Gazzetta n. 161 del 14 luglio 2003 (vai al sommario)
LEGGE 8 luglio 2003, n. 172
Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
ART. 1.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50).
1. Alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"ART. 1. - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla navigazione da diporto nelle acque marittime e in quelle interne.
2. E' navigazione da diporto quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro.
3. Ai fini della presente legge le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) "unita' da diporto": ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) "nave da diporto": ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
c) "imbarcazione da diporto": ogni unita' con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
d) "natante da diporto": le unita' individuate ai sensi dell'articolo 13 della presente legge.
4. Le unita' da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione e di noleggio e per l'insegnamento della navigazione da diporto, nonche' come unita' appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
5. Ai fini della presente legge, per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio, come definita dalla norma armonizzata adottata con decreto del Ministro delle attivita' produttive ai sensi dell'allegato II, punto 4, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
6. Per ogni singolo motore il costruttore, ovvero il suo legale rappresentante o rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
b) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"ART. 5. - 1. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonche' dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle capitanerie di porto. Il modello dei registri e' approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I registri delle imbarcazioni da diporto tenuti dagli uffici marittimi minori sono accentrati presso la sede delle capitanerie di porto o degli uffici circondariali marittimi da cui dipendono.
2. Con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti designa, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, gli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle unita' da diporto.
3. Prima di mettere in servizio una unita' da diporto, l'acquirente deve chiedere l'assegnazione del numero di immatricolazione presentando domanda ad uno degli uffici detentori dei registri di cui al comma 1. Alla domanda deve essere allegata:
a) copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalita', l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica dell'unita' stessa;
b) dichiarazione di conformita';
c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo di propulsione installati a bordo;
d) dichiarazione di assunzione di responsabilita' da parte dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'unita' stessa fino alla data della presentazione del titolo di proprieta' di cui al comma 4.
4. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unita' condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprieta' da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati una licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
5. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprieta', l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza devono essere restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell'unita' deve presentare domanda di iscrizione allegando il titolo di proprieta' e la documentazione prevista dalle lettere b) e c) del comma 3.
6. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unita' da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico, l'avente diritto, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione.
7. L'avente diritto che intende alienare o trasferire all'estero la propria unita' da diporto deve chiedere l'autorizzazione alla dismissione di bandiera.
8. L'avente diritto puo' chiedere la cancellazione della propria unita' dal registro di iscrizione di cui al comma 1 nei seguenti casi:
a) per perdita effettiva o presunta;
b) per demolizione;
c) per trasferimento o vendita all'estero;
d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti";
c) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"ART. 7. - 1. Gli stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' nel registro di cui all'articolo 5, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta.
2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della societa' estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.
4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' nel registro di cui all'articolo 5 devono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta";
d) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"ART. 8. - 1. Alle navi da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che ne autorizza la navigazione in acque marittime e interne senza alcun limite, nonche' il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilita'.
2. Alle imbarcazioni da diporto, gli uffici che detengono i registri di iscrizione di cui all'articolo 5, all'atto dell'iscrizione, rilasciano la licenza di navigazione di cui all'articolo 9, che le autorizza al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione rilevate dalla dichiarazione di conformita' rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, nonche' il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12, che ne attesta lo stato di navigabilita'.
3. I documenti di navigazione rilasciati dagli uffici marittimi sono riconosciuti validi anche per le acque interne; quelli rilasciati dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici sono riconosciuti validi anche per le acque marittime.
4. Le specie di navigazione previste per le unita' da diporto di cui al comma 2 sono:
a) per le unita' senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque marittime e in quelle interne;
2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime;
b) per le unita' con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato), per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde di altezza significativa fino a 0,50 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni";
e) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"ART. 9. - 1. Le licenze di navigazione sono redatte su moduli conformi ai modelli approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con allegato il certificato di sicurezza di cui all'articolo 12.
2. Sulla licenza di navigazione, oltre ai dati previsti dall'articolo 33 e alle annotazioni per le attivita' di locazione, di noleggio e insegnamento della navigazione da diporto, sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dell'unita', il nome del proprietario, il nome dell'unita', se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata. Sono inoltre annotati gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprieta' e degli altri diritti reali e di godimento e di garanzia sull'unita' di cui e' stata chiesta la trascrizione.
3. Le licenze di navigazione sono rinnovate in caso di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, dell'apparato motore, del nome dell'unita' e del tipo di navigazione autorizzata.
4. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti dalla presente legge sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato. La copia della denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unita' sia in corso di validita'.
5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al competente ufficio anche mediante mezzi elettronici o informatici";
f) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
"ART. 12. - 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilita' delle unita' e fa parte dei documenti di bordo. Esso e' rilasciato, convalidato o rinnovato con le procedure previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478";
g) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"ART. 13. - 1. Sono natanti:
a) le unita' da diporto a remi;
b) le unita' da diporto di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo gli opportuni standard armonizzati;
c) ogni unita' da diporto di cui alla lettera a) e alla lettera b), destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.
2. I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 5, della licenza di navigazione di cui all'articolo 9 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 12. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
3. I natanti non marcati CE possono navigare:
a) entro 6 miglia dalla costa, ad eccezione di quelli denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalo', tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, che possono navigare entro un miglio dalla costa, nonche' degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari, disciplinati con ordinanze delle competenti autorita' marittime e della navigazione interna; per la conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari sono richieste la maggiore eta' e la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, e le predette ordinanze ne disciplinano restrittivamente la navigazione entro un miglio dalla costa;
b) entro 12 miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico autorizzato o notificato; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformita' ovvero l'attestazione di idoneita' rilasciata dal predetto organismo.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza, di cui all'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
5. L'utilizzazione dei natanti da diporto finalizzata alla locazione o al noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale e' disciplinata, per quanto concerne le modalita' della loro condotta, con ordinanza del capo del circondario";
h) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
"ART. 33. - 1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorita' che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili, sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata per l'iscrizione dell'unita'.
2. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili e' documentato come segue:
a) per le unita' munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore o dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II annesso al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
b) per le unita' non munite di marcatura CE:
1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e della dichiarazione di conformita' del costruttore;
2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478.
3. E' responsabilita' del comandante o del conduttore dell'unita' da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri";
i) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
"ART. 35. - 1. A giudizio del comandante o del conduttore, i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualita' di ospiti purche' abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di eta' per i servizi di macchina.
2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.
3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualita' di ospiti, purche' abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta'";
l) l'articolo 37 e' sostituito dal seguente:
"ART. 37. - 1. Il proprietario di una unita' da diporto, qualora intenda imbarcare quali membri dell'equipaggio marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve preventivamente richiedere all'autorita' competente apposito documento, redatto in conformita' al modello di cui al decreto del Ministro per la marina mercantile 20 marzo 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 24 maggio 1973, ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento";
m) l'articolo 39 e' sostituito dal seguente:
