad una commissione, rappresentativa di tutte le categorie dell'Ateneo, il compito di redigere una bozza del nuovo statuto; Atteso che la bozza del nuovo statuto elaborata dalla commissione e' stata trasmessa ai presidi di facolta', ai direttori di dipartimento e al senato degli studenti al fine di acquisire il parere dei rispettivi organi, ai sensi dell'art. 37, comma 1, dello statuto vigente; Visti i pareri espressi dalle facolta', dai dipartimenti e dal senato degli studenti per quanto di competenza; Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 3 luglio 2002; Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico nelle sedute del 14 giugno 2002, del 19 giugno 2002, del 15 e 16 luglio 2002, del 30 e 31 luglio 2002, del 9 ottobre 2002, del 14 e 15 ottobre 2002 e del 24 ottobre 2002, con le quali e' stato approvato il testo del nuovo statuto; Vista la nota del 23 gennaio 2003 - prot. n. 1546 - con la quale la proposta del nuovo statuto e' stata inoltrata al MIUR, giusta art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989; Visto il telegramma MIUR-U.R.S.T. del 3 febbraio 2003 - prot. n. 212 - con il quale sono state richieste le deliberazioni del senato accademico nonche' una relazione illustrativa; Vista la nota del 14 maggio 2003 - prot. n. 8450, con la quale e' stata trasmessa al MIUR la documentazione richiesta; Atteso che il MIUR con nota del 19 giugno 2003 - prot. n. 1530 - ha trasmesso il decreto direttoriale 19 giugno 2003 con il quale sono stati formulati rilievi nel testo dello statuto; Vista la deliberazione assunta da senato accademico nella seduta del 26 giugno 2003, con la quale sono stati accolti, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, sia i rilievi di legittimita' sia quelli di merito; Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione del nuovo Statuto dell'Universita', Decreta: E' emanato il nuovo statuto dell'Universita' degli studi della Basilicata che si allega al presente decreto del quale costituisce parte integrante. Il presente statuto entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con l'entrata in vigore del nuovo statuto e' abrogato il precedente statuto, emanato con decreto rettorale n. 581 del 7 aprile 1994 e successive modificazioni. Potenza, 30 giugno 2003 II rettore: Lelj Garolla Di Bard STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA Art. 1. Principi generali 1. L'Universita' degli studi della Basilicata, di seguito denominata «Universita», e' un'istituzione pubblica che ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile nello spirito dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica. E 'dislocata sul territorio con le proprie strutture e persegue i medesimi obiettivi in ciascuna delle sue sedi come definite dalla programmazione del sistema universitario. 2. L'Universita' assicura la liberta' di ricerca e di insegnamento costituzionalmente garantita. L'Universita' riconosce ed afferma che l'attivita' didattica e' inscindibile dalla attivita' di ricerca. Riconosce quale suo compito primario quello di elaborare e trasmettere criticamente il sapere. Riconosce e promuove l'internazionalizzazione dei propri corsi di studio in conformita' alle leggi vigenti. 3. L'Universita' favorisce le attivita' comunitarie di carattere culturale e sociale nel rispetto della pluralita' di orientamenti politici e convinzioni religiose e con la garanzia delle liberta' individuali e collettive sancite dalla Costituzione. 4. L'Universita' riconosce nell'informazione una delle condizioni essenziali per garantire la partecipazione degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo. L'Universita' provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso e la fruizione anche presso le strutture didattiche e di ricerca, con le modalita' da definire in apposito regolamento. 5. Sono funzioni dell'Universita': l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' didattiche e di ricerca, con la predisposizione e gestione del relativo servizio di sostegno; l'orientamento e la guida nella scelta dei corsi e dei programmi di studio e di ricerca, e dei rapporti con la vita sociale e professionale; la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento del personale tecnico amministrativo dell'Universita'; la promozione di forme d'interazione tra la ricerca universitaria e le attivita' sociali e produttive nonche' la diffusione dell'informazione scientifica e tecnica; la promozione della partecipazione alla cooperazione culturale e scientifica nazionale ed internazionale. 6. La comunita' universitaria e' costituita dai docenti, dai ricercatori, dal personale tecnico-amministrativo, dagli studenti e da coloro che partecipano ai programmi formativi, di ricerca e di consulenza scientifica e tecnica svolti presso l'Universita' stessa. Ogni componente della comunita' contribuisce, nell'ambito della propria funzione e responsabilita' e nel rispetto della liberta' di ricerca, di insegnamento e di studio di ciascuno, al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Universita'. 7. L'Universita' promuove ed adotta i provvedimenti atti a rimuovere all'interno della comunita' universitaria ogni condizione di svantaggio per rendere effettiva la parita' delle condizioni di studio e di lavoro. 8. L'Universita' garantisce in modo adeguato e paritario la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno dell'Universita'. 9. Le norme di attuazione del presente statuto sono contenute nel regolamento generale di Ateneo, nel regolamento didattico di Ateneo, nel regolamento degli studenti, nei regolamenti di ciascuna struttura. |
