Gazzetta n. 161 del 14 luglio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 19 giugno 2003 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualita - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Monti Iblei». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto 11 marzo 2003, con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualita - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» con decreto 13 marzo 2000 e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 23 marzo 2003; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Monti Iblei», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 25 febbraio 2003, protocollo n. 61131; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Monti Iblei»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 13 marzo 2000; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualita - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 13 marzo 2000, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Monti Iblei» registrata con il regolamento della commissione CE n. 2325/97 del 14 novembre 1997, gia' prorogata con decreto 11 marzo 2003, e' ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 21 luglio 2003. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 13 marzo 2000. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 giugno 2003 Il direttore generale: Abate |
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