IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto lo statuto dell'Universita' di Roma «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998; Visto in particolare l'art. 57 dello statuto; Viste la delibera del senato accademico del 28 marzo 2003 che modifica gli articoli 13 e 31 dello statuto d'Ateneo; Considerato che la delibera in parola e' stata inviata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in data 14 aprile 2003; Trascorsi sessanta giorni senza che vi siano stati rilievi di legittimita' e di merito;
Decreta:
Gli articoli 13 e 31 dello statuto sono cosi' modificati: «Art. 13 (Il senato accademico: funzioni). - 1. Il senato accademico esercita tutte le competenze relative all'indirizzo, alla programmazione e al coordinamento delle attivita' dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture. 2. All'inizio di ogni anno accademico, sentite le strutture competenti, il senato accademico predispone e delibera un documento di indirizzo e programmazione delle attivita' istituzionali dell'Universita', contenente sia le indicazioni circa il reperimento delle risorse finanziarie sia le priorita' su cui il consiglio di amministrazione dimensiona il proprio intervento. 3. Ad esso spetta, in particolare: a) deliberare le modifiche statutarie, nonche' i regolamenti d'Ateneo, ove non attribuiti alla competenza di organi diversi; b) deliberare il piano triennale di sviluppo, sentiti i consigli di facolta' e di dipartimento, il consiglio di amministrazione ed il consiglio degli studenti; c) verificare annualmente lo stato di attuazione del programma triennale apportando ad esso gli adeguamenti resi eventualmente necessari dai mutamenti intervenuti; d) deliberare in riferimento all'organico di Ateneo e con cadenza di regola raccordata alla predisposizione del bilancio di previsione, d'intesa con la conferenza dei presidi, la distribuzione tra le facolta' ed i settori scientifico-disciplinari dei posti di ruolo del personale docente e delle risorse ad essi relative, nonche' quella delle risorse destinate alle supplenze d'insegnamento ed allo svolgimento delle attivita' didattiche di cui all'art. 90, comma 2. Qualora i professori e i ricercatori di una facolta' appartengano per almeno il 70% ad una medesima area scientifico-disciplinare, per i posti assegnati a quella facolta' puo' essere omessa l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari; e) deliberare la ripartizione dei posti di personale non docente e le relative risorse tra le diverse articolazioni dell'Ateneo, sentite le strutture interessate e la Conferenza dei direttori di dipartimento; f) fissare i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate alla didattica ed ai servizi, sentito il consiglio di amministrazione; g) definire gli interventi per il diritto allo studio; h) fissare i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca scientifica, sentito, per quanto di competenza, il Comitato per la ricerca scientifica; i) fissare i criteri e le priorita' in merito ai servizi sociali, culturali e ricreativi, sentito il Consiglio degli studenti; j) fissare i criteri e le priorita' per la ripartizione degli spazi e delle risorse finanziarie tra attivita' scientifiche, didattiche e di servizio; k) nominare commissioni consultive temporanee o permanenti; l) esprimere parere in merito alle convenzioni dell'Universita' o, nei casi previsti dal regolamento generale d'Ateneo, di sue articolazioni, con soggetti pubblici o privati; m) dettare criteri per la partecipazione a programmi di cooperazione nazionali ed internazionali; n) dettare criteri per i rapporti di collaborazione o forniture di servizi con soggetti pubblici o privati, con garanzia delle funzioni e dell'autonomia dei Dipartimenti; o) approvare i regolamenti didattici contenenti gli ordinamenti degli studi; p) deliberare, a maggioranza assoluta, sulle proposte d'istituzione e soppressione delle strutture didattiche e di servizio, universitarie o interuniversitarie, disponendo la modifica delle rispettive tabelle allegate allo statuto, ove previste; q) deliberare, a maggioranza assoluta, sulle proposte di istituzione e soppressione delle strutture di ricerca, universitarie o interuniversitarie, disponendo la modifica delle rispettive tabelle allegate allo statuto, ove previste; r) deliberare, a maggioranza