Gazzetta n. 162 del 15 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 30 aprile 2003, n. 175
Regolamento recante disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli organismi di certificazione in materia di progettazione, di costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto e loro componenti.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le unita' da diporto;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994 ed, in particolare, l'articolo 49 e l'allegato A;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della predetta direttiva 94/25/CE e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, di integrazione e correzione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;
Vista la guida applicativa delle direttive comunitarie sui prodotti industriali elaborata dalla Commissione europea nell'anno 1994 ed aggiornata nell'anno 2000, in base alle disposizioni del «nuovo approccio» e dell'approccio globale;
Vista la risoluzione del Consiglio CE del 21 dicembre 1989 concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformita', in merito anche alla rispondenza degli organismi di certificazione alle norme della serie EN 45000;
Vista la norma UNI-CEI EN 45011 sui criteri generali per gli organismi di certificazione dei prodotti e in particolare il punto 10;
Vista la norma UNI-CEI EN 45012 sui criteri generali per gli organismi di certificazione dei sistemi di qualita';
Vista la norma UNI-CEI EN ISO/IEC 17025 sui criteri generali per il funzionamento dei laboratori di prova;
Vista la norma UNI-EN 30011-2 sui criteri generali per le verifiche ispettive dei sistemi di qualita-qualificazione dei valutatori dei sistemi di qualita' (Auditors);
Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, concernente le modalita' per l'autorizzazione degli organismi di certificazione;
Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto;
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Unioncamere per il rafforzamento delle funzioni di vigilanza del mercato e di tutela del consumatore, siglato in data 11 luglio 2000;
Ritenuta la necessita' di stabilire con regolamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, i requisiti e le procedure per l'accertamento dell'idoneita' degli organismi a valutare la conformita' alla direttiva 94/25/CE ai fini della immissione in commercio e messa in servizio delle unita' da diporto e dei loro componenti, cosi' come indicati nell'articolo 1, comma 1, del sopraccitato decreto legislativo;
Visto il punto 1 dell'allegato II del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, che definisce le categorie di progettazione delle unita' da diporto;
Visti gli allegati X e XI del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;
Viste le osservazioni formulate dalla Commissione europea in data 19 dicembre 2000 a seguito di notifica n. 2000/610/I effettuata ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2 della direttiva 98/34/CE del 12 giugno 1998 in materia di norme e regole tecniche;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 25 novembre 2002;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 1858 del 4 febbraio 2003;

A d o t t a n o

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni da concedere ai sensi all'articolo 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni, agli organismi di certificazione che procedono alla valutazione della conformita' prevista all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 436/1996, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205, relativamente alle unita' da diporto con scafo di lunghezza compresa fra i 2,5 e i 24 metri e ai componenti, sia separati che installati elencati nell'allegato I del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, nonche' alle certificazioni, di cui al comma 5 dell'articolo 14 dello stesso decreto.



Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
del 16 giugno 1994, n. 25 (pubblicata nella G.U.C.E. 30
giugno 1994, n. L 164), reca «Ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto».
- Il testo dell'art. 49 della legge 6 febbraio 1996, n.
52 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996,
n. 34, supplemento ordinario), recante «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1994», e' il seguente:
«Art. 49 (Marcatura CE. Costruzione e messa in
esercizio di unita' per la navigazione da diporto: criteri
di delega). - 1. All'attuazione della direttiva 94/25/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio si provvede
apportando le necessarie modifiche ed integrazioni alla
legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
per adeguarla alle disposizioni della direttiva stessa,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) fissare dei limiti di abilitazione alla
navigazione in relazione alle categorie di progettazione
delle unita' da diporto come previsto dalla direttiva;
b) adeguare le abilitazioni al comando delle unita'
da diporto ai limiti di cui alla lettera a);
c) adeguare le norme sulla costruzione delle unita'
da diporto alle disposizioni previste dalla direttiva;
d) adeguare la regolamentazione nazionale a quanto
previsto dalla direttiva in materia di certificazione e
marcatura;
e) adeguare la regolamentazione nazionale sulla
motorizzazione, sui carichi ammissibili e sulle persone
trasportabili a quanto previsto dalla direttiva».
- Il testo dell'allegato A alla legge 6 febbraio 1996,
n. 52 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio
1996, n. 34, supplemento ordinario), recante «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1994», e' il seguente:
«Allegato A (Elenco delle Direttive oggetto della
delega legislativa) (Telecomunicazioni e certificazione CE)
94/25/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri riguardanti le imbarcazioni da diporto».
- Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1996, n.
198, supplemento ordinario), reca «Attuazione della
direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di
costruzione e immissione in commercio di unita' da
diporto».
- Il decreto legisativo 11 giugno 1997, n. 205
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1997, n.
155), reca «Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione
della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, di
costruzione e immissione in commercio di unita' da
diporto».
- La direttiva del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 1998, n.
263), reca «Documentazione da produrre per l'autorizzazione
degli organismi alla certificazione CE».
- Il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1999, n.
295), reca «Regolamento recante norme di sicurezza per la
navigazione da diporto».
- Il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 436 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1996, n. 198, supplemento
ordinario), recante «Attuazione della direttiva 94/25/CE in
materia di progettazione, di costruzione e immissione in
commercio di unita' da diporto», e' riportato nelle note
all'art. 1.
- Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 436 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1996, n. 198, supplemento
ordinario), reca «Attuazione della direttiva 94/25/CE in
materia di progettazione, di costruzione e immissione in
commercio di unita' da diporto», e' il seguente:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni
del presente decreto si applicano alle unita' da diporto,
anche parzialmente completate, come definite all'art. 2
nonche' ai componenti delle unita' da diporto, sia separati
che installati, indicati nell'allegato I.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano
anche alle unita' da diporto destinate o utilizzate in
noleggio, locazione o per l'insegnamento della navigazione
da diporto, purche' immesse in commercio per finalita'
ricreative.
3. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano:
a) alle unita' da diporto destinate unicamente alle
regate, comprese quelle a remi e per l'addestramento al
canottaggio, qualificate in tal senso dal fabbricante;
b) canoe e kayak, gondole e pedalo';
c) tavole a vela;
d) tavole a motore, moto d'acqua, ed altre unita'
analoghe a motore;
e) originali e singole riproduzioni di unita' da
diporto storiche, progettate prima del 1950, ricostruite
principalmente con i materiali originali e classificate in
tal senso dal fabbricante;
f) unita' da diporto sperimentali sempreche' non vi
sia una successiva immissione sul mercato comunitario;
g) unita' da diporto costruite per proprio uso e non
immesse sul mercato comunitario per un periodo di cinque
anni;
h) unita' da diporto specificatamente destinate ad
essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a
fini commerciali, in particolare quelle definite dal
decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 572;
i) sommergibili;
j) veicoli a cuscino d'aria;
k) aliscafi».
- Il testo dell'art. 8 della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 98/34/CE del 22 giugno 1998
(pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204),
recante «Procedura d'informazione nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della societa' dell'informazione» e' il seguente:
«Art. 8. - 1. Fatto salvo l'art. 10, gli Stati membri
comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di
regola tecnica, salvo che si tratti del semplice
recepimento integrale di una norma internazionale e
europea, nel qual caso e' sufficiente una semplice
informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano
brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare
tale regola tecnica a meno che non risultino gia' dal
progetto.
All'occorrenza, e a meno che non sia gia' stato
trasmesso in relazione con una comunicazione precedente,
gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo
delle disposizioni legislative e regolamentari
fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione,
qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per
valutare la portata del progetto di regola tecnica.
Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione
secondo le modalita' summenzionate qualora essi apportino
al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne
alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il
calendario di applicazione inizialmente previsto,
aggiungano o rendano piu' rigorosi le specificazioni o i
requisiti.
Quando il progetto di regola tecnica mira in
particolare a limitare la commercializzazione o
l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un
prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute
pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli
Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli
estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al
preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi
ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se
tali informazioni sono disponibili, nonche' le conseguenze
previste delle misure per quanto riguarda la salute
pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con
un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i
principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti
chimici di cui all'art. 10, paragrafo 4, del regolamento
(CEE) n. 793/93 ove si tratti d'una sostanza gia'
esistente, o di cui all'art. 3, paragrafo 2, della
direttiva 67/548/CEE nel caso di una nuova sostanza.
La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati
membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti
che le sono stati trasmessi. Essa puo' anche sottoporre il
progetto al parere del comitato di cui all'art. 5 e, se del
caso, del comitato competente del settore in questione.
Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri
requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'art.
1, punto 11), secondo comma, terzo trattino, le
osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o
degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti
che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per
le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei
servizi o alla liberta' di stabilimento dell'operatore di
servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della
misura.
2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare
allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola
tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terra' conto,
per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola
tecnica.
3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla
Commissione il testo definitivo della regola tecnica.
4. Le informazioni fornite ai sensi del presente
articolo non sono considerate riservate, a meno che lo
Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta
esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere
motivata.
In caso di simile richiesta, il comitato di cui
all'art. 5 e le amministrazioni nazionali, prese le debite
precauzioni, hanno la facolta' di consultare, ai fini di
una perizia, persone fisiche o giuridiche che possono
appartenere al settore privato.
5. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una
misura la cui comunicazione in fase di progetto e' prevista
da un altro atto comunitario, gli Stati membri possono
effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza
di quest'altro atto, a condizione di indicare formalmente
che essa vale anche ai fini della presente direttiva.
La mancanza di reazione della Commissione nel quadro
della presente direttiva in merito ad un progetto di regola
tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere
presa nel quadro di altri atti comunitari».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 7, del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 436 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
agosto 1996, n. 198, supplemento ordinario), recante
«Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di
progettazione, di costruzione e immissione in commercio di
unita' da diporto», e' il seguente:
«Art. 7 (Organismi di certificazione). - 1. Possono
essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione
di conformita' di cui all'art. 6 nonche' i compiti
specifici per i quali sono stati autorizzati, i soggetti
che soddisfano i requisiti fissati con regolamento del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro dei trasporti e della
navigazione. Ferme restando le disposizioni di cui all'art.
21, con lo stesso regolamento e' disciplinato il
procedimento di autorizzazione. Fino all'entrata in vigore
del regolamento ministeriale, i requisiti e le prescrizioni
