Gazzetta n. 161 del 14 luglio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 2 luglio 2003 |
Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2003/2004. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera a); Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale si e' provveduto alla determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono stati determinati le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della citata legge n. 264; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare l'art. 39, comma 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare l'art. 46; Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189; Viste le disposizioni in data 8 maggio 2003 che regolano le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2003-2004 ed, in particolare l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante; Vista l'offerta formativa potenziale deliberata dalle singole Universita' con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264; Vista la nota del Ministero della salute con la quale vengono rilevati i fabbisogni professionali dei corsi di laurea delle professioni sanitarie stimati a livello nazionale; Vista la nota in data 24 giugno 2003 con la quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha espresso il proprio parere; Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2003/2004 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, nonche' di disporre la ripartizione degli stessi fra le universita'; Decreta: Art. 1. 1. Limitatamente all'anno accademico 2003/2004, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e' determinato per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso: Classe SNT/1: c.d.l. in infermieristica - n. 12.317; c.d.l. in ostetricia - n. 1.058; c.d.l. in infermieristica pediatrica - n. 225; Classe SNT/2: c.d.l. in podologia - n. 228; c.d.l. in fisioterapia - n. 2.445; c.d.l. in logopedia - n. 478; c.d.l. in ortottica ed assistenza oftalmologica - n. 232; c.d.l. in terapia della neuro e psicomotricita' della eta' evolutiva - n. 290; c.d.l. in tecnica della riabilitazione psichiatrica - n. 372; c.d.l. in terapia occupazionale - n. 178; c.d.l. in educazione professionale - n. 801; Classe SNT/3: c.d.l. in tecniche audioprotesiche - n. 299; c.d.l. in tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - n. 172; c.d.l. in igiene dentale - n. 445; c.d.l. in dietistica - n. 508; c.d.l. in tecniche audiometriche - n. 161; c.d.l. in tecniche di laboratorio biomedico - n. 1.139; c.d.l. in tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia - n. 1.105; c.d.l. in tecniche di neurofisiopatolgia - n. 203; c.d.l. in tecniche ortopediche - n. 156; Classe SNT/4 c.d.l. in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi del lavoro - n. 651; c.d.l. in assistenza sanitaria - n. 198. 2. La ripartizione dei posti fra le universita' e' determinata secondo le tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2. 1. Ciascuna universita' dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito, riferita sia agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189/2002 sia agli studenti non comunitari residenti all'estero, nei limiti dei posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 luglio 2003 Il Ministro: Moratti |
| ----> Vedere allegato da pag. 52 a pag. 57 della G.U. <---- |
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