Gazzetta n. 160 del 12 luglio 2003 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 maggio 2003, n. 105
Testo del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 14 maggio 2003), coordinato con la legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 15), recante: «Disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di attivita' professionali».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.

Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per
favorirne la mobilita'

1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza (( di incentivare l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, )) di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilita' internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per le finalita' di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti» e, (( a decorrere dall'anno 2003 )) e' ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalita' determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando le finalita' di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268:
a) sostegno alla mobilita' internazionale degli studenti, anche nell'ambito del programma di mobilita' dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione di borse di studio integrative;
b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, (( delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria )) e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attivita' di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' per le attivita' didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
c) promozione di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
d) finanziamento di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.
2. (( Il decreto ministeriale di cui al comma 1 riserva altresi' una quota delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, per i fini di cui al comma 1, lettera c). ))
3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le disposizioni dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche' quelle dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
4. (( Le risorse acquisite dalle universita' per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto e iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, )) sono utilizzate per assicurare un adeguato livello di servizi agli studenti.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

- Si riportano i testi degli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica):
«Art. 4 - 1. E' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 80 miliardi per l'anno 1999, di lire 81 miliardi per l'anno 2000 e di lire 91 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di un fondo integrativo per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, per obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto tra studenti e docenti nelle diverse sedi e nelle strutture didattiche, all'orientamento e al tutorato. Il fondo e' ripartito tra gli atenei secondo criteri determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti la CRUI, il CUN, il CNSU, ove costituito, le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali dei professori e dei ricercatori universitari comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. I contributi erogati alle universita' ai sensi del presente articolo afferiscono ai fondi di ateneo di cui all'art. 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. A valere sui fondi di ateneo di cui all'art. 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, anche integrati con risorse proprie, le universita', con proprie disposizioni, erogano a professori e ricercatori universitari compensi incentivanti l'impegno didattico sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riserva delle incentivazioni ai professori e ricercatori che optano per il tempo pieno e, nel caso di personale universitario medico, per l'attivita' intramuraria e che non svolgono attivita' didattica comunque retribuita presso altre universita' o istituzioni pubbliche e private;
b) assegnazione dei compensi:
1) ai professori e ricercatori universitari di cui alla lettera a) i quali, in conformita' alla programmazione didattica finalizzata ad un piu' favorevole rapporto studenti-docente, dedicano, in ogni tipologia di corso di studio universitario, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, nonche' in attivita' universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente, almeno 120 ore annuali a lezioni, esercitazioni e seminari nonche' ulteriori e specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento e comunque svolgono attivita' didattiche con continuita' per tutto l'anno accademico;
2) a progetti di miglioramento qualitativo della didattica predisposti e realizzati da gruppi di docenti, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica e ad attivita' formative propedeutiche, integrate e di recupero;
c) verifica del rispetto degli impegni didattici e monitoraggio dei progetti da parte di organismi in cui siano rappresentati anche gli studenti;
d) pubblicita' delle disposizioni e delle priorita' adottate dagli atenei per l'erogazione dei compensi nonche' degli elenchi dei percettori.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 sono emanate dagli atenei entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, a decorrere dell'anno 2000 le risorse finanziarie di cui al comma 1 possono essere erogate all'ateneo inadempiente solo successivamente alla comunicazione al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica delle predette disposizioni.
4. Le incentivazioni sono erogate ai docenti di cui al comma 2, a condizione che le loro attivita' didattiche siano valutate positivamente nell'ambito dei programmi di valutazione della didattica adottati dagli atenei. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, effettua il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'anno 2001, determina le quote da attribuire ad ogni ateneo anche sulla base dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di cui al comma 1.
5. La materia di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e' rimessa all'autonoma determinazione degli atenei, che possono disapplicare la predetta norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi emanate.».
«Art. 5 - 1. E' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 33,5 miliardi per l'anno 1999, di lire 38,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire 51,5 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per il cofinanziamento di importi destinati dagli atenei all'attivazione di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'importo e' ripartito secondo criteri determinati con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto delle esigenze di potenziamento dell'attivita' di ricerca delle universita'. I medesimi decreti prevedono altresi' le modalita' di controllo sistematico e di verifica dell'effettiva attivazione degli assegni. Alla scadenza del termine di durata dell'assegno, apposite commissioni istituite dagli atenei formulano un giudizio sull'attivita' di ricerca svolta dal titolare, anche ai fini del rinnovo.
