Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2003 (vai al sommario)
LEGGE 18 giugno 2003, n. 169
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorita' nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorita' nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 339.200 euro per l'anno 2003, 334.440 euro per l'anno 2004 e 339.200 euro annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 giugno 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2460):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e, ad interim, Ministro degli affari esteri,
il 5 marzo 2002.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 20 marzo 2002 con pareri delle commissioni I,
II, V, VII, XI e XII.
Esaminato dalla III commissione il 17 aprile 2002 e il
30 maggio 2002.
Relazione scritta annunciata il 30 maggio 2002 (atto n.
2460/A - relatore on. G. Naro).
Esaminato in aula il 10 giugno 2002 e approvato il 19
giugno 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1528):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 2 luglio 2002 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª e 12ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 9 ottobre 2002.
Relazione scritta annunciata il 15 ottobre 2002 (atto
n. 1528/A - relatore sen. C. Sodano).
Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 6
febbraio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 2460-B):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 10 febbraio 2003 con pareri della commissione
V.
Esaminato dalla III commissione il 18 febbraio 2003 e 7
maggio 2003.
Esaminato in aula il 26 maggio 2003 e approvato il 28
maggio 2003.
 
ACCORDO INTERINALE DI COLLABORAZIONE CULTURALE,
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E
L'ORGANIZZAZIONE PER LA LIBERAZIONE DELLA PALESTINA PER
CONTO DELL'AUTORITA' NAZIONALE PALESTINESE
II Governo della Repubblica Italiana e l'Autorita Nazionale Palestinese (qui di seguito denominate "le Parti"), desiderosi di rafforzare i legami di amicizia e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
Il presente Accordo Interinale ha lo scopo di promuovere e realizare attivita' che favoriscano la conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali e sciertifici e che stimolino la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e artistica.
Articolo 2.
Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione accademica attraverso l'intensificazione delle intese inter-universitarie, lo scambio di docenti e ricercatori.
Articolo 3.
Le due Parti coopereranno nel settore universitario. In tale contesto la Parte italiana si impegna ad assistere l'Autorita' Nazionale Palestinese nello sviluppo del sistema universitario a dei relativi programmi, nella formazione del personale, nella foruitura di materiale educativo multimediale - anche nell'ambito di programmmi sviluppati nel quadro di Organismi internazionali quali l'UNESCO - nonche' a fornire consulenza nell'istituzione di nuovi curricula e nuovi corsi di laurea.
Articolo 4.
Le due Parti si impegnano a promuovere - attraverso lo scambio di documentazione e di esperti - lo studio comparato dei rispettivi sistemi universitari e dei relativi programmi. In tale contesto, sara' verificata la possibilita' di concordare - attraverso un Gruppo Tecnico Misto - un documento orientativo o una raccomandazione, che formuli - per le rispettive autorita' competenti nelle decisioni sul riconoscimento dei titoli di studio esteri - criteri di corretta valutazione comparativa dei titoli di studio italiani e palestinesi, nonche', eveutualmente, una tabella dei livelli formativi corrispondenti.
Articolo 5.
Le due Parti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione, anche attraverso lo scanbio di esperti ed altre iniziative che saranno concordate per le vie diplomatiche.
Articolo 6.
Ciascuna delle due Parti favorira' l'insegnamento delle lingua a della cultura dell'altra Parte nelle proprie Universita' ed in altri Istituti di istruzione superiore nonche' nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di cattedre elettorati.
Articolo 7.
Ciascuna delle due Parti favorira' sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilita', l'attivita' di Istituzioni culturali quali Istituti di Cultura e Associazioni culturaii e Istituzioni scolastiche.
Articolo 8.
Le due Parti, ciascuna nei limiti delle proprie disponibilita', offriranno borse di studio a studenti universitari e laureati dell'altra Parte per seguire studi, compiere ricerche e frequentare corsi a livello universitario e post-universitario.
Articolo 9.
Le due Parti promuoveranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo.
Le Parti favoriranno lo scambio di informazioni ed esperienze nel campo della protezione, conservazione e restauro dei beni culturali e ambientali e si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del rispettivo patrimonio artistico, culturale a paesaggistico.
Articolo 10.
Le due Parti favoriranno la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare, le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte.
Articolo 11.
Le due Parti coopereranno nel settore degli Archivi e Biblioteche. In tale contesto la Parte italiana si impegna ad assistere l'Autorita' Nazionale Palestinese nello sviluppo dei due settori anche attraverso l'utilizzazione di banche dati, la fornitura di materiale e l'invio di esperti.