assoluta, eventuali modifiche del sigillo dell'Universita'; s) esprimere parere sulle relazioni periodiche e sulla relazione annuale del rettore; t) approvare le delibere della facolta' competente, in ordine al conferimento di lauree deliberate honoris causa dai consigli di facolta'; u) formulare, sentite le strutture competenti, proposte al consiglio di amministrazione in merito all'entita' e alla ripartizione per voci delle tasse e dei contributi relativi all'iscrizione e alla frequenza; v) decidere i ricorsi in materia di afferenza ai dipartimenti; w) autorizzare, per quanto di competenza, il rettore a stare in giudizio; x) eleggere commissioni di saggi chiamate a dirimere eventuali controversie tra le articolazioni dell'Ateneo; y) deliberare annualmente il calendario accademico; z) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, da regolamenti e dalle norme legislative applicabili. 4. Le delibere di cui alle lettere d), m), o) e v) del presente articolo sono adottate con la partecipazione dei soli componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 12. 5. Qualora una modifica dell'organico del personale docente dell'Ateneo comporti un'alterazione dei valori ripartiti per facolta', deve essere acquisito il parere positivo delle facolta' coinvolte, espresso dai relativi consigli. In mancanza di tale parere positivo, la modifica deve essere deliberata dal senato accademico con la maggioranza dei due terzi.». «Art. 31 (Il consiglio di facolta': funzioni). - 1. Spetta al consiglio di facolta': a) programmare e definire, nel quadro delle deliberazioni assunte al riguardo dagli organi di governo dell'Universita', sentiti i consigli dei corsi di studio e dei Dipartimenti interessati, la utilizzazione delle risorse umane e materiali a disposizione della facolta', rendendo possibile una efficace offerta didattica con un razionale ed equilibrato impegno dei docenti, nella salvaguardia della liberta' d'insegnamento e con il consenso del professore interessato; b) proporre i regolamenti didattici, ove non siano costituiti i Consigli dei corsi di studio; c) deliberare i regolamenti di esecuzione di cui all'art. 67, comma 2; d) presentare al senato accademico, in vista della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo dell'Ateneo, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo della facolta', tenuto conto delle esigenze manifestate dai corsi di studio; e) procedere annualmente alla programmazione didattica; f) provvedere all'attivazione degli insegnamenti ed all'attribuzione degli affidamenti e delle supplenze, nonche' nell'ambito di appositi stanziamenti preventivamente definiti all'attivazione ed al conferimento di lettorati e di contratti; g) programmare e destinare le risorse disponibili, comprese quelle per il personale docente e ricercatore, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari ed alle tipologie di docenza; h) provvedere alle dichiarazioni di vacanza dei propri posti, alla richiesta di concorsi per professori di ruolo e per ricercatori, nonche' alla chiamata di professori di ruolo; i) deliberare eventuali regolamenti di facolta'; l) approvare le delibere del consiglio di corso di studio in ordine al riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero. 2. Le deliberazioni di cui alla lettera h) sono adottate con il voto palese della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e vanno singolarmente indicate nell'ordine del giorno. 3. Il consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti. 4. Alle deliberazioni di cui alla lettera h) la facolta' procede sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle dei chiamandi. 5. Per le deliberazioni di cui alle lettere d), e), f), g) e h), deve essere richiesto il parere dei consigli dei corsi di studio e dei dipartimenti interessati. 6. Il consiglio di facolta', per lo svolgimento dei compiti che gli sono demandati, puo' deliberare la istituzione di commissioni istruttorie. 7. Il consiglio di facolta' e' convocato dal preside almeno ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorra o quando un quarto dei componenti e, in ogni caso, non meno di tre di essi ne faccia domanda motivata, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno.». Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 giugno 2003 Il rettore: Finazzi Agro' |