2. E' autorizzata la spesa di lire 7,7 miliardi per l'anno 2000 e di lire 8 miliardi per l'anno 2001, da ripartire tra gli atenei come contributi alle spese di funzionamento delle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, con i medesimi criteri adottati nei provvedimenti attuativi della programmazione del sistema universitario 1998-2000.
3. E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2000 e di lire 2 miliardi per l'anno 2001, da ripartire tra gli atenei che gestiscono le scuole di specializzazione per la formazione degli insegnanti.».
- Il testo dell'art. 4, comma 4-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268: (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002 n 212, recante misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale) e' il seguente:
«4-bis. All'art. 4, comma 1, primo periodo, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dopo la parola: "tutorato" sono inserite le seguenti: ", e per progetti sperimentali e innovativi sul diritto allo studio proposti dalle regioni mediante programmazione concordata con il Ministero dell'istruzione, dell'univesita' e della ricerca"».
- L'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) e' il seguente:
«Art. 13. - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna universita' provvede ad istituire con regolamento il tutorato, sotto la responsabilita' dei consigli delle strutture didattiche.
2. Il tutorato e' finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessita', alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attivita' universitarie.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 1 - 1. Il Governo, nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), determina gli indirizzi e le priorita' strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali.
2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, e' predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realta' di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalita' di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificita' dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attivita' istituzionali, le universita' e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato.
3. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1° gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura.
4. Le pubbliche amministrazioni, nell'adottare piani e programmi che dispongono, anche parzialmente, in materia di ricerca, con esclusione della ricerca libera nelle universita' e negli enti, operano in coerenza con le finalita' del PNR, assicurando l'attuazione e il monitoraggio delle azioni da esso previste per la parte di loro competenza. I predetti piani e programmi sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) entro trenta giorni dalla data di adozione o di approvazione.
5. I risultati delle attivita' di ricerca delle pubbliche amministrazioni, ovvero di quella da esse finanziata, sono soggetti a valutazione sulla base di criteri generali indicati dal comitato di cui all'art. 5, comma 1, nel rispetto della specificita' e delle metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche.
6. In allegato alla relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono riportate le spese per attivita' di ricerca a carico di ciascuna amministrazione dello Stato, degli enti di ricerca da esse vigilati o finanziati e delle universita', sostenute nell'ultimo esercizio finanziario e indicate come previsione nel triennio, secondo criteri di individuazione e di esposizione determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».
- L'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) prevede:
«Art. 51. - 1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle universita' statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per gli insediamenti universitari previsti dall'art. 9, decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1996.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998/2000, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono estese a partire dal 1° gennaio 1999 alle universita' statali, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, le modalita' operative per l'attuazione delle disposizioni predette.
4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle universita' statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Universita' degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le universita' nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi gia' banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.
5. Al comma 3 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: "a standard dei costi di produzione per studente" sono inserite le seguenti: ", al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario". Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' il comma 1 dell'art. 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118. Le universita' statali definiscono e modificano gli organici di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal 1° gennaio 1998 alle universita' statali e agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano si applicano, in materia di organici e di vincoli all'assunzione di personale di ruolo, esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo.
6. Le universita', gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicita' degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attivita' di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non e' ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni puo' frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna universita', ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le universita' possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in soprannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche puo' essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonche', in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per la determinazione degli importi e per le modalita' di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresi' autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.
7. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per enti di ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono i soggetti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' l'ENEA. All'ASI si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5.
8. (Omissis).
9. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica trasferisce, con proprio decreto, all'unita' previsionale di base "Ricerca scientifica", capitolo 7520, dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di costituire, insieme alle risorse ivi gia' disponibili, un fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti, un importo opportunamente differenziato e comunque non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento di bilancio autorizzato o da autorizzare a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, dell'Istituto nazionale di fisica della materia, dell'Osservatorio geofisico sperimentale, del Centro italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nonche' delle disponibilita' a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto emanato dopo aver acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, determina le priorita' e le modalita' di impiego del fondo per specifici progetti.
10. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'art. 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate nel 6 per cento dello stanziamento totale.».
- L'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo) stabilisce:
«Art. 4. - 1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso universita', enti pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca di alta qualificazione.
2. Le universita', con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma 4, in conformita' ai criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati con decreto del Ministro, adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresi' istituiti da consorzi di universita'.
3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche' alle borse di studio conferite dalle universita' per attivita' di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attivita' di ricerca post-laurea e post-dottorato.
4. Le universita' possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.
5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente:
a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato;
b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico;
c) il numero, comunque non inferiore alla meta' dei dottorandi, e l'ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In caso di parita' di merito prevarra' la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalita' e procedure deliberate dagli organi competenti delle universita'.
7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attivita' di ricerca non universitaria, e' determinata con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati.
8. Le universita' possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.».
- L'art. 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) cosi' recita:
«Art. 10-bis - 1. Retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), nonche' per attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lettera l), del citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile le somme di cui all'art. 47, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche attribuite fino al 31 dicembre 1999. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonche' dalle universita', ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti indicati nel primo periodo qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali enti commerciali in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale per i quali la base imponibile e' determinata secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.
2. Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attivita' commerciali, gli stessi possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali attivita' commerciali secondo le disposizioni dell'art. 5, computando i costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attivita' commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta disposizione e l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. La base imponibile relativa alle altre attivita' e' determinata a norma del precedente comma 1, ma l'ammontare degli emolumenti ivi indicati e' ridotto dell'importo di essi specificamente riferibile alle attivita' commerciali. Qualora gli emolumenti non siano specificamente riferibili alle attivita' commerciali, l'ammontare degli stessi e' ridotto di un importo imputabile alle attivita' commerciali in base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma. Si considerano attivita' commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, ovvero, per i soggetti di cui all'art. 88, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, quelle rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
- L'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle universita) prevede:
«Art. 4. - 1. Sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, dalle regioni a statuto ordinario, in dipendenza del trasferimento alle stesse della materia concernente l'assistenza scolastica nell'ambito universitario, nonche' dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo.
E' abrogato il quarto comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituito dall'art. 4 della legge 3 novembre 1982, n. 835.».
- L'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) e' il seguente:
«Art. 2. - 1-25. (Omissis).
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'.
27. I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano all'INPS, entro il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa, se posteriore, la tipologia dell'attivita' medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.
28. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili per prestazioni di lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei termini stabiliti nel quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, una copia del modello 770-D, con esclusione dei dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.
29. Il contributo alla gestione separata di cui al comma 26 e' dovuto nella misura percentuale del 10 per cento ed e' applicato sul reddito delle attivita' determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno. Il contributo e' adeguato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 32.
30. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalita' ed i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attivita' soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attivita' espletata ai sensi del comma 26. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza e' computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per il contributo relativo all'anno successivo, ferma restando la facolta' dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto per il pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si riferisce. Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attivita' commerciali.
31. Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
32. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti e' definito, per quanto non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in riferimento alla fase di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
33. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad armonizzare la disciplina della gestione «Mutualita' pensioni», istituita in seno all'INPS dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla presente legge avuto riguardo alle peculiarita' della specifica forma di assicurazione sulla base dei seguenti principi:
a) conferma della volontarieta' dell'accesso;
b) applicazione del sistema contributivo;
c) adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei commi 26 e seguenti, ivi compreso l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti iscritti all'organo di amministrazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica):
«3. Le somme non impegnate da ciascuna universita' nel corso dell'esercizio finanziario vanno ad incrementare le disponibilita' dell'esercizio successivo, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti nelle lettere a), b) e c) del comma 2.».
 