Articolo 12.
Le due Parti favoriranno la collaborazione in campo archeologico attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, l'invio di esperti nel campo della conservazione, della valorizzazione a del recupero del patrimonio archeologico ed artistico in grado di utitizzare tecnologie avanzate.
Favoriranno inoltre lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della salvaguardia integrata dei siti archeologici nel loro contesto ambientale.
Articolo 13.
Le due Parti si impegnano a collaborate al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturati, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione secondo la legislazione sulla proprieta' intellettuale, documenti ed altri oggetti di valore arrtistico.
Articolo 14.
Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu'.
Articolo 15.
Le due Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi.
Articolo 16.
Le Parti incoraggeranno la partecipazione congiunta ai progetti lanciati nel quadro della partnership Euro-Mediterranea, come pure alle iniziative che coinvolgano altri partner del Medio Oriente e della regione Mediterranea (sia in qualita' di promotori sia di destinatari).
Articolo 17.
Le due Parti incoraggeranno le attivita' culturali rivolte ad intensificare la lotta contro il razzismo, l'intolleranza ed a rafforzare la tutela dei diritti dell'uomo.
Articolo 18.
Le due Parti promuoverarmo la cooperazione scientifica e tecnologica attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze nonche' la realizzazione di progetti in settori specifici di comune interesse, incluso il settore della tecnologia dell'informazione e della tele-medicina.
Articolo 19.
La Parte italiana si impegna a fornire formazione ed assistenza nel campo della riabilitazione in generale ed in particolare nel settore della costruzione e applicazione delle protesi con il relativo addestramento. Le modalita' con cui tale assistenza verra' prestata, a cura dell'INAIL. (Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro), sono illustrate nell'allegato 1.
Articolo 20.
Per dare applicazioue al presente Accordo Interinale, le due Parti hanno deciso di istituire una Commissione Mista incaricata di esaminare i progressi della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e di concludere Protocolli esecutivi pluriennali.
Articolo 21.
Il presente Accordo Interinale sara' ratificato secondo le rispettive procedure nazionali delle Parti ed entrera' in vigore 60 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.
Articolo 22.
Il presente Accordo Interinale avra' una durata illimitata. Ognuna delle due Parti potra' denunciarlo in qualsiasi momento per iscritto per le vie diplomatiche. La denuncia non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validita' del presente Accordo Interinale, salvo che le Parti decidano diversamente.
Articolo 23.
La presente intesa potra' essere rivista al termine del primo biennio di applicazione in rapporto ai risultati dell'accordo e allo sviluppo delle istituzioni palestinesi.
Fatto a Roma il 7 giugno 2000, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, araba e inglese. Tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione prevarra' il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA PER L'ORGANIZZAZIONE PER LA REPUBBLICA ITALIANA LIBERAZIONE DELLA PALESTINA
PER CONTO DELLA AUTORITA'
NAZIONALE PALESTINESE
NOTA ESPLICATIVA
(relativa all'art. 19 dell'accordo di collaborazione tra la Repubblica Italiana e l'Autorita' Palestinese)
Nell'ambito delle prestazioni sanitarie finalizzate al recupero della capacita' lavorativa e al reinserimento dell'invalido nella vita sociale, particolare importanza assume la fornitura di protesi e presidi accompagnata da formazione e addestramento, cioe' di strumenti ed attrezzature necessari all'invalido per lo svolgimento della vita quotidiana
Per tale servizio l'INAIL, si avvale delle prestazioni del proprio Centro Protesi di Budrio e sue filiali che nel tempo ha acquisito una importanza sempre crescente sul piano nazionale e internazionale, realizzando protesi sempre piu' moderne e altamente specialistiche e acquisendo know-how che oggi l'INAIL e' in grado di trasferire ad altre realta'.
Al fine di sostenere sul territorio palestinese iniziative di sviluppo di attivita' di applicazione di protesi e relativo addestramento, l'INAIL intende mettere a disposizione, attraverso il Centro Protesi di Budrio, il proprio Know-how per interventi di formazione e assistenza tecnica sugli operatori del settore.
Per questo obiettivo l'INAIL offre le seguenti possibilita':
- Ospitare tecnici palestinesi per periodi di stages formativi presso il Centro di Budrio;
- Effettuare invii in missione temporanea di tecnici specialisti INAIL presso le strutture palestinesi;
- Fornire servizi di teleformazione a distanza;
- Attivare servizi di diagnostica e teleconsulto tramite tecnologia satellitare.
 
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