procedimentali sono fissati, rispettivamente, nell'allegato
X e XI.
2. I soggetti interessati inoltrano apposita istanza al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
che provvede d'intesa con il Ministero dei trasporti e
della navigazione alla relativa istruttoria ed alla
verifica dei requisiti. L'autorizzazione e' rilasciata dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministero dei trasporti e della
navigazione entro novanta giorni; decorso tale termine, si
intende negata.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata
quinquennale e puo' essere rinnovata. L'autorizzazione e'
revocata ove i requisiti di cui al comma 1 vengano meno
ovvero nel caso in cui siano accertate gravi o reiterate
irregolarita' da parte dell'organismo.
4. All'aggiornamento delle prescrizioni nonche'
all'aggiornamento dei requisiti in attuazione di norme
comunitarie si provvede con regolamento del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e il Ministero dei trasporti e della
navigazione vigilano sull'attivita' degli organismi
autorizzati. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari
esteri, notifica alla Commissione europea e agli altri
Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ad
espletare le procedure di certificazione ed ogni successiva
variazione.
6. In caso di diniego della certificazione da parte di
uno degli organismi di cui al comma 1, l'interessato puo'
rivolgersi alle amministrazioni vigilanti di cui all'art. 8
che, entro sessanta giorni, procedono al riesame,
comunicandone l'esito alle parti, con conseguente addebito
delle spese.
7. Le spese di rilascio dell'autorizzazione sono a
carico del richiedente. Le spese relative ai controlli
successivi sono a carico degli organismi autorizzati. Le
disposizioni del presente comma non si applicano agli
organismi tecnici delle amministrazioni dello Stato
autorizzati ai sensi del comma 1».
- Il testo dell'art. 6, del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 436 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
agosto 1996, n. 198, supplemento ordinario), recante
«Attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di
progettazione, di costruzione e immissione in commercio di
unita' da diporto», cosi' sostituito dall'art. 2, decreto
legislativo 11 giugno 1997, n. 205 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1977, n. 155), e' il seguente:
«Art. 6 (Valutazione della conformita). - 1. Ai fini
della immissione in commercio della unita' da diporto e dei
componenti di cui all'art. 1, che non siano gia' provvisti
della marcatura CE ad opera di un organismo di un altro
Stato membro dell'Unione europea, il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nel territorio comunitario espleta le
seguenti procedure per le categorie di progettazione delle
unita' da diporto A, B, C e D, di cui al punto 1
dell'allegato II:
a) per le categorie A e B:
1) per le unita' da diporto con scafo di lunghezza
inferiore a 12 metri: controllo di fabbricazione interno e
prove (modulo A-bis) di cui all'allegato V;
2) per le unita' da diporto con scafo di lunghezza
compresa tra i 12 metri e 24 metri: esame CE del tipo
(modulo B) di cui all'allegato VI seguita dalla conformita'
al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure da uno
dei seguenti moduli: B e D, o B e F, o G o H di cui agli
allegati XII, XIII, XIV e XV;
b) per la categoria C:
1) per le unita' da diporto con scafo di lunghezza
inferiore ai 12 metri:
a) in caso di rispetto delle norme armonizzate
relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II: controllo
della fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato
IV;
b) in caso di inosservanza delle norme
armonizzate relative ai punti 3.2 e 3.3 dell'allegato II:
controllo della fabbricazione interno e prove (modulo
A-bis) di cui all'allegato V;
2) per le unita' da diporto con scafo di lunghezza
compresa tra i 12 metri e i 24 metri: esame CE del tipo
(modulo B) di cui all'allegato VI seguita dalla conformita'
al tipo (modulo C) di cui all'allegato VII, o da uno dei
seguenti moduli: B e D, o B e F, o G o H di cui agli
allegati XII, XIII, XIV e XV;
c) per la categoria D:
1) per le unita' da diporto con scafo di lunghezza
compresa tra i 2,5 e 24 metri: controllo della
fabbricazione interno (modulo A) di cui all'allegato IV;
d) per i componenti di cui all'allegato I: uno dei
seguenti moduli B e C, o B e D, o B e F, o G o H di cui
agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV.
2. Le avvertenze e le istruzioni d'uso, nonche' la
documentazione relativa ai mezzi di attestazione di
conformita', devono essere redatte anche in lingua
italiana.
3. Gli organismi di cui all'art. 7 trasmettono al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e al Ministero dei trasporti e della navigazione l'elenco
delle approvazioni rilasciate, delle revoche e dei dinieghi
di approvazione sulle unita' da diporto e sui componenti.
4. Le spese per la valutazione della conformita' sono a
carico del richiedente».
- Il testo dell'art. 14, comma 5 del citato decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 436 e' il seguente:
«5. Alla conferma della validita' e al rinnovo del
certificato di sicurezza provvede la competente autorita'
marittima o della motorizzazione civile sulla base delle
certificazioni di visita di idoneita' e di sicurezza,
rilasciate dall'ente tecnico».