| Art. 2. Istruzione e formazione 1. L'Universita' realizza i propri fini istituzionali di istruzione e formazione mediante le proprie strutture. 2. L'Universita' realizza l'autonomia didattica, con le procedure previste dalla legge, disciplinando gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio. Provvede a tutti i livelli di formazione universitaria intesa alla preparazione ed alla specializzazione delle diverse figure professionali e scientifiche previste dagli ordinamenti didattici vigenti. 3. L'Universita' promuove, tenuto conto della legislazione vigente in materia, anche nell'ambito dell'attuazione del diritto allo studio, le attivita' culturali e sportive degli studenti e del personale universitario convenzionandosi con gli enti pubblici e privati e con le associazioni operanti in tali ambiti. 4. L'Universita' assiste il sistema scolastico e cura in particolare la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti. 5. L'Universita', in applicazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e della vigente legislazione in materia di diritto agli studi universitari, organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario. A tal fine l'Universita' assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri laureati. |
| Art. 3. Ricerca 1. L'Universita' promuove e sostiene la ricerca scientifica sulla base del criterio della qualita', perseguendo lo scopo di una piena valorizzazione delle capacita' individuali e collettive dei docenti. 2. L'Universita' garantisce ai professori e ai ricercatori l'accesso ai fondi destinati alla ricerca. La selezione delle richieste di finanziamento, sia su temi liberamente scelti sia per ricerche finalizzate, avviene in base a criteri oggettivi, improntati ad un'imparziale valutazione della qualita' delle proposte. 3. Conformemente alle norme fissate dal presente statuto e dai regolamenti, l'Universita' puo' accettare contributi finanziari per le ricerche, ma s'impegna, nei limiti delle risorse disponibili, a fornire ai docenti che non accedono a forme di committenza esterna un sostegno finanziario adeguato per lo svolgimento della loro attivita' scientifica. 4. L'Universita', pur riconoscendo il ruolo della ricerca finalizzata e pur favorendo i rapporti con il mondo della produzione, disciplinati attraverso contratti e convenzioni, ha il compito di vigilare affinche' sia salvaguardata l'autonomia delle proprie strutture scientifiche e didattiche e affinche' gli interessi di parte non prevalgano sui fini istituzionali di queste ultime. |
| Art. 4. Rapporti con l'esterno 1. L'Universita' puo' stabilire rapporti con enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni. Le convenzioni, i contratti e le altre forme di cooperazione scientifica devono prevedere, ove possibile, una quota delle relative entrate da destinare al finanziamento della ricerca di base. 2. Le procedure e i limiti di attuazione di ogni forma di rapporto sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo. 3. L'Universita', per la realizzazione dei propri fini istituzionali, puo' istituire, con altre universita' e con enti pubblici e privati (anche internazionali), centri interuniversitari e puo' partecipare a consorzi o a societa' di capitali per la progettazione o esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico con apporti di prestazione di opera scientifica e, eventualmente, con contributi in denaro. 4. L'eventuale partecipazione a consorzi o a societa' di capitali con contributi in danaro dovra' essere disciplinata con apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione, e dovra', tra l'altro, prevedere adeguate cautele per la conservazione e la salvaguardia dell'integrita' del patrimonio dell'Ateneo. 5. L'Universita' puo' istituire, con altre universita' e con enti pubblici e privati, strutture per lo svolgimento di attivita' di comune interesse e puo' dar vita ad altre forme di collaborazione. A tai fine l'Universita' puo' stipulare convenzioni o costituire consorzi, anche di diritto privato. 6. L'Universita' promuove e favorisce forme di interscambio con docenti di universita' di Paesi stranieri con i quali esistono accordi di reciprocita'. |
| Art. 5. Interventi a favore degli studenti 1. L'Universita' provvede a instaurare forme di collaborazione con gli studenti nelle attivita' connesse ai servizi di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio, con esclusione di quelle inerenti all'attivita' di docenza ed allo svolgimento degli esami o che comportino l'assunzione di responsabilita' amministrative. 2. Le norme relative sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. 3. L'Universita', anche in collaborazione con altri enti e istituzioni, istituisce borse di studio per giovani laureati ed eroga sussidi agli studenti per tirocini e ricerche, anche all'estero. 4. L'Universita' promuove e favorisce forme di interscambio con studenti di universita' di Paesi stranieri con i quali esistono accordi di reciprocita'. 5. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attivita' possono essere affidati, mediante convenzione, al Centro universitario sportivo sotto il controllo del Comitato per lo sport universitario italiano. 6. L'Universita' puo' adottare iniziative e promuovere interventi finalizzati alla soluzione di problematiche degli studenti dell'Ateneo, nonche' al superamento di ogni condizione di disagio o di svantaggio connessi con la condizione di studente, anche istituendo al proprio interno, servizi di assistenza e di supporto alle studentesse madri ed agli studenti padri, agli studenti portatori o congiunti di portatori di handicap, agli studenti non residenti e favorisce attivita' culturali e di socializzazione ad essi rivolti. |
| Art. 6. Interventi a favore del personale 1. L'Universita' puo' adottare iniziative e promuovere interventi finalizzati alla soluzione di problematiche del personale dell'Ateneo, nonche' al superamento di ogni condizione di disagio o di svantaggio connessi con il rapporto di lavoro, anche istituendo, al proprio interno, servizi di assistenza e di supporto alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri, ai lavoratori portatori o congiunti di portatori di handicap, ai lavoratori non residenti, e favorisce attivita' culturali e di socializzazione ad essi rivolte. |
