Gazzetta n. 161 del 14 luglio 2003 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2003, n. 173
Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2002, n. 112;
Visto l'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che prevede la possibilita' di emanare uno o piu' decreti legislativi correttivi o modificativi di decreti legislativi gia' emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 17 gennaio 2003;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24:
1) al comma 1:
a) alla lettera a), dopo le parole: «gestione del debito pubblico», sono inserite le seguenti: «; alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato»; prima delle parole «alla gestione di partecipazioni» e' soppressa la congiunzione «e»; in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia;»;
b) alla lettera b), in fine, dopo la parola: «ordinamento», sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarita' amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie provinciali dello Stato;»;
c) alla lettera d) sono soppresse le parole: «patrimonio dello Stato,»;
d) la lettera e) e' sostituita dalla seguente lettera: «e) amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero, con particolare riguardo alle attivita' di promozione, coordinamento e sviluppo della qualita' dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; linee generali e coordinamento delle attivita' concernenti il personale del Ministero; affari generali ed attivita' di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attivita' in materia di reclutamento del personale del Ministero; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero; tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema informativo del personale del Ministero; tenuta dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; servizi del tesoro, incluso il pagamento delle retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento della comunicazione istituzionale del Ministero.»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le funzioni in materia di organizzazione, programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e gestione del personale delle singole aree sono svolte nell'ambito delle stesse aree.»;
b) all'articolo 25:
1) alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: «Il Servizio consultivo ed ispettivo tributario opera alle dirette dipendenze del Ministro.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente comma: «2. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, disciplinata ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto legislativo, svolge le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonche' in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati.»;
c) all'articolo 59, comma 2, le parole: «stipulano, per ciascun esercizio finanziario, una convenzione», sono sostituite dalle seguenti: «stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario»;
d) le parole: «comitato direttivo» negli articoli dal 64 al 72 sono sostituite dalle seguenti: «comitato di gestione»;
e) all'articolo 60:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente comma: «2. Le deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale, individuati nella convenzione di cui all'articolo 59, che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse, per l'approvazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per ragioni di legittimita' o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione e' interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Per l'Agenzia del demanio le disposizioni di cui ai primi tre periodi del presente comma si applicano con riferimento alle deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti ed ai bilanci»;
2) al comma 3 dopo le parole: «sui risultati» sono inserite le seguenti: «e quanto previsto dal comma 2»;
f) all'articolo 61, comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «L'Agenzia del demanio e' ente pubblico economico.»;
g) all'articolo 62:
1) al comma 1 dopo le parole: «di altre agenzie,» sono inserite le seguenti: «amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,»;
2) al comma 2, dopo le parole: «entrate erariali o locali», sono inserite le seguenti: «, entrate anche di natura extratributaria,»; dopo le parole: «con gli enti impositori», sono aggiunte le seguenti: «o con gli enti creditori»;
h) all'articolo 63, comma 1, dopo le parole: «sui consumi,» sono inserite le seguenti: «escluse quelle sui tabacchi lavorati,»;
i) all'articolo 65:
1) al comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: «All'agenzia e' altresi' attribuita la gestione dei beni confiscati.»;
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'Agenzia del demanio e' dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attivita'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale.»;
l) all'articolo 66, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia del demanio e' regolata, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto legislativo, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.»;
m) all'articolo 67:
1) al comma 2 le parole: «cinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»; sono soppresse le parole: «o pubblica»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il comitato di gestione e' nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro componenti sono scelti fra i dirigenti dei principali settori dell'agenzia designati dal direttore dell'agenzia stessa; due componenti sono scelti tra esperti della materia anche estranei all'amministrazione. I sei componenti del comitato di gestione dell'Agenzia del demanio sono scelti tra esperti della materia anche estranei all'amministrazione.»;
3) al secondo periodo del comma 4 la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «tre»;
n) all'articolo 73, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando vengono trattate questioni riguardanti le materie trattate dalle agenzie fiscali, alle riunioni della struttura di cui al presente comma partecipano, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, i direttori delle agenzie interessate.»;
o) all'articolo 74, comma 4, le parole: «dell'articolo 58, comma 3, del presente decreto legislativo disciplina, in conformita' con le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 4 disciplina».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n.
137 («Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo
e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di
enti pubblici») e' il seguente:
«Art. 1 (Deleghe di cui all'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi,
correttivi o modificativi di decreti legislativi gia'
emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c)
e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato
dall'art. 2 della presente legge.
2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il
Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati
negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati previo parere della commissione di cui all'art. 5
della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi.
Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati.».
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione
e', rispettivamente, il seguente:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59 («Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa») e' il seguente:
«1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il
31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59». - Il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche». - Il testo dell'art. 9 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 («Disposizioni
finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione,
razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei
prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti
comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del
patrimonio e finanziamento delle infrastrutture»),
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2002,
n. 112, e' il seguente: «Art. 9 (Disposizioni in
materia di privatizzazione, liquidazione e finanziamento di
enti pubblici e di societa' interamente controllate dallo
Stato, nonche' di cartolarizzazione di immobili). - 1. Il
termine previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per la
privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti
pubblici indicati nella tabella A del predetto decreto
legislativo, e' differito al 31 dicembre 2002, fatta salva,
comunque, la possibilita' di applicare anche ai predetti
enti quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge
28 dicembre 2001, n. 448.
1-bis. Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre
1956, n. 1404, sono definitivamente soppressi.
Conseguentemente:
a) i loro immobili possono essere alienati con le
modalita' previste al capo l del decreto-legge 25
settemnbre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I relativi decreti
dirigenziali sono adottati dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato. I proventi delle vendite degli immobili ed
ogni altra somma derivata e derivante dalla liquidazione
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato;
b) il personale finora adibito alle procedure di
liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del 1956
e' destinato prioritariamente ad altre attivita'
istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) ferma restando la titolarita', in capo al
Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti
giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione
nonche' del contenzioso puo' essere da questo affidata ad
una societa', direttamente o indirettamente controllata
dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilita'
generale dello Stato. La societa' si avvale
dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in
giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni
e con le stesse modalita' con le quali se ne avvalgono, ai
sensi della normativa vigente, le amministrazioni dello
Stato. La societa' esercita ogni potere finora attribuito
all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato. Sulla base di criteri di efficacia ed economicita' e
al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando
l'instaurazione di nuove cause, la societa' puo' compiere
qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni
relative a rapporti concernenti differenti procedure di
liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in
blocco pro soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle
transazioni la societa' puo' chiedere il parere
all'Avvocatura dello Stato. La societa' puo' anche
rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dal
terzo comma dell'art. 9 della citata legge n. 1404 del
1956. In base ad una apposita convenzione, sono
disciplinati i rapporti con il Ministero dell'economia e
delle finanze e, in particolare, il compenso spettante alla
societa', i profili contabili del rapporto, nonche' le
modalita' di rendicontazione e di controllo.
