Gazzetta n. 161 del 14 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 19 giugno 2003
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CErt. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visti i decreti 22 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002 e 11 marzo 2003, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CErt. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con decreto 23 aprile 1999 e' stata prorogata fino al 26 luglio 2003;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61356;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CErt. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1 con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocciola di Giffoni» registrata con il regolamento della commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, gia' prorogata con decreti 22 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002 e 11 marzo 2003, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 luglio 2003.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 giugno 2003
Il direttore generale: Abate
 
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