| Art. 7. Organi e strutture dell'Universita' 1. Sono organi dell'Universita' il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il nucleo di valutazione e il consiglio dei direttori di dipartimento. 2. Sono strutture didattiche dell'Universita': le facolta', le scuole di specializzazione, i corsi di dottorato di ricerca e i corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente. Alle facolta' afferiscono i docenti e i ricercatori. Le strutture didattiche, la loro articolazione e le modalita' di funzionamento sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo. 3. Sono strutture di ricerca dell'Universita' i dipartimenti. Sono, altresi', strutture di ricerca dell'Universita' i centri interdipartimentali di ricerca, i centri interuniversitari, i centri di eccellenza. 4. Sono, altresi', strutture dell'Universita' degli studi della Basilicata i centri di servizi: interdipartimentali, interfacolta' e di Ateneo. 5. Le scuole di specializzazione attive presso l'Universita' sono disciplinate dalla normativa specifica. |
| Art. 8. Il rettore 1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge. Spetta al rettore: a) convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di amministrazione; b) emanare lo statuto e i regolamenti; c) stipulare: 1) le convenzioni non affidate a strutture didattiche; 2) gli accordi di cooperazione interuniversitaria; 3) gli accordi internazionali; d) presentare al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica, nel seguito denominato «Ministro», le relazioni periodiche sull'attivita' didattica e di ricerca dell'Ateneo previste dalla legge; e) vigilare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Universita'; f) esercitare l'autorita' disciplinare nell'ambito delle competenze previste dalla legge; g) curare l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario; h) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti; i) proporre al consiglio di amministrazione la nomina del direttore amministrativo. 2. Il rettore nomina un pro-rettore, scelto tra i professori di I fascia, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. 3. Il rettore puo' delegare alcune sue funzioni ad altri professori di ruolo. Le deleghe sono conferite con decreto rettorale. 4. Il rettore viene eletto tra i professori di I fascia a tempo pieno e dura in carica quattro anni accademici; il mandato puo' essere iterato una sola volta. L'elettorato attivo spetta: a) ai professori di prima e seconda fascia ed ai ricercatori confermati; b) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel consiglio di amministrazione; c) ai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti. Il rettore e' nominato con decreto del Ministro. |
| Art. 9. Senato accademico 1. Il senato accademico e' organo di indirizzo e di governo dell'Universita' in materia di programmazione e di coordinamento dell'attivita' didattica e di ricerca. In particolare il senato accademico: a) determina i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie, patrimoniali e del personale tecnico e amministrativo necessari per la gestione e lo sviluppo delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Universita'; b) delibera il piano pluriennale di sviluppo delle attivita' didattiche e di ricerca, tenendo conto delle richieste avanzate dalle strutture, delle osservazioni del nucleo di valutazione di Ateneo e delle indicazioni del consiglio di amministrazione sulle risorse complessive disponibili; c) delibera le richieste da avanzare al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica (di seguito MIUR) anche inerenti i piani pluriennali di sviluppo; d) esprime parere obbligatorio sui bilanci annuali e pluriennali di previsione dell'Ateneo predisposti dal rettore e da sottoporre al consiglio di amministrazione; e) delibera i regolamenti di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 del presente statuto, secondo le procedure indicate negli stessi articoli e i regolamenti per la disciplina delle elezioni delle rappresentanze nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e negli altri organi collegiali; f) esprime parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e sulle sue modifiche; g) delibera le sanzioni disciplinari da comminare agli studenti; h) delibera sulle proposte del senato degli studenti; i) delibera, sentito il consiglio di amministrazione, sulla costituzione di nuovi dipartimenti e dei centri di cui agli articoli 20, 21, 22, 23; l) esprime parere sulla organizzazione funzionale delle strutture tecniche e amministrative centrali di cui all'art. 24; m) delibera le modifiche di statuto secondo le norme previste al successivo art. 35; n) delibera circa l'istituzione di strutture di ricerca di cui al successivo art. 18; o) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti. 2. Il senato accademico e' convocato dal rettore, in via ordinaria, almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, quando occorra, ovvero quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia domanda motivata. Almeno un mese prima dell'inizio di ogni anno accademico il senato accademico si riunisce per approvare le linee generali del piano annuale di attivita' e per fornire le indicazioni conseguenti al consiglio di amministrazione. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del senato accademico sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. Il senato accademico dura in carica quattro anni accademici e il suo mandato coincide con quello del rettore. 3. Il senato accademico e' composto da: a) rettore; b) pro-rettore: c) presidi di facolta'; d) 4 direttori di dipartimento; e) 8 membri elettivi; f) uno studente per ogni facolta' attiva nell'Ateneo, con voto consultivo; partecipa alle sedute il direttore amministrativo, con voto consultivo e con funzione di segretario verbalizzante. 4. I quattro direttori di dipartimento vengono eletti mediante elezioni separate, uno per ciascuno dei gruppi dei dipartimenti individuati nel regolamento generale di Ateneo. L'elettorato attivo e' costituito dai professori di I e II fascia e dai ricercatori. 5. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli otto membri elettivi del senato spetta ai docenti di ruolo di prima e seconda fascia ed ai ricercatori. Ogni elettore esprime un solo voto. I membri eletti del senato accademico sono nominati con decreto del rettore. |