1-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con
provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, individua le liquidazioni gravemente
deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione
coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali
e' comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti
distinta. Per queste liquidazioni lo Stato risponde delle
passivita' nei limiti dell'attivo della singola
liquidazione. Nelle more della individuazione della
societa' di cui alla lettera c) del comma 1-bis,
l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato prosegue le procedure di liquidazione con i poteri
previsti dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima
lettera c) del comma 1-bis.
1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare ai sensi dell'art. 6, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono approvate
le nuove dotazioni organiche del personale del Ministero
dell'economia e delle finanze.
1-quinquies. Nella citata legge n. 1404 del 1956 sono
abrogati:
a) il secondo comma dell'art. 14;
b) l'art. 15.
1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, lettera
c), del presente articolo, determinati nella misura massima
di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo.
2. Al pagamento dei creditori dell'EFIM in liquidazione
coatta amministrativa e delle societa' in liquidazione
coatta amministrativa interamente possedute, direttamente o
indirettamente, dall'EFIM continua ad applicarsi la
garanzia dello Stato prevista dall'art. 5 del decreto-legge
19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive
modificazioni.
3. Al fine di favorire il processo di
ricapitalizzazione, funzionale al raggiungimento degli
obiettivi previsti nel piano biennale 2002-2003, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
sottoscrivere nell'anno 2002 un aumento di capitale della
societa' Alitalia S.p.a. nella misura massima di 893,29
milioni di euro, in aggiunta a quanto gia' previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194.
4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede per
l'anno 2002, quanto a 250 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
recata dall'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23
dicembre 1998, n. 448; quanto a 550 milioni di euro
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
e quanto a 93,290 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, utilizzando per 40,822 milioni di euro
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per
52,468 milioni di euro l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
4-bis. All'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, dopo il secondo periodo, e' aggiunto
il seguente: "La vendita si considera frazionata
esclusivamente nel caso in cui ciascuna unita' immobiliare
sia offerta in vendita singolarmente a condizioni
specificatamente riferite a tale unita'. Il diritto di
prelazione sussiste anche se la vendita frazionata e'
successiva ad un acquisto in blocco. Le modalita' di
esercizio della prelazione sono determinate con i decreti
di cui al comma 1.";
b) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: "7-bis.
Ai conduttori delle unita' immobiliari ad uso diverso da
quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in blocco,
spetta il diritto di opzione all'acquisto a mezzo di
mandato collettivo, a condizione che questo sia conferito
dai conduttori che rappresentino il 100 per cento delle
unita' facenti parte del blocco oggetto di vendita. Il
prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della
procedura competitiva. Le modalita' ed i termini di
esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente
comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1";
5. Dopo il comma 3 dell'art. 6 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' aggiunto il
seguente: "3-bis. Alle cessioni ed ai conferimenti ai fondi
di investimento immobiliare istituiti ai sensi degli
articoli 37 del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 14-bis della legge
25 gennaio 1994, n. 86, si applica l'art. 37-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. Ai conferimenti di beni ai medesimi fondi non si
applicano, in ogni caso, le disposizioni del decreto
legislativo 8 ottobre 1997, n. 358."».
- Per il testo dell'art. 1 della legge n. 137/2002, si
veda in nota al titolo.
- Il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002,
n. 246, reca: «Misure urgenti per il controllo, la
trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica».
- Il testo dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59
(«Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa») e' il seguente:
«Art. 5. - 1. E' istituita una commissione
parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati,
nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei
gruppi parlamentari.
2. La commissione elegge tra i propri componenti un
presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme
con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La
commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione
dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della
commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle
competenti commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della
commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione
delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce
ogni sei mesi alle Camere.».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo
n. 300/1999, a seguito delle modificazioni ed integrazioni
apportate dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 24 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge,
in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle
seguenti aree funzionali:
a) politica economica e finanziaria, con particolare
riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e
finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui
mercati finanziari e sul sistema creditizio,
all'elaborazione delle linee di programmazione economica e
finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno
finanziario e di gestione del debito pubblico; alla
valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato
alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato,
compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e
l'alienazione dei titoli azionari di proprieta' dello
Stato, alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui
mezzi di pagamento diversi dalla moneta e
dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio, ferme restando le competenze del Ministero
dell'interno in materia;
b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con
particolare riguardo alla formazione e gestione del
bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria
e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa,
assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in
materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto
dalla lettera a), nonche' alla verifica della
quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e
dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa
pubblica, coordinandone e verificandone gli andamenti e
svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento, ivi
comprese le funzioni ispettive ed i controlli di
regolarita' amministrativa e contabile effettuati, ai sensi
della normativa vigente, dagli uffici centrali del bilancio
costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie
provinciali dello Stato;
c) programmazione economica e finanziaria,
coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo
economico territoriale e settoriale e delle politiche di
coesione, anche avvalendosi delle camere di commercio, con
particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a
tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di
strumenti di programmazione negoziata e di programmazione
dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;
d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle
funzioni di cui all'art. 56, all'analisi del sistema
fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed
erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale,
alle attivita' di coordinamento, indirizzo, vigilanza e
controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e
sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni
in materia di tributi ed entrate erariali di competenza
dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del
sistema informativo della fiscalita' e della rete unitaria
di settore, alla informazione istituzionale nel settore
della fiscalita', alle funzioni previste dalla legge in
materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri
immobiliari;
e) amministrazione generale, servizi indivisibili e
comuni del Ministero, con particolare riguardo alle
attivita' di promozione, coordinamento e sviluppo della
qualita' dei processi e dell'organizzazione e alla gestione
delle risorse; linee generali e coordinamento delle
attivita' concernenti il personale del Ministero; affari
generali ed attivita' di gestione del personale del
Ministero di carattere comune ed indivisibile;
programmazione generale del fabbisogno del Ministero e
coordinamento delle attivita' in materia di reclutamento
del personale del Ministero; rappresentanza della parte
pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero;
tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema
informativo del personale del Ministero; tenuta
dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero;
servizi del tesoro, incluso il pagamento delle
retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento
della comunicazione istituzionale del Ministero.