"ART. 39. - 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unita' da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta di una unita' da diporto senza la prescritta abilitazione perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione e' raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unita' da diporto con una abilitazione scaduta e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di una unita' da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorita' competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1.033 euro. Se il fatto e' commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione e' ridotta alla meta'.
4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, non osserva una disposizione della presente legge o un provvedimento emanato dall'autorita' competente in base alla presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50 euro a 500 euro.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica la sanzione della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione della navigazione e' riportato sulla licenza di navigazione medesima";
n) il primo comma dell'articolo 47 e' sostituito dal seguente:
"La responsabilita' civile verso terzi derivante dalla circolazione delle unita' da diporto, come definite dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, e' regolata dall'articolo 2054 del codice civile";
o) il primo e il secondo comma dell'articolo 48 sono sostituiti dai seguenti:
"Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano alle unita' da diporto, come definite all'articolo 1, comma 3, della presente legge, con esclusione delle unita' a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.
Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unita' alla quale vengono applicati";
p) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente:
"ART. 49. - 1. Su tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e' fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia ad onde ettometriche secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.
2. A tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, che navigano a distanza superiore alle 6 miglia dalla costa, e' fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.
3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unita' da diporto sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformita' dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unita' proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformita' sono soggetti al collaudo da parte dell'autorita' competente.
4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorita' competente e corredata della dichiarazione di conformita', e' presentata all'ufficio di iscrizione dell'unita', che provvede:
a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
c) alla trasmissione all'autorita' competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.
5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza e' riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed e' sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.
6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformita', e' presentata all'ispettorato regionale avente la giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unita' in cui l'apparato viene installato.
7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unita' da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una societa' concessionaria e di corresponsione del relativo canone.
8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le societa' concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta e' inviata all'autorita' competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante l'assunzione di responsabilita' della funzionalita' dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.
9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validita' anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.
10. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' disporre, quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti";
q) l'articolo 54 e' sostituito dal seguente:
"ART. 54. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro il 30 settembre 2003, le norme di attuazione della presente legge";
r) dopo l'articolo 54, e' inserito il seguente:
"ART. 54-bis. - 1. I procedimenti amministrativi relativi alle unita' da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta".
2. Fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione di cui all'articolo 54 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come sostituito dal comma 1, lettera q), del presente articolo, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme di attuazione previgenti.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
- La legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
modificazioni, recante: «Norme sulla navigazione da
diporto», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo
1971, n. 69.
Nota all'art. 1, comma 1, lettera n):
- Il testo dell'art. 47 della legge n. 50/1971, come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 47. - La responsabilita' civile verso terzi
derivante dalla circolazione delle unita' da diporto, come
definite dall'art. 1, comma 3, della presente legge, e'
regolata dall' art. 2054 del codice civile.
Si applica la prescrizione stabilita dal secondo comma
dell'art. 2947 dello stesso codice.».
Nota all'art. 1, comma 1, lettera o):
- Il testo dell'art. 48 della legge n. 50/1971, come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 48. - Le disposizioni della legge 24 dicembre
1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano alle
unita' da diporto, come definite all'art. 1, comma 3, della
presente legge, con esclusione delle unita' a remi e a vela
non dotate di motore ausiliario.
Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili
di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unita' alla
quale vengono applicati.
La disposizione dell'art. 6 della legge 24 dicembre
1969, n. 990, e' estesa ai motori muniti di certificato di
uso straniero o di altro documento equivalente, emesso
all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali
nazionali.».
Nota all'art. 2, comma 1:
- Il testo dell'art. 10 del decreto-legge 21 ottobre
1996, n. 535, recante: «Disposizioni urgenti per i settori
portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonche'
interventi per assicurare taluni collegamenti aerei»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n.
248, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 647 (Gazzetta
Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300), come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 10 (Istituzione del titolo professionale di
conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al
noleggio per le acque marittime ed interne). - 1. Ad
integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123,
130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 1942, n. 327, sono istituiti,
rispettivamente, il titolo professionale marittimo di
conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al
noleggio e il titolo professionale di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque
interne.
2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di
conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al
noleggio occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 21 anni di eta';
b) essere in possesso delle abilitazioni al comando
delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di
distanza dalla costa di cui all'art. 20, primo comma, della
legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
ovvero dell'abilitazione al comando di navi da diporto
prevista dal secondo comma del medesimo articolo, in corso
di validita' e conseguite da almeno tre anni;
c) essere in possesso del certificato limitato RTF;
d) non avere riportato condanne per i reati di cui
all'art. 238, primo comma, n. 4, del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328;
e) essere iscritto nella terza categoria della gente
di mare.
3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore
per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle
acque interne occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 21 anni di eta';
b) essere in possesso delle abilitazioni al comando
delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza
dalla costa, di cui all'art. 20 della legge 11 febbraio
1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, in
corso di validita' e conseguite da almeno tre anni;
c) non avere riportato condanne per i reati di cui
all'art. 49, primo comma, n. 4, del regolamento per la
navigazione interna, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
d) essere iscritto nella terza categoria del
personale navigante.
4. Il titolo professionale marittimo di conduttore per
le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al
comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a
motore o a vela, con o senza motore ausiliario per la
navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di
distanza dalla costa, nonche' nelle acque interne.
5. Il titolo professionale di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque
interne abilita al comando delle imbarcazioni da diporto
adibite a noleggio a motore o a vela, con o senza motore
ausiliario, per la navigazione nelle acque interne e nelle
acque marittime entro sei miglia dalla costa.
6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo,
coloro che sono in possesso dei titoli professionali
marittimi e dei titoli professionali della navigazione
interna per i servizi di coperta, di cui rispettivamente
agli articoli 123 e 134 del codice della navigazione,
possono comandare o condurre imbarcazioni da diporto,
adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti
per ciascun titolo.
7. Il titolo professionale e' rilasciato dal capo del
circondario marittimo di iscrizione per la gente di mare e
dall'ufficio di iscrizione per il personale della
navigazione nelle acque interne. Restano validi i titoli
professionali di conduttore di imbarcazioni da diporto
rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
8. Ai fini della disciplina del noleggio e della
locazione di unita' da diporto si intende:
a) per locazione, il contratto con cui una delle
parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra
per un dato periodo di tempo l'unita' da diporto. L'unita'
passa in godimento autonomo del conduttore il quale
esercita con essa la navigazione e ne assume la
responsabilita' ed i rischi;
b) per noleggio di unita' da diporto, il contratto
con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito,
si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte
l'unita' da diporto per un determinato periodo da
trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque
interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle
condizioni stabilte dal contratto. L'unita' noleggiata
rimane nella disponibilita' del noleggiante alle cui
dipendenze resta anche l'equipaggio.
9. Il noleggiante ed il locatore devono consegnare
l'unita' in perfetta efficienza completa di tutte le
dotazioni di sicurezza e coperta dall'assicurazione di cui
alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive
modificazioni ed integrazioni. In caso di noleggio
l'assicurazione e' estesa in favore del noleggiatore e dei
passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione
o in dipendenza del contratto in conformita' alle
disposizioni ed ai massimali previsti per la
responsabilita' civile.
10. L'utilizzazione dei natanti da diporto di cui
all'art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e
successive modificazioni, per l'esercizio della locazione e
del noleggio per finalita' ricreative nonche' per gli usi
turistici di carattere locale e' disciplinata, anche per
quanto concerne i requisiti della loro condotta, con
provvedimenti delle competenti autorita' marittime o
locali.
11. Sostituisce l'art. 15 della legge 5 maggio 1989, n.
171.
12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 21 settembre 1994, n. 731, e' abrogato.
13. (Comma abrogato).».



