Gazzetta n. 161 del 14 luglio 2003 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2003, n. 173 |
Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto l'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2002, n. 112; Visto l'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che prevede la possibilita' di emanare uno o piu' decreti legislativi correttivi o modificativi di decreti legislativi gia' emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 17 gennaio 2003; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 24: 1) al comma 1: a) alla lettera a), dopo le parole: «gestione del debito pubblico», sono inserite le seguenti: «; alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato»; prima delle parole «alla gestione di partecipazioni» e' soppressa la congiunzione «e»; in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia;»; b) alla lettera b), in fine, dopo la parola: «ordinamento», sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarita' amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie provinciali dello Stato;»; c) alla lettera d) sono soppresse le parole: «patrimonio dello Stato,»; d) la lettera e) e' sostituita dalla seguente lettera: «e) amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero, con particolare riguardo alle attivita' di promozione, coordinamento e sviluppo della qualita' dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; linee generali e coordinamento delle attivita' concernenti il personale del Ministero; affari generali ed attivita' di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attivita' in materia di reclutamento del personale del Ministero; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero; tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema informativo del personale del Ministero; tenuta dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; servizi del tesoro, incluso il pagamento delle retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento della comunicazione istituzionale del Ministero.»; 2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le funzioni in materia di organizzazione, programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e gestione del personale delle singole aree sono svolte nell'ambito delle stesse aree.»; b) all'articolo 25: 1) alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: «Il Servizio consultivo ed ispettivo tributario opera alle dirette dipendenze del Ministro.»; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente comma: «2. L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, disciplinata ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto legislativo, svolge le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonche' in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati.»; c) all'articolo 59, comma 2, le parole: «stipulano, per ciascun esercizio finanziario, una convenzione», sono sostituite dalle seguenti: «stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario»; d) le parole: «comitato direttivo» negli articoli dal 64 al 72 sono sostituite dalle seguenti: «comitato di gestione»; e) all'articolo 60: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente comma: «2. Le deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale, individuati nella convenzione di cui all'articolo 59, che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse, per l'approvazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per ragioni di legittimita' o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione e' interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Per l'Agenzia del demanio le disposizioni di cui ai primi tre periodi del presente comma si applicano con riferimento alle deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti ed ai bilanci»; 2) al comma 3 dopo le parole: «sui risultati» sono inserite le seguenti: «e quanto previsto dal comma 2»; f) all'articolo 61, comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «L'Agenzia del demanio e' ente pubblico economico.»; g) all'articolo 62: 1) al comma 1 dopo le parole: «di altre agenzie,» sono inserite le seguenti: «amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,»; 2) al comma 2, dopo le parole: «entrate erariali o locali», sono inserite le seguenti: «, entrate anche di natura extratributaria,»; dopo le parole: «con gli enti impositori», sono aggiunte le seguenti: «o con gli enti creditori»; h) all'articolo 63, comma 1, dopo le parole: «sui consumi,» sono inserite le seguenti: «escluse quelle sui tabacchi lavorati,»; i) all'articolo 65: 1) al comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: «All'agenzia e' altresi' attribuita la gestione dei beni confiscati.»; 2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. L'Agenzia del demanio e' dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attivita'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale.»; l) all'articolo 66, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Agenzia del demanio e' regolata, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto legislativo, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.»; m) all'articolo 67: 1) al comma 2 le parole: «cinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»; sono soppresse le parole: «o pubblica»; 2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il comitato di gestione e' nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro componenti sono scelti fra i dirigenti dei principali settori dell'agenzia designati dal direttore dell'agenzia stessa; due componenti sono scelti tra esperti della materia anche estranei all'amministrazione. I sei componenti del comitato di gestione dell'Agenzia del demanio sono scelti tra esperti della materia anche estranei all'amministrazione.»; 3) al secondo periodo del comma 4 la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «tre»; n) all'articolo 73, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando vengono trattate questioni riguardanti le materie trattate dalle agenzie fiscali, alle riunioni della struttura di cui al presente comma partecipano, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, i direttori delle agenzie interessate.»; o) all'articolo 74, comma 4, le parole: «dell'articolo 58, comma 3, del presente decreto legislativo disciplina, in conformita' con le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 4 disciplina».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 («Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici») e' il seguente: «Art. 1 (Deleghe di cui all'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi gia' emanati, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 2 della presente legge. 2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della commissione di cui all'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.». Note alle premesse: - Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e', rispettivamente, il seguente: «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.». - Il testo del comma 1 dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 («Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa») e' il seguente: «1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo; b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale; c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche». - Il testo dell'art. 