1-bis. Le funzioni in materia di organizzazione,
programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e
gestione del personale delle singole aree sono svolte
nell'ambito delle stesse aree.».
- Il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo
n. 300/1999, a seguito delle modificazioni ed integrazioni
apportate dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 25 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in Dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
del presente decreto. Il numero dei Dipartimenti non puo'
essere superiore a cinque, in riferimento alle aree
funzionali definite nel precedente articolo. Il Servizio
consultivo ed ispettivo tributario opera alle dirette
dipendenze del Ministro.
2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
disciplinata ai sensi dell'art. 4 del presente decreto
legislativo, svolge le funzioni attribuite al Ministero
dell'economia e delle finanze in materia di giochi,
scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle
riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le
imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonche' in
materia di amministrazione riscossione e contenzioso
concernenti le accise sui tabacchi lavorati.».
- Il testo dell'art. 59 del citato decreto legislativo
n. 300/1999, a seguito delle modificazioni apportate dal
decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). - 1. Il
Ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del
Parlamento del documento di programmazione
economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli
obiettivi stabiliti in tale documento, determina
annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un
proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno
triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee
generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le
grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si
sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di
indirizzo e' trasmesso al Parlamento.
2. Il Ministro e ciascuna agenzia, sulla base del
documento di indirizzo, stipulano una convenzione
triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio
finanziario con la quale vengono fissati:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione
ed i vincoli da rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali
misurare l'andamento della gestione.
3. La convenzione prevede, inoltre:
a) le modalita' di verifica dei risultati di
gestione;
b) le disposizioni necessarie per assicurare al
Ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni
all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso
delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in
forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
una appropriata valutazione dell'attivita' svolta
dall'agenzia;
c) le modalita' di vigilanza sull'operato
dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza,
dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione
delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i
contributi.
4. Nella convenzione solo stabiliti, nei limiti delle
risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una
unita' previsionale di base per ciascuna agenzia, gli
importi che vengono trasferiti, distinti per:
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse
attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per
esigenze di carattere generale;
b) le spese di investimento necessarie per realizzare
i miglioramenti programmati;
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento
degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere
conto del miglioramento dei risultati complessivi e del
recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente
conseguiti.
5. Il Ministero e le agenzie fiscali possono promuovere
la costituzione o partecipare a societa' e consorzi che,
secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad
oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio
delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine,
puo' essere ampliato l'oggetto sociale della societa'
costituita in base alle disposizioni dell'art. 10, comma
12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che
il Ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza
delle azioni ordinarie della predetta societa'.».
- Il testo dell'art. 60 del citato decreto legislativo
n. 300/1999, a seguito delle modificazioni ed integrazioni
apportate dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 60 (Controlli sulle agenzie fiscali). - 1. Le
agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del Ministro, il
quale la esercita secondo le modalita' previste nel
presente decreto legislativo.
2. Le deliberazioni del comitato di gestione relative
agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere
generale, individuati nella convenzione di cui all'art. 59,
che regolano il funzionamento delle agenzie, sono
trasmesse, per l'approvazione, al Ministro dell'economia e
delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per
ragioni di legittimita' o di merito. Le deliberazioni si
intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla
ricezione delle stesse non venga emanato alcun
provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o
documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il
termine per l'approvazione e' interrotto sino a che non
pervengono gli elementi richiesti. Per l'approvazione dei
bilanci e dei piani pluriennali di investimento si
applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Per l'Agenzia del
demanio le disposizioni di cui ai primi tre periodi del
presente comma si applicano con riferimento alle
deliberazioni del comitato di gestione relative agli
statuti, ai regolamenti ed ai bilanci.
3. Fermi i controlli sui risultati e quanto previsto
dal comma 2, gli altri atti di gestione delle agenzie non
sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.».
- Il testo dell'art. 61 del citato decreto legislativo
n. 300/1999, a seguito dell'integrazione apportata dal
decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 61 (Principi generali). - 1. Le agenzie fiscali
hanno personalita' giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia
del demanio e' ente pubblico economico.
2. In conformita' con le disposizioni del presente
decreto legislativo e dei rispettivi statuti, le agenzie
fiscali, hanno autonomia regolamentare, amministrativa,
patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
3. Le agenzie fiscali operano nell'esercizio delle
funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai principi di
legalita', imparzialita' e trasparenza, con criteri di
efficienza, economicita' ed efficacia nel perseguimento
delle rispettive missioni.».
- Il testo dell'art. 62 del citato decreto legislativo
n. 300/1999, a seguito delle integrazioni apportate dal
decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 62 (Agenzia delle entrate). - 1. All'agenzia
delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti
le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla
competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di
perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi
fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia
attraverso i controlli diretti a contrastare gli
inadempimenti e l'evasione fiscale.
2. L'Agenzia e' competente in particolare a svolgere i
servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e
al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' di tutte le imposte, diritti o
entrate erariali o locali, entrate anche di natura
extratributaria, gia' di competenza del Dipartimento delle
entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua
gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni
stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori.
3. In fase di prima applicazione il Ministro delle
finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
competenza dell'Agenzia.».
- Il testo dell'art. 63 del citato decreto legislativo
n. 300/1999, a seguito delle integrazioni apportate dal
decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 63 (Agenzia delle dogane). - 1. L'Agenzia delle
dogane e' competente a svolgere i servizi relativi
all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei
diritti doganali e della fiscalita' interna negli scambi
internazionali, delle accise sulla produzione e sui
consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando in
stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel
quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo
dell'unificazione europea. All'Agenzia spettano tutte le
funzioni attualmente svolte dal Dipartimento delle dogane
del Ministero delle finanze, incluse quelle esercitate in
base ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e
convenzioni internazionali.
2. L'Agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i
laboratori doganali di analisi; puo' anche offrire sul
mercato le relative prestazioni.
3. In fase di prima applicazione il Ministro delle
finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
competenza dell'Agenzia.».
- Il testo dell'art. 64 del citato decreto legislativo
n. 300/1999, a seguito delle modificazioni apportate dal
decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 64 (Agenzia del territorio). - 1. L'Agenzia del
territorio e' competente a svolgere i servizi relativi al
catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi
alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito
di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul
territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della
semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione
fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale
ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti
sugli immobili. L'Agenzia opera in stretta collaborazione
con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema
integrato di conoscenze sul territorio.
2. L'Agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui
all'art. 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e puo' gestire, sulla base di apposite convenzioni
stipulate con i comuni o a livello provinciale con le
associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla
tenuta e all'aggiornamento del catasto.