 
ART. 2.
(Unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio).
1. La lettera b) del comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e' sostituita dalla seguente:
"b) per noleggio di unita' da diporto, il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unita' da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unita' noleggiata rimane nella disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio".
2. E' istituita la qualifica professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o piu' regolamenti concernenti:
a) il conseguimento della qualificazione professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2;
b) la disciplina in materia di sicurezza delle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio, nonche' la determinazione del numero minimo dei componenti l'equipaggio, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio e delle navi da diporto;
d) l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, come modificato dal presente articolo.
4. Il comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e' abrogato.
5. Le condizioni economiche, normative, previdenziali e assicurative dei marittimi italiani e comunitari imbarcati sulle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di contratto di arruolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. Fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, il rapporto di lavoro del personale non comunitario imbarcato a bordo delle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio e' disciplinato dalle disposizioni vigenti nello Stato italiano o nello Stato di appartenenza del marittimo non comunitario a scelta delle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro per il settore del lavoro marittimo.



Nota all'art. 2, comma 3:
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Nota all'art. 2, comma 3, lettera d):
- Per l'art. 10 del decreto-legge n. 535/1996 si veda
nella nota all'art. 2, comma 1.
Nota all'art. 2, comma 6:
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero», pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n. 191, e modificato
dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, recante: «Modifica alla
normativa in materia di immigrazione e di asilo» che e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 26 agosto 2002, n. 199.



 
ART. 3.
(Navi destinate esclusivamente al noleggio
per finalita' turistiche).
1. Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche.
2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel Registro internazionale:
a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;
b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.
4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, piu' il comandante, di nazionalita' italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante puo' aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalita'.
5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento di cui al comma 2, lettera c).
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Nota all'art. 3, comma 1:
- L'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore
dei trasporti e l'incremento dell'occupazione», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303, e
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 1998, n. 30 (Gazzetta Ufficiale 28 febbraio
1998, n. 49), cosi' recita:
«Art. 1 (Istituzione del Registro internazionale). - 1.
E' istituito il registro delle navi adibite alla
navigazione internazionale, di seguito denominato "Registro
internazionale", nel quale sono iscritte, a seguito di
specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e
della navigazione, le navi adibite esclusivamente a
traffici commerciali internazionali.
2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 e'
diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte
rispettivamente:
a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di
altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1,
lettera a), dell'art. 143 del codice della navigazione,
come sostituito dall'art. 7;
b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari
ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 143 del codice
della navigazione;
c) le navi che appartengono a soggetti non
comunitari, in regime di sospensione da un registro
straniero non comunitario, ai sensi del comma secondo
dell'art. 145 del codice della navigazione, a seguito di
locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di
altri Paesi dell'Unione europea.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata
tenuto conto degli appositi contratti collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli articoli 2
e 3.
4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro
internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in
servizio non commerciale, le navi da pesca e le unita' da
diporto.
5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non
possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali e'
operante la riserva di cui all'art. 224 del codice della
navigazione, come sostituito dall'art. 7, salvo che per le
navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e
nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il
viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in
provenienza o diretto verso un altro Stato, se si osservano
i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c). Le
predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel
limite massimo di sei viaggi mensili, se osservano i
criteri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), e comma
1-bis.».
Nota all'art. 3, comma 2, lettera b):
- Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314,
recante: «Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa
alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la
direttiva 94/57/CE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 agosto 1998, n. 201, e modificato dal decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 169, recante: «Disposizioni
correttive ed integrative del decreto legislativo 3 agosto
1988, n. 314 (Attuazione della direttiva 94/57/CE in
materia di ispezioni e visite di controllo delle navi e di
attivita' conseguenti delle amministrazioni marittime, a
norma dell'art. 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n.
127) che e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno
2000, n. 145.
Nota all'art. 3, comma 3:
- Per l'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 si
veda nella nota all'art. 2, comma 3.
Nota all'art. 3, comma 5:
- Per l'art. 1, comma 5, della legge n. 30/1998 si veda
nella nota all'art. 3, comma 1.