Art. 1-bis.
Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle universita'

(( 1. Per i fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' istituita, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle universita', avente, in particolare, i seguenti obiettivi:
a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;
b) promuovere la mobilita' nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;
c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei laureati e sui fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi;
d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonche' le diverse tipologie di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi;
e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale delle istituzioni universitarie;
f) monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con propri decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi delle universita' e da trasmettere periodicamente, con modalita' telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1. ))
 
Art. 2. Disposizioni per il funzionamento delle universita' e degli enti di
ricerca

1. Il quarto periodo del comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' soppresso.
2. Dopo il comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' inserito il seguente:
(( «13-bis. Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanita', l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonche' per le universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatti comunque salvi le assunzioni di personale a tempo determinato ovvero i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le medesime istituzioni sono comunque consentite assunzioni di personale a tempo determinato nonche' la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle universita». ))

Riferimenti normativi.

- Il comma 13 dell'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), come modificato dalla presente legge, prevede:
«13. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto all'art. 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno, nonche' nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.».
- Per completezza di informazione, si riporta il comma 27 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica):
«27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e all'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresi', i contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali, nonche' quelli derivanti dall'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519.».
 
Art. 3. Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi
e altre norme in materia di abilitazione professionale

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, (( di cui al decreto del Ministro per la pubblica istruzione )) 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957 con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (( sono indette, )) per l'anno 2003, (( senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,)) una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, i quali abbiano iniziato la loro formazione anteriormente al 1° novembre 1993, (( nonche' una sessione straordinaria di esami di Stato per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi.
1-bis. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2006, svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso ai settori previsti nella sezione B dell'albo professionale degli psicologi dall'articolo 53, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:
a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;
b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunita'.
1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma 1-ter spettano, rispettivamente, i titoli professionali di «dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro» e di «dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunita», in luogo del titolo di «psicologo iunior» previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
1-quinquies. Le attivita' professionali che formano oggetto delle professioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater sono individuate nel modo seguente:
a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:
1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialita' di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualita' della vita;
2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attivita';
4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;
5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneita' psicologica a specifici compiti e condizioni;
6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
8) attivita' didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;
b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunita':
1) partecipazione all'equipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilita', delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonche' delle richieste e delle risorse dell'ambiente;
2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilita' pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilita';
4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attivita' di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneita' psicologica a specifici compiti e condizioni;
6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;
8) attivita' didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.
1-sexies. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e' abrogato. ))


Riferimenti normativi.

- Il decreto ministeriale 9 settembre 1957, reca: «Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni».
- Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, reca: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei».
- L'art. 53, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti) stabilisce:
«3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta vertente sulla conoscenza di base delle discipline psicologiche e dei metodi di indagine e di intervento;
b) una seconda prova scritta vertente su discipline e metodi caratterizzanti il settore;
c) una prova pratica in tema di definizione e articolazione dello specifico intervento professionale all'interno di un progetto proposto dalla commissione;
d) una prova orale consistente nella discussione delle prove scritte e della prova pratica, e nella esposizione dell'attivita' svolta durante il praticantato, nonche' su aspetti di legislazione e deontologia professionale.».
- L'art. 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e' il seguente:
«3-1. Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di psicologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di psicologo junior.
4. L'iscrizione all'albo professionale degli psicologi e' accompagnata rispettivamente dalle dizioni: "sezione degli psicologi", "sezione degli psicologi juniores". Nella sezione degli psicologi juniores viene annotata la specifica attivita' professionale dell'iscritto in coerenza con il percorso formativo, con riferimento alle specifiche figure professionali, individuate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, come previsto all'art. 52, comma 1.
5. Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta e' annotata nell'albo, come previsto dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56.».
- Si riporta il testo dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, come modificato dalla presente legge:
«Art. 51 (Attivita' professionali). - 1. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attivita' indicate nel comma 2, le attivita' che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali, quali:
a) l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attivita' di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunita';
b) le attivita' di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito;
c) il coordinamento e la supervisione dell'attivita' degli psicologi juniores.
2. (Abrogato).».
 