3. L'Agenzia gestisce l'osservatorio del mercato
immobiliare ed i connessi servizi estimativi che puo'
offrire direttamente sul mercato.
4. Il comitato di gestione di cui all'art. 67 del
presente decreto legislativo e' integrato, per l'Agenzia
del territorio, da due membri nominati su designazione
della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
- Il testo dell'art. 65 del citato decreto legislativo
n. 300/1999, a seguito delle integrazioni apportate dal
decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 65 (Agenzia del demanio). - 1. All'Agenzia del
demanio e' attribuita l'amministrazione dei beni immobili
dello Stato, con il compito di razionalizzarne e
valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema
informativo sui beni del demanio e del patrimonio,
utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini
conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire
con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di
provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di
utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di
tali immobili. All'Agenzia e' altresi' attribuita la
gestione dei beni confiscati.
2. L'Agenzia puo' stipulare convenzioni per le gestioni
dei beni immobiliari con le regioni gli enti locali ed
altri enti pubblici. Puo' avvalersi, a supporto delle
proprie attivita' estimative e sulla base di apposita
convenzione, dei dati forniti dall'osservatorio del mercato
immobiliare dell'Agenzia del territorio.
2-bis L'Agenzia del demanio e' dotata di un proprio
patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni
mobili ed immobili strumentali alla sua attivita'. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
individuati i beni che costituiscono il patrimonio
iniziale.».
- Il testo dell'art. 66 del citato decreto legislativo
n. 300/1999, a seguito delle modificazioni ed integrazioni
apportate dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 66 (Statuti). - 1. Le agenzie fiscali sono
regolate dal presente decreto legislativo, nonche' dai
rispettivi statuti, deliberati da ciascun comitato di
gestione ed approvati con le modalita' di cui all'art. 60
dal Ministro delle finanze. L'Agenzia del demanio e'
regolata, salvo che non sia diversamente disposto dal
presente decreto legislativo, dal codice civile e dalle
altre leggi relative alle persone giuridiche private.
2. Gli statuti disciplinano le competenze degli organi
di direzione dell'Agenzia, istituendo inoltre apposite
strutture di controllo interno, e recano principi generali
in ordine alla organizzazione ed al funzionamento
dell'Agenzia, prevedendo forme adeguate di consultazione
con le organizzazioni sindacali.
3. L'articolazione degli uffici, a livello centrale e
periferico, e' stabilita con disposizioni interne che si
conformano alle esigenze della conduzione aziendale
favorendo il decentramento delle responsabilita' operative,
la semplificazione dei rapporti con i cittadini e il
soddisfacimento delle necessita' dei contribuenti meglio
compatibile con i criteri di economicita' e di efficienza
dei servizi.».
- Il testo dell'art. 67 del citato decreto legislativo
n. 300/1999, a seguito delle modificazioni apportate dal
decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 67 (Organi). - 1. Sono organi delle agenzie
fiscali:
a) il direttore dell'Agenzia, scelto in base a
criteri di alta professionalita', di capacita' manageriale
e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni
attinenti al settore operativo dell'Agenzia;
b) il comitato di gestione, composto da un numero
massimo di sei membri e dal direttore dell'Agenzia, che lo
presiede;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente
della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentita
la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali.
L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile
ed e' incompatibile con altri rapporti di lavoro
subordinato e con qualsiasi altra attivita' professionale
privata.
3. Il comitato di gestione e' nominato per la durata di
tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Quattro componenti sono scelti tra i dirigenti dei
principali settori dell'Agenzia designati dal direttore
dell'Agenzia stessa; due componenti sono scelti tra esperti
della materia anche estranei all'amministrazione. I sei
componenti del comitato di gestione dell'Agenzia del
demanio sono scelti tra esperti della materia anche
estranei all'amministrazione.
4. Il collegio dei revisori dei conti e' composto dal
presidente, da due membri effettivi e due supplenti
iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con
decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. I revisori durano in carica tre anni e possono
essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori
dei conti esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del
codice civile, in quanto applicabile.
5. I componenti del comitato di gestione non possono
svolgere attivita' profesionale, ne' essere amministratori
o dipendenti di societa' o imprese, nei settori di
intervento dell'Agenzia.
6. I compensi dei componenti degli organi collegiali
sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e sono posti a carico del bilancio
dell'Agenzia.».
- Il testo dell'art. 68 del citato decreto legislativo
n. 300/1999, a seguito delle modificazioni apportate dal
decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 68 (Funzioni). - 1. Il direttore rappresenta
l'Agenzia e la dirige, emanando tutti i provvedimenti che
non siano attribuiti, in base alle norme del presente
decreto legislativo o dello statuto, ad altri organi.
2. Il comitato di gestione delibera, su proposta del
presidente, lo statuto, i regolamenti e gli altri atti di
carattere generale che regolano il funzionamento
dell'Agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani
aziendali e le spese che impegnano il bilancio
dell'Agenzia, anche se ripartite in piu' esercizi, per
importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il
direttore sottopone alla valutazione del comitato di
gestione le scelte strategiche aziendali e le nomine dei
dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello
centrale e periferico.».
- Il testo dell'art. 69 del citato decreto legislativo
n. 300/1999, a seguito delle modificazioni apportate dal
decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 69 (Commissario straordinario). - 1. Nei casi di
gravi inosservanze degli obblighi sanciti nella
convenzione, di risultati particolarmente negativi della
gestione, di manifesta impossibilita' di funzionamento
degli organi di vertice dell'Agenzia o per altre gravi
ragioni di interesse pubblico, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle
finanze puo' essere nominato un commissario straordinario,
il quale assume i poteri, previsti dal presente decreto
legislativo e dallo statuto di ciascuna agenzia, del
direttore del comitato di gestione dell'Agenzia. Per i
compensi del commissario straordinario si applicano le
disposizioni dell'art. 67, comma 6.
2. La nomina e' disposta per il periodo di un anno e
puo' essere prorogata per non oltre sei mesi. A
conclusione, dell'incarico del commissario sono nominati il
direttore e il comitato di gestione subentranti.».
- Il testo dell'art. 70 del citato decreto legislativo
n. 300/1999, a seguito delle modificazioni apportate dal
decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 70 (Bilancio e finanziamento). - 1. Le entrate
delle agenzie fiscali sono costituite da:
a) i finanziamenti erogati in base alle disposizioni
dell'art. 59 del presente decreto legislativo a carico del
bilancio dello Stato;
b) i corrispettivi per i servizi prestati a soggetti
pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali per
le prestazioni che non rientrano nella convenzione di cui
all'art. 59;
c) altri proventi patrimoniali e di gestione.