 
ART. 4.
(Segnalazione delle aree dei parchi e delle riserve marine).
1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:
"9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine entro i quali e' vietata la navigazione senza la prescritta autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi alla normativa emanata dall'Association Internationale de Signalisation Maritime-International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (AISM-IALA)".
2. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di un'unita' da diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a motore di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 euro a 1.000 euro".
3. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 e' determinata in misura compresa tra 25 euro e 500 euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis, e la persona al comando o alla conduzione dell'unita' da diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi a tale area".



Nota all'art. 4, comma 1:
- L'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
recante: «Legge quadro sulle aree protette», pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 dicembre
1991, n. 292, come modificato dalla legge qui pubblicata,
cosi' recita:
«Art. 2 (Classificazione delle aree naturali protette).
- 1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri,
fluviali, lacuali o marine che contengono uno o piu'
ecosistemi intatti o anche parzialmentealterati da
interventi antropici, una o piu' formazioni fisiche,
geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo
internazionale o nazionale per valori naturalistici,
scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi
tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della
loro conservazione per le generazioni presenti e future.
2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree
terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di
mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e
ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o piu'
regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli
assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed
artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni
locali.
3. Le riserve naturali sono costituite da aree
terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o
piu' specie naturalisticamente rilevanti della flora e
della fauna, ovvero presentino uno o piu' ecosistemi
importanti per le diversita' biologiche o per la
conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali
possono essere statali o regionali in base alla rilevanza
degli interessi in esse rappresentati.
4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono
le aree protette come definite ai sensi del protocollo di
Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente
protette di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e quelle
definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui
all'art. 3 puo' operare ulteriori classificazioni per le
finalita' della presente legge ed allo scopo di rendere
efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni
internazionali ed in particolare dalla convenzione di
Ramsar di cui al decreto del Presidente della Repubblica
13 marzo 1976, n. 448.
6. La classificazione delle aree naturali protette di
rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel
territorio delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa
con le regioni e le province stesse secondo le procedure
previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti
d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le
procedure di cui all'art. 3 della legge 5 agosto 1981, n.
453.
7. La classificazione e l'istituzione dei parchi
nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri,
fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le
regioni.
8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e
delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono
effettuate dalle regioni.
9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso
esclusivo della propria denominazione.
9-bis. I limiti geografici delle aree protette marine
entro i quali e' vietata la navigazione senza la prescritta
autorizzazione sono definiti secondo le indicazioni
dell'Istituto idrografico della Marina e individuati sul
territorio con mezzi e strumenti di segnalazione conformi
alla normativa emanata dall'Association Internationale de
Signalisation Maritime-International Association of Marine
Aids to Navigation and Lighthouse Authorities
(AISM-IALA).».
Nota all'art. 4, comma 2:
- L'art. 30 della legge n. 394/1991, come modificato
dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
«Art. 30 (Sanzioni). - 1. Chiunque viola le
disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 e' punito con
l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire
duecentomila a lire cinquantamilioni. Chiunque viola le
disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma
3, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda
da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene
sono raddoppiate in caso di recidiva.
1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata
con i mezzi e gli strumenti di cui all'art. 2, comma 9-bis,
chiunque, al comando o alla conduzione di un'unita' da
diporto, che comunque non sia a conoscenza dei vincoli
relativi a tale area, violi il divieto di navigazione a
motore di cui all'art. 19, comma 3, lettera e), e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
200 euro a 1.000 euro.
2. La violazione delle disposizioni emanate dagli
organismi di gestione delle aree protette e' altresi'
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali
sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale
rappresentante dell'organismo di gestione dell'area
protetta.
2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al
comma 2 e' determinata in misura compresa tra 25 euro e 500
euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata con
i mezzi e gli strumenti di cui all'art. 2, comma 9-bis, e
la persona al comando o alla conduzione dell'unita' da
diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli relativi
a tale area.
3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati
perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice
penale puo' essere disposto dal giudice o, in caso di
flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione
del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area
protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere
gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile e' tenuto a
provvedere alla riduzione in pristino dell'area
danneggiata, ove possibile, e comunque e' tenuto al
risarcimento del danno.
4. Nelle sentenze di condanna il giudice puo' disporre,
nei casi di particolare gravita', la confisca delle cose
utilizzate per la consumazione dell'illecito
5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge
24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il
presente articolo.
6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'art.
18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al
risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo
di gestione dell'area protetta.
7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano
anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure
di salvaguardia delle riserve naturali statali.
8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano
anche in relazione alla violazione alle disposizioni di
leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in
vista della istituzione di aree protette e con riguardo
alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali
regionali.
9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si
applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i
divieti di cui all'art. 17, comma 2.».



