Gazzetta n. 162 del 15 luglio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 13 maggio 2003, n. 176 |
Modifiche al decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, concernente «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212». |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto l'articolo 2, comma 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, secondo il quale una quota delle disponibilita' finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a) dello stesso articolo 2 ed al comma 3, lettere a), b) ed e) dell'articolo 3, e' attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e ad altre iniziative di propria competenza, rispondenti alle finalita' della legge stessa, nonche' dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19; Visto l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, secondo il quale i Paesi destinatari degli interventi di cui alla citata legge n. 212 del 1992 sono individuati annualmente con delibera del CIPE; Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modificazioni, concernente norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modificazioni, concernente norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe; Visto l'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante «Nuova disciplina della cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo» in base al quale sono concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con la partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonche' di altri Paesi; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed, in particolare, l'articolo 12, in base al quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e' subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Visto l'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, secondo cui i criteri e le procedure per la concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero sono stabiliti, ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, recante «Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 27 che prevede l'istituzione del Ministero delle attivita' produttive; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161 recante «Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attivita' produttive»; Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Ritenuto di dover procedere ad ulteriore semplificazione e snellimento della procedura nonche' alla revisione di taluni criteri e ad integrazione di talune modalita' per la selezione delle iniziative di cui trattasi, rispettivamente per la necessita' di adeguare la scelta alla realta' operativa e per esigenze di completezza nella determinazione dei criteri da adottare; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 7 aprile 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 17133 del 30 aprile 2003;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 1
1. All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, le parole: «Ministero del commercio con l'estero» sono sostituite da: «Ministero delle attivita' produttive». 2. All'articolo 1, comma 2, la lettera c) del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, e' sostituita dalla seguente: «c) Sportello: lo Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle attivita' produttive istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 26 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 26 febbraio 1992, n. 212 concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55. Si riportano qui di seguito il testo dell'art. 2, comma 1, lettera a) e comma 6: «1. Le iniziative di collaborazione con i Paesi di cui all'art. 1 sono realizzate attraverso: a) cofinanziamenti, finanziamenti paralleli e contributi relativi ad interventi della Comunita' economica europea, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e di altri organismi e istituzioni finanziari internazionali di cui l'Italia sia parte e che realizzino le finalita' della presente legge. Omissis; 6. Una quota delle disponibilita' finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo ed al comma 3, lettere a), b) ed e) dell'art. 3, e' attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e ad altre iniziative di propria competenza rispondenti alle finalita' della presente legge, nonche' dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19». - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 212 del 1992: «3. I contributi a titolo gratuito sono finalizzati ai seguenti obiettivi: a) la formazione professionale, l'assistenza tecnica, manageriale e per i quadri intermedi, da svolgersi all'estero ed in Italia anche per progetti di reinsediamento nei Paesi di origine ed anche se utilizzino strumenti di intervento diversi da quelli previsti nella presente legge; b) la formazione e l'assistenza in materie giuridico-istituzionali dirette in particolare ai giovani e alle associazioni giovanili; i programmi coordinati con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la riqualificazione dei lavoratori e il loro impiego nelle joint-ventures, nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato; c) programmi di promozione e collaborazione nei settori dell'economia sociale, della tutela e salvaguardia ambientale, dell'economia mutualistica, cooperativa e associativa, per lo sviluppo di attivita' produttive e per la gestione di servizi con la diretta partecipazione dei soci; d) la cooperazione nei settori: scientifico, tecnologico, culturale, scolastico, della formazione e della informazione, in base a quanto previsto in accordi tra l'Italia e i Paesi interessati o tra gli enti preposti alla materia nei rispettivi Paesi; e) studi e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'economia sociale, nonche' nei settori di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).». - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante: «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 1998, n. 109. Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 22 (Disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni): «2. All'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212; le parole: «dell'Europa centrale ed orientale; sono sostituite dalle seguenti: «individuati annualmente dal CIPE con delibera adottata su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero». - La legge 24 aprile 1990, n. 100 recante: «Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1990, n. 101. - La legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante: «Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1991, n. 17. - La legge 26 febbraio 1987, n. 49 concernente: «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo» e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1987, n. 49. Si riporta qui di seguito l'art. 7: «Art. 7 (Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo). - 1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 6, e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonche' di altri Paesi. 2. Il CICS stabilira': a) la quota del Fondo di rotazione che potra' annualmente essere impiegata a tale scopo; b) i criteri per la selezione di tali iniziative che dovranno tener conto -- oltre che delle generali priorita' geografiche o settoriali della cooperazione italiana -- anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mireranno a privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale; c) le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi. 3. La quota, di cui al comma 1, del Fondo di rotazione viene trasferita al Mediocredito centrale. Allo stesso e' affidata, con apposita convenzione, la valutazione, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo.». - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, 192. Si riporta l'art. 12: «1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei criteri e delle modalita', cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1». - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 22, del citato decreto legislativo n. 143 del 1998: «3. I criteri e le procedure di concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le modalita' di verifica, anche ad opera di terzi, dei risultati sono stabiliti, ai sensi dell'art. 12, legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59». - La legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214. Il comma 3, dell'art. 17 della citata legge 400 del 1988 recita: «Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro, o di autorita' sottordinate al Ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, fermo restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione». - Il decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171 recante il regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione dei contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2001, n. 101. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203 S.O. Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 27: «Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, trasformazione e conseguente commercializzazione; dei prodotti agricoli, turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo, poste, telecomunicazioni, editoria, produzioni multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni con particolare riguardo per il commercio elettronico. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero delle comunicazioni, decreto-legge Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie o autorita', perche' concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali. 4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita' produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanita', del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attivita' produttive dal presente decreto legislativo. 5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161 concernente: «Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attivita' produttive (numeri 52, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, Allegato 1, legge 15 marzo 1997, n. 59)», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2001, n. 105. - Il decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, S.O. n. 42.
Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171 come modificato dal presente regolamento: «Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi a fronte delle iniziative, previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, di collaborazione con i Paesi individuati annualmente con delibera della V Commissione del CIPE, in base all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che modifica l'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 212. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) Ministero: il Ministero delle attivita' produttive; b) legge 212, la legge 26 febbraio 1992, n. 212; c) Sportello: lo Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle attivita' produttive istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 9 febbraio 2001, n. 161.».
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| Art. 2.
Modifiche all'articolo 2
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, dopo le parole: «iniziative» sono aggiunte le parole: «volte a favorire lo sviluppo delle relazioni economiche dell'Italia con i Paesi beneficiari,». 2. All'articolo 2, comma 1, la lettera a) del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, e' sostituita dalla seguente: «a) la formazione professionale, l'assistenza tecnica, manageriale e per i quadri intermedi;». 3. All'articolo 2, comma 1, la lettera b) del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, e' abrogata.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171 come modificato dal presente regolamento: «Art. 2 (Tipologia delle iniziative finanziabili). - 1. Sono concessi contributi a fronte di iniziative volte a fornire lo sviluppo delle relazioni economiche dell'Italia con i Paesi beneficiari relative a: a) la formazione professionale, l'assistenza tecnica, manageriale e per i quadri intermedi; b) (abrogata); c) studi di fattibilita' e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'energia, del turismo, del risanamento ambientale, igienico e sanitario, nonche' in materia di riconversione industriale ed agricola, e nel campo del restauro artistico ed urbano; d) progetti-pilota finalizzati alla promozione di accordi di collaborazione economica tra le parti per il trasferimento di tecnologia; e) studi di fattibilita' (piani finanziari e preparazione di documenti societari) per la costituzione di joint venture, cosi' come per la ristrutturazione di imprese miste partecipate da soggetti italiani. 2. La durata dell'iniziativa non deve superare i ventiquattro mesi. 3. Non sono ammesse al contributo le iniziative di natura meramente commerciale, ne' quelle riguardanti i campi dell'assistenza sanitaria, della ricerca scientifica e delle manifestazioni culturali.».
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| Art. 3.
Modifiche all'articolo 4
1. All'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, prima della parola: «domanda» va inserito l'articolo: «La». 2. All'articolo 4, comma 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, dopo le parole: «ogni anno,» sono aggiunte precedute da una virgola le parole: «salvo quanto stabilito dall'articolo 7-bis.». 3. All'articolo 4, comma 3, lettera b) del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, e' soppresso l'inciso: «(G.U.C.E. serie C n. 213 del 23 luglio 1996)». 4. All'articolo 4 dopo il comma 3 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di concessione del contributo i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore, se si tratta di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore, se si tratta di altro tipo di societa'; c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilita' morale e professionale; il divieto opera se la sentenza e' stata emessa nei confronti del titolare o del direttore se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore, se si tratta di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore, se si tratta di altro tipo di societa' o di consorzio. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e) che abbiano commesso irregolarita', definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana.». 5. All'articolo 4, comma 4, lettera a) del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, sono soppresse le parole: «e trasmessa sia su supporto cartaceo sia informatico». 6. All'articolo 4 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma: «4-bis. Tutta la documentazione deve essere rilegata in un plico fornito di indice e numerazione delle pagine e presentata in triplice copia. La scheda tecnica deve essere presentata anche su supporto informatico e le relative tabelle elaborate in excel o programma compatibile.». 7. All'articolo 4, comma 5, secondo periodo del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, le parole da: «deve essere richiesta» a: «al Ministero.» sono sostituite da: «e' richiesta dal Ministero ai beneficiari per i progetti ritenuti ammissibili al contributo, i quali sono tenuti a trasmettere l'assenso Paese entro trenta giorni dalla data di spedizione della comunicazione inviata per lettera raccomandata. Qualora l'assenso Paese non pervenga entro il predetto termine, il progetto e' escluso dal contributo e sostituito dai progetti collocati in graduatoria in posizione immediatamente inferiore.».
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171 come modificato dal presente regolamento: «Art. 4 (Domanda di contributo). - 1. La domanda di ammissione al contributo, redatta in bollo secondo il modello di cui all'art. 12, deve essere presentata al Ministero o eventualmente allo Sportello, qualora sia stata stipulata una specifica intesa con il Ministero. 2. La domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilita', entro il 30 aprile di ogni anno, salvo quanto stabilito dall'art. 7-bis. Qualora la domanda sia trasmessa mezzo raccomandata in plico postale, la fede la data di spedizione dell'ufficio postale accettante. 3. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilita', le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestanti: a) il nominativo e la qualifica del legale rappresentante del soggetto richiedente; b) l'iscrizione alla camera di commercio ove prescritto; c) per le piccole e medie imprese la conformita' ai requisiti richiesti dall'attuale disciplina comunitaria; d) che l'iniziativa non usufruisce di altri contributi previsti dalla legge 212, e che la stessa ha o non ha fruito, di altro contributo pubblico di organismi nazionali o internazionali, con l'indicazione dell'ammontare dell'eventuale contributo; e) l'impegno del richiedente a comunicare al Ministero, entro quindici giorni dalla comunicazione della concessione del contributo, il numero di un apposito conto corrente, sul quale verranno effettuati i pagamenti delle spese relative all'iniziativa versato l'eventuale anticipo richiesto nonche' l'impegno a tenere contabilita' separata per la gestione dell'iniziativa. 3-bis. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di concessione del contributo i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore, se si tratta di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore, se si tratta di altro tipo di societa'; c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilita' morale e professionale; il divieto opera se la sentenza e' stata emessa nei confronti del titolare o del direttore se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore, se si tratta di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore, se si tratta di altro tipo di societa' o di consorzio. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale; d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e) che abbiano commesso irregolarita', definitivamente accertate rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana. 4. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilita': a) la scheda tecnica, di cui all'art. 12, compilata in tutte le sue parti contenente gli elementi necessari alla valutazione dell'iniziativa; b) la scheda di partecipazione dei partner interessati, debitamente sottoscritta; c) l'atto costitutivo e lo statuto, ove esistenti; d) ogni altra documentazione attestante i requisiti necessari ai fini dell'assegnazione dei coefficienti di priorita' di cui all'art. 7. 4-bis. Tutta la documentazione deve essere rilegata in un plico fornito di indice e numerazione delle pagine e presentata in triplice copia. La scheda tecnica deve essere presentata anche su supporto informatico e le tabelle relative elaborate in excel o programma compatibile. 5. L'iniziativa, a pena di inammissibilita', deve essere oggetto di una dichiarazione di interesse alla realizzazione della stessa; rilasciata dall'autorita' governativa competente nel Paese oggetto dell'intervento. La dichiarazione di interesse deve contenere i principali riferimenti volti ad individuare l'iniziativa, e' richiesta dal Ministero ai beneficiari per i progetti ritenuti ammissibili al contributo, i quali sono tenuti a trasmettere l'assenso Paese entro 30 giorni dalla data di spedizione della comunicazione inviata per lettera raccomandata. Qualora l'assenso del Paese non pervenga entro il predetto termine, il progetto e' escluso dal contributo e sostituito dai progetti collocati in graduatoria in posizione immediatamente inferiore.».
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| Art. 4.
Modifiche all'articolo 5
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, il secondo periodo e' soppresso. 2. All'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, le parole da: «dalla definizione» a: «articolo 7» sono sostituite dalle parole «dal ricevimento dell'assenso Paese di cui all'articolo 4».
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171 come modificato dal presente regolamento: «Art. 5 (Istruttoria). - 1. Il Ministero verifica la regolarita' formale delle domande e della documentazione allegata. 2. Le domande ritenute ammissibili sono sottoposte al Comitato di valutazione di cui all'art. 6. 3. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'assenso Paese di cui all'art. 4, sono emanati i criteri di concessione dei contributi, nei limiti derivanti dall'art. 8 o dalle dotazioni di bilancio.».
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| Art. 5.
Modifiche all'articolo 7
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b) le parole: «(30 punti)» sono sostituite da: «(20 punti)»; b) e' abrogata la lettera c); c) alla lettera d) sono soppresse le parole: «o privati» e le parole: «(20 punti)» sono sostituite da: «(10 punti)»; d) alla lettera e) le parole: «(20 punti);» sono sostituite da: «(10 punti).». Al termine della lettera e' aggiunto il seguente periodo: «Detta priorita' non e' riconosciuta a soggetti che al momento della domanda non abbiano ancora presentato la relazione finale di altri progetti finanziati per lo stesso Paese ai sensi della legge n. 212 del 1992»; e) alla lettera f) dopo le parole: «n. 19» sono aggiunte le parole: «e dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49» e le parole: «(20 punti)» sono sostituite da: «(10 punti)»; f) alla lettera g) sono soppresse le parole: «interventi finanziati», e dopo le parole: «iniziative complementari ad» sono aggiunte le parole: «altra analoga iniziativa finanziata». Le parole: «(20 punti)» sono sostituite da: «(10 punti)»; g) sono abrogate le lettere h) e i); h) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti lettere: «l) progetti destinati a Paesi ritenuti di priorita' strategica in base alle linee direttive sulla attivita' promozionale tra quelli individuati annualmente dal CIPE (10 punti); m) progetti per i quali i promotori abbiano richiesto un contributo pari ad una percentuale inferiore al 30% del costo totale (10 punti); n) progetti cofinanziati da amministrazioni centrali, regionali e locali per una percentuale superiore al 10% del costo totale dell'iniziativa (10 punti).». 2. All'articolo 7 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, dopo il comma 5 e' aggiunto il comma 5-bis: «5-bis. La graduatoria e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero.».
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171 come modificato dal presente regolamento: «Art. 7 (Graduatoria e priorita). - 1. La graduatoria e' redatta sulla base dei seguenti punteggi: a) qualita' dell'iniziativa, riguardante la capacita' dei soggetti coinvolti ad attuare l'iniziativa, la compatibilita' dell'iniziativa con la realta' locale, la coerenza degli obiettivi, dei risultati e delle attivita' previste, la pertinenza, la congruita' e l'opportunita' della spesa (fino a 60 punti); b) iniziative aventi ad oggetto interventi di assistenza tecnica e/o consulenza diretta agli organi di Governo dei Paesi beneficiari nel settore dell'economia o in quelle delle infrastrutture (20 punti); c) (abrogata); d) iniziative per i quali e' prevista una partecipazione finanziaria da parte di soggetti pubblici del Paese beneficiario pari o superiore al 10 cento del costo globale dell'iniziativa (10 punti). e) iniziative proposte da soggetti senza fini di lucro, da associazioni di categoria, consorzi, societa' consortili e cooperative, ovvero da piccole e medie imprese singolarmente 10 punti. Detta priorita' non e' riconosciuta a soggetti che al momento della domanda non abbiano ancora presentato la relazione finale di altri progetti finanziari per lo stesso Paese ai sensi della legge n. 212 del 1992; f) iniziative complementari ad altre per le quali sono stati deliberati un finanziamento o una partecipazione societaria ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e dell'art. 2 della legge 2 gennaio 1991, n. 19 e dell'art. 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (10 punti); g) iniziative complementari ad altra analoga iniziativa finanziata da istituzioni internazionali multilaterali di cui l'Italia sia parte (10 punti); h) (abrogata); i) (abrogata); l) progetti destinati a Paesi ritenuti di priorita' strategica in base alle linee direttive sulla attivita' promozionale tra quelli individuati annualmente dal CIPE (10 punti); m) progetti per i quali i promotori abbiano richiesto un contributo pari ad una percentuale inferiore al 30% del costo totale (10 punti); n) progetti cofinanziati da amministrazioni centrali, regionali e locali per una percentuale superiore al 10% del costo totale dell'iniziativa (10 punti).». 2. Sono escluse dalla graduatoria le iniziative che, relativamente al comma 1, lettera a), abbiano riportato un punteggio inferiore a quarantadue. 3. La valutazione di cui al comma 1, lettera a) puo' essere condizionata ad un eventuale riduzione degli importi di spesa indicati nel preventivo, qualora gli stessi non risultino congrui. 4. Il finanziamento massimo attribuibile ad una o piu' iniziative riguardanti lo stesso Paese non puo' assorbire un importo superiore al 20 per cento della dotazione finanziaria assegnata annualmente allo stato di previsione del Ministero per le iniziative di cui alla legge. 5. Al fine di garantire una distribuzione equilibrata tra i vari Paesi dei benefici previsti dalla legge, il Comitato di valutazione provvede: a) in presenza, per lo stesso Paese, di iniziative similari che si concentrino su uno stesso specifico settore, ad inserire nella graduatoria esclusivamente l'iniziativa comparativamente piu' valida e, in presenza di ex-aequo, a richiedere la preferenza alle competenti autorita' del Paese beneficiario; b) in presenza di piu' iniziative riguardanti lo stesso Paese, ad escludere dalla graduatoria le iniziative con minore punteggio che, se finanziate, comporterebbero il superamento dell'ammontare massimo per Paese indicato al comma 4. 5-bis. La graduatoria e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero.».
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| Art. 6. Articolo 7-bis
1. Dopo l'articolo 7 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, e' aggiunto l'articolo 7-bis: «Art. 7-bis (Utilizzo della graduatoria). - 1. Le domande positivamente valutate, ma per le quali non e' disposta la concessione del contributo a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo dei contributi complessivamente richiesti, possono essere inserite, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilita' delle spese, le condizioni previste per la domanda originaria. 2. In presenza di esiguita' di risorse finanziare disponibili nel bilancio di previsione, il Ministero puo' decidere annualmente di non procedere al finanziamento di nuove domande presentate nell'anno di riferimento, dando di cio' avviso nella Gazzetta Ufficiale entro il mese di marzo dello stesso anno. In tal caso, il Ministero puo' fare ricorso alla graduatoria approvata nell'anno precedente, al fine di concedere finanziamenti a domande positivamente valutate, ma per le quali non e' stata disposta la concessione del contributo a causa di disponibilita' finanziarie inferiori all'importo dei contributi complessivamente richiesti. Le domande sono prese in considerazione, nell'originario ordine, compatibilmente con le indicazioni geografiche deliberate dal CIPE, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilita' delle spese, le condizioni previste per la domanda presentata.». |
| Art. 7.
Modifiche all'articolo 9
1. All'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Detta certificazione deve attestare che tutte le spese relative al progetto finanziato risultano dalle scritture e dai libri contabili come effettivamente sostenute.». 2. E' abrogato il comma 9 dell'articolo 9 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171 come modificato dal presente regolamento: «Art. 9 (Erogazione del contributo). - 1. La liquidazione del contributo e' effettuata su presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute, corredato: a) di una dettagliata relazione illustrativa delle azioni svolte e da un quadro di riepilogo/sintesi dove risultino correlati, per ciascuna delle azioni ed operazioni descritte, la relativa spesa e l'utilizzo delle risorse; b) di una tabella riepilogativa contenente, per ogni singola voce di spesa preventiva, i costi sostenuti con l'indicazione di ogni elemento utile per l'individuazione del documento contabile. 2. Per le iniziative il cui costo globale risulti superiore a Euro 516.456,80, il rendiconto finale di cui al comma 1 e' corredato da una certificazione redatta da una societa' di revisione contabile iscritta nel registro dei revisori contabili del Ministero della giustizia, accompagnata dal relativo certificato di iscrizione di data non antecedente a sei mesi. Detta certificazione deve attestare che tutte le spese relative a progetto finanziario risultano dalle scritture e dai libri contabili come effettivamente sostenute. 3. Il rendiconto relativo alle spese sostenute deve essere inviato al Ministero entro quattro mesi dalla data di conclusione dell'iniziativa. 4. La rendicontazione delle spese sostenute si atterra' ai seguenti criteri: a) la spesa deve essere documentata con fatture originali, ricevute e simili, conformi alla normativa vigente in materia fiscale, accompagnate da certificazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento sul conto corrente unico aperto appositamente per la realizzazione dell'iniziativa. Sono peraltro consentite eventuali fotocopie purche' autenticate secondo la normativa vigente; b) in alternativa la spesa puo' essere documentata con la distinta delle fatture o altri titoli di spesa, correlati al relativo titolo di pagamento. In tal caso la distinta finale di spesa deve essere solidalmente allegata ad una dichiarazione del legale rappresentante del beneficiario del contributo, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tutta la documentazione originale va conservata agli atti dal beneficiario per i controlli che l'amministrazione riterra' opportuno effettuare. 5. Le spese sostenute da soggetti che partecipano all'esecuzione delle attivita' dell'iniziativa, purche' rientranti fra le voci di spesa ammesse a contributo, devono essere incluse nel rendiconto da sottoporre al Ministero, evidenziando il soggetto che ha sostenuto la spesa. 6. Su richiesta del beneficiario puo' essere concessa un'anticipazione del contributo nella misura massima del 50 per cento dello stesso, previa presentazione di garanzia esclusivamente bancaria o assicurativa irrevocabile incondizionata ed escutibile a prima richiesta da parte del Ministero, di un importo pari alla somma da anticipare aumentata del 5 per cento, nonche' di idonea documentazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori. 7. Qualora le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle indicate nel preventivo, il contributo e' proporzionalmente ridotto. Ai fini della rendicontazione e' ammessa una compensazione massima del 20 per cento fra due o piu' voci di spesa ammesse a contributo. 8. Qualsiasi variazione, adeguatamente giustificata, al preventivo delle spese e delle azioni, gia' approvate dal Ministero, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero stesso e puo' essere adottata soltanto previa autorizzazione del Ministero. 9. (Comma abrogato).
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| Art. 8.
Modifiche all'articolo 11
1. La rubrica dell'articolo 11 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, e' sostituita dalla seguente: «Controlli e revoca del contributo». 2. All'articolo 11 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Il Ministero puo' revocare il contributo oltre che nei casi previsti al comma 1, dell'articolo 10, qualora, sulla base delle comunicazioni dei beneficiari o dei controlli effettuati ai sensi del comma 2, l'iniziativa si discosti sostanzialmente dall'articolazione originaria, ovvero risultino scostamenti rispetto agli obiettivi con riferimento all'uso delle risorse poste a disposizione dell'iniziativa stessa; 2-ter. Qualora da indagini amministrative effettuate in sede istruttoria l'Amministrazione ritenga che la documentazione prodotta dai beneficiari, in tutto o in parte, contenga elementi non veritieri, sospende l'erogazione dell'anticipo o del saldo in attesa degli accertamenti da condursi da parte dell'autorita' giudiziaria. Ove dalle stesse indagini emerga inequivocabilmente la non veridicita' di tutta o parte della documentazione prodotta dai beneficiari, l'Amministrazione dichiara gli stessi decaduti dal diritto ai benefici del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171 come modificato dal presente regolamento: «Art. 11 (Controlli e revoca del contributo). - 1. Il Ministero opera un costante monitoraggio sull'attuazione delle iniziative. Nel caso si renda opportuno, puo' svolgere un'analisi in itinere e, eventualmente, una valutazione a posteriori sulle iniziative stesse. In tale ambito, il Ministero puo' disporre ispezioni amministrative presso la sede del beneficiario o sul luogo di esecuzione dell'iniziativa. 2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 e' destinato un importo non superiore all'1,5 per cento delle dotazioni finanziarie assegnate al Ministero per le iniziative di cui alla legge. 2-bis. Il Ministero puo' revocare il contributo oltre che nei casi previsti al comma 1, dell'art. 10, qualora, sulla base delle comunicazioni dei beneficiari o dei controlli effettuati ai sensi del comma 2, l'iniziativa si discosti sostanzialmente dall'articolazione originaria, ovvero risultino scostamenti rispetto agli obiettivi con riferimento all'uso delle risorse poste a disposizione dell'iniziativa stessa. 2-ter. Qualora da indagini amministrative effettuate in sede istruttoria, l'Amministrazione ritenga che la documentazione prodotta dai beneficiari, in tutto o in parte, contenga elementi non veritieri, sospende l'erogazione dell'anticipo o del saldo in attesa degli accertamenti da condursi da parte dell'autorita' giudiziaria. Ove dalle stesse indagini emerga inequivocabilmente la non veridicita' di tutta o parte della documentazione prodotta dai beneficiari, l'Amministrazione dichiara gli stessi decaduti dal diritto ai benefici del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.». - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e' citato nelle premesse.
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| Art. 9.
Modifiche all'articolo 13
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: «2001» e' sostituita da: «2003»; b) le parole: «31 maggio 2001;» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2003.»; c) e' soppressa l'ultima frase dalla parola: «correlativamente» a: «30 novembre».
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171 come modificato dal presente regolamento: «Art. 13 (Norme transitorie). - 1. Per l'anno 2003 le domande devono pervenire al Ministero, a pena di irricevibilita', entro e non oltre il 30 giugno 2003.».
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| Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 13 maggio 2003 Il Ministro: Marzano
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3 Attivita' produttive, foglio n. 298 |
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