2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a),
vengono determinati ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. I fondi vengono accreditati
a ciascuna agenzia su apposita contabilita' speciale
soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica.
3. Le agenzie, che possono stipulare convenzioni con
aziende di credito per la gestione del servizio di
tesoreria, non hanno facolta' di accendere mutui, ne' di
adire ad alcuna forma di indebitamento, fatta eccezione per
le anticipazioni di cassa previste nelle convenzioni per la
gestione del servizio di tesoreria.
4. In sede di prima attuazione i finanziamenti di cui
alla lettera a) del comma 1 sono determinati sulla base
delle assegnazioni di bilancio iscritte nello stato di
previsione del Ministero delle finanze destinate
all'espletamento delle funzioni trasferite a ciascuna
agenzia.
5. Il comitato di gestione delibera il regolamento di
contabilita', che e' sottoposto al Ministro delle finanze
secondo le disposizioni dell'art. 60. Il regolamento si
conforma, nel rispetto delle disposizioni generali in
materia di contabilita' pubblica e anche prevedendo
apposite note di raccordo della contabilita' aziendale, ai
principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del
codice civile.
6. Le agenzie fiscali non possono impegnare o erogare
spese eccedenti le entrate. I piani di investimento e gli
impegni a carattere pluriennale devono conformarsi al
limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite dalla
legge finanziaria e dalle altre entrate proprie delle
agenzie fiscali.».
- Il testo e dell'art. 71 del citato decreto
legislativo n. 300/1999, a seguito delle modificazioni
apportate dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 71 (Personale). - 1. Il rapporto di lavoro del
personale dipendente delle agenzie fiscali e' disciplinato
dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano
il rapporto di lavoro privato, in conformita' delle norme
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, anche per quanto
attiene alla definizione del comparto di contrattazione per
le agenzie fiscali; ciascuna agenzia definisce la
contrattazione integrativa aziendale di secondo livello.
2. Al fine di garantire l'imparzialita' e il buon
andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata
alle agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni idonee a
garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del
personale.
3. Il regolamento di amministrazione e' deliberato, su
proposta del direttore dell'agenzia, dal comitato di
gestione ed e' sottoposto al Ministro vigilante secondo le
disposizioni dell'art. 60 del presente decreto legislativo.
In particolare esso, in conformita' con i principi
contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento
dell'agenzia;
b) detta le norme per l'assunzione del personale
dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione
professionale;
c) fissa le dotazioni organiche complessive del
personale dipendente dall'agenzia;
d) determina le regole per l'accesso alla
dirigenza.».
- Il testo dell'art. 73 del citato decreto legislativo
n. 300/1999, a seguito dell'integrazione apportata dal
decreto qui pubblico, e' il seguente:
«Art. 73 (Gestione e fasi del cambiamento). - 1. Con
decreto ministeriale puo' essere costituita, alle dirette
dipendenze del Ministro delle finanze, un'apposita
struttura interdisciplinare di elevata qualificazione
scientifica e professionale. La struttura collabora con il
Ministro al fine di curare la transizione durante le fasi
del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di
gestione previsto dal presente decreto legislativo. Alle
relative spese si provvede con gli stanziamenti ordinari
dello stato di previsione della spesa del Ministero delle
finanze e dello stato di previsione della spesa
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Quando
vengono trattate questioni riguardanti le materie trattate
dalle agenzie fiscali, alle riunioni della struttura di cui
al presente comma partecipano, senza oneri a carico del
bilancio dello Stato, i direttori delle agenzie
interessate.
2. Il Ministro delle finanze provvede con propri
decreti a definire e rendere esecutive le fasi della
trasformazione.
3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, vengono
nominati il direttore e i comitati direttivi di ciascuna
agenzia. Con propri decreti il Ministro delle finanze
approva gli statuti provvisori e le disposizioni necessarie
al primo funzionamento di ciascuna agenzia.
4. Il Ministro delle finanze stabilisce le date a
decorrere dalle quali le funzioni svolte dal Ministero,
secondo l'ordinamento vigente, vengono esercitate dalle
agenzie. Da tale data le funzioni cessano di essere
esercitate dai Dipartimenti del Ministero.
5. Il Ministro delle finanze dispone con decreto in
ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle
attivita' di ciascuna agenzia.
6. I termini di cui al presente articolo possono essere
modificati con decreto del Ministro delle finanze.
7. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui
all'art. 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla
organizzazione e sulla disciplina degli uffici
dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le
disposizioni del presente decreto legislativo e, in
particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927,
n. 2258, e successive integrazioni e modifiche, del decreto
legislativo 26 aprile 1990, n. 105, e successive
integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n.
358, e successive integrazioni e modifiche, degli
articoli da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e
successive integrazioni e modifiche.».
- Il testo dell'art. 74 del citato decreto legislativo
n. 300/1999, a seguito delle modificazioni apportate dal
decreto qui pubblicato, e' il seguente:
«Art. 74 (Disposizioni transitorie sul personale). - 1.
A partire dalla data fissata con decreto del Ministro delle
finanze, tutto il personale del Ministero e' incluso in un
ruolo speciale e distaccato presso i nuovi uffici del
Ministero o presso le agenzie fiscali secondo un piano
diretto a consentire l'avvio delle attivita' in conformita'
con le trasformazioni attuate con il presente decreto
legislativo. Il piano si conforma, previa concertazione con
le organizzazioni sindacali, a criteri di maggiore aderenza
alle funzioni ed alle attivita' svolte in precedenza dai
singoli dipendenti, inclusi quelli appartenenti ad uffici
soppressi.
2. Il trattamento giuridico ed economico definito o da
definire ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, continua
ad applicarsi ai dipendenti di cui al comma 1 fino alla
stipulazione dei nuovi contratti collettivi di lavoro,
fermi altresi' gli istituti e le procedure che regolano le
relazioni sindacali.
3. Ciascun dirigente svolge il proprio incarico, fino
alla scadenza del relativo termine e secondo le modalita'
del contratto individuale, presso il Ministero o l'agenzia
a cui e' provvisoriamente assegnato. Dopo l'approvazione
del contratto collettivo e contemporaneamente alla stipula
del successivo contratto individuale direttamente con una
agenzia fiscale, si provvede all'inquadramento nel ruolo
della stessa agenzia. Ai dirigenti transitoriamente
distaccati presso un'agenzia fiscale si applicano, nel caso
di mancata stipulazione di un contratto individuale, le
disposizioni dell'art. 19, comma 10 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e
modificazioni.
4. Il regolamento emanato ai sensi dell'art. 4
disciplina l'inquadramento definitivo dei dirigenti
provvisoriamente distaccati presso il Ministero a termini
del comma 3 del presente articolo e puo', a parita' di
oneri a carico del bilancio dello Stato, trasformare le
posizioni economiche regolate dalle disposizioni di leggi
vigenti per il Ministero delle finanze in rapporti di
lavoro o di consulenza conformi alle funzioni attribuite
dal presente decreto legislativo al Ministero.
5. L'inquadramento definitivo del restante personale
nelle dotazioni organiche del Ministero e delle agenzie
fiscali e' disciplinato dal regolamento di cui all'art. 58,
comma 3 e dai regolamenti di cui all'art. 71, comma 2 del
presente decreto legislativo, ferma in ogni caso
l'applicazione delle disposizioni previste dalla
legislazione vigente e dai contratti collettivi a garanzia
del personale dipendente dai Ministeri.».



 
Art. 2.
Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia
e delle finanze e degli organismi collegiali
1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze, anche a seguito di quanto disposto dall'articolo 1 del presente decreto, nonche' dall'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
b) al riordino degli Uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato in relazione alle piu' complesse ed onerose funzioni derivanti dalla nuova articolazione strutturale dei Ministeri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonche' all'esigenza di uniformare, unitamente all'ampliamento delle basi conoscitive, le attivita' di previsione, gestione, controllo e monitoraggio dei flussi di finanza pubblica;
c) al riassetto ed alla razionalizzazione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da rendere operanti, ove ne sussista l'effettiva esigenza, presso ciascun Dipartimento o presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa, anche attraverso la trasformazione di funzioni dirigenziali in rapporti di lavoro o di consulenza. La predetta trasformazione puo' avere ad oggetto un numero di posti di livello dirigenziale non superiore, per l'intero Ministero, a quindici. Nell'attuazione del presente comma si provvede alla soppressione della Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, nonche' degli organismi inutili;
d) al riordino del Servizio consultivo ed ispettivo tributario per adeguarne, in particolare, anche attraverso opportune semplificazioni, struttura organizzativa e modalita' di funzionamento ai nuovi compiti assegnati al Servizio, con riferimento alle competenze del Ministero dell'economia e delle finanze;
e) alla razionalizzazione dell'attivita' ispettiva e delle relative strutture, assicurando che i servizi ispettivi del Ministero gia' esistenti svolgano i loro compiti nelle materie di competenza del Dipartimento dal quale dipendono.



Note all'art. 2:
- Il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 («Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»), e' il seguente:
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Per il testo dell'art. 9 del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, si veda in nota alle premesse.
- Per il titolo del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, si veda in nota alle premesse.
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
5 dicembre 1997, n. 430 («Unificazione dei Ministeri del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica e
riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7
della legge 3 aprile 1997, n. 94»), e' il seguente:
«Art. 5 (Cabina di regia nazionale). - 1. La Cabina di
regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, opera alle dipendenze
del Ministro ed e' la struttura di riferimento nazionale
per il coordinamento e la promozione di iniziative in
materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.
La Cabina di regia nazionale, in particolare, effettua,
anche sulla base dei dati acquisibili nell'ambito dei
sistemi informativi del Ministero, il monitoraggio
permanente dello stato di realizzazione dei singoli
programmi; fornisce informazioni al Parlamento e alle
regioni sull'attuazione dei programmi, con l'indicazione
dei motivi degli eventuali ritardi; elabora e propone al
Ministro iniziative normative e misure operative per
favorire la piu' rapida utilizzazione delle risorse e la
migliore qualita' dei programmi; studia gli effetti
dell'impiego dei fondi strutturali comunitari e propone,
sulla base dei risultati accertati, le linee di
programmazione piu' efficaci.
2. La Cabina di regia nazionale e' composta da un
presidente, dal capo del Dipartimento e dal dirigente
generale competenti in materia di politiche di sviluppo e
di coesione, da due rappresentanti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, fra cui il capo del Dipartimento
per gli affari economici, dal Ragioniere generale dello
Stato, da un rappresentante del Ministero degli affari
esteri e da un esperto di alta qualificazione nelle materie
di competenza della Cabina di regia nazionale, designato
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La
nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro per gli affari regionali. Con le stesse modalita'
si provvede alla determinazione dei compensi dei componenti
estranei alla pubblica amministrazione, prevedendo, per
tutti i componenti, la corresponsione di un gettone di
presenza per le riunioni collegiali. La predetta
composizione e' integrata, per la trattazione delle
questioni relative a specifici fondi strutturali, con altri
componenti in rappresentanza delle amministrazioni di
settore competenti, designati dai rispettivi Ministri.
3. Con i regolamenti previsti dall'art. 2, comma 2, si
provvede a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento
della Cabina di regia nazionale, compresa l'istituzione di
una segreteria tecnica, ai cui componenti e' corrisposto il
trattamento economico stabilito con decreto del Ministro,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Alla
segreteria tecnica possono essere assegnati con incarico
temporaneo esperti, in numero non superiore a venti, di
particolare ed elevata professionalita' nelle materie di
competenza della Cabina di regia nazionale. Non piu' del
cinquanta per cento dei componenti della segreteria tecnica
sono scelti fra esperti estranei alla pubblica
amministrazione. La segreteria tecnica della Cabina di
regia nazionale svolge anche compiti di collaborazione e di
supporto del Dipartimento competente in materia di
politiche di sviluppo e di coesione, per quanto di
competenza comune dei due organismi.
4. Nell'ambito della Rappresentanza permanente
dell'Italia presso l'Unione europea e' istituita una unita'
operativa della Cabina di regia nazionale, con il compito
di curare gli adempimenti connessi con l'utilizzo dei fondi
strutturali comunitari. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
degli affari esteri, sono stabiliti la composizione
dell'unita' e le sue modalita' di funzionamento, sulla base
dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18.».