 
ART. 5.
(Modifiche al codice della navigazione).
1. Al primo comma dell'articolo 146 del codice della navigazione, le parole: "e dagli altri uffici designati dal Ministro per le comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: ", sedi di direzione marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi che non siano sede di direzione marittima e dagli altri uffici sono accentrate presso le direzioni marittime sovraordinate".
2. Dopo il primo comma dell'articolo 1164 del codice della navigazione, e' aggiunto il seguente:
"Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorita' in materia di uso del demanio marittimo per finalita' turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro".



Nota all'art. 5, comma 1:
- Il testo dell'art. 146 del codice della navigazione,
come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
«Art. 146 (Iscrizione delle navi e dei galleggianti). -
1. Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute
dagli uffici di compartimento marittimo, sedi di direzione
marittima. Le matricole tenute dai compartimenti marittimi
che non siano sede di direzione marittima e dagli altri
uffici sono accentrate presso le direzioni marittime
sovraordinate.
Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei
registri tenuti dagli uffici di compartimento e di
circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.
Per le navi e i galleggianti addetti alla navigazione
interna i registri sono tenuti dagli ispettori di porto e
dagli altri uffici indicati da leggi e regolamenti.».
Nota all'art. 5, comma 2:
- Il testo dell'art. 1164 del codice della navigazione,
come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
«Art. 1164 (Inosservanza di norme sui beni pubblici). -
Chiunque non osserva una disposizione di legge o
regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato
dall'autorita' competente relativamente all'uso del demanio
marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della
navigazione interna e' punito, se il fatto non costituisce
reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire due milioni a lire sei milioni.
Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della
normativa sulle aree marine protette che non osserva i
divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorita' in
materia di uso del demanio marittimo per finalita'
turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro,
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 100 euro a 1.000 euro.».
Nota all'art. 6, comma 1, lettera b), n. 3:
- La direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in materia di ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri riguardanti le imbarcazione e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1994, n. L 164.



 
Art. 6
Delega al Governo per l'emanazione del codice
sulla Nautica da diporto. Disposizioni varie

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, un decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) coordinamento e armonizzazione di tutte le normative nazionali e
comunitarie comunque rilevanti nella materia della nautica da
diporto; b) semplificazione e snellimento delle procedure, tenendo conto anche
delle seguenti misure:
1) semplificazione e snellimento del procedimento di iscrizione e
di trascrizione nei registri delle imbarcazioni e delle navi da
diporto e delle procedure attinenti al rilascio e al rinnovo del
certificato di sicurezza nonche' alla istituzione di registri
nazionali;
2) revisione dell'obbligo di stazzatura per le unita' da diporto;
3) rinvio alle norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la
misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto e alle
norme EN/ISO 8665 per l'accertamento della potenza dei relativi
motori, ai sensi della direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 giugno 1994, e successive modificazioni;
4) previsione di una nuova tabella unica in materia di tributi per
le prestazioni e i servizi resi dagli organi dello Stato
competenti in materia di navigazione da diporto, che sostituisca
le tabelle previste da precedenti disposizioni;
5) semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi
all'utilizzo, per le sole esigenze di soccorso, delle stazioni
radiotelefoniche in dotazione alle unita' da diporto; c) eliminazione delle duplicazioni di competenza sulla base delle
seguenti ulteriori misure:
1) revisione delle competenze degli uffici marittimi e della
motorizzazione civile in materia di nautica da diporto;
2) affidamento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
al Ministero delle attivita' produttive della vigilanza sulla
rispondenza alle norme tecniche di attrezzature e dotazione da
utilizzare a bordo di unita' da diporto; d) previsione di soluzioni organizzative tali da garantire una
completa, efficace e tempestiva informazione a favore dell'utenza; e) revisione della disciplina delle patenti nautiche nel contesto
comunitario e in quello degli accordi internazionali stipulati
dall'Italia, in modo da coordinare le competenze amministrative e
definire nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il
conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone
disabili; f) previsione dell'impegno della scuola pubblica e privata
nell'insegnamento dell'educazione marinara anche prevedendo la
creazione di specifici corsi di istruzione per il settore del
turismo nautico; g) previsione dell'emanazione delle norme regolamentari necessarie
all'adeguamento delle disposizioni attuative in materia di nautica
da diporto, ivi incluse quelle in materia di sicurezza della
navigazione, prevedendo, tra l'altro, l'uso obbligatorio di
dispositivi di sicurezza elettronici in grado di consentire, in
caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona,
la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori; h) indicazione espressa delle norme da intendere abrogate alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Governo trasmette alle Camere lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro venti giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
4. Il Governo, esaminati i pareri di cui al comma 3, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini previsti dal presente comma, il decreto legislativo puo' comunque essere emanato.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo puo' emanare, con la procedura di cui al presente articolo, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto legislativo.
6. Gli uffici competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativamente agli illeciti amministrativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78, sono le Capitanerie di porto.
7. A decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, gia' trasferite alla regione Sicilia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.



Nota all'art. 6, comma 2:
- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, recante: "Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, cosi' recita:
"Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unficata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Note all'art. 6, comma 6:
- L'art. 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n.
689, recante: "Modifiche al sistema penale", pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 novembre
1981, n. 329, cosi' recita:
"1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in
misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato
la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista
nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle
eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio
periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del
Ministero nella cui competenza rientra la materia alla
quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al
prefetto".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 571, recante: "Norme per l'attuazione degli
articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al
sistema penale" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
19 agosto 1982, n. 228. La data del decreto e' stata cosi'
rettificata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 settembre 1982, n. 266.
- Il decreto del Ministro dei trasporti 15 marzo 2001,
recante: "Individuazione ai sensi dell'art. 103 del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, degli uffici
periferici del Ministero dei trasporti e della navigazione
ai quali deve essere inviato il rapporto previsto dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689, e dell'art. 4 della legge
28 dicembre 1993, n. 561", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 aprile 2001, n. 78.
Nota all'art. 6, comma 7:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio
1977, n. 684, recante: "Norme di attuazione dello statuto
della Regione siciliana in materia di demanio marittimo",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 settembre 1977, n.
245.