 
Art. 2.

Valutazione della conformita'

1. Gli organismi interessati possono essere autorizzati ad espletare su richiesta dei produttori, degli importatori o dei loro mandatari, le procedure di valutazione della conformita' dei prodotti di cui all'articolo 1, secondo i moduli previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205.
2. L'autorizzazione puo' essere concessa in base ai requisiti posseduti dal richiedente, per tutte o alcune delle procedure di cui agli allegati VI, VII, XII, XIII, XIV e XV del citato decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436.



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 436 si veda la nota all'art. 1.



 
Art. 3.

R e q u i s i t i

1. Gli organismi, per essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformita', devono:
a) soddisfare i criteri minimi di cui ai punti 1, 2, 4, 6 e 7 dell'allegato X del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;
b) disporre di mezzi tecnici e di strutture idonee allo svolgimento dei compiti, previsti dalle specifiche norme tecniche di riferimento per il controllo e la verifica dei prodotti al rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, nonche' di un organico composto da un responsabile delle procedure di valutazione della conformita' CE, munito del titolo professionale di ingegnere navale e da personale qualificato in numero adeguato per l'esecuzione delle mansioni tecniche ed amministrative connesse con le verifiche che e' chiamato ad effettuare.
2. Gli organismi devono disporre di idonei locali di lavoro e di raccolta dati, distribuiti su tutto il territorio nazionale, in numero non inferiore a 5 (nord, centro e sud Italia, Sicilia e Sardegna), e di strutture di laboratorio idonee a consentire le verifiche strutturali e superficiali su tutti i materiali di costruzione delle unita' da diporto. Tali strutture potranno essere disponibili anche presso i soggetti affidatari, ai sensi del comma 6, qualora i singoli organismi se ne avvalgano; gli stessi organismi dovranno comunque dotare il personale operante in tali strutture degli usuali mezzi tecnici di misurazione individuale.
3. Il personale incaricato delle prove e dei controlli deve possedere uno dei seguenti titoli e requisiti:
a) diploma universitario nelle materie di progettazione o di costruzioni navali;
b) diploma universitario o scuola universitaria diretta ai fini speciali per la progettazione per la nautica da diporto;
c) diploma di istituto nautico - sezione costruttori navali - ed almeno cinque anni di tirocinio professionale presso un cantiere di costruzione navale;
d) diploma di istituto nautico - sezione di coperta e di macchina - ed almeno cinque anni di navigazione, nonche' il possesso delle pertinenti qualifiche professionali previste dalla Convenzione internazionale STCW 78 e successivi emendamenti;
e) titoli equipollenti riconosciuti secondo le norme comunitarie relative alle qualificazioni professionali.
4. I periodi di tirocinio e di navigazione, di cui ai punti c) e d) del comma 3, possono essere sostituiti da un tirocinio di pari durata alle dipendenze di un organismo notificato o autorizzato dalle direttive comunitarie avente ad oggetto le materie di progettazione, di costruzione e di rilascio di certificazione di idoneita' e di sicurezza alle navi.
5. Gli organismi sono tenuti a:
a) dotarsi di un manuale di qualita', in cui siano altresi' previste una regolamentazione che definisca l'iter amministrativo interno con le procedure per l'ottenimento delle relative attestazioni di conformita' e, nei contratti con la clientela, una clausola con cui detta regolamentazione sia resa vincolante per le parti;
b) dimostrare che i locali interessati ed i rispettivi impianti siano stati riconosciuti, dalle competenti autorita', conformi alle norme di igiene ambientale e sicurezza del lavoro;
c) assicurare, in qualunque momento, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni in base alle quali hanno ottenuto l'autorizzazione, ed in particolare garantire il rispetto dei criteri di competenza e di idoneita' a svolgere i compiti per cui sono stati autorizzati.
6. Gli organismi, sulla base di accordi debitamente comunicati al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero delle infrastrutture e trasporti, possono affidare, in forma stabile, ad altri soggetti, aventi caratteristiche tecniche, di indipendenza e di oggettivita' pari a quelle richieste per gli organismi affidanti, soltanto funzioni tecniche limitate, quali ad esempio esami, prove o verifiche, dettagliatamente specificate, a condizione che venga data preventivamente all'Amministrazione una completa informativa sul possesso dei requisiti tecnico-professionali degli affidatari e del relativo personale.
7. Le visite periodiche ed occasionali previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, svolte dagli organismi di certificazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, possono essere effettuate anche tramite personale non legato all'organismo stesso da rapporto di lavoro dipendente purche' munito degli stessi titoli e requisiti del personale di cui al comma 3.
8. Gli organismi effettuano la valutazione ed il controllo delle attivita' eventualmente demandate ad altri soggetti, ai sensi del comma 6, nonche' delle verifiche periodiche ed occasionali, di cui al comma 7, e ne assumono la relativa responsabilita'.
9. Gli organismi notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, devono comunicare almeno una volta all'anno al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le eventuali variazioni avvenute sulla competenza e l'idoneita' tecnico-professionale degli affidatari di cui al comma 6.