 
Art. 3
Disposizioni transitorie e finali

1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica ed in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 2: a) il Ministro dell'economia e delle finanze puo' procedere al
conferimento di incarichi di consulenza, con le modalita' previste
dalla normativa vigente, a soggetti di comprovata professionalita'
estranei all'amministrazione, su materie di competenza dei
Dipartimenti, con contestuale indisponibilita' di posti di
funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario, da
individuare con decreto ministeriale. La predetta indisponibilita'
puo' avere ad oggetto un numero di posti di livello dirigenziale
non superiore, per l'intero Ministero, a quindici; b) gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, si configurano come uffici di
livello dirigenziale generale. Sono contestualmente soppressi gli
Uffici centrali del bilancio costituiti sulla base del precedente
ordinamento, gli Uffici centrali di ragioneria presso la Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo e presso l'Istituto
Superiore di sanita' e l'Istituto Superiore per la previdenza e la
sicurezza sul lavoro, le cui competenze sono trasferite,
rispettivamente, all'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero degli affari esteri ed all'Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero della salute, nonche' l'Ufficio di ragioneria
presso il Magistrato per il Po, le cui funzioni residue sono
esercitate dalla Ragioneria provinciale dello Stato di Parma. I
dipartimenti provinciali indicati al comma 5 dell'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e
successive modificazioni, si configurano come uffici di livello
dirigenziale non generale. Resta fermo il numero complessivo dei
posti di livello dirigenziale generale del Ministero. Resta
parimenti fermo il numero complessivo dei posti di livello
dirigenziale non generale del Ministero; c) le funzioni della soppressa Commissione tecnica per la spesa
pubblica continuano ad essere svolte dal Ministero dell'economia e
delle finanze, che puo' avvalersi della struttura di supporto
dell'Alta Commissione di cui all'articolo 3 della legge 27
dicembre 2002, n. 289; d) il Comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo
tributario e' integrato dai capi dei dipartimenti del Ministero e
dai direttori delle Agenzie fiscali. La partecipazione alle
riunioni dello stesso e' gratuita per tutti i componenti. La
durata massima dell'incarico di esperto, rinnovabile per non piu'
di una volta, e' stabilita in tre anni. Il direttore e' nominato
dal Ministro dell'economia e delle finanze tra gli esperti del
Servizio e dura in carica fino ad un massimo di tre anni. Il
direttore e' responsabile del raggiungimento degli obiettivi
stabiliti dal Ministro, cura l'esatta esecuzione degli studi
affidati agli esperti e vigila sulla conservazione, agli atti del
Servizio, degli elaborati degli esperti. Tali elaborati sono atti
riservati, salvo che il Ministro non ne autorizzi la
pubblicazione. Ad essi possono comunque accedere il Ministro, i
capi dei Dipartimenti del Ministero, il Comandante generale della
Guardia di finanza ed i direttori delle Agenzie fiscali. Ferma
restando la disciplina relativa agli esperti con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa, in materia di
incompatibilita', cumulo di impieghi ed incarichi, si applicano
agli esperti del Servizio le disposizioni di cui agli articoli 53
e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni. Il numero massimo di unita' di personale
addetto al Servizio e' ridotto da duecento a cento. In sede di
prima applicazione della presente lettera:
1) per gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
legge 15 luglio 2002, n. 145, il termine di tre anni decorre dalla
predetta data, salvo che il termine originario dell'incarico non
scada anticipatamente;
2) per gli incarichi in corso non puo' essere disposto il rinnovo
se abbiano avuto durata superiore a sei anni;
3) il direttore del Servizio da ultimo nominato continua a
svolgere le sue funzioni sino alla data di nomina del nuovo
direttore, da effettuare entro sei mesi;
4) con decreto non avente natura regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi, sono
approvate le nuove norme di funzionamento del Servizio; e) i membri di diritto del comitato di coordinamento del Servizio
consultivo ed ispettivo tributario costituiscono il Comitato di
indirizzo strategico della Scuola superiore dell'economia e delle
finanze. La partecipazione al predetto Comitato di indirizzo e'
gratuita; f) della Commissione consultiva per la riscossione, operante presso
l'Agenzia delle entrate, fa parte il Comandante generale della
Guardia di finanza o, in sua sostituzione, un ufficiale generale
di tale Corpo; g) e' istituita, presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato, in sostituzione degli organismi e delle commissioni che
esercitano compiti analoghi, una Commissione per la trasparenza
dei giochi, con il compito di vigilare sulla regolarita'
dell'esercizio dei giochi, di esprimere pareri su questioni
giuridiche attinenti alla materia, anche in ordine alla
risoluzione in via amministrativa, nei casi previsti dalla legge,
delle relative contestazioni, nonche' di esprimere pareri sulle
modifiche normative concernenti la materia. Le risorse finanziarie
utilizzate per gli organismi e le commissioni soppressi ai sensi
della presente lettera nonche' quelle derivanti dall'applicazione
del secondo periodo della lettera d) del presente comma sono
destinate al funzionamento della predetta commissione per la
trasparenza dei giochi nonche' all'applicazione di quanto previsto
dalla lettera f) del presente comma in ordine alla Commissione
consultiva per la riscossione. I compensi in favore dei componenti
delle predette commissioni sono determinati, tenendo conto di
quanto previsto dal periodo precedente, con decreto ministeriale.
2. In sede di prima applicazione dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto legislativo, ferma restando l'applicabilita' ai direttori delle Agenzie fiscali dell'articolo 6, comma 2, della legge 24 luglio 2002, n. 145, il termine di durata triennale dell'incarico dei direttori e dei collegi dei revisori dei conti delle Agenzie decorre dalla data in cui le Agenzie sono state rese operative. I comitati direttivi delle Agenzie fiscali continuano ad operare sino alla costituzione dei comitati di gestione, da effettuare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca", sono aggiunte le seguenti: " e, per il comparto delle Agenzie fiscali, sentiti i direttori delle medesime".
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede, con le modalita' previste dall'articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, all'approvazione del nuovo statuto dell'Agenzia del demanio. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto il comitato di gestione delibera, ai sensi degli articoli 70, comma 2, e 71, comma 3, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, i nuovi regolamenti di contabilita' e di amministrazione, da approvare con le modalita' previste dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999.
5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralita' fiscale. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applicano al personale dell'Agenzia del demanio fino alla stipulazione del relativo contratto collettivo di lavoro, da riferire ad uno specifico settore individuato nello statuto. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il personale in servizio presso l'Agenzia del demanio puo' optare per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione. In tale caso, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il personale che esercita la predetta opzione e' assegnato ad altra Agenzia fiscale o ad altra pubblica amministrazione.
6. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli



Note all'art. 3:
- Il testo del comma 1 dell'art. 2 del citato decreto
legislativo n. 300/1999 e' il seguente:
"1. I Ministeri sono i seguenti:
1) Ministero degli affari esteri;
2) Ministero dell'interno;
3) Ministero della giustizia;
4) Ministero della difesa;
5) Ministero dell'economia e delle finanze;
6) Ministero delle attivita' produttive;
7) Ministero delle comunicazioni;
8) Ministero delle politiche agricole e forestali;
9) Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
12) Ministero della salute;
13) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
14) Ministero per i beni e le attivita' culturali".