 
ART. 7.
(Unita' navali storiche).
1. Sono considerati beni culturali, ai sensi e per gli effetti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le navi e i galleggianti di cui all'articolo 136 del codice della navigazione e le unita' da diporto di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come da ultimo modificato dalla presente legge, compresi i beni navali che ne siano dotazione o accessorio, che abbiano piu' di 25 anni di eta' dal momento della costruzione e presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
a) rappresentino un caso particolare per la peculiarita' progettuale, tecnica, architettonica o ingegneristica della costruzione o per la scelta dei materiali impiegati;
b) abbiano raggiunto traguardi sportivi o tecnici che li abbiano resi conosciuti ovvero siano stati protagonisti di eventi particolari;
c) rivestano un interesse storico o etnologico o derivante dalle personalita' che li hanno posseduti;
d) abbiano contribuito attivamente allo sviluppo sociale ed economico del Paese;
e) siano fedeli riproduzioni di imbarcazioni storiche, purche' utilizzati come strumenti sussidiari, illustrativi e didattici.
2. I beni di cui al comma 1 sono soggetti alla disciplina di cui ai capi I e II del titolo I del citato testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
3. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con proprio decreto, nomina una commissione incaricata di esprimersi obbligatoriamente su:
a) il possesso dei requisiti di cui al comma 1;
b) i provvedimenti di individuazione, di tutela, di valorizzazione, di conservazione, di restauro e altri interventi sui beni di cui al comma 1;
c) il possesso dei requisiti di professionalita' e di affidabilita' da parte dei cantieri navali nazionali e degli artigiani maestri del legno, ivi compresi i maestri d'ascia e assimilati, che possono procedere agli interventi di restauro dei beni di cui al comma 1.
4. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.



Nota all'art. 7, comma 1:
- Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1
della legge 8 ottobre 1997, n. 352», e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
1999, n. 302.
Nota all'art. 7, comma 2:
- Per il decreto legislativo n. 490/1999 si veda nella
nota all'art. 7, comma 1.
Nota all'art. 7, comma 5:
- Per l'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 si
veda nella nota all'art. 2, comma 3.



 
ART. 8.
(Ordinanze di polizia marittima).
1. In deroga all'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal capo del compartimento marittimo.



Nota all'art. 8, comma 1:
- L'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1952, n. 328, recante: «Approvazione del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
(Navigazione marittima)», pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94,
cosi' recita:
«Art. 59 (Ordinanza di polizia marittima). - A norma
degli articoli 30, 62 e 81 del codice il capo di
circondario per i porti e per le altre zone demaniali
marittime e di mare territoriale [c.n. 2] della sua
circoscrizione, in cui sia ritenuto necessario, regola con
propria ordinanza pubblicata nell'albo dell'ufficio:
1) la ripartizione degli spazi acquei per lo
stanziamento delle navi, dei galleggianti e degli
idrovolanti;
2) la destinazione delle calate, dei moli e degli
altri punti di accosto allo sbarco e all'imbarco dei
passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;
3) i turni di accosto delle navi e dei galleggianti;
4) il servizio delle zavorre;
5) la destinazione di determinate zone alla
costruzione, all'allestimento, alla riparazione, alla
demolizione, al carenaggio e all'alaggio delle navi e dei
galleggianti;
6) il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni;
7) l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e
degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei
galleggianti;
8) l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di
natura pericolosa;
9) l'entrata e l'uscita delle navi e dei
galleggianti, l'ammaraggio e la partenza degli idrovolanti;
10) in generale, tutto quanto concerne la polizia e
la sicurezza dei porti, nonche' le varie attivita' che si
esercitano nei porti e nelle altre zone comprese nella
circoscrizione.
Il capo di circondario, salvo che sia diversamente
stabilito, determina altresi' per i porti e per le altre
zone comprese nella sua circoscrizione, in cui sia ritenuto
necessario, le tariffe dei servizi.».



 
ART. 9.
(Disposizioni inerenti i controlli di sicurezza
della navigazione).
1. I controlli relativi alla sicurezza della navigazione rientrano nella preminente competenza del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica, con specifiche direttive, i criteri per lo svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto.
 
ART. 10.
(Modifica all'articolo 1 del regio decreto
29 luglio 1927, n. 1814).
1. All'articolo 1 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili".



Nota all'art. 10, comma 1:
- Il testo dell'art. 1 del regio decreto 29 luglio
1927, n. 1814, recante: «Disposizioni di attuazione e
transitorie del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436,
concernente la disciplina dei contratti di compravendita
degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico registro
automobilistico presso le sedi dell'Automobile club
d'Italia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre
1927, n. 230, come modificato dalla legge qui pubblicata,
cosi' recita:
«Art. 1. - Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I.
sono istituiti tre registri:
1° il registro per le autovetture, gli autocarri e
gli altri veicoli assimilabili ai predetti;
2° il registro per i motocicli e le motocarrozzette;
3° il registro per le trattrici agricole.
Ogni registro puo' constare di piu' volumi, distinti
con numero progressivo.
I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5
tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1
del primo comma, in appositi volumi con fogli aventi
numerazione progressiva propria distinta da quella dei
volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri
veicoli ad essi assimilabili».



 
ART. 11.
(Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali).
1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unita' da diporto non adibite al noleggio, ove dal fatto non derivi l'apertura di procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione e' disposta solo ad istanza degli interessati.