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 436 e' il seguente:
«Art. 3 (Requisiti essenziali di sicurezza). - 1. Le
unita' da diporto e i componenti di cui all'art. 1 devono
essere conformi ai requisiti essenziali in materia di
sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei
consumatori indicati nell'allegato 11.
2. La marcatura "CE" di cui all'art. 5 attesta la
conformita' delle unita' da diporto e dei componenti ai
requisiti indicati al comma 1, salvo quanto previsto
dall'art. 9.
2-bis. Le unita' da diporto e i componenti di cui
all'art. 1 si presumono conformi ai requisiti indicati al
comma 1 qualora soddisfino le pertinenti norme nazionali
adottate in applicazione delle norme armonizzate i cui
numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee; i riferimenti delle
norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate, sono
pubblicati a cura del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana».
- Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 436 e' il seguente:
«Art. 14 (Visite di idoneita' e di sicurezza). - 1. La
prima visita periodica per le unita' da diporto di prima
commercializzazione, munite di certificato CE di
conformita', appartenenti alle categorie di progettazione
A) e B), e' effettuata dopo 8 anni dall'iscrizione; per le
unita' da diporto appartenenti alle categorie di
progettazione C) e D) e' effettuata dopo 10 anni
dall'iscrizione. Le successive visite periodiche sono
effettuate ogni 5 anni.
2. Le visite occasionali sono effettuate quando, a
seguito di danni subiti o per mutamenti apportati allo
scafo o all'apparato motore di propulsione, siano mutate le
condizioni di navigabilita' o di sicurezza.
3. Le visite periodiche e occasionali sono dirette ad
accertare la permanenza dei requisiti di cui all'attestato
di certificazione CE.
4. Per le unita' da diporto munite di marcatura CE di
conformita', l'ufficio competente all'atto della prima
iscrizione provvede al rilascio del certificato di
sicurezza per il periodo indicato al comma 1, annotandone
gli estremi sulla licenza di navigazione.
5. Alla conferma della validita' e al rinnovo del
certificato di sicurezza provvede la competente autorita'
marittima o della motorizzazione civile sulla base delle
certificazioni di visita di idoneita' e di sicurezza,
rilasciate dall'ente tecnico.
- Il testo dell'art. 2, comma 2, lettera b), del
decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1999, n. 295), recante
«Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione
da diporto», e' il seguente:
«2. Il certificato di sicurezza e' rilaciato
dall'autorita' marittima o della navigazione interna
competente, all'atto della prima iscrizione nel registro
delle imbarcazioni da diporto:
a) (omissis);
b) per le unita' di cui all'art. 1, comma 2, lettera
b), sulla base di una attestazione di idoneita' rilasciata,
per i fini e con le modalita' indicate all'art. 9, da un
organismo tecnico notificato ai sensi del decreto
legislativo n. 436 del 1996, ovvero autorizzato, ai sensi
del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, scelti dal
proprietario dell'unita' o dal suo legale rappresentante».



 
Art. 4.

Presentazione della domanda

1. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo, per ottenere l'autorizzazione ad espletare le procedure di valutazione della conformita', va prodotta in bollo e in duplice esemplare ed essere inviata al Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' - Ispettorato tecnico, via Molise, 2 - 00187 Roma, che ne trasmettera' copia al competente servizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Nella domanda di cui al comma 1 devono essere riportate le seguenti indicazioni:
a) estremi dell'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio competente;
b) tipo di autorizzazione per la quale viene presentata la richiesta, con la specifica indicazione dei prodotti o famiglia di prodotti, o dei sistemi di qualita' aziendali.
 
Art. 5.

Documentazione da allegare alla domanda per l'autorizzazione alla
valutazione della conformita' dei prodotti

1. Alla domanda per l'autorizzazione alla valutazione della conformita' dei prodotti deve essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione:
a) atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti l'attivita' di certificazione per le direttive comunitarie;
b) elenco dei macchinari e delle attrezzature, di cui l'organismo dimostri di avere la disponibilita', corredato dalle caratteristiche tecniche ed operative;
c) elenco delle attrezzature possedute da eventuali laboratori convenzionati, presso cui vengono effettuati esami e/o prove complementari;
d) elenco del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni organigramma complessivo dell'organismo con i ruoli svolti dai preposti alla direzione delle diverse attivita';
e) polizza di assicurazione per la responsabilita' civile, con massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00, per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' di valutazione della conformita' dei prodotti in ambito comunitario; tale obbligo non e' richiesto agli organismi pubblici;
f) manuale di qualita' dell'organismo, redatto in base alla norma UNI-CEI EN 45011 contenente la specifica sezione per la direttiva 94/25/CE in cui, in conformita' al punto 10 della norma UNI-CEI EN 45011, per ogni famiglia di prodotti vengano dettagliate le attrezzature e gli strumenti necessari nonche' le procedure per la certificazione. In detta sezione dovranno essere indicati anche la normativa seguita e l'ente che ha effettuato la taratura degli strumenti di misura;
g) le normative di riferimento;
h) planimetria in scala 1:100, degli uffici e del laboratorio in cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature e la funzione degli ambienti;
i) documentazione, rilasciata dalle autorita' competenti, comprovante l'idoneita' dei locali e degli impianti dal punto di vista dell'igiene ambientale e della sicurezza del lavoro. Nelle more della presentazione della documentazione anzidetta, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente puo' essere provvisoriamente attestata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante;
l) dichiarazione impegnativa riguardante il soddisfacimento dei requisiti minimi di cui all'allegato X al decreto legislativo 14 agosto 1994, n. 436;
m) copia della convenzione o del contratto con altri soggetti, nel caso di affidamento a terzi dell'esecuzione delle attivita' di cui all'articolo 3, comma 6.
2. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si riserva la richiesta motivata di ogni altra documentazione, relativa a eventuali carenze riscontrate nella documentazione tecnica trasmessa insieme alla domanda di autorizzazione, che sia necessaria per la verifica del possesso dei requisiti. Tale integrazione dovra' pervenire all'Amministrazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta e la cui mancata ottemperanza nei termini previsti fara' decadere la richiesta di designazione.