| Art. 10. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' organo di gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Universita'. Il consiglio di amministrazione rende esecutivi, nell'ambito delle compatibilita' di bilancio, gli indirizzi programmatici definiti dal senato accademico. Spetta, inoltre, al consiglio di amministrazione: a) approvare il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e le relative modifiche; b) deliberare, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione e le relative variazioni; c) deliberare il conto consuntivo; d) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Universita'; e) destinare, secondo i criteri dettati dal senato, le risorse finanziarie, patrimoniali e del personale tecnico - amministrativo e sovrintendere al funzionamento dei servizi generali; f) approvare per quanto di competenza gli schemi tipo per contratti e convenzioni di Ateneo; g) deliberare sulle proposte di istituzione di strutture di ricerca secondo quanto stabilito al successivo art. 18; h) esprimere parere sulla costituzione di centri interdipartimentali di ricerca di cui al successivo art. 20; i) deliberare, altresi', sulle materie di cui al successivo art. 13; l) deliberare la nomina del direttore amministrativo ai sensi del successivo art. 14; m) esercitare tutte le altre funzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dal presente statuto o da norme negoziali. 2. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal rettore, in via ordinaria, almeno ogni due mesi, e, in via straordinaria, quando occorre, ovvero quando almeno un terzo dei suoi membri ne faccia domanda motivata. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di Ateneo. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni accademici e il suo mandato coincide con quello del senato accademico. 3. Il consiglio di amministrazione e' composto da: a) rettore; b) pro-rettore; c) direttore amministrativo, che svolge anche le funzioni di segretario; d) sei rappresentanti eletti tra i professori di ruolo di I e II fascia e ricercatori; e) due rappresentanti degli studenti; f) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; g) un rappresentante della regione designato dal presidente della giunta regionale. 4. Ogni elettore esprime un solo voto. 5. Possono partecipare, inoltre, al consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, rappresentanti di soggetti pubblici e privati che contribuiscono al bilancio dell'Universita' con erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attivita' didattiche o di ricerca. Il contributo deve essere non inferiore ad un ammontare fissato dal consiglio di amministrazione. 6. I membri eletti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore. |
| Art. 11. Consiglio dei direttori di dipartimento 1. Il consiglio dei direttori di dipartimento esprime proposte e pareri relativamente a tutte le attivita' scientifiche e di supporto alla didattica di pertinenza dei dipartimenti. 2. Il consiglio dei direttori di dipartimento e' costituito dai direttori dei dipartimenti ed e' presieduto da un presidente eletto al proprio interno. 3. Le modalita' di funzionamento del consiglio sono fissate da apposito regolamento. |
| Art. 12. Nucleo di valutazione 1. Al nucleo di valutazione, di seguito nucleo, e' demandata la valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. 2. Al nucleo sono assicurati piena autonomia operativa, il diritto d'accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 3 Il nucleo trasmette al MIUR ed al comitato nazionale per valutazione del sistema universitario, entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sulle opinioni degli studenti frequentanti circa le attivita' didattiche, contenente, altresi', le informazioni e i dati determinati ogni triennio dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. Dette opinioni vengono acquisite periodicamente garantendo l'anonimato degli studenti stessi. 4. La relazione annuale del nucleo e' inviata, oltre che ai soggetti individuati dalla normativa vigente, agli organi di governo dell'Universita', alle strutture didattiche, di ricerca e di servizio. 5. Il nucleo e' composto da cinque esperti nei settori della ricerca, didattica e della amministrazione esterni all'Universita', nominati dal rettore sentito il senato accademico. Il presidente del nucleo e' nominato dal rettore. Il mandato del nucleo coincide con quello del rettore che lo ha nominato. I componenti del nucleo decadono dopo tre assenze consecutive alle sedute dell'organo o comunque dopo cinque assenze in un anno. |
| Art. 13. Senato degli studenti 1. Il senato degli studenti e' un organismo garante dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione didattica dell'Ateneo. 2. Spetta al senato degli studenti: a) esprimere parere in merito al regolamento degli studenti e, per quanto di propria competenza, in merito al regolamento generale di Ateneo e al regolamento didattico di Ateneo; b) formulare al senato accademico proposte, ivi comprese quelle per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica, in materia di ordinamenti didattici, di organizzazione delle attivita' didattiche, di organizzazione di servizi didattici complementari e di altri servizi universitari, di tutorato e di diritto allo studio; c) individuare le regole generali da applicare nell'Ateneo per lo svolgimento delle attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, di cui all'art. 2 del presente statuto, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia. 3. Sulle proposte di cui al punto b) del comma 2, il senato accademico deve pronunciarsi con deliberazione motivata. Le delibere di cui al punto c) del comma 2, sono approvate, per le parti di rispettiva competenza dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione. Il senato degli studenti esprime, altresi', parere su ogni altro affare di interesse degli studenti che il rettore ritenga utile ed opportuno sottoporgli. |
| Art. 14. Nomina del direttore amministrativo 1. Il direttore amministrativo e' nominato su proposta del rettore, con delibera del consiglio di amministrazione. 2. L'incarico di direttore amministrativo e' regolato dalle norme vigenti. 3. L'incarico e' a tempo determinato e puo' essere rinnovato. Il relativo contratto e' risolto di diritto con la cessazione del mandato del rettore che lo ha nominato. |