Nota all'art. 11, comma 1:
- Il testo dell'art. 579 del codice della navigazione
e' il seguente:
«Art. 579 (Inchiesta formale). - L'inchiesta formale
sulle cause e sulle responsabilita' del sinistro e'
disposta dal direttore marittimo o dall'autorita' consolare
competenti, ad istanza degli interessati o delle
associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere
disposta d'ufficio se dal processo verbale di inchiesta
sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto
puo' essere avvenuto per dolo o per colpa.
Se l'autorita' competente ritiene di non disporre
d'ufficio l'inchiesta, fa di cio' dichiarazione motivata in
calce al processo verbale di inchiesta sommaria, che
trasmette al Ministro per le comunicazioni.
L'inchiesta formale puo' essere disposta anche se il
sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera.
L'inchiesta formale e' sempre disposta per accertare le
cause e le circostanze per cui un sinistro si e' verificato
quando interessa navi da carico o passeggeri, ivi comprese
quelle di bandiera comunitaria, in acque soggette alla
sovranita' italiana, con l'obiettivo di un costante
miglioramento delle condizioni di sicurezza, per la
salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente
marino.».



 
ART. 12.
(Azioni emesse da societa' concessionarie di porti
o approdi turistici).
1. Le azioni emesse da societa' concessionarie di porti o approdi turistici le quali attribuiscano il diritto all'utilizzo di posti di ormeggio presso tali strutture non costituiscono strumento finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.



Nota all'art. 12, comma 1:
- L'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, recante: «Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, cosi' recita:
«1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e successive modificazioni;».



 
ART. 13.
(Disposizioni concernenti le concessioni di beni demaniali
marittimi per finalita' turistico-ricreative nonche'
l'esercizio di attivita' portuali).
1. Le parole: "Le concessioni di cui al comma 1" di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalita' turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01.
2. Al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, e' aggiunto il seguente comma:
"2-bis. Le concessioni di cui al comma 2 che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza".
4. Al comma 7 dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' aggiunto il seguente periodo: "Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita' concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attivita' comprese nel ciclo operativo".



Nota all'art. 13, comma 1:
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, recante: «Disposizioni per la determinazione
dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1993, n. 234,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494 (Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1993, n. 285), come
modificato dall'art. 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, e
come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata,
il seguente:
«Art. 1. - 1. La concessione dei beni demaniali
marittimi puo' essere rilasciata, oltre che per servizi
pubblici e per servizi e attivita' portuali e produttive,
per l'esercizio delle seguenti attivita':
a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di
bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attivita'
ricreative e sportive;
e) esercizi commerciali;
f) servizi di altra natura e conduzione di strutture
ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di
utilizzazione di cui alle precedenti categorie di
utilizzazione.
2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente
dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo
svolgimento delle attivita', hanno durata di sei anni. Alla
scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e
cosi' successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il
secondo comma dell'art. 42 del codice della navigazione. Le
disposizioni del presente comma non si applicano alle
concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive
circoscrizioni territoriali delle autorita' portuali di cui
alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.
2-bis. Le concessioni di cui al comma 2 che siano di
competenza statale sono rilasciate dal capo del
compartimento marittimo con licenza.».
Nota all'art. 13, comma 4:
- Il testo dell'art. 18, della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, recante: «Riordino della legislazione in materia
portuale», pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, come modificato
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
«Art. 18 (Concessione di aree e banchine). - 1.
L'Autorita' portuale e, dove non istituita, ovvero prima
del suo insediamento, l'organizzazione portuale o
l'autorita' marittima danno in concessione le aree
demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle
imprese di cui all'art. 16, comma 3, per l'espletamento
delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione
degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo
svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime e
portuali. E' altresi' sottoposta a concessione da parte
dell'Autorita' portuale, e laddove non istituita
dall'autorita' marittima, la realizzazione e la gestione di
opere attinenti alle attivita' marittime e portuali
collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni
alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine
ambito portuale, purche' interessati dal traffico portuale
e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la
realizzazione di impianti destinati ad operazioni di
imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello
scalo marittimo, come individuati ai sensi dell'art. 4,
comma 3. Le concessioni sono affidate, previa
determinazione dei relativi canoni, anche commisurati
all'entita' dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di
idonee forme di pubblicita', stabilite dal Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro
delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto
sono altresi' indicati:
a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza
e controllo delle autorita' concedenti, le modalita' di
rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
a nuovo concessionario;
b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari
sono tenuti a versare.
1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo
concessorio, i canoni stabiliti dalle autorita' portuali
relativi a concessioni gia' assentite alla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 1.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
indicati i criteri cui devono attenersi le autorita'
portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine
di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo
svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre
imprese non concessionarie.
3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei
trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa
alle concessioni di aree e banchine alle normative
comunitarie.
4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il
presidente dell'autorita' portuale puo' concludere, previa
delibera del comitato portuale, con le modalita' di cui al
comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai
sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al
comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
infrastrutturali.
6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al
comma 1 e' richiesto che i destinatari dell'atto
concessorio:
a) presentino, all'atto della domanda, un programma
di attivita', assistito da idonee garanzie, anche di tipo
fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla
produttivita' del porto;
b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed
organizzative, idonee anche dal punto di vista della
sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo
ed operativo a carattere continuativo ed integrato per
conto proprio e di terzi;
c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al
programma di attivita' di cui alla lettera a).
7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
demaniale deve esercitare direttamente l'attivita' per la
quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al tempo
stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso
porto, a meno che l'attivita' per la quale richiede una
nuova concessione sia differente da quella di cui alle
concessioni gia' esistenti nella stessa area demaniale, e
non puo' svolgere attivita' portuali in spazi diversi da
quelli che le sono stati assegnati in concessione. Su
motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
concedente puo' autorizzare l'affidamento al altre imprese
portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, dell'esercizio
di alcune attivita' comprese nel ciclo operativo.
8. L'autorita' portuale o, laddove non istituita,
l'autorita' marittima sono tenute ad effettuare
accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il
permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
della concessione e l'attuazione degli investimenti
previsti nel programma di attivita' di cui al comma 6,
lettera a).
9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti
da parte del concessionario, nonche' di mancato
raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di
attivita', di cui al comma 6, lettera a), senza
giustificato motivo, l'autorita' portuale o, laddove non
istituita, l'autorita' marittima revocano l'atto
concessorio.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.».



 
ART. 14.
(Sgravi contributivi).
1. I benefici di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere accordati anche in misura superiore al 25 per cento qualora consentito dagli stanziamenti allo scopo previsti.



Nota all'art. 14, comma 1:
- L'art. 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, cosi' recita:
«Art. 21 (Disposizioni in materia di accise). - 1. Le
disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa
sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'art. 24, comma 1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'art.
1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno
2003. La disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1-bis,
del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, si
applica fino al 30 giugno 2003.
2. Le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul
gas metano per combustione per uso industriale di cui
all'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
2001, n. 418, prorogate, da ultimo, al 31 dicembre 2002,
dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al
30 giugno 2003.
3. Le disposizioni in materia di agevolazioni sul
gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri
specifici territori nazionali, di cui all'art. 5 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418,
prorogate, da ultimo, fino al 31 dicembre 2002, dall'art.
1, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno
2003.
4. Le disposizioni in materia di agevolazione per le
reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero
con energia geotermica, di cui all'art. 6 del decreto-legge
1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, prorogate, da ultimo,
fino al 31 dicembre 2002, dall'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono
ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 2003.
5. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul
gas metano per combustione per usi civili, di cui all'art.
27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
prorogate al 30 giugno 2003.
6. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma
1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992,
n. 66, concernente il gasolio per autotrazione destinato al
fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della
provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro
delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, e' prorogato fino
al 31 dicembre 2003. Il quantitativo e' stabilito in litri
23 milioni per la provincia di Trieste ed in litri 5
milioni per i comuni della provincia di Udine.
7. Per l'anno 2002 non si fa luogo all'emanazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto
dall'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle
aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul
coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonche' sulle
emulsioni stabilizzate di cui all'art. 24, comma 1, lettera
d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il
raggiungimento progressivo della misura delle aliquote
decorrenti dal 1° gennaio 2005.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
disporre con propri decreti, entro il 30 aprile 2003,
l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo
sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'art.
28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
9. I decreti di cui al comma 8, tenuto anche conto dei
provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di
vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente
intervenuti ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio
1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare
maggiori entrate in misura non inferiore a 435 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2003.
10. I benefici di cui all'art. 6, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il
periodo 2003-2005 sono estesi nel limite del 25 per cento
alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche
in via non esclusiva, per l'intero anno, attivita' di
cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprieta' dello
Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni
o contratti di servizio.
11. Sostituisce il comma 1-quater dell'art. 62, decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
12. Le disposizioni del comma 11 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta avente inizio
successivamente al 31 dicembre 2001.
13. All'art. 61, comma 4, della legge 21 novembre 2000,
n. 342, le parole: «di lire 74 miliardi per l'anno 2002 e
di lire 75 miliardi a decorrere dall'anno 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «di euro 48.546.948,51 per
l'anno 2002 e di euro 49.063.405,41 a decorrere dall'anno
2003».
14. Fino al 31 dicembre 2003 e' sospeso l'adeguamento
delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di
motorizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge
1° dicembre 1986, n. 870.
15. Il numero 11) del primo comma dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e' abrogato.».



 
ART. 15.
(Disposizioni abrogative).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) gli articoli 2, 3, 29, 34, 40, 41 e 42 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;
b) gli articoli 15, 17 e 18 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni;
c) l'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, e successive modificazioni;
d) il comma 3-bis dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, e successive modificazioni;
e) i commi 6 e 12-bis dell'articolo 65 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
f) l'articolo 3 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;
g) gli articoli 11, 12, 13, 14, 18, comma 2, e 19, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, abrogato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, non e' piu' dovuta.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 10.870.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando:
a) quanto a 2.941.000 euro per l'anno 2003, 2.120.000 euro per l'anno 2004 e 5.791.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) quanto a 7.929.000 euro per l'anno 2003, 5.456.000 euro per l'anno 2004 e 5.079.000 euro a decorrere dall'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
c) quanto a 3.294.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1574):
Presentato dall'on. Muratori il 13 settembre 2001.
Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede
referente, il 16 ottobre 2001 con pareri delle commissioni
I, II, V, VI, VIII, X e XIV.
Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il
29 novembre 2001; il 26 febbraio 2002; il 19 giugno 2002;
il 23 luglio 2002; il 10, 11, 19, 25 settembre 2002; il 1°,
2, 29, 30 ottobre 2002; il 20, 21, 26 novembre 2002, il 4
dicembre 2002, il 15 e 16 gennaio 2003.
Esaminato in aula il 20, 22 gennaio 2003 ed approvato
in un testo unificato con atti n. 2131 (on. Perlini) e n.
2900 (on. Carli) il 23 gennaio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 1956):
Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in
sede referente, il 4 febbraio 2003 con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 11ª, 13ª e
della Giunta per gli affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente,
l'11, 12, 19, 26 febbraio 2003; il 4, 6, 19 marzo 2003.
Relazione scritta annunciata il 27 marzo 2003 (atto n.
1956/A - relatore sen. Grilo).
Esaminato in aula l'8, 13 maggio 2003 ed approvato, con
modificazioni, il 14 maggio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 1574-B):
Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede
referente, il 20 maggio 2003 con pareri delle commissioni
I, V, VI, X.
Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il
28 maggio 2003; il 3, 4, 10, 17, 19 giugno 2003.
Esaminato in aula il 23 giugno 2003 ed approvato il 24
giugno 2003.
 
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