Art. 3-bis. Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale degli studenti
universitari e il Consiglio universitario nazionale

(( 1. Al fine di soddisfare esigenze di continuita' operativa, soprattutto in considerazione degli adempimenti in materia di attuazione della nuova disciplina concernente l'autonomia didattica universitaria, il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e' prorogato nella sua attuale composizione fino all'insediamento del nuovo Consiglio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003. Le elezioni per il rinnovo del CNSU sono indette entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono effettuate entro il mese di novembre 2003. L'elettorato attivo e passivo e' attribuito a tutti gli studenti iscritti ai corsi di diploma universitario, di laurea, di laurea specialistica per l'elezione dei ventotto componenti previsti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, nonche' a tutti gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca per l'elezione dei rispettivi componenti. Le candidature relative alla elezione dei componenti del CNSU sono presentate per ciascun collegio mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi nel distretto, piu' due. Il mandato dei componenti del CNSU rinnovato ha la durata di due anni ed entro tale termine coloro che conseguono la laurea triennale non decadono dalla carica qualora si iscrivano ad un corso di laurea specialistica entro l'anno accademico successivo al conseguimento della laurea stessa. Lo stesso mandato e' rinnovabile una sola volta.
2. Il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella composizione esistente alla data del 30 aprile 2003, fino al 30 aprile 2004, per assicurare continuita' al processo di riforma degli ordinamenti didattici universitari avviato con i decreti adottati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.». ))


Riferimenti normativi.

- L'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491 (Regolamento recante istituzione del Consiglio nazionale degli studenti universitari, a norma dell'art. 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59) prevede:
«Art. 2. - 1. Il CNSU e' composto da ventotto componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali, da un componente eletto dagli iscritti ai corsi di specializzazione e da un componente eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. L'elezione di tutti i componenti avviene con le modalita' previste dagli articoli 4 e 5. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica tre anni e non sono rieleggibili. I predetti componenti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), e di cui al comma 4 del predetto articolo; in tali casi, ovvero in caso di dimissioni subentrano gli studenti che seguono nelle graduatorie disposte ai sensi dell'art. 5.
2. Il CNSU nella prima seduta elegge a scrutinio segreto il presidente tra i suoi componenti e un ufficio di presidenza composto da tre membri. Ognuno esprime il proprio voto per un candidato.
3. Il presidente e l'ufficio di presidenza sono eletti previa presentazione di candidature nominative all'inizio dei lavori della prima seduta. Le funzioni di presidente ai fini dello svolgimento delle operazioni di elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza sono assunte dallo studente con maggiore anzianita' di iscrizione. A parita' di iscrizione prevale il piu' anziano di eta'.
4. Con regolamento interno, da adottare entro due mesi dall'insediamento e a maggioranza dei componenti, sono definite le modalita' di funzionamento del CNSU, che in ogni caso prevedono almeno sei adunanze nel corso dell'anno, nonche' sono stabiliti i termini comunque non superiori a quarantacinque giorni per l'espressione dei pareri. Il regolamento prevede termini ridotti, comunque non superiori ai quindici giorni, per l'espressione dei pareri nel caso in cui siano richiesti dal Ministro per atti di assoluta urgenza. Qualora il parere non sia reso entro i termini perentori indicati dalle disposizioni regolamentari, il Ministro assume le proprie determinazioni prescindendo dal parere.
5. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 4 lavori sono regolati con disposizioni dell'ufficio di presidenza.
6. In caso di dimissioni contestuali di piu' della meta' dei componenti ovvero per altre cause che rendono comunque impossibile il funzionamento dell'organo il Ministro, con decreto motivato, lo scioglie e indice le elezioni per il rinnovo.»
- Si riporta il comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127: (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo):
«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresi'.».
 
Art. 4.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone