Gazzetta n. 162 del 15 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 13 maggio 2003, n. 176
Modifiche al decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, concernente «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'articolo 2, comma 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, secondo il quale una quota delle disponibilita' finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a) dello stesso articolo 2 ed al comma 3, lettere a), b) ed e) dell'articolo 3, e' attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e ad altre iniziative di propria competenza, rispondenti alle finalita' della legge stessa, nonche' dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;
Visto l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, secondo il quale i Paesi destinatari degli interventi di cui alla citata legge n. 212 del 1992 sono individuati annualmente con delibera del CIPE;
Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni, concernente norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modificazioni, concernente norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe;
Visto l'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo» in base al quale sono concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con la partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonche' di altri Paesi;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed, in particolare, l'articolo 12, in base al quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e' subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto l'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, secondo cui i criteri e le procedure per la concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero sono stabiliti, ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, recante «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 27 che prevede l'istituzione del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161 recante «Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attivita' produttive»;
Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Ritenuto di dover procedere ad ulteriore semplificazione e snellimento della procedura nonche' alla revisione di taluni criteri e ad integrazione di talune modalita' per la selezione delle iniziative di cui trattasi, rispettivamente per la necessita' di adeguare la scelta alla realta' operativa e per esigenze di completezza nella determinazione dei criteri da adottare;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 7 aprile 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 17133 del 30 aprile 2003;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1

1. All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, le parole: «Ministero del commercio con l'estero» sono sostituite da: «Ministero delle attivita' produttive».
2. All'articolo 1, comma 2, la lettera c) del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, e' sostituita dalla seguente: «c) Sportello: lo Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle attivita' produttive istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161».



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 26 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' applicato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- La legge 26 febbraio 1992, n. 212 concernente la
collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed
orientale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo
1992, n. 55. Si riportano qui di seguito il testo dell'art.
2, comma 1, lettera a) e comma 6:
«1. Le iniziative di collaborazione con i Paesi di cui
all'art. 1 sono realizzate attraverso:
a) cofinanziamenti, finanziamenti paralleli e
contributi relativi ad interventi della Comunita' economica
europea, della Banca europea per la ricostruzione e lo
sviluppo e di altri organismi e istituzioni finanziari
internazionali di cui l'Italia sia parte e che realizzino
le finalita' della presente legge.
Omissis;
6. Una quota delle disponibilita' finanziarie destinate
alle iniziative di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo ed al comma 3, lettere a), b) ed e) dell'art. 3,
e' attribuita al Ministero del commercio con l'estero per
le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai
sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e ad altre
iniziative di propria competenza rispondenti alle finalita'
della presente legge, nonche' dell'art. 2 della legge
9 gennaio 1991, n. 19».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 della
legge n. 212 del 1992:
«3. I contributi a titolo gratuito sono finalizzati ai
seguenti obiettivi:
a) la formazione professionale, l'assistenza tecnica,
manageriale e per i quadri intermedi, da svolgersi
all'estero ed in Italia anche per progetti di
reinsediamento nei Paesi di origine ed anche se utilizzino
strumenti di intervento diversi da quelli previsti nella
presente legge;
b) la formazione e l'assistenza in materie
giuridico-istituzionali dirette in particolare ai giovani e
alle associazioni giovanili; i programmi coordinati con il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la
riqualificazione dei lavoratori e il loro impiego nelle
joint-ventures, nelle piccole e medie imprese e
nell'artigianato;
c) programmi di promozione e collaborazione nei
settori dell'economia sociale, della tutela e salvaguardia
ambientale, dell'economia mutualistica, cooperativa e
associativa, per lo sviluppo di attivita' produttive e per
la gestione di servizi con la diretta partecipazione dei
soci;
d) la cooperazione nei settori: scientifico,
tecnologico, culturale, scolastico, della formazione e
della informazione, in base a quanto previsto in accordi
tra l'Italia e i Paesi interessati o tra gli enti preposti
alla materia nei rispettivi Paesi;
e) studi e progettazioni nei settori dei trasporti,
delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'economia
sociale, nonche' nei settori di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b).».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante:
«Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma
dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 13 maggio 1998, n. 109. Si riporta il testo
del comma 2, dell'art. 22 (Disposizioni in materia di
contributi e di finanziamenti per lo sviluppo delle
esportazioni):
«2. All'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992,
n. 212; le parole: «dell'Europa centrale ed orientale; sono
sostituite dalle seguenti: «individuati annualmente dal
CIPE con delibera adottata su proposta del Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio
con l'estero».
- La legge 24 aprile 1990, n. 100 recante: «Norme sulla
promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste
all'estero», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3
maggio 1990, n. 101.
- La legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante: «Norme per lo
sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione
internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della
provincia di Belluno e delle aree limitrofe» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1991, n. 17.
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49 concernente: «Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo» e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1987, n. 49. Si
riporta qui di seguito l'art. 7:
«Art. 7 (Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo). -
1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 6, e con
le stesse procedure, possono essere concessi crediti
agevolati alle imprese italiane con il parziale
finanziamento della loro quota di capitale di rischio in
imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo
con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del
Paese destinatario, nonche' di altri Paesi.
2. Il CICS stabilira':
a) la quota del Fondo di rotazione che potra'
annualmente essere impiegata a tale scopo;
b) i criteri per la selezione di tali iniziative che
dovranno tener conto -- oltre che delle generali priorita'
geografiche o settoriali della cooperazione italiana --
anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela
degli investimenti stranieri. Tali criteri mireranno a
privilegiare la creazione di occupazione e di valore
aggiunto locale;
c) le condizioni a cui potranno essere concessi i
crediti di cui trattasi.
3. La quota, di cui al comma 1, del Fondo di rotazione
viene trasferita al Mediocredito centrale. Allo stesso e'
affidata, con apposita convenzione, la valutazione,
l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente
articolo.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, 192. Si riporta
l'art. 12:
«1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
sono subordinate alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti,
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei criteri
e delle modalita', cui le amministrazioni stesse devono
attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 22, del
citato decreto legislativo n. 143 del 1998:
«3. I criteri e le procedure di concessione dei
contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero
ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le
modalita' di verifica, anche ad opera di terzi, dei
risultati sono stabiliti, ai sensi dell'art. 12, legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.
20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri» e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214. Il comma 3, dell'art. 17 della citata legge 400 del
1988 recita:
«Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro, o di
autorita' sottordinate al Ministro quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, fermo restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
- Il decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171
recante il regolamento concernente criteri e modalita' per
la concessione dei contributi finanziari a fronte di
progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'art. 1,
comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2001, n.
101.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1999, n. 203 S.O. Si riporta qui di seguito il testo
dell'art. 27:
«Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive.
2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato,
energia, commercio, fiere e mercati, trasformazione e
conseguente commercializzazione; dei prodotti agricoli,
turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere,
acque minerali e termali, politiche per i consumatori,
commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema
produttivo, poste, telecomunicazioni, editoria, produzioni
multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione
sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al
settore delle comunicazioni con particolare riguardo per il
commercio elettronico.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio
con l'estero, del Ministero delle comunicazioni,
decreto-legge Dipartimento del turismo istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le
risorse e il personale che siano attribuiti con il presente
decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie o
autorita', perche' concernenti funzioni specificamente
assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1,
lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni
ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita'
produttive le risorse e il personale del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del
Ministero della sanita', del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al
Ministero delle attivita' produttive dal presente decreto
legislativo.
5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero
della difesa.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio
2001, n. 161 concernente: «Regolamento di semplificazione
dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni,
contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle
esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attivita'
produttive (numeri 52, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, Allegato
1, legge 15 marzo 1997, n. 59)», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2001, n. 105.
- Il decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»
e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 20 febbraio 2001, S.O. n. 42.

Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
ministeriale 19 aprile 2001, n. 171 come modificato dal
presente regolamento:
«Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente regolamento
stabilisce, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241, i criteri e le modalita' per la concessione
di contributi a fronte delle iniziative, previste dalla
legge 26 febbraio 1992, n. 212, di collaborazione con i
Paesi individuati annualmente con delibera della V
Commissione del CIPE, in base all'art. 22, comma 2, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che modifica
l'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 212.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Ministero: il Ministero delle attivita'
produttive;
b) legge 212, la legge 26 febbraio 1992, n. 212;
c) Sportello: lo Sportello regionale per
l'internazionalizzazione delle attivita' produttive
istituito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 161.».



 
Art. 2.

Modifiche all'articolo 2

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, dopo le parole: «iniziative» sono aggiunte le parole: «volte a favorire lo sviluppo delle relazioni economiche dell'Italia con i Paesi beneficiari,».
2. All'articolo 2, comma 1, la lettera a) del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, e' sostituita dalla seguente: «a) la formazione professionale, l'assistenza tecnica, manageriale e per i quadri intermedi;».
3. All'articolo 2, comma 1, la lettera b) del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, e' abrogata.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
ministeriale 19 aprile 2001, n. 171 come modificato dal
presente regolamento:
«Art. 2 (Tipologia delle iniziative finanziabili). -
1. Sono concessi contributi a fronte di iniziative volte a
fornire lo sviluppo delle relazioni economiche dell'Italia
con i Paesi beneficiari relative a:
a) la formazione professionale, l'assistenza tecnica,
manageriale e per i quadri intermedi;
b) (abrogata);
c) studi di fattibilita' e progettazioni nei settori
dei trasporti, delle telecomunicazioni, della
distribuzione, dell'energia, del turismo, del risanamento
ambientale, igienico e sanitario, nonche' in materia di
riconversione industriale ed agricola, e nel campo del
restauro artistico ed urbano;
d) progetti-pilota finalizzati alla promozione di
accordi di collaborazione economica tra le parti per il
trasferimento di tecnologia;
e) studi di fattibilita' (piani finanziari e
preparazione di documenti societari) per la costituzione di
joint venture, cosi' come per la ristrutturazione di
imprese miste partecipate da soggetti italiani.
2. La durata dell'iniziativa non deve superare i
ventiquattro mesi.
3. Non sono ammesse al contributo le iniziative di
natura meramente commerciale, ne' quelle riguardanti i
campi dell'assistenza sanitaria, della ricerca scientifica
e delle manifestazioni culturali.».



 
Art. 3.

Modifiche all'articolo 4

1. All'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, prima della parola: «domanda» va inserito l'articolo: «La».
2. All'articolo 4, comma 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, dopo le parole: «ogni anno,» sono aggiunte precedute da una virgola le parole: «salvo quanto stabilito dall'articolo 7-bis.».
3. All'articolo 4, comma 3, lettera b) del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, e' soppresso l'inciso: «(G.U.C.E. serie C n. 213 del 23 luglio 1996)».
4. All'articolo 4 dopo il comma 3 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di concessione del contributo i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore, se si tratta di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore, se si tratta di altro tipo di societa';
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilita' morale e professionale; il divieto opera se la sentenza e' stata emessa nei confronti del titolare o del direttore se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore, se si tratta di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore, se si tratta di altro tipo di societa' o di consorzio. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che abbiano commesso irregolarita', definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana.».
5. All'articolo 4, comma 4, lettera a) del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, sono soppresse le parole: «e trasmessa sia su supporto cartaceo sia informatico».
6. All'articolo 4 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma: «4-bis. Tutta la documentazione deve essere rilegata in un plico fornito di indice e numerazione delle pagine e presentata in triplice copia. La scheda tecnica deve essere presentata anche su supporto informatico e le relative tabelle elaborate in excel o programma compatibile.».
7. All'articolo 4, comma 5, secondo periodo del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, le parole da: «deve essere richiesta» a: «al Ministero.» sono sostituite da: «e' richiesta dal Ministero ai beneficiari per i progetti ritenuti ammissibili al contributo, i quali sono tenuti a trasmettere l'assenso Paese entro trenta giorni dalla data di spedizione della comunicazione inviata per lettera raccomandata. Qualora l'assenso Paese non pervenga entro il predetto termine, il progetto e' escluso dal contributo e sostituito dai progetti collocati in graduatoria in posizione immediatamente inferiore.».



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
ministeriale 19 aprile 2001, n. 171 come modificato dal
presente regolamento:
«Art. 4 (Domanda di contributo). - 1. La domanda di
ammissione al contributo, redatta in bollo secondo il
modello di cui all'art. 12, deve essere presentata al
Ministero o eventualmente allo Sportello, qualora sia stata
stipulata una specifica intesa con il Ministero.
2. La domanda deve essere presentata, a pena di
irricevibilita', entro il 30 aprile di ogni anno, salvo
quanto stabilito dall'art. 7-bis. Qualora la domanda sia
trasmessa mezzo raccomandata in plico postale, la fede la
data di spedizione dell'ufficio postale accettante.
3. La domanda deve contenere, a pena di
inammissibilita', le seguenti dichiarazioni rese ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 attestanti:
a) il nominativo e la qualifica del legale
rappresentante del soggetto richiedente;
b) l'iscrizione alla camera di commercio ove
prescritto;
c) per le piccole e medie imprese la conformita' ai
requisiti richiesti dall'attuale disciplina comunitaria;
d) che l'iniziativa non usufruisce di altri
contributi previsti dalla legge 212, e che la stessa ha o
non ha fruito, di altro contributo pubblico di organismi
nazionali o internazionali, con l'indicazione
dell'ammontare dell'eventuale contributo;
e) l'impegno del richiedente a comunicare al
Ministero, entro quindici giorni dalla comunicazione della
concessione del contributo, il numero di un apposito conto
corrente, sul quale verranno effettuati i pagamenti delle
spese relative all'iniziativa versato l'eventuale anticipo
richiesto nonche' l'impegno a tenere contabilita' separata
per la gestione dell'iniziativa.
3-bis. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura
di concessione del contributo i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il
divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il
titolare o il direttore, se si tratta di impresa
individuale; il socio o il direttore, se si tratta di
societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore, se si tratta di altro tipo di societa';
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilita'
morale e professionale; il divieto opera se la sentenza e'
stata emessa nei confronti del titolare o del direttore se
si tratta di impresa individuale; del socio o del
direttore, se si tratta di societa' in nome collettivo o in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere
di rappresentanza o del direttore, se si tratta di altro
tipo di societa' o di consorzio. Resta salva in ogni caso
l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art.
445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione
fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
e) che abbiano commesso irregolarita',
definitivamente accertate rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione
italiana.
4. Alla domanda devono essere allegati, a pena di
inammissibilita':
a) la scheda tecnica, di cui all'art. 12, compilata
in tutte le sue parti contenente gli elementi necessari
alla valutazione dell'iniziativa;
b) la scheda di partecipazione dei partner
interessati, debitamente sottoscritta;
c) l'atto costitutivo e lo statuto, ove esistenti;
d) ogni altra documentazione attestante i requisiti
necessari ai fini dell'assegnazione dei coefficienti di
priorita' di cui all'art. 7.
4-bis. Tutta la documentazione deve essere rilegata in
un plico fornito di indice e numerazione delle pagine e
presentata in triplice copia. La scheda tecnica deve essere
presentata anche su supporto informatico e le tabelle
relative elaborate in excel o programma compatibile.
5. L'iniziativa, a pena di inammissibilita', deve
essere oggetto di una dichiarazione di interesse alla
realizzazione della stessa; rilasciata dall'autorita'
governativa competente nel Paese oggetto dell'intervento.
La dichiarazione di interesse deve contenere i principali
riferimenti volti ad individuare l'iniziativa, e' richiesta
dal Ministero ai beneficiari per i progetti ritenuti
ammissibili al contributo, i quali sono tenuti a
trasmettere l'assenso Paese entro 30 giorni dalla data di
spedizione della comunicazione inviata per lettera
raccomandata. Qualora l'assenso del Paese non pervenga
entro il predetto termine, il progetto e' escluso dal
contributo e sostituito dai progetti collocati in
graduatoria in posizione immediatamente inferiore.».



 
Art. 4.

Modifiche all'articolo 5

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, il secondo periodo e' soppresso.
2. All'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, le parole da: «dalla definizione» a: «articolo 7» sono sostituite dalle parole «dal ricevimento dell'assenso Paese di cui all'articolo 4».



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
ministeriale 19 aprile 2001, n. 171 come modificato dal
presente regolamento:
«Art. 5 (Istruttoria). - 1. Il Ministero verifica la
regolarita' formale delle domande e della documentazione
allegata.
2. Le domande ritenute ammissibili sono sottoposte al
Comitato di valutazione di cui all'art. 6.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'assenso
Paese di cui all'art. 4, sono emanati i criteri di
concessione dei contributi, nei limiti derivanti dall'art.
8 o dalle dotazioni di bilancio.».



 
Art. 5.

Modifiche all'articolo 7

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) le parole: «(30 punti)» sono sostituite da: «(20 punti)»;
b) e' abrogata la lettera c);
c) alla lettera d) sono soppresse le parole: «o privati» e le parole: «(20 punti)» sono sostituite da: «(10 punti)»;
d) alla lettera e) le parole: «(20 punti);» sono sostituite da: «(10 punti).». Al termine della lettera e' aggiunto il seguente periodo: «Detta priorita' non e' riconosciuta a soggetti che al momento della domanda non abbiano ancora presentato la relazione finale di altri progetti finanziati per lo stesso Paese ai sensi della legge n. 212 del 1992»;
e) alla lettera f) dopo le parole: «n. 19» sono aggiunte le parole: «e dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49» e le parole: «(20 punti)» sono sostituite da: «(10 punti)»;
f) alla lettera g) sono soppresse le parole: «interventi finanziati», e dopo le parole: «iniziative complementari ad» sono aggiunte le parole: «altra analoga iniziativa finanziata». Le parole: «(20 punti)» sono sostituite da: «(10 punti)»;
g) sono abrogate le lettere h) e i);
h) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti lettere:
«l) progetti destinati a Paesi ritenuti di priorita' strategica in base alle linee direttive sulla attivita' promozionale tra quelli individuati annualmente dal CIPE (10 punti);
m) progetti per i quali i promotori abbiano richiesto un contributo pari ad una percentuale inferiore al 30% del costo totale (10 punti);
n) progetti cofinanziati da amministrazioni centrali, regionali e locali per una percentuale superiore al 10% del costo totale dell'iniziativa (10 punti).».
2. All'articolo 7 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, dopo il comma 5 e' aggiunto il comma 5-bis: «5-bis. La graduatoria e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero.».



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
ministeriale 19 aprile 2001, n. 171 come modificato dal
presente regolamento:
«Art. 7 (Graduatoria e priorita). - 1. La graduatoria
e' redatta sulla base dei seguenti punteggi:
a) qualita' dell'iniziativa, riguardante la capacita'
dei soggetti coinvolti ad attuare l'iniziativa, la
compatibilita' dell'iniziativa con la realta' locale, la
coerenza degli obiettivi, dei risultati e delle attivita'
previste, la pertinenza, la congruita' e l'opportunita'
della spesa (fino a 60 punti);
b) iniziative aventi ad oggetto interventi di
assistenza tecnica e/o consulenza diretta agli organi di
Governo dei Paesi beneficiari nel settore dell'economia o
in quelle delle infrastrutture (20 punti);
c) (abrogata);
d) iniziative per i quali e' prevista una
partecipazione finanziaria da parte di soggetti pubblici
del Paese beneficiario pari o superiore al 10 cento del
costo globale dell'iniziativa (10 punti).
e) iniziative proposte da soggetti senza fini di
lucro, da associazioni di categoria, consorzi, societa'
consortili e cooperative, ovvero da piccole e medie imprese
singolarmente 10 punti. Detta priorita' non e' riconosciuta
a soggetti che al momento della domanda non abbiano ancora
presentato la relazione finale di altri progetti finanziari
per lo stesso Paese ai sensi della legge n. 212 del 1992;
f) iniziative complementari ad altre per le quali
sono stati deliberati un finanziamento o una partecipazione
societaria ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e
dell'art. 2 della legge 2 gennaio 1991, n. 19 e dell'art. 7
della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (10 punti);
g) iniziative complementari ad altra analoga
iniziativa finanziata da istituzioni internazionali
multilaterali di cui l'Italia sia parte (10 punti);
h) (abrogata);
i) (abrogata);
l) progetti destinati a Paesi ritenuti di priorita'
strategica in base alle linee direttive sulla attivita'
promozionale tra quelli individuati annualmente dal CIPE
(10 punti);
m) progetti per i quali i promotori abbiano richiesto
un contributo pari ad una percentuale inferiore al 30% del
costo totale (10 punti);
n) progetti cofinanziati da amministrazioni centrali,
regionali e locali per una percentuale superiore al 10% del
costo totale dell'iniziativa (10 punti).».
2. Sono escluse dalla graduatoria le iniziative che,
relativamente al comma 1, lettera a), abbiano riportato un
punteggio inferiore a quarantadue.
3. La valutazione di cui al comma 1, lettera a) puo'
essere condizionata ad un eventuale riduzione degli importi
di spesa indicati nel preventivo, qualora gli stessi non
risultino congrui.
4. Il finanziamento massimo attribuibile ad una o piu'
iniziative riguardanti lo stesso Paese non puo' assorbire
un importo superiore al 20 per cento della dotazione
finanziaria assegnata annualmente allo stato di previsione
del Ministero per le iniziative di cui alla legge.
5. Al fine di garantire una distribuzione equilibrata
tra i vari Paesi dei benefici previsti dalla legge, il
Comitato di valutazione provvede:
a) in presenza, per lo stesso Paese, di iniziative
similari che si concentrino su uno stesso specifico
settore, ad inserire nella graduatoria esclusivamente
l'iniziativa comparativamente piu' valida e, in presenza di
ex-aequo, a richiedere la preferenza alle competenti
autorita' del Paese beneficiario;
b) in presenza di piu' iniziative riguardanti lo
stesso Paese, ad escludere dalla graduatoria le iniziative
con minore punteggio che, se finanziate, comporterebbero il
superamento dell'ammontare massimo per Paese indicato al
comma 4.
5-bis. La graduatoria e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del
Ministero.».



 
Art. 6.
Articolo 7-bis

1. Dopo l'articolo 7 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, e' aggiunto l'articolo 7-bis:
«Art. 7-bis (Utilizzo della graduatoria). - 1. Le domande positivamente valutate, ma per le quali non e' disposta la concessione del contributo a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo dei contributi complessivamente richiesti, possono essere inserite, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilita' delle spese, le condizioni previste per la domanda originaria.
2. In presenza di esiguita' di risorse finanziare disponibili nel bilancio di previsione, il Ministero puo' decidere annualmente di non procedere al finanziamento di nuove domande presentate nell'anno di riferimento, dando di cio' avviso nella Gazzetta Ufficiale entro il mese di marzo dello stesso anno. In tal caso, il Ministero puo' fare ricorso alla graduatoria approvata nell'anno precedente, al fine di concedere finanziamenti a domande positivamente valutate, ma per le quali non e' stata disposta la concessione del contributo a causa di disponibilita' finanziarie inferiori all'importo dei contributi complessivamente richiesti. Le domande sono prese in considerazione, nell'originario ordine, compatibilmente con le indicazioni geografiche deliberate dal CIPE, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilita' delle spese, le condizioni previste per la domanda presentata.».
 
Art. 7.

Modifiche all'articolo 9

1. All'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Detta certificazione deve attestare che tutte le spese relative al progetto finanziato risultano dalle scritture e dai libri contabili come effettivamente sostenute.».
2. E' abrogato il comma 9 dell'articolo 9 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171.



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
ministeriale 19 aprile 2001, n. 171 come modificato dal
presente regolamento:
«Art. 9 (Erogazione del contributo). - 1. La
liquidazione del contributo e' effettuata su presentazione
del rendiconto finale delle spese sostenute, corredato:
a) di una dettagliata relazione illustrativa delle
azioni svolte e da un quadro di riepilogo/sintesi dove
risultino correlati, per ciascuna delle azioni ed
operazioni descritte, la relativa spesa e l'utilizzo delle
risorse;
b) di una tabella riepilogativa contenente, per ogni
singola voce di spesa preventiva, i costi sostenuti con
l'indicazione di ogni elemento utile per l'individuazione
del documento contabile.
2. Per le iniziative il cui costo globale risulti
superiore a Euro 516.456,80, il rendiconto finale di cui al
comma 1 e' corredato da una certificazione redatta da una
societa' di revisione contabile iscritta nel registro dei
revisori contabili del Ministero della giustizia,
accompagnata dal relativo certificato di iscrizione di data
non antecedente a sei mesi. Detta certificazione deve
attestare che tutte le spese relative a progetto
finanziario risultano dalle scritture e dai libri contabili
come effettivamente sostenute.
3. Il rendiconto relativo alle spese sostenute deve
essere inviato al Ministero entro quattro mesi dalla data
di conclusione dell'iniziativa.
4. La rendicontazione delle spese sostenute si atterra'
ai seguenti criteri:
a) la spesa deve essere documentata con fatture
originali, ricevute e simili, conformi alla normativa
vigente in materia fiscale, accompagnate da certificazione
bancaria attestante l'avvenuto pagamento sul conto corrente
unico aperto appositamente per la realizzazione
dell'iniziativa. Sono peraltro consentite eventuali
fotocopie purche' autenticate secondo la normativa vigente;
b) in alternativa la spesa puo' essere documentata
con la distinta delle fatture o altri titoli di spesa,
correlati al relativo titolo di pagamento. In tal caso la
distinta finale di spesa deve essere solidalmente allegata
ad una dichiarazione del legale rappresentante del
beneficiario del contributo, resa ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Tutta la documentazione originale va conservata
agli atti dal beneficiario per i controlli che
l'amministrazione riterra' opportuno effettuare.
5. Le spese sostenute da soggetti che partecipano
all'esecuzione delle attivita' dell'iniziativa, purche'
rientranti fra le voci di spesa ammesse a contributo,
devono essere incluse nel rendiconto da sottoporre al
Ministero, evidenziando il soggetto che ha sostenuto la
spesa.
6. Su richiesta del beneficiario puo' essere concessa
un'anticipazione del contributo nella misura massima del 50
per cento dello stesso, previa presentazione di garanzia
esclusivamente bancaria o assicurativa irrevocabile
incondizionata ed escutibile a prima richiesta da parte del
Ministero, di un importo pari alla somma da anticipare
aumentata del 5 per cento, nonche' di idonea documentazione
attestante l'avvenuto inizio dei lavori.
7. Qualora le spese effettivamente sostenute dovessero
risultare inferiori a quelle indicate nel preventivo, il
contributo e' proporzionalmente ridotto. Ai fini della
rendicontazione e' ammessa una compensazione massima del 20
per cento fra due o piu' voci di spesa ammesse a
contributo.
8. Qualsiasi variazione, adeguatamente giustificata, al
preventivo delle spese e delle azioni, gia' approvate dal
Ministero, deve essere tempestivamente comunicata al
Ministero stesso e puo' essere adottata soltanto previa
autorizzazione del Ministero.
9. (Comma abrogato).