| Art. 15. Direttore amministrativo e dirigenti 1. Il direttore amministrativo sovrintende all'attivita' degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo e esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attivita' di indirizzo, direzione e controllo nei confronti dei dirigenti. 2. I dirigenti collaborano con il direttore amministrativo con compiti di direzione e di integrazione funzionale rispetto alle strutture organizzative cui sono dal medesimo preposti. I dirigenti e i titolari di funzioni equiparate sono responsabili dell'efficiente svolgimento delle attivita' cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, all'attuazione del programma annuale di attivita', alla continuita' nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli obiettivi indicati dai programmi. |
| Art. 16. Facolta' 1. Sono organi delle facolta': a) il preside; b) il consiglio di facolta'; c) il consiglio di presidenza. 2. Il preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il consiglio di facolta' e il consiglio di presidenza e ne rende esecutive le deliberazioni. Ha la vigilanza sulle attivita' didattiche che fanno capo alla facolta'. Il preside e' eletto dai componenti il consiglio di facolta', tra i professori di I fascia a tempo pieno, ed e' nominato con decreto del rettore. Il preside dura in carica quattro anni accademici, il mandato puo' essere iterato una sola volta. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano di ruolo. Le modalita' per lo svolgimento delle elezioni del preside sono contenute nel regolamento di facolta'. Il preside designa tra i professori di ruolo di I fascia un preside vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il preside vicario e' nominato dal rettore. 3. Il consiglio di facolta' delibera sulle materie di competenza della facolta'. Sono compiti della facolta': a) procedere alla destinazione dei posti di ruolo e alla chiamata dei professori di ruolo dopo aver sentito i dipartimenti interessati; b) programmare e destinare le risorse didattiche nel rispetto delle deliberazioni assunte a riguardo dal senato accademico, sentiti i dipartimenti interessati; c) indirizzare e coordinare le attivita' didattiche; d) determinare la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori di ruolo e dei ricercatori, nel rispetto della liberta' di insegnamento dei singoli, nonche', sentito il dipartimento di afferenza, autorizzare gli stessi alla fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca presso organismi scientifici, in Italia e all'estero; e) deliberare il regolamento di facolta' secondo le procedure di cui all'art. 28 del presente statuto; f) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente statuto di cui al successivo art. 36; g) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio su regolamenti di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 del presente statuto; h) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio su quanto previsto alle lettere b), e), del primo comma dell'art. 9 del presente statuto ed esprimere, altresi', parere su quanto previsto alle lettere a), c), i), l), ed f) del medesimo comma; i) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti. Il consiglio di facolta' e' convocato dal preside in via ordinaria ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra, ovvero ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri. Le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del consiglio di facolta' sono fissate dal regolamento di facolta'. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di I e II fascia, dai ricercatori confermati e dai rappresentanti degli studenti. Il numero dei rappresentanti e' determinato dal regolamento generale di Ateneo. Il regolamento di facolta' prevede a quale tipo di deliberazione possa partecipare, con voto deliberativo, ciascuna delle categorie componenti; in ogni caso, gli studenti partecipano a tutte le deliberazioni, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti, le dichiarazioni di vacanza, le chiamate e le questioni relative alle persone dei professori e dei ricercatori. I criteri di individuazione delle rappresentanze e le relative procedure di elettorato sono fissate dal regolamento di facolta'. 4. Il consiglio di presidenza e' un organo di coordinamento delle istanze e delle proposte provenienti dai corsi di studio istituiti presso la facolta'. Il consiglio di presidenza e' presieduto dal preside ed e' composto dal preside vicario e da un rappresentante di ciascun corso di studio istituito presso la facolta'. La facolta' e' centro primario di spesa. Ad essa si applicano le medesime disposizioni del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' che disciplinano le analoghe funzioni dei dipartimenti. |
| Art. 17. Corsi di specializzazione e corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente Le modalita' per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di specializzazione e dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, nel regolamento didattico di Ateneo e nel regolamento delle singole strutture didattiche. Alla conclusione dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente sono rilasciati i titoli previsti dalla normativa vigente. |
| Art. 18. Istituzione di strutture di ricerca 1. L'Universita', per la realizzazione delle sue finalita' di ricerca, predispone l'impiego ottimale delle proprie risorse umane e strumentali, favorendo il coordinamento e l'aggregazione delle discipline in unita' organizzative autonome. La collaborazione scientifica di singoli ricercatori e di interi gruppi di ricercatori puo' essere estesa ad altre universita' italiane e straniere e ad enti di ricerca. 2. I professori ed i ricercatori possono sottoporre all'approvazione del senato accademico proposte per l'istituzione di nuove strutture di ricerca, indicando i professori ed i ricercatori che vi afferiscono, gli obiettivi scientifici e il piano delle risorse disponibili, che dovra' essere approvato dal consiglio di amministrazione. 3. Il senato accademico fissa i requisiti necessari per l'attivazione delle strutture scientifiche e le modalita' di disattivazione. |
