Gazzetta n. 161 del 14 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 aprile 2003
Definizione dei criteri di riparto delle risorse - Fondi interprofessionali per la formazione continua.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;
Visto l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede l'istituzione di Fondi interprofessionali per la formazione continua;
Visto il comma 10 del citato art. 118 della legge n. 388 del 2000 che stabilisce la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi paritetici a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all'articolo medesimo, fissando tale quota al 20 per cento per l'annualita' 2001, al 30 per cento per l'annualita' 2002 ed al 50 per cento per l'annualita' 2003;
Considerato che la quota prevista dal comma 10 del citato art. 118 della legge n. 388 del 2000 per l'annualita' 2001 e' stata impegnata a favore delle regioni e province autonome con decreto direttoriale n. 511/V/2001 del 21 dicembre 2001, per la realizzazione di interventi di promozione di Piani formativi aziendali, settoriali territoriali e sviluppo della prassi di formazione continua;
Visto il comma 12, lettera b), del citato art. 118 della legge n. 388 del 2000, che prevede l'accantonamento del 25% degli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'art. 66, comma 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per essere destinati ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, a seguito della loro istituzione;
Considerata l'esigenza di ripartire le risorse gia' previste ai sensi dei commi 10 e 12, lettera b), dell'art. 118 della legge n. 388 del 2000;
Ritenuta pertanto la necessita' di determinare, nel rispetto delle finalita' della legge, termini e criteri di attribuzione delle citate risorse;
Decreta:
Art. 1.
1. Le risorse stabilite dall'art. 118, commi 10 e 12, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, vengono ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra i Fondi, costituiti ed autorizzati ai sensi del comma 1 del medesimo art. 118 alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo una quota del 10% necessaria a garantire adeguate disponibilita' finanziarie per i Fondi che si potranno costituire entro la data del 31 dicembre 2003. Le risorse sono ripartite secondo il criterio del numero dei dipendenti delle imprese associate alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro proponenti i Fondi ovvero, per i fondi dei dirigenti, del numero dei dirigenti delle imprese associate alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro proponenti i Fondi, tenendo conto, per il solo riparto delle risorse di cui al comma 10, del peso contributivo dei dirigenti nell'ambito del complessivo gettito derivante dal comma 4 dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, pari al 6% secondo i dati I.N.P.S. al 31 dicembre 1999.
2. Sulla base dei Fondi costituiti ed autorizzati entro il termine del 31 dicembre 2003 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua la ripartizione definitiva, tenuto conto della quota del 10% di cui al precedente comma e della disposizione di cui all'art. 5.
3. Il numero dei lavoratori di cui al comma 1 e' dichiarato dai presidenti dei fondi paritetici interprofessionali.
 
Art. 2.
1. Il termine per l'utilizzo delle risorse e' stabilito in mesi ventiquattro a partire dalla data delle erogazioni.
2. Qualora le risorse assegnate non risultino spese entro il termine di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alla revoca delle stesse per la successiva ridistribuzione tra i Fondi che hanno utilizzato correttamente e per intero le risorse assegnate.
 
Art. 3.
1. I Fondi costituiti ed autorizzati provvedono, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ad avviare i piani formativi e le iniziative di cui al comma 1 dell'art. 118 della legge n. 388 del 2000;
2. Le spese relative alla gestione del Fondo non possono superare la quota annua dell'8% del contributo erogato per i primi due anni di attivita', la quota annua del 6% per il terzo e quarto anno, e del 4% a decorrere dal quinto anno.
 
Art. 4.
1. I Fondi sono tenuti a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali relazioni rendicontuali su modello predisposto dallo stesso Ministero, entro e non oltre il termine di ventisei mesi dalla data di erogazione.
2. Il controllo in ordine all'utilizzo di dette erogazioni e' effettuato sulla base delle predette relazioni di cui al comma 1, nonche' delle risultanze di verifiche amministrativo-contabili che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali puo' disporre presso i predetti Fondi.
3. I Fondi sono altresi' tenuti a presentare, con cadenza semestrale, i dati di monitoraggio fisico relativi ai piani formativi ed ai beneficiari delle iniziative realizzate secondo i modelli di monitoraggio predisposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 
Art. 5.
1. Qualora le risorse gia' corrisposte risultino eccedenti rispetto ai saldi spettanti, i Fondi sono tenuti alla restituzione di dette eccedenze che sono versate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 aprile 2003
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 121
 
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