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 («Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture»), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2002, n. 112, e' il seguente: «Art. 9 (Disposizioni in materia di privatizzazione, liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di societa' interamente controllate dallo Stato, nonche' di cartolarizzazione di immobili). - 1. Il termine previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per la privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A del predetto decreto legislativo, e' differito al 31 dicembre 2002, fatta salva, comunque, la possibilita' di applicare anche ai predetti enti quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. 1-bis. Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sono definitivamente soppressi. Conseguentemente: a) i loro immobili possono essere alienati con le modalita' previste al capo l del decreto-legge 25 settemnbre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I relativi decreti dirigenziali sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. I proventi delle vendite degli immobili ed ogni altra somma derivata e derivante dalla liquidazione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato; b) il personale finora adibito alle procedure di liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del 1956 e' destinato prioritariamente ad altre attivita' istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze; c) ferma restando la titolarita', in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonche' del contenzioso puo' essere da questo affidata ad una societa', direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato. La societa' si avvale dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalita' con le quali se ne avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le amministrazioni dello Stato. La societa' esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato. Sulla base di criteri di efficacia ed economicita' e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione di nuove cause, la societa' puo' compiere qualsiasi atto di diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la societa' puo' chiedere il parere all'Avvocatura dello Stato. La societa' puo' anche rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 9 della citata legge n. 1404 del 1956. In base ad una apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il compenso spettante alla societa', i profili contabili del rapporto, nonche' le modalita' di rendicontazione e di controllo. 1-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua le liquidazioni gravemente deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali e' comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti distinta. Per queste liquidazioni lo Stato risponde delle passivita' nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Nelle more della individuazione della societa' di cui alla lettera c) del comma 1-bis, l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato prosegue le procedure di liquidazione con i poteri previsti dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima lettera c) del comma 1-bis. 1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono approvate le nuove dotazioni organiche del personale del Ministero dell'economia e delle finanze. 1-quinquies. Nella citata legge n. 1404 del 1956 sono abrogati: a) il secondo comma dell'art. 14; b) l'art. 15. 1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, lettera c), del presente articolo, determinati nella misura massima di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 2. Al pagamento dei creditori dell'EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle societa' in liquidazione coatta amministrativa interamente possedute, direttamente o indirettamente, dall'EFIM continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni. 3. Al fine di favorire il processo di ricapitalizzazione, funzionale al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano biennale 2002-2003, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere nell'anno 2002 un aumento di capitale della societa' Alitalia S.p.a. nella misura massima di 893,29 milioni di euro, in aggiunta a quanto gia' previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194. 4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede per l'anno 2002, quanto a 250 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448; quanto a 550 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quanto a 93,290 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando per 40,822 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per 52,468 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4-bis. All'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: "La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso in cui ciascuna unita' immobiliare sia offerta in vendita singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale unita'. Il diritto di prelazione sussiste anche se la vendita frazionata e' successiva ad un acquisto in blocco. Le modalita' di esercizio della prelazione sono determinate con i decreti di cui al comma 1."; b) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: "7-bis. Ai conduttori delle unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto a mezzo di mandato collettivo, a condizione che questo sia conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento delle unita' facenti parte del blocco oggetto di vendita. Il prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della procedura competitiva. Le modalita' ed i termini di esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1"; 5. Dopo il comma 3 dell'art. 6 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Alle cessioni ed ai conferimenti ai fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, si applica l'art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ai conferimenti di beni ai medesimi fondi non si applicano, in ogni caso, le disposizioni del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358."». - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 137/2002, si veda in nota al titolo. - Il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, reca: «Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica». - Il testo dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 («Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa») e' il seguente: «Art. 5. - 1. E' istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari. 2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari. 3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere. 4. La commissione: a) esprime i pareri previsti dalla presente legge; b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere.». Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito delle modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 24 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge, in particolare, le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico; alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato alla gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprieta' dello Stato, alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia; b) politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario previsto dalla lettera a), nonche' alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa pubblica, coordinandone e verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarita' amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli uffici centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie provinciali dello Stato; c) programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, anche avvalendosi delle camere di commercio, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari; d) politiche fiscali, con particolare riguardo alle funzioni di cui all'art. 56, all'analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali in sede nazionale, comunitaria e internazionale, alle attivita' di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato, al coordinamento, monitoraggio e controllo del sistema informativo della fiscalita' e della rete unitaria di settore, alla informazione istituzionale nel settore della fiscalita', alle funzioni previste dalla legge in materia di demanio, catasto e conservatorie dei registri immobiliari; e) amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero, con particolare riguardo alle attivita' di promozione, coordinamento e sviluppo della qualita' dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; linee generali e coordinamento delle attivita' concernenti il personale del Ministero; affari generali ed attivita' di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attivita' in materia di reclutamento del personale del Ministero; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali all'interno del Ministero; tenuta della banca dati, del ruolo e del sistema informativo del personale del Ministero; tenuta dell'anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; servizi del tesoro, incluso il pagamento delle retribuzioni, ed acquisti centralizzati; coordinamento della comunicazione istituzionale del Ministero. 1-bis. Le funzioni in materia di organizzazione, programmazione del fabbisogno, reclutamento, formazione e gestione del personale delle singole aree sono svolte nell'ambito delle stesse aree.». - Il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito delle modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 25 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in Dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei Dipartimenti non puo' essere superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo. Il Servizio consultivo ed ispettivo tributario opera alle dirette dipendenze del Ministro. 2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, disciplinata ai sensi dell'art. 4 del presente decreto legislativo, svolge le funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici, ivi comprese quelle riguardanti i relativi tributi, fatta eccezione per le imposte dirette e l'imposta sul valore aggiunto, nonche' in materia di amministrazione riscossione e contenzioso concernenti le accise sui tabacchi lavorati.». - Il testo dell'art. 59 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito delle modificazioni apportate dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). - 1. Il Ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del Parlamento del documento di programmazione economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli obiettivi stabiliti in tale documento, determina annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di indirizzo e' trasmesso al Parlamento. 2. Il Ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo, stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario con la quale vengono fissati: a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere; b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare; c) le strategie per il miglioramento; d) le risorse disponibili; e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione. 3. La convenzione prevede, inoltre: a) le modalita' di verifica dei risultati di gestione; b) le disposizioni necessarie per assicurare al Ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire una appropriata valutazione dell'attivita' svolta dall'agenzia; c) le modalita' di vigilanza sull'operato dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza, dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contributi. 4. Nella convenzione solo stabiliti, nei limiti delle risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una unita' previsionale di base per ciascuna agenzia, gli importi che vengono trasferiti, distinti per: a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale; b) le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati; c) la quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere conto del miglioramento dei risultati complessivi e del recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente conseguiti. 5. Il Ministero e le agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a societa' e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite; a tal fine, puo' essere ampliato l'oggetto sociale della societa' costituita in base alle disposizioni dell'art. 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che il Ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza delle azioni ordinarie della predetta societa'.». - Il testo dell'art. 60 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito delle modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 60 (Controlli sulle agenzie fiscali). - 1. Le agenzie sono sottoposte all'alta vigilanza del Ministro, il quale la esercita secondo le modalita' previste nel presente decreto legislativo. 2. Le deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale, individuati nella convenzione di cui all'art. 59, che regolano il funzionamento delle agenzie, sono trasmesse, per l'approvazione, al Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per ragioni di legittimita' o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione e' interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti. Per l'approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Per l'Agenzia del demanio le disposizioni di cui ai primi tre periodi del presente comma si applicano con riferimento alle deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti ed ai bilanci. 3. Fermi i controlli sui risultati e quanto previsto dal comma 2, gli altri atti di gestione delle agenzie non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.». - Il testo dell'art. 61 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito dell'integrazione apportata dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 61 (Principi generali). - 1. Le agenzie fiscali hanno personalita' giuridica di diritto pubblico. L'Agenzia del demanio e' ente pubblico economico. 2. In conformita' con le disposizioni del presente decreto legislativo e dei rispettivi statuti, le agenzie fiscali, hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. 3. Le agenzie fiscali operano nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esse affidate in base ai principi di legalita', imparzialita' e trasparenza, con criteri di efficienza, economicita' ed efficacia nel perseguimento delle rispettive missioni.». - Il testo dell'art. 62 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito delle integrazioni apportate dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 62 (Agenzia delle entrate). - 1. All'agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale. 2. L'Agenzia e' competente in particolare a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura extratributaria, gia' di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori. 3. In fase di prima applicazione il Ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia.». - Il testo dell'art. 63 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito delle integrazioni apportate dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 63 (Agenzia delle dogane). - 1. L'Agenzia delle dogane e' competente a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali e della fiscalita' interna negli scambi internazionali, delle accise sulla produzione e sui consumi, escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando in stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel quadro dei processi di armonizzazione e di sviluppo dell'unificazione europea. All'Agenzia spettano tutte le funzioni attualmente svolte dal Dipartimento delle dogane del Ministero delle finanze, incluse quelle esercitate in base ai trattati dell'Unione europea o ad altri atti e convenzioni internazionali. 