| Art. 19. Dipartimenti 1. I dipartimenti sono le strutture organizzative di uno o piu' settori di ricerca omogenei per fini o per metodi o convergenti su ambiti tematici comuni o disciplinari, anche afferenti a piu' corsi di studio. Hanno il compito primario di promuovere e coordinare, nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli, l'attivita' di ricerca e di concorrere alle attivita' didattiche. I dipartimenti: a) gestiscono le proprie risorse per la ricerca, assicurando a tutti gli afferenti un accesso equo e regolamentato; b) concorrono allo svolgimento dell'attivita' didattica con le proprie risorse umane e strumentali; c) propongono l'istituzione di dottorati di ricerca e sono responsabili diretti della relativa attivita' didattica; d) propongono l'istituzione di borse di studio e di assegni di ricerca e, ove esistano risorse finanziarie proprie, provvedono autonomamente alla loro attivazione; e) esprimono, nei settori di loro competenza, pareri sull'assegnazione degli insegnamenti da parte delle strutture didattiche e sulla copertura dei posti di ruolo; f) formulano proposte riguardanti la destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari e le richieste dei posti di ruolo dei professori e ricercatori sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca; g) stipulano, in piena autonomia, contratti e convenzioni relativi ad attivita' di ricerca, di consulenza e di servizio; h) avanzano richieste in ordine alle esigenze di spazi, di personale tecnico e amministrativo e di risorse finanziarie; i) deliberano il regolamento di dipartimento; l) esercitano tutte le altre attribuzioni che sono loro demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti. 2. Ai dipartimenti afferiscono i professori e i ricercatori, coerentemente con il settore scientifico-disciplinare di appartenenza. Ai singoli professori e ricercatori e' garantita la possibilita' di opzione fra piu' dipartimenti, ferma restando la loro afferenza ad uno solo di essi; le modalita' per l'esercizio di tale opzione sono previste nel regolamento generale di Ateneo. Al dipartimento e' assegnato personale amministrativo e personale tecnico tenuto conto dei settori di ricerca e delle attivita' connesse al dipartimento. Per lo svolgimento dei propri compiti i dipartimenti godono di autonomia finanziaria, amministrativa e contrattuale. 3. Sono organi dei dipartimenti: a) il direttore; b) il consiglio; c) la giunta. 4. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; con la collaborazione della giunta, promuove le attivita' del dipartimento, vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. Il direttore e' eletto dai componenti il consiglio aventi voto deliberativo tra i professori di I fascia a tempo pieno; in caso di documentata indisponibilita' dei professori di I fascia, il direttore e' eletto tra i professori di II fascia a tempo pieno. Il direttore del dipartimento e' nominato con decreto del rettore. Il mandato del direttore dura quattro anni accademici. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano di ruolo. Le modalita' per la votazione sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. Il direttore designa tra i professori di I fascia, e di II fascia solo in caso di documentata indisponibilita' dei professori di I fascia, a tempo pieno un sostituto che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il direttore vicario e' nominato con decreto del rettore. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il direttore e' coadiuvato dal segretario amministrativo. Il segretario amministrativo e' designato dal consiglio di amministrazione, previo parere del consiglio di dipartimento. 5. Il consiglio e' l'organo di indirizzo e di governo delle attivita' del dipartimento. Fanno parte del consiglio i professori di ruolo ed i ricercatori. Il segretario amministrativo e' tenuto ad assistere alle sedute del consiglio con funzione di segretario verbalizzante e con voto consultivo. Fanno parte, inoltre, del consiglio, una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo, degli studenti iscritti ai corsi di dottorato afferenti al dipartimento ed una rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca. Le modalita' di funzionamento del consiglio e di designazione delle rappresentanze sono contenute nel regolamento del dipartimento. Il consiglio puo' delegare specifici poteri alla Giunta. Il regolamento di dipartimento prevede a quale tipo di deliberazione possa partecipare, con voto deliberativo, ciascuna delle categorie componenti. 6. La giunta e' l'organo esecutivo che coadiuva il direttore. Ne fanno parte professori di ruolo, ricercatori, personale tecnico ed amministrativo ed il segretario amministrativo. La composizione della giunta, la durata del suo mandato, le modalita' di elezione e di funzionamento sono normati dal regolamento di dipartimento. |
| Art. 20. Centri interdipartimentali di ricerca Per attivita' di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attivita' di piu' dipartimenti, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, puo' deliberare, su proposta dei dipartimenti interessati, la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca. La delibera istitutiva indica le infrastrutture, il personale per lo svolgimento delle attivita' del centro e le risorse finanziarie assicurate dai dipartimenti promotori, specificando inoltre le risorse complessivamente necessarie e le norme che presiedono al suo funzionamento amministrativo e contabile. Le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. |
| Art. 21. Centri interuniversitari di ricerca 1. Per attivita' di ricerca di rilevante impegno che si esplichino su progetti di durata pluriennale che coinvolgano le attivita' di piu' universita', il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, puo' deliberare la costituzione di/o l'adesione a centri interuniversitari di ricerca. La convenzione istitutiva deve indicare le strutture, i partecipanti, gli organi, le risorse ed il regime amministrativo e contabile. |