Nota all'art. 5:
- Per il testo della direttiva 94/25/CE si vedano le
note alle premesse.



 
Art. 6.

Documentazione da allegare alla domanda per l'autorizzazione alla
valutazione della conformita' dei sistemi di qualita' aziendali

1. Alla domanda per l'autorizzazione alla valutazione della conformita' dei sistemi di qualita' aziendali deve essere allegata, in duplice copia, la seguente documentazione:
a) atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti l'attivita' di certificazione per le direttive comunitarie;
b) elenco del personale interno con le relative mansioni, incaricato della valutazione dei sistemi di qualita' aziendale;
c) elenco del personale esterno utilizzato in forma di collaborazione dall'organismo;
d) polizza di assicurazione per la responsabilita' civile, con massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00, per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' di valutazione di conformita' dei sistemi di qualita' aziendali in ambito comunitario; tale obbligo non e' richiesto agli organismi pubblici;
e) manuale di qualita' dell'organismo redatto in base alla norma UNI-CEI EN 45012, contenente una specifica sezione per la direttiva 94/25/CE;
f) planimetria, in scala 1:100, degli uffici;
g) i livelli di competenza minimi richiesti agli ispettori in relazione alle regole che l'organismo si e' dato sulla base della norma UNI-EN 30011;
h) le istruzioni dettagliate sulle procedure seguite per la valutazione della conformita' alle norme della serie UNI-CEI EN ISO 9000;
i) la modulistica che deve essere presentata dalle aziende richiedenti la valutazione della conformita' dei sistemi di qualita' aziendali, unitamente al modello della domanda di richiesta.
2. Il personale di cui al comma 1, lettere b) e c), deve possedere adeguata formazione tecnica e professionale nelle tematiche del settore merceologico in materia di costruzioni navali.
3. Il personale di cui al comma 1, lettere b) e c), deve essere in possesso dei seguenti titoli e requisiti:
a) attestato di frequenza di un corso di formazione per valutatori di sistemi di qualita' aziendali, di durata complessiva non inferiore a 40 ore, con superamento dell'esame finale;
b) esperienza di almeno 2 anni in attivita' connessa con la gestione e/o assicurazione della qualita'.
4. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si riserva la richiesta motivata di ogni altra documentazione, relativa a eventuali carenze riscontrate nella documentazione tecnica trasmessa insieme alla domanda di autorizzazione, che sia necessaria per la verifica del possesso dei requisiti. Tale integrazione dovra' pervenire all'Amministrazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta e la cui mancata ottemperanza nei termini previsti fara' decadere la richiesta di designazione.



Nota all'art. 6:
- Per il testo della direttiva 94/25/CE si vedano le
note alle premesse.



 
Art. 7.