2. L'Agenzia gestisce con criteri imprenditoriali i laboratori doganali di analisi; puo' anche offrire sul mercato le relative prestazioni. 3. In fase di prima applicazione il Ministro delle finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla competenza dell'Agenzia.». - Il testo dell'art. 64 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito delle modificazioni apportate dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 64 (Agenzia del territorio). - 1. L'Agenzia del territorio e' competente a svolgere i servizi relativi al catasto, i servizi geotopocartografici e quelli relativi alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale sviluppando, anche ai fini della semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale ed alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili. L'Agenzia opera in stretta collaborazione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenze sul territorio. 2. L'Agenzia costituisce l'organismo tecnico di cui all'art. 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e puo' gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni o a livello provinciale con le associazioni degli enti locali, i servizi relativi alla tenuta e all'aggiornamento del catasto. 3. L'Agenzia gestisce l'osservatorio del mercato immobiliare ed i connessi servizi estimativi che puo' offrire direttamente sul mercato. 4. Il comitato di gestione di cui all'art. 67 del presente decreto legislativo e' integrato, per l'Agenzia del territorio, da due membri nominati su designazione della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. - Il testo dell'art. 65 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito delle integrazioni apportate dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 65 (Agenzia del demanio). - 1. All'Agenzia del demanio e' attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili. All'Agenzia e' altresi' attribuita la gestione dei beni confiscati. 2. L'Agenzia puo' stipulare convenzioni per le gestioni dei beni immobiliari con le regioni gli enti locali ed altri enti pubblici. Puo' avvalersi, a supporto delle proprie attivita' estimative e sulla base di apposita convenzione, dei dati forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio. 2-bis L'Agenzia del demanio e' dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attivita'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale.». - Il testo dell'art. 66 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito delle modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 66 (Statuti). - 1. Le agenzie fiscali sono regolate dal presente decreto legislativo, nonche' dai rispettivi statuti, deliberati da ciascun comitato di gestione ed approvati con le modalita' di cui all'art. 60 dal Ministro delle finanze. L'Agenzia del demanio e' regolata, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto legislativo, dal codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private. 2. Gli statuti disciplinano le competenze degli organi di direzione dell'Agenzia, istituendo inoltre apposite strutture di controllo interno, e recano principi generali in ordine alla organizzazione ed al funzionamento dell'Agenzia, prevedendo forme adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali. 3. L'articolazione degli uffici, a livello centrale e periferico, e' stabilita con disposizioni interne che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale favorendo il decentramento delle responsabilita' operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e il soddisfacimento delle necessita' dei contribuenti meglio compatibile con i criteri di economicita' e di efficienza dei servizi.». - Il testo dell'art. 67 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito delle modificazioni apportate dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 67 (Organi). - 1. Sono organi delle agenzie fiscali: a) il direttore dell'Agenzia, scelto in base a criteri di alta professionalita', di capacita' manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'Agenzia; b) il comitato di gestione, composto da un numero massimo di sei membri e dal direttore dell'Agenzia, che lo presiede; c) il collegio dei revisori dei conti. 2. Il direttore e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali. L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile ed e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attivita' professionale privata. 3. Il comitato di gestione e' nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Quattro componenti sono scelti tra i dirigenti dei principali settori dell'Agenzia designati dal direttore dell'Agenzia stessa; due componenti sono scelti tra esperti della materia anche estranei all'amministrazione. I sei componenti del comitato di gestione dell'Agenzia del demanio sono scelti tra esperti della materia anche estranei all'amministrazione. 4. Il collegio dei revisori dei conti e' composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili, nominati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del codice civile, in quanto applicabile. 5. I componenti del comitato di gestione non possono svolgere attivita' profesionale, ne' essere amministratori o dipendenti di societa' o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia. 6. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.». - Il testo dell'art. 68 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito delle modificazioni apportate dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 68 (Funzioni). - 1. Il direttore rappresenta l'Agenzia e la dirige, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti, in base alle norme del presente decreto legislativo o dello statuto, ad altri organi. 2. Il comitato di gestione delibera, su proposta del presidente, lo statuto, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'Agenzia, anche se ripartite in piu' esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il direttore sottopone alla valutazione del comitato di gestione le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice a livello centrale e periferico.». - Il testo dell'art. 69 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito delle modificazioni apportate dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 69 (Commissario straordinario). - 1. Nei casi di gravi inosservanze degli obblighi sanciti nella convenzione, di risultati particolarmente negativi della gestione, di manifesta impossibilita' di funzionamento degli organi di vertice dell'Agenzia o per altre gravi ragioni di interesse pubblico, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze puo' essere nominato un commissario straordinario, il quale assume i poteri, previsti dal presente decreto legislativo e dallo statuto di ciascuna agenzia, del direttore del comitato di gestione dell'Agenzia. Per i compensi del commissario straordinario si applicano le disposizioni dell'art. 67, comma 6. 