| Art. 22. Centri di eccellenza 1. I centri di eccellenza, qualora costituiti presso l'universita', possono continuare a svolgere la loro attivita' di ricerca anche al termine del triennio di cofinanziamento del MIUR e con delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, in cui siano indicate le risorse disponibili in termini di infrastrutture, personale e finanziamenti, e siano specificate le risorse complessivamente necessarie. |
| Art. 23. Centri di servizio Per fornire servizi di particolare complessita' e di interesse generale per facolta', per dipartimenti e per l'amministrazione dell'universita', il senato accademico ed il consiglio di amministrazione possono deliberare, per la parte di loro competenza, la costituzione di centri di servizio: interfacolta', interdipartimentali e di Ateneo. Le proposte di istituzione e le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. |
| Art. 24. Strutture tecniche e amministrative L'organizzazione funzionale delle strutture tecniche e amministrative centrali e' proposta dal direttore amministrativo, nell'ambito della normativa vigente, ed e' deliberata dal consiglio di amministrazione sentito il parere del senato accademico. |
| Art. 25. Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilita' 1. I criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Universita' sono disciplinati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 2. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e' deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico, le facolta' e i dipartimenti. Esso e' emanato dal rettore con proprio decreto. |
| Art. 26. Centri di spesa 1. E' attribuita autonomia finanziaria e contabile, nei limiti fissati dai vigenti regolamenti, ai dipartimenti e alle presidenze delle facolta'. 2. Puo' essere attribuita autonomia finanziaria e contabile anche ad altre strutture, previa delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. 3. La deliberazione del consiglio di amministrazione con la quale viene attribuita tale autonomia finanziaria e contabile individua le risorse umane, finanziarie e in termini di infrastrutture da assicurare a tali strutture. |
| Art. 27. Regolamento generale di Ateneo 1. Il regolamento generale di Ateneo fissa tutte le norme attuative relative all'organizzazione dell'Universita'. Esso fissa, altresi', le modalita' di elezione degli organi centrali di governo di cui al Titolo II e delle rappresentanze in essi presenti, salvo se non gia' disposto nel presente statuto. Il regolamento generale di Ateneo e' deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, i consigli di facolta', il consiglio dei direttori di dipartimento, i consigli delle scuole, i consigli di dipartimento ed il senato degli studenti ed emanato dal rettore con proprio decreto. |
| Art. 28. Regolamenti delle facolta', delle scuole di specializzazione, dei corsi di dottorato e dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente. 1. I regolamenti delle facolta', delle scuole di specializzazione, dei corsi di dottorato e dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse e nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di Ateneo di cui al precedente art. 27, l'organizzazione delle procedure di funzionamento delle strutture a cui si riferiscono. Essi, inoltre, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo, disciplinano gli aspetti organizzativi dei corsi di studio nei quali si articola l'offerta formativa. 2. I regolamenti delle facolta', delle scuole di specializzazione, dei corsi di dottorato e dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti dei consigli di tali strutture ed emanati dal rettore con proprio decreto. Essi, prima dell'emanazione, sono trasmessi al senato accademico il quale acquisira' il parere del consiglio di amministrazione per gli aspetti di carattere amministrativo e contabile. Il senato accademico, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi i regolamenti sono emanati dal rettore. 3. I regolamenti dei corsi di dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Universita' ne disciplinano gli aspetti organizzativi, individuando le finalita', le modalita' di svolgimento, la composizione degli organi di gestione e le loro funzioni. I regolamenti sono deliberati dai consigli dei dipartimenti proponenti ed emanati dal rettore. |
| Art. 29. Regolamento didattico di Ateneo 1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Universita' rilascia titoli secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 2. Il regolamento didattico di Ateneo e' deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal senato accademico su proposta delle strutture didattiche, ed e' emanato con decreto del rettore. |
| Art. 30. Regolamenti dei dipartimenti 1. I regolamenti dei dipartimenti disciplinano l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture a cui si riferiscono. 2. I regolamenti dei dipartimenti sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio di dipartimento ed emanati dal rettore con proprio decreto. Essi, prima dell'emanazione, sono trasmessi al senato accademico il quale acquisira' il parere del consiglio di amministrazione per gli aspetti di carattere amministrativo e contabile. Il senato accademico, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimita' e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi i regolamenti sono emanati dal rettore. |
| Art. 31. Validita' delle adunanze e delle deliberazioni Per la validita' delle adunanze del senato accademico, del consiglio di amministrazione, dei consigli di facolta' e degli altri organi collegiali e' necessario: 1) che tutti coloro che hanno qualita' per intervenirvi siano stati convocati nelle forme prescritte dal rispettivo regolamento di funzionamento; 2) che intervenga almeno la maggioranza di coloro che sono stati convocati, salvo il caso che, per determinati argomenti, sia diversamente disposto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto: in caso di parita' prevale il voto del presidente. Nessuno puo' partecipare alla discussione di argomenti che lo riguardino personalmente ed esprimere su questi il proprio voto. |