- Il testo del comma 5 dell'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38
("Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nonche' disposizioni in materia di
organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma
3, della legge 3 aprile 1997, n. 94") e' il seguente:
"5. Ai dipartimenti provinciali dei capoluoghi di
regione di Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze,
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia
sono preposti dirigenti generali di livello C.".
- Il testo dell'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n.
289 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) e' il
seguente:
"Art. 3 (Sospensione degli aumenti delle addizionali
all'imposta sul reddito delle persone fisiche). - 1. In
funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda
della Costituzione e in attesa della legge quadro sul
federalismo fiscale:
a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul
reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni,
nonche' la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive di cui all'art. 16,
comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non
siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno
2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un
accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed
enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo
fiscale;
b) fermo restando quanto stabilito dall'Accordo
interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le
province e le comunita' montane stipulato il 20 giugno
2002, e' istituita l'Alta commissione di studio per
indicare al Governo, sulla base dell'Accordo di cui alla
lettera a), i principi generali del coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione.
Per consentire l'applicazione del principio della
compartecipazione al gettito dei tributi erariali
riferibili al territorio di comuni, province, citta'
metropolitane e regioni, previsto dall'art. 119 della
Costituzione, l'Alta commissione di cui al precedente
periodo propone anche i parametri da utilizzare per la
regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la
sede legale e tutta o parte dell'attivita' produttiva in
regioni diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione
del disposto dell'art. 37 dello statuto della Regione
siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455, l'Alta commissione propone le modalita'
mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti
dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti
passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che
esercitano imprese industriali e commerciali con sede
legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che
in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la
relativa obbligazione tributaria nei confronti della
regione stessa. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali, composizione dell'Alta commissione, della quale
fanno parte anche rappresentanti delle regioni e degli enti
locali, designati dalla Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo
funzionamento ed e' stabilita la data di inizio delle sue
attivita'. Il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al precedente periodo e' emanato entro il
31 gennaio 2003. L'Alta commissione di studio presenta al
Governo la sua relazione entro il 31 marzo 2003. Il Governo
presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003 una
relazione nella quale viene dato conto degli interventi,
anche di carattere legislativo, necessari per dare
attuazione all'art. 119 della Costituzione. Per
l'espletamento della sua attivita' l'Alta commissione si
avvale della struttura di supporto della commissione
tecnica per la spesa pubblica, la quale e' soppressa con
decorrenza dalla data di costituzione dell'Alta
commissione. Il Ministero dell'economia e delle finanze
fornisce i mezzi necessari per il funzionamento dell'Alta
commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie,
previste per il funzionamento della soppressa commissione
tecnica per la spesa pubblica sono destinate al
funzionamento dell'Alta commissione, ivi compresi gli oneri
relativi agli emolumenti da corrispondere ai componenti,
fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
2. Dopo il comma 3 dell'art. 52 della legge 10 febbraio
1953, n. 62, e' aggiunto il seguente:
Per l'espletamento dei suoi compiti la commissione
fruisce di personale, ivi comprese eventuali collaborazioni
esterne, locali e strumenti operativi, messi a disposizione
dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro.".
- Il testo dell'art. 53 del citato decreto legislativo
n. 165/2001 e' il seguente:
"Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi). (Art. 58 del decreto legislativo n. 29 del
1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge
n. 358 del 1993, convertito, dalla legge n. 448 del 1993,
poi dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995,
convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995,
e, infine, dall'art. 26 del decreto legislativo n. 80 del
1998, nonche' dall'art. 16 del decreto legislativo n. 387
del 1998.). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti
pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli
articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, salva la deroga prevista dall'art. 23-bis del presente
decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo
parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, e
dall'art. 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui
agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 9,
commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art.
4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni
altra successiva modificazione ed integrazione della
relativa disciplina.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgono
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3, con
esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al
cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti
universitari a tempo definito e delle altre categorie di
dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni
speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali.
Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono
tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei
compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi
derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con
riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli
statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del
divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
In caso di inosservanza si applica la disposizione
dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni.
All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle
sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi
della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni
ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle
entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
Per il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di
quarantacinque giorni e si prescinde dall'intesa se
l'amministrazione presso la quale il dipendente presta
servizio non si pronunzia entro dieci giorni dalla
ricezione della richiesta di intesa da parte
dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine
per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per
incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si
intende accordata; in ogni altro caso, si intende
definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti
pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti
pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a
dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno
precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le
amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano
incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a
comunicare, in via telematica o su apposito supporto
magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco
degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti
stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto
dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto.
L'elenco e' accompagnato da una relazione nella quale sono
indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi
sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del
conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei
dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o
autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di
buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che
si intendono adottare per il contenimento della spesa.
Nello stesso termine e con le stesse modalita' le
amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno
conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti,
anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver
conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le
amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o
su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da
esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto
comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della
ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
corrisposti.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per Ia razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.".
- La legge 15 luglio 2002, n. 145, reca: "Disposizioni
per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo
scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e
privato".
- Per il testo dell'art. 67 del gia' citato decreto
legislativo n. 300/1999, si veda in nota all'art. 1.
- Il testo del comma 2 dell'art. 6 della citata legge
n. 145/2002 e' il seguente:
"2. Le nomine di cui al presente articolo conferite o
comunque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti
la fine naturale della tredicesima legislatura, nonche'
quelle conferite o comunque rese operative nel corso della
quattordicesima legislatura fino alla data di insediamento
del nuovo Governo, possono essere confermate, revocate,
modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.".
- Il testo del comma 2 dell'art. 41 del decreto
legislativo n. 165/2001, a seguito dell'integrazione
apportata dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"2. Per le amministrazioni, le agenzie e le aziende
autonome dello Stato, opera come comitato di settore il
Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze nonche', per il sistema
scolastico, di concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e, per il comparto delle
agenzie fiscali, sentiti i direttori delle medesime".
- Per il testo del comma 2 dell'art. 66 del gia' citato
decreto legislativo n. 300/1999 si veda in nota all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 70, comma 2, e 71, comma 3,
del citato decreto legislativo n. 300/1999 si veda in nota
all'art. 1.
- Per il testo del comma 2 dell'art. 60 del decreto
legislativo n. 300/1999, si veda in nota all'art. 1.
- Per il testo del comma 1 dell'art. 71 del piu' volte
citato decreto legislativo n. 300/1999 si veda in nota
all'art. 1.



 
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