Autorizzazioni e verifiche

1. Il Ministero delle attivita' produttive, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite dell'apposita struttura tecnica, di cui al comma 5, svolge l'attivita' istruttoria e dispone le ispezioni da effettuarsi presso le sedi dell'organismo e di eventuali altri soggetti, di cui all'articolo 3, comma 6, per l'accertamento dei requisiti prescritti, e di ogni altro elemento ritenuto necessario.
2. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dell'attivita' istruttoria e dei rapporti sulle visite ispettive di valutazione, accertata in senso positivo l'idoneita' dell'organismo richiedente, emana il relativo provvedimento di autorizzazione e provvede a iscrivere l'organismo stesso in apposito registro.
3. L'autorizzazione ha validita' di cinque anni ed e' rinnovabile con le medesime modalita' previste per il rilascio; nella domanda di rinnovo devono, in ogni caso, essere evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto all'autorizzazione precedente.
4. Il Ministero delle attivita' produttive, per il tramite del Ministero degli affari esteri, notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformita' ed ogni successiva variazione, dandone notizia agli interessati.
5. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, emana un decreto, a firma dei rispettivi direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' e direttore generale per la navigazione e il trasporto marittimo interno, in cui e' costituita un'apposita struttura tecnica comune che svolga la seguente attivita':
a) espletamento dei compiti, di cui al comma 1;
b) visite ispettive periodiche di vigilanza;
c) controllo sugli organismi, di cui al comma 6;
d) accertamenti, di cui al comma 7.
Tale decreto, inoltre, disciplina l'attivita', di cui alle lettere a), b), c) e d), che l'apposita struttura tecnica dovra' svolgere.
6. L'apposita struttura tecnica, di cui al punto 5, puo' procedere, in ogni momento, di propria iniziativa o a seguito di una denuncia, al controllo degli organismi per verificare le condizioni in base alle quali gli stessi hanno ottenuto l'autorizzazione, il mantenimento dei requisiti, il regolare svolgimento delle procedure e l'adempimento delle proprie responsabilita', e puo' avvalersi, per gli accertamenti ispettivi, del sistema delle Camere di commercio, ai sensi del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Unioncamere, siglato in data 11 luglio 2000.
7. Qualora l'apposita struttura tecnica, di cui al comma 5, accerti che un organismo venga meno alle condizioni in base alle quali lo stesso ha ottenuto l'autorizzazione, al mantenimento dei requisiti, al regolare svolgimento delle procedure, o non adempia alle proprie responsabilita', il Ministero delle attivita' produttive, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, emanera' un motivato provvedimento di revoca dell'autorizzazione, con relativa annotazione nel registro previsto al comma 2, e ne informera' immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri.
 
Art. 8.

Obbligo di comunicazioni

1. Gli organismi autorizzati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, debbono comunicare, entro quindici giorni al Ministero delle attivita' produttive e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni nell'organizzazione, nella struttura e nel personale responsabile, nonche' le variazioni relative ai nominativi degli affidatari e alla formazione tecnica e professionale del loro personale.
 
Art. 9.

T a r i f f e

1. Le tariffe relative all'autorizzazione ed al controllo degli organismi abilitati ad effettuare le procedure di certificazione ed attestazione della conformita', nonche' le modalita' di riscossione, sono determinate con decreto del Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e finanze ai sensi dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. Gli oneri relativi all'attivita' ispettiva di autorizzazione o rinnovo e quelli di vigilanza periodica sono a carico dell'organismo interessato.



Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n.
52 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996,
n. 34, supplemento ordinario), recante «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1994», e' il seguente:
«Art. 47 (Procedure di certficazione e/o attestazione
finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
procedure di certificazione e/o attestazione per
l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa
comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle procedure di
riesame delle istanze presentate per le stesse finalita',
sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante
stabilito nell'Unione europea.
2. Le spese relative alle procedure finalizzate
all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le
procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
Le spese relative ai successivi controlli sugliorganismi
autorizzati sono a carico di tutti gli organismi
autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I
controlli possono avvenire anche mediante l'esame a
campione dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma
1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o
periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2,
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente riassegnati, con decreto del
Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei
servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui
ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli
successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle
autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a
titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i
distributori ed i rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per
materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato,
sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei
proventi a copertura delle spese relative ai controlli di
cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi'
determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
in base alla vigente normativa, al personale
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato
addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2,
nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini
dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul
mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve
comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del
presente articolo, sono abrogate le disposizioni
incompatibili emanate in attuazione di direttive
comunitarie in materia di certificazione CE.
6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono
l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine,
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, le
amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati
di rispettiva competenza».



 
Art. 10.

Norme transitorie

1. Gli organismi in possesso di autorizzazione provvisoria, rilasciata a norma dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento devono presentare domanda, corredata dalla prescritta documentazione, al Ministero delle attivita' produttive per ottenere l'autorizzazione definitiva.
2. Il Ministero delle attivita' produttive promuove l'istruttoria nei modi previsti dall'articolo 7, comma 1. Qualora dall'istruttoria non emerga l'idoneita' dell'organismo in possesso dell'autorizzazione provvisoria, questa, con motivato provvedimento viene immediatamente revocata.
3. Le autorizzazioni provvisorie non revocate conservano la loro validita' fino al rilascio di quella definitiva prevista dall'articolo 7, comma 2.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 aprile 2003

Il Ministro
delle attività produttive
Marzano

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Lunardi

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3 Attivita' produttive, foglio n. 264



Nota all'art 10:

- Per il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 436, si vedano le note
all'art. 1.



 
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