Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 9 maggio 2003, n. 171
Regolamento recante la nuova modulistica per la presentazione e la verbalizzazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilita', disegni e modelli e marchi nazionali.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilita', modelli e disegni ornamentali e in materia di registrazioni di marchi d'impresa, ed in particolare l'articolo 13;
Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 1973, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, cosi' come modificato dal decreto in data 20 febbraio 1980 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1980, n. 94, e dal decreto 19 luglio 1989, n. 320, con il quale sono state previste disposizioni per la redazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilita', disegni e modelli ornamentali e delle domande per marchi d'impresa nonche' per la compilazione dei relativi verbali di deposito attraverso appositi moduli ed in conformita' di dettagliate istruzioni;
Considerata la necessita' di semplificare la predetta normativa allo scopo di rispondere maggiormente alle esigenze dell'utenza circa il facile reperimento dei moduli stessi, di adeguarla ai principi normativi recentemente emanati che prevedono sempre piu' l'uso delle moderne tecnologie per la comunicazione e la trasmissione degli atti nonche' di assicurare una piu' attenta tutela dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, relativa alla tutela dei dati personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successivi decreti di attuazione, relativi alla semplificazione delle certificazioni amministrative;
Visti la legge 17 dicembre 1997, n. 433, ed il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, relativi all'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 ottobre 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 18313/R3C/90 del 22 gennaio 2003;

Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Le domande di brevetto nazionale per invenzioni industriali, modelli di utilita' e disegni e modelli nonche' per la registrazione dei marchi nazionali sono redatte in conformita' ai moduli allegati al presente decreto, disponibili presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi e presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, subentrate agli Uffici provinciali industria, commercio e artigianato, dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2000, n. 183, attuativo dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Detti moduli sono altresi' disponibili sulla rete Internet, al sito del Ministero delle attivita' produttive.
2. Le domande sono depositate sugli appositi moduli cartacei, compilati a macchina, leggibili anche da apparecchiature di scansione.



Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 settembre 1988, n. 214), recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri», e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
- Il testo dell'art. 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 1972, n. 249), recante:
«Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia
di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di
utilita', modelli e disegni ornamentali e in materia di
registrazione di marchi d'impresa», e' il seguente:
«Art. 13. - Il regolamento di esecuzione sara' emanato
con decreto del Ministro dell'industria, il commercio e
l'artigianato entro sei mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto.».
- Il decreto del Ministro dell'industria 22 febbraio
1973, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo
1973, n. 69), reca: «Regolamento di esecuzione del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, in
materia di brevetti per invenzioni, modelli e marchi»,
modificato dal decreto ministeriale 20 febbraio 1980,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1980, n.
94).
- Il decreto del Ministro dell'industria 19 luglio
1989, n. 320, (pubbicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 1989, n. 220), reca:
«Regolamento concernente modificazioni al decreto
ministeriale 22 febbraio 1973, relativo alle modalita' di
presentazione e verbalizzazione delle domande per invezioni
industriali, modelli di utilita' e disegni industriali e
ornamentali e marchi nazionali.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106), reca: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche».
- La legge 31 dicembre 2001, n. 675 (pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
dell'8 gennaio 1997, n. 5), reca: «Tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali».
- La legge 15 maggio 1997, n. 127 (pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio
1997, n. 113), reca: «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo.».
- La legge 17 dicembre 1997, n. 443 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1997, n. 295), reca: «Delega
al Governo per l'introduzione dell'EURO».
- Il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213
(pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale dell'8 luglio 1998, n. 157), reca: «Disposizioni
per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a
norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997,
n. 433».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92), reca: «Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59».

Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
26 maggio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
7 agosto 2000, n. 183), reca: «Individuazione delle risorse
umane, finanziarie, strumentali e organizzative degli
uffici provinciali del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato (UU.PP.I.C.A.) da trasferire
alle Camere di commercio per l'esercizio delle funzioni ad
esse attribuite ai sensi dell'art. 20 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112».
- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 (pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, n. 92),
recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e' il
seguente:
«Art. 20 (Funzioni delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura). - 1. Sono attribuite
alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici metrici
provinciali e dagli uffici provinciali per l'industria, il
commercio e l'artigianato, ivi comprese quelle relative ai
brevetti e alla tutela della proprieta' industriale.
2. Presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e' individuato un responsabile
delle attivita' finalizzate alla tutela del consumatore e
della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti
in materia di controllo di conformita' dei prodotti e
strumenti di misura gia' svolti dagli uffici di cui al
comma 1.».



 
Art. 2.
1. Gli uffici competenti a ricevere le domande completano i moduli redigendo il processo verbale che attesta la data di deposito ed assegnano, secondo l'ordine cronologico di presentazione, una sigla di protocollazione costituita:
a) dalla sigla della provincia;
b) dall'anno corrente composto di quattro cifre;
c) dalla sigla della tipologia del titolo richiesto;
d) da un numero progressivo.
2. I moduli di domanda sono sottoscritti da chi richiede il titolo di protezione o dal suo mandatario.
3. I verbali di deposito sono sottoscritti dal funzionario delegato dell'ufficio ricevente e dalla persona che materialmente consegna la domanda.
 
Art. 3.
1. Il modulo di domanda e' redatto in un originale e quattro copie.
2. L'originale ed una copia sono trasmesse all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della domanda, insieme al fascicolo dei documenti depositati; un'altra copia e' inviata al Centro di raccolta incaricato di effettuare il caricamento dei dati; una ulteriore copia viene trattenuta dall'ufficio ricevente e l'ultima copia viene rilasciata al depositante, osservata la legge sull'imposta di bollo.
 
Art. 4.
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto 19 luglio 1989, n. 320, e la circolare del Ministero dell'industria n. 257 del 19 luglio 1989 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 1989, n. 73, sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 9 maggio 2003

Il Ministro: Marzano

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2003

Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3 Attivita' produttive, foglio n. 306



Note all'art. 4:
- Per il decreto ministeriale 19 luglio 1989, n. 320,
si vedano le note alle premesse.
- La circolare del Ministero dell'industria 19 luglio
1989, n. 257 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 73
alla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 1989, n. 220),
reca: «Integrazioni delle istruzioni per il deposito delle
domande di brevetto per invenzioni, modelli e marchi».



 
ALLEGATO

----> Vedere immagini da pag. 7 a pag. 39 della G.U. <----
 
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