 
Art. 8.

Modifiche all'articolo 11

1. La rubrica dell'articolo 11 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, e' sostituita dalla seguente: «Controlli e revoca del contributo».
2. All'articolo 11 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il Ministero puo' revocare il contributo oltre che nei casi previsti al comma 1, dell'articolo 10, qualora, sulla base delle comunicazioni dei beneficiari o dei controlli effettuati ai sensi del comma 2, l'iniziativa si discosti sostanzialmente dall'articolazione originaria, ovvero risultino scostamenti rispetto agli obiettivi con riferimento all'uso delle risorse poste a disposizione dell'iniziativa stessa;
2-ter. Qualora da indagini amministrative effettuate in sede istruttoria l'Amministrazione ritenga che la documentazione prodotta dai beneficiari, in tutto o in parte, contenga elementi non veritieri, sospende l'erogazione dell'anticipo o del saldo in attesa degli accertamenti da condursi da parte dell'autorita' giudiziaria. Ove dalle stesse indagini emerga inequivocabilmente la non veridicita' di tutta o parte della documentazione prodotta dai beneficiari, l'Amministrazione dichiara gli stessi decaduti dal diritto ai benefici del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
ministeriale 19 aprile 2001, n. 171 come modificato dal
presente regolamento:
«Art. 11 (Controlli e revoca del contributo). - 1. Il
Ministero opera un costante monitoraggio sull'attuazione
delle iniziative. Nel caso si renda opportuno, puo'
svolgere un'analisi in itinere e, eventualmente, una
valutazione a posteriori sulle iniziative stesse. In tale
ambito, il Ministero puo' disporre ispezioni amministrative
presso la sede del beneficiario o sul luogo di esecuzione
dell'iniziativa.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1
e' destinato un importo non superiore all'1,5 per cento
delle dotazioni finanziarie assegnate al Ministero per le
iniziative di cui alla legge.
2-bis. Il Ministero puo' revocare il contributo oltre
che nei casi previsti al comma 1, dell'art. 10, qualora,
sulla base delle comunicazioni dei beneficiari o dei
controlli effettuati ai sensi del comma 2, l'iniziativa si
discosti sostanzialmente dall'articolazione originaria,
ovvero risultino scostamenti rispetto agli obiettivi con
riferimento all'uso delle risorse poste a disposizione
dell'iniziativa stessa.
2-ter. Qualora da indagini amministrative effettuate in
sede istruttoria, l'Amministrazione ritenga che la
documentazione prodotta dai beneficiari, in tutto o in
parte, contenga elementi non veritieri, sospende
l'erogazione dell'anticipo o del saldo in attesa degli
accertamenti da condursi da parte dell'autorita'
giudiziaria. Ove dalle stesse indagini emerga
inequivocabilmente la non veridicita' di tutta o parte
della documentazione prodotta dai beneficiari,
l'Amministrazione dichiara gli stessi decaduti dal diritto
ai benefici del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 e' citato nelle premesse.



 
Art. 9.

Modifiche all'articolo 13

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «2001» e' sostituita da: «2003»;
b) le parole: «31 maggio 2001;» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2003.»;
c) e' soppressa l'ultima frase dalla parola: «correlativamente» a: «30 novembre».



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
ministeriale 19 aprile 2001, n. 171 come modificato dal
presente regolamento:
«Art. 13 (Norme transitorie). - 1. Per l'anno 2003 le
domande devono pervenire al Ministero, a pena di
irricevibilita', entro e non oltre il 30 giugno 2003.».



 
Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 13 maggio 2003
Il Ministro: Marzano

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3 Attivita' produttive, foglio n. 298
 
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