2. La nomina e' disposta per il periodo di un anno e puo' essere prorogata per non oltre sei mesi. A conclusione, dell'incarico del commissario sono nominati il direttore e il comitato di gestione subentranti.». - Il testo dell'art. 70 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito delle modificazioni apportate dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 70 (Bilancio e finanziamento). - 1. Le entrate delle agenzie fiscali sono costituite da: a) i finanziamenti erogati in base alle disposizioni dell'art. 59 del presente decreto legislativo a carico del bilancio dello Stato; b) i corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali per le prestazioni che non rientrano nella convenzione di cui all'art. 59; c) altri proventi patrimoniali e di gestione. 2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), vengono determinati ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. I fondi vengono accreditati a ciascuna agenzia su apposita contabilita' speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica. 3. Le agenzie, che possono stipulare convenzioni con aziende di credito per la gestione del servizio di tesoreria, non hanno facolta' di accendere mutui, ne' di adire ad alcuna forma di indebitamento, fatta eccezione per le anticipazioni di cassa previste nelle convenzioni per la gestione del servizio di tesoreria. 4. In sede di prima attuazione i finanziamenti di cui alla lettera a) del comma 1 sono determinati sulla base delle assegnazioni di bilancio iscritte nello stato di previsione del Ministero delle finanze destinate all'espletamento delle funzioni trasferite a ciascuna agenzia. 5. Il comitato di gestione delibera il regolamento di contabilita', che e' sottoposto al Ministro delle finanze secondo le disposizioni dell'art. 60. Il regolamento si conforma, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di contabilita' pubblica e anche prevedendo apposite note di raccordo della contabilita' aziendale, ai principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. 6. Le agenzie fiscali non possono impegnare o erogare spese eccedenti le entrate. I piani di investimento e gli impegni a carattere pluriennale devono conformarsi al limite costituito dalle risorse finanziarie stabilite dalla legge finanziaria e dalle altre entrate proprie delle agenzie fiscali.». - Il testo e dell'art. 71 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito delle modificazioni apportate dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 71 (Personale). - 1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle agenzie fiscali e' disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformita' delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per le agenzie fiscali; ciascuna agenzia definisce la contrattazione integrativa aziendale di secondo livello. 2. Al fine di garantire l'imparzialita' e il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata alle agenzie fiscali, con regolamento da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale. 3. Il regolamento di amministrazione e' deliberato, su proposta del direttore dell'agenzia, dal comitato di gestione ed e' sottoposto al Ministro vigilante secondo le disposizioni dell'art. 60 del presente decreto legislativo. In particolare esso, in conformita' con i principi contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni: a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia; b) detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione professionale; c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall'agenzia; d) determina le regole per l'accesso alla dirigenza.». - Il testo dell'art. 73 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito dell'integrazione apportata dal decreto qui pubblico, e' il seguente: «Art. 73 (Gestione e fasi del cambiamento). - 1. Con decreto ministeriale puo' essere costituita, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, un'apposita struttura interdisciplinare di elevata qualificazione scientifica e professionale. La struttura collabora con il Ministro al fine di curare la transizione durante le fasi del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di gestione previsto dal presente decreto legislativo. Alle relative spese si provvede con gli stanziamenti ordinari dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Quando vengono trattate questioni riguardanti le materie trattate dalle agenzie fiscali, alle riunioni della struttura di cui al presente comma partecipano, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, i direttori delle agenzie interessate. 2. Il Ministro delle finanze provvede con propri decreti a definire e rendere esecutive le fasi della trasformazione. 3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono nominati il direttore e i comitati direttivi di ciascuna agenzia. Con propri decreti il Ministro delle finanze approva gli statuti provvisori e le disposizioni necessarie al primo funzionamento di ciascuna agenzia. 4. Il Ministro delle finanze stabilisce le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal Ministero, secondo l'ordinamento vigente, vengono esercitate dalle agenzie. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dai Dipartimenti del Ministero. 5. Il Ministro delle finanze dispone con decreto in ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle attivita' di ciascuna agenzia. 6. I termini di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze. 7. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive integrazioni e modifiche, degli articoli da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive integrazioni e modifiche.». - Il testo dell'art. 74 del citato decreto legislativo n. 300/1999, a seguito delle modificazioni apportate dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 74 (Disposizioni transitorie sul personale). - 1. A partire dalla data fissata con decreto del Ministro delle finanze, tutto il personale del Ministero e' incluso in un ruolo speciale e distaccato presso i nuovi uffici del Ministero o presso le agenzie fiscali secondo un piano diretto a consentire l'avvio delle attivita' in conformita' con le trasformazioni attuate con il presente decreto legislativo. Il piano si conforma, previa concertazione con le organizzazioni sindacali, a criteri di maggiore aderenza alle funzioni ed alle attivita' svolte in precedenza dai singoli dipendenti, inclusi quelli appartenenti ad uffici soppressi. 2. Il trattamento giuridico ed economico definito o da definire ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, continua ad applicarsi ai dipendenti di cui al comma 1 fino alla stipulazione dei nuovi contratti collettivi di lavoro, fermi altresi' gli istituti e le procedure che regolano le relazioni sindacali. 3. Ciascun dirigente svolge il proprio incarico, fino alla scadenza del relativo termine e secondo le modalita' del contratto individuale, presso il Ministero o l'agenzia a cui e' provvisoriamente assegnato. Dopo l'approvazione del contratto collettivo e contemporaneamente alla stipula del successivo contratto individuale direttamente con una agenzia fiscale, si provvede all'inquadramento nel ruolo della stessa agenzia. Ai dirigenti transitoriamente distaccati presso un'agenzia fiscale si applicano, nel caso di mancata stipulazione di un contratto individuale, le disposizioni dell'art. 19, comma 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni. 4. Il regolamento emanato ai sensi dell'art. 4 disciplina l'inquadramento definitivo dei dirigenti provvisoriamente distaccati presso il Ministero a termini del comma 3 del presente articolo e puo', a parita' di oneri a carico del bilancio dello Stato, trasformare le posizioni economiche regolate dalle disposizioni di leggi vigenti per il Ministero delle finanze in rapporti di lavoro o di consulenza conformi alle funzioni attribuite dal presente decreto legislativo al Ministero. 5. L'inquadramento definitivo del restante personale nelle dotazioni organiche del Ministero e delle agenzie fiscali e' disciplinato dal regolamento di cui all'art. 58, comma 3 e dai regolamenti di cui all'art. 71, comma 2 del presente decreto legislativo, ferma in ogni caso l'applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi a garanzia del personale dipendente dai Ministeri.».