| Art. 32. Pubblicita' dei verbali, delle deliberazioni e degli altri atti amministrativi 1. I verbali, le deliberazioni e gli altri atti amministrativi delle adunanze degli organi dell'Universita' sono accessibili nei limiti delle norme vigenti. |
| Art. 33. Norme, modalita' e requisiti per le designazioni elettive 1. Per le designazioni elettive previste dal presente statuto ciascun elettore puo' esprimere una sola preferenza. 2. L'elezione del rettore, dei presidi e dei direttori di dipartimento e' valida se alla relativa votazione abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 3. Sei mesi prima della scadenza del mandato del rettore, dei presidi e dei direttori di dipartimento, le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari rispettivamente: dell'Universita', della facolta' e del dipartimento. Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del suo presidente, nella persona di un professore di prima fascia. 4. La funzione di rettore, preside, direttore di dipartimento, membro elettivo del senato accademico, membro elettivo del consiglio di amministrazione, non puo' essere assunta per piu' di due mandati consecutivi. Nel caso di interruzione anticipata del mandato, le elezioni dovranno essere svolte entro 60 giorni. Fino all'espletamento delle elezioni l'ordinaria amministrazione sara' assicurata rispettivamente dal rettore, dal preside e dal direttore del dipartimento uscenti o, qualora i predetti organi siano impossibilitati, rispettivamente dal pro-rettore, dal vicario del preside e dal vicario del direttore del dipartimento. Il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato che e' stato interrotto. Ai fini del computo del numero dei mandati, quello incompleto e' computato solo se supera la meta' della durata normale. Una rielezione, dopo due mandati consecutivi, puo' avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. I professori che assumono la funzione di rettore, di preside di facolta' o di direttore di dipartimento devono aver esercitato l'opzione di tempo pieno o aver presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina. I professori e i ricercatori confermati eletti nel consiglio di amministrazione e nel senato accademico devono aver esercitato l'opzione di tempo pieno o aver presentato una preventiva dichiarazione in tal senso, da far valere in caso di nomina e non possono ricoprire incarichi professionali conferiti dall'amministrazione. I professori nominati pro-rettore, preside vicario, direttore di dipartimento vicario devono esercitare per tutto il mandato l'opzione di tempo pieno. Gli studenti eletti negli organi collegiali o in altri organismi universitari hanno un mandato di durata biennale. 5. L'elettorato attivo e passivo per la designazione delle rappresentanze studentesche comprende tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio. 6. La mancata designazione di una o piu' rappresentanze non pregiudica la validita' della costituzione dell'organo. 7. Nessuno puo' assumere piu' di una carica negli organi di ogni ordine e grado, salvo che ne sia membro di diritto a norma di legge o del presente statuto ad eccezione della rappresentanza dei direttori di dipartimento in senato accademico. 8. Nel caso di vacanza della carica per decadenza o dimissione si procede ad apposite votazioni suppletive o integrative. |
| Art. 34. Decorrenza dei mandati 1. L'anno accademico ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo. Eventuali diverse disposizioni per motivi di organizzazione didattica, saranno previste nel regolamento generale di Ateneo. 2. Tutti i mandati elettivi hanno decorrenza con il 1° ottobre di ogni anno. |
| Art. 35. Modifiche di statuto Le modifiche dello statuto sono deliberate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, i consigli delle facolta' e i consigli dei dipartimenti, nonche', per quanto di loro competenza, il consiglio dei direttori di dipartimento e il senato degli studenti. I consigli di facolta' e i consigli di dipartimento, nonche', per quanto di loro competenza, il consiglio dei direttori di dipartimento e il senato degli studenti, possono sottoporre al senato accademico proposte di modifica del presente statuto. Su tali proposte il senato accademico deve pronunciarsi entro il termine di sessanta giorni. |
| Art. 36. Emanazione dello statuto, modifiche di statuto entrata in vigore dello statuto Lo statuto e le modifiche di statuto sono emanati dal rettore con proprio decreto. Lo statuto entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
| Art. 37. Norma abrogativa Con l'entrata in vigore del presente statuto cessano di avere efficacia per l'Universita' le norme emanate con disposizioni regolamentari o con fonti normative equivalenti o minori, in contrasto con il presente statuto. |
| Art. 38. Per consentire la successione ordinata dei mandati dei vari organi di governo valgono, in prima applicazione, le seguenti norme: a) il rettore, i presidi, i direttori di dipartimento e le rappresentanze elette in senato accademico e in consiglio di amministrazione rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro attuale mandato; b) il senato accademico viene integrato dagli altri membri di cui al precedente art. 9, comma 3, subito dopo l'entrata in vigore del presente statuto e comunque entro 60 giorni da essa; c) nelle more dell'emanazione del regolamento generale di Ateneo i quattro gruppi di dipartimenti, di cui all'art. 9, comma 4 del presente statuto, sono: 1. dipartimento di chimica, dipartimento di matematica e dipartimento di scienze geologiche; 2. dipartimento di architettura, pianificazione ed infrastrutture di trasporto, dipartimento di strutture, geologia e geotecnica applicata all'ingegneria e dipartimento di ingegneria e fisica dell'ambiente; 3. dipartimento di produzione vegetale, dipartimento di scienze delle produzioni animali, dipartimento di biologia, difesa e biotecnologie agro-forestali e dipartimento tecnico-economico per la gestione del territorio agricolo-forestale; 4. dipartimento di studi letterari e filologici e dipartimento di scienze storiche, linguistiche e antropologiche. |
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