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| Art. 2. Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e degli organismi collegiali 1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede: a) alla riorganizzazione degli Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze, anche a seguito di quanto disposto dall'articolo 1 del presente decreto, nonche' dall'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; b) al riordino degli Uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato in relazione alle piu' complesse ed onerose funzioni derivanti dalla nuova articolazione strutturale dei Ministeri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonche' all'esigenza di uniformare, unitamente all'ampliamento delle basi conoscitive, le attivita' di previsione, gestione, controllo e monitoraggio dei flussi di finanza pubblica; c) al riassetto ed alla razionalizzazione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da rendere operanti, ove ne sussista l'effettiva esigenza, presso ciascun Dipartimento o presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa, anche attraverso la trasformazione di funzioni dirigenziali in rapporti di lavoro o di consulenza. La predetta trasformazione puo' avere ad oggetto un numero di posti di livello dirigenziale non superiore, per l'intero Ministero, a quindici. Nell'attuazione del presente comma si provvede alla soppressione della Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, nonche' degli organismi inutili; d) al riordino del Servizio consultivo ed ispettivo tributario per adeguarne, in particolare, anche attraverso opportune semplificazioni, struttura organizzativa e modalita' di funzionamento ai nuovi compiti assegnati al Servizio, con riferimento alle competenze del Ministero dell'economia e delle finanze; e) alla razionalizzazione dell'attivita' ispettiva e delle relative strutture, assicurando che i servizi ispettivi del Ministero gia' esistenti svolgano i loro compiti nelle materie di competenza del Dipartimento dal quale dipendono.
Note all'art. 2: - Il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 («Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»), e' il seguente: «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - Per il testo dell'art. 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, si veda in nota alle premesse. - Per il titolo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si veda in nota alle premesse. - Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 («Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94»), e' il seguente: «Art. 5 (Cabina di regia nazionale). - 1. La Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, opera alle dipendenze del Ministro ed e' la struttura di riferimento nazionale per il coordinamento e la promozione di iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari. La Cabina di regia nazionale, in particolare, effettua, anche sulla base dei dati acquisibili nell'ambito dei sistemi informativi del Ministero, il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli programmi; fornisce informazioni al Parlamento e alle regioni sull'attuazione dei programmi, con l'indicazione dei motivi degli eventuali ritardi; elabora e propone al Ministro iniziative normative e misure operative per favorire la piu' rapida utilizzazione delle risorse e la migliore qualita' dei programmi; studia gli effetti dell'impiego dei fondi strutturali comunitari e propone, sulla base dei risultati accertati, le linee di programmazione piu' efficaci. 2. La Cabina di regia nazionale e' composta da un presidente, dal capo del Dipartimento e dal dirigente generale competenti in materia di politiche di sviluppo e di coesione, da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fra cui il capo del Dipartimento per gli affari economici, dal Ragioniere generale dello Stato, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un esperto di alta qualificazione nelle materie di competenza della Cabina di regia nazionale, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per gli affari regionali. Con le stesse modalita' si provvede alla determinazione dei compensi dei componenti estranei alla pubblica amministrazione, prevedendo, per tutti i componenti, la corresponsione di un gettone di presenza per le riunioni collegiali. La predetta composizione e' integrata, per la trattazione delle questioni relative a specifici fondi strutturali, con altri componenti in rappresentanza delle amministrazioni di settore competenti, designati dai rispettivi Ministri. 3. Con i regolamenti previsti dall'art. 2, comma 2, si provvede a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della Cabina di regia nazionale, compresa l'istituzione di una segreteria tecnica, ai cui componenti e' corrisposto il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Alla segreteria tecnica possono essere assegnati con incarico temporaneo esperti, in numero non superiore a venti, di particolare ed elevata professionalita' nelle materie di competenza della Cabina di regia nazionale. Non piu' del cinquanta per cento dei componenti della segreteria tecnica sono scelti fra esperti estranei alla pubblica amministrazione. La segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale svolge anche compiti di collaborazione e di supporto del Dipartimento competente in materia di politiche di sviluppo e di coesione, per quanto di competenza comune dei due organismi. 4. Nell'ambito della Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea e' istituita una unita' operativa della Cabina di regia nazionale, con il compito di curare gli adempimenti connessi con l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli affari esteri, sono stabiliti la composizione dell'unita' e le sue modalita' di funzionamento, sulla base dell'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.».
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| Art. 3 Disposizioni transitorie e finali
1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica ed in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 2: a) il Ministro dell'economia e delle finanze puo' procedere al conferimento di incarichi di consulenza, con le modalita' previste dalla normativa vigente, a soggetti di comprovata professionalita' estranei all'amministrazione, su materie di competenza dei Dipartimenti, con contestuale indisponibilita' di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario, da individuare con decreto ministeriale. La predetta indisponibilita' puo' avere ad oggetto un numero di posti di livello dirigenziale non superiore, per l'intero Ministero, a quindici; b) gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, si configurano come uffici di livello dirigenziale generale. Sono contestualmente soppressi gli Uffici centrali del bilancio costituiti sulla base del precedente ordinamento, gli Uffici centrali di ragioneria presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e presso l'Istituto Superiore di sanita' e l'Istituto Superiore per la previdenza e la sicurezza sul lavoro, le cui competenze sono trasferite, rispettivamente, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri ed all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, nonche' l'Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po, le cui funzioni residue sono esercitate dalla Ragioneria provinciale dello Stato di Parma. I dipartimenti provinciali indicati al comma 5 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni, si configurano come uffici di livello dirigenziale non generale. Resta fermo il numero complessivo dei posti di livello dirigenziale generale del Ministero. Resta parimenti fermo il numero complessivo dei posti di livello dirigenziale non generale del Ministero; c) le funzioni della soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica continuano ad essere svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze, che puo' avvalersi della struttura di supporto dell'Alta Commissione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; d) il Comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e' integrato dai capi dei dipartimenti del Ministero e dai direttori delle Agenzie fiscali. La partecipazione alle riunioni dello stesso e' gratuita per tutti i componenti. La durata massima dell'incarico di esperto, rinnovabile per non piu' di una volta, e' stabilita in tre anni. Il direttore e' nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra gli esperti del Servizio e dura in carica fino ad un massimo di tre anni. Il direttore e' responsabile del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro, cura l'esatta esecuzione degli studi affidati agli esperti e vigila sulla conservazione, agli atti del Servizio, degli elaborati degli esperti. Tali elaborati sono atti riservati, salvo che il Ministro non ne autorizzi la pubblicazione. Ad essi possono comunque accedere il Ministro, i capi dei Dipartimenti del Ministero, il Comandante generale della Guardia di finanza ed i direttori delle Agenzie fiscali. Ferma restando la disciplina relativa agli esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in materia di incompatibilita', cumulo di impieghi ed incarichi, si applicano agli esperti del Servizio le disposizioni di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il numero massimo di unita' di personale addetto al Servizio e' ridotto da duecento a cento. In sede di prima applicazione della presente lettera: 1) per gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2002, n. 145, il termine di tre anni decorre dalla predetta data, salvo che il termine originario dell'incarico non scada anticipatamente; 2) per gli incarichi in corso non puo' essere disposto il rinnovo se abbiano avuto durata superiore a sei anni; 3) il direttore del Servizio da ultimo nominato continua a svolgere le sue funzioni sino alla data di nomina del nuovo direttore, da effettuare entro sei mesi; 4) con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi, sono approvate le nuove norme di funzionamento del Servizio; e) i membri di diritto del comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario costituiscono il Comitato di indirizzo strategico della Scuola superiore dell'economia e delle finanze. La partecipazione al predetto Comitato di indirizzo e' gratuita; f) della Commissione consultiva per la riscossione, operante presso l'Agenzia delle entrate, fa parte il Comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, un ufficiale generale di tale Corpo; g) e' istituita, presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in sostituzione degli organismi e delle commissioni che esercitano compiti analoghi, una Commissione per la trasparenza dei giochi, con il compito di vigilare sulla regolarita' dell'esercizio dei giochi, di esprimere pareri su questioni giuridiche attinenti alla materia, anche in ordine alla risoluzione in via amministrativa, nei casi previsti dalla legge, delle relative contestazioni, nonche' di esprimere pareri sulle modifiche normative concernenti la materia. Le risorse finanziarie utilizzate per gli organismi e le commissioni soppressi ai sensi della presente lettera nonche' quelle derivanti dall'applicazione del secondo periodo della lettera d) del presente comma sono destinate al funzionamento della predetta commissione per la trasparenza dei giochi nonche' all'applicazione di quanto previsto dalla lettera f) del presente comma in ordine alla Commissione consultiva per la riscossione. I compensi in favore dei componenti delle predette commissioni sono determinati, tenendo conto di quanto previsto dal periodo precedente, con decreto ministeriale. 2. In sede di prima applicazione dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto legislativo, ferma restando l'applicabilita' ai direttori delle Agenzie fiscali dell'articolo 6, comma 2, della legge 24 luglio 2002, n. 145, il termine di durata triennale dell'incarico dei direttori e dei collegi dei revisori dei conti delle Agenzie decorre dalla data in cui le Agenzie sono state rese operative. I comitati direttivi delle Agenzie fiscali continuano ad operare sino alla costituzione dei comitati di gestione, da effettuare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: "Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca", sono aggiunte le seguenti: " e, per il comparto delle Agenzie fiscali, sentiti i direttori delle medesime". 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede, con le modalita' previste dall'articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, all'approvazione del nuovo statuto dell'Agenzia del demanio. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto il comitato di gestione delibera, ai sensi degli articoli 70, comma 2, e 71, comma 3, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, i nuovi regolamenti di contabilita' e di amministrazione, da approvare con le modalita' previste dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999. 5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralita' fiscale. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applicano al personale dell'Agenzia del demanio fino alla stipulazione del relativo contratto collettivo di lavoro, da riferire ad uno specifico settore individuato nello statuto. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il personale in servizio presso l'Agenzia del demanio puo' optare per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione. In tale caso, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il personale che esercita la predetta opzione e' assegnato ad altra Agenzia fiscale o ad altra pubblica amministrazione. 6. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 luglio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 3: - Il testo del comma 1 dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 300/1999 e' il seguente: "1. I Ministeri sono i seguenti: 1) Ministero degli affari esteri; 2) Ministero dell'interno; 3) Ministero della giustizia; 4) Ministero della difesa; 5) Ministero dell'economia e delle finanze; 6) Ministero delle attivita' produttive; 7) Ministero delle comunicazioni; 8) Ministero delle politiche agricole e forestali; 9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; 10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 12) Ministero della salute; 13) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 14) Ministero per i beni e le attivita' culturali". - Il testo del comma 5 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 ("Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94") e' il seguente: "5. Ai dipartimenti provinciali dei capoluoghi di regione di Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia sono preposti dirigenti generali di livello C.". - Il testo dell'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) e' il seguente: "Art. 3 (Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche). - 1. In funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale: a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni, nonche' la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui all'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale; b) fermo restando quanto stabilito dall'Accordo interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunita' montane stipulato il 20 giugno 2002, e' istituita l'Alta commissione di studio per indicare al Governo, sulla base dell'Accordo di cui alla lettera a), i principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Per consentire l'applicazione del principio della compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio di comuni, province, citta' metropolitane e regioni, previsto dall'art. 119 della Costituzione, l'Alta commissione di cui al precedente periodo propone anche i parametri da utilizzare per la regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sede legale e tutta o parte dell'attivita' produttiva in regioni diverse. In particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 37 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, l'Alta commissione propone le modalita' mediante le quali, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali con sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che in essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa obbligazione tributaria nei confronti della regione stessa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, composizione dell'Alta commissione, della quale fanno parte anche rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed e' stabilita la data di inizio delle sue attivita'. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente periodo e' emanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta commissione di studio presenta al Governo la sua relazione entro il 31 marzo 2003. Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione nella quale viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo, necessari per dare attuazione all'art. 119 della Costituzione. Per l'espletamento della sua attivita' l'Alta commissione si avvale della struttura di supporto della commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale e' soppressa con decorrenza dalla data di costituzione dell'Alta commissione. Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i mezzi necessari per il funzionamento dell'Alta commissione. A tal fine, le risorse, anche finanziarie, previste per il funzionamento della soppressa commissione tecnica per la spesa pubblica sono destinate al funzionamento dell'Alta commissione, ivi compresi gli oneri relativi agli emolumenti da corrispondere ai componenti, fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Dopo il comma 3 dell'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e' aggiunto il seguente: Per l'espletamento dei suoi compiti la commissione fruisce di personale, ivi comprese eventuali collaborazioni esterne, locali e strumenti operativi, messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro.". - Il testo dell'art. 53 del citato decreto legislativo n. 165/2001 e' il seguente: "Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi). (Art. 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358 del 1993, convertito, dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del decreto legislativo n. 80 del 1998, nonche' dall'art. 16 del decreto legislativo n. 387 del 1998.). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'art. 23-bis del presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117, e dall'art. 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina. 2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. 3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti. 4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative. 5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgono attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione. 6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) dalla partecipazione a convegni e seminari; d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo; f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita. 7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti. 8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e' trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti. 9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze. 10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di quarantacinque giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata. 11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente. 12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco e' accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalita' le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi. 13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. 14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. 15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. 16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per Ia razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.". - La legge 15 luglio 2002, n. 145, reca: "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato". - Per il testo dell'art. 67 del gia' citato decreto legislativo n. 300/1999, si veda in nota all'art. 1. - Il testo del comma 2 dell'art. 6 della citata legge n. 145/2002 e' il seguente: "2. Le nomine di cui al presente articolo conferite o comunque rese operative negli ultimi sei mesi antecedenti la fine naturale della tredicesima legislatura, nonche' quelle conferite o comunque rese operative nel corso della quattordicesima legislatura fino alla data di insediamento del nuovo Governo, possono essere confermate, revocate, modificate o rinnovate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.". - Il testo del comma 2 dell'art. 41 del decreto legislativo n. 165/2001, a seguito dell'integrazione apportata dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "2. Per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello Stato, opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonche', per il sistema scolastico, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e, per il comparto delle agenzie fiscali, sentiti i direttori delle medesime". - Per il testo del comma 2 dell'art. 66 del gia' citato decreto legislativo n. 300/1999 si veda in nota all'art. 1. - Per il testo dell'art. 70, comma 2, e 71, comma 3, del citato decreto legislativo n. 300/1999 si veda in nota all'art. 1. - Per il testo del comma 2 dell'art. 60 del decreto legislativo n. 300/1999, si veda in nota all'art. 1. - Per il testo del comma 1 dell'art. 71 del piu' volte citato decreto legislativo n. 300/1999 si veda in nota all'art. 1.
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