Gazzetta n. 162 del 15 luglio 2003 (vai al sommario)
TESTO AGGIORNATO DEL REGOLAMENTO 19 aprile 2001, n. 171
Testo aggiornato del regolamento 19 aprile 2001, n. 171, recante criteri e modalita' per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212.

Avvertenza:

Il testo aggiornato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 11, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto, integrate con le modifiche apportate dalle nuove disposizioni, sia di quelle richiamate nel decreto stesso trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

I caratteri in corsivo sul terminale vengono riportati tra i segni (( ... )).
Art. 1.
OGGETTO

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' per la concessione di contributi a fronte delle iniziative, previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, di collaborazione con i Paesi individuati annualmente con delibera della V Commissione del CIPE, in base all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che modifica l'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 212.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Ministero, il Ministero ((delle attivita' produttive));
b) legge 212, la legge 26 febbraio 1992, n. 212;
c) Sportello: lo Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle attivita' produttive istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161.
 
Art. 2.
TIPOLOGIE DELLE INIZIATIVE FINANZIABILI

1. Sono concessi contributi a fronte di iniziative ((volte a favorire lo sviluppo delle relazioni economiche dell'Italia con i Paesi beneficiari)), relative a:
a) la formazione professionale, l'assistenza tecnica, manageriale e per i quadri intermedi;
b) (abrogata);
c) studi di fattibilita' e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'energia, del turismo, del risanamento ambientale igienico e sanitario, nonche' in materia di riconversione industriale ed agricola, e nel campo del restauro artistico ed urbano;
d) progetti-pilota finalizzati alla promozione di accordi di collaborazione economica tra le parti per il trasferimento di tecnologia;
e) studi di fattibilita' (piani finanziari e preparazione di documenti societari) per la costituzione di joint venture, cosi' come per la ristrutturazione di imprese miste partecipate da soggetti italiani.
2. La durata dell'iniziativa non deve superare i ventiquattro mesi.
3. Non sono ammesse al contributo le iniziative di natura meramente commerciale, ne' quelle riguardanti i campi dell'assistenza sanitaria, della ricerca scientifica e delle manifestazioni culturali.
 
Art. 3.

Beneficiari dei contributi

1. I contributi possono essere concessi a favore di:
a) enti pubblici e privati;
b) associazioni di categoria, loro confederazioni e relative aziende di servizi;
c) consorzi e societa' consortili, cooperative, societa' e imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.
2. L'iniziativa deve coinvolgere un soggetto proponente italiano, promotore e affidatario dell'iniziativa, responsabile del coordinamento e della direzione della stessa, ed almeno un partner dei Paesi di cui all'art. 1 della legge. Ad ogni iniziativa possono essere associati ulteriori partner italiani o stranieri.
 
Art. 4.

DOMANDA di CONTRIBUTO

1. La domanda di ammissione al contributo, redatta in bollo secondo il modello di cui all'articolo 12, deve essere presentata al Ministero o eventualmente allo Sportello, qualora sia stata stipulata una specifica intesa con il Ministero.
2. La domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilita' entro il 30 aprile di ogni anno, ((salvo quanto stabilito dall'articolo 7-bis)). Qualora la domanda sia trasmessa per mezzo raccomandata in plico postale, fa fede la data di spedizione dell'ufficio postale accettante.
3. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilita' le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti:
a) l'indicazione del soggetto richiedente con specificazione del legale rappresentante ovvero del titolare della ditta individuale, nonche' l'assenza di stato di fallimento e di condanne penali e di procedimenti penali a carico del legale rappresentante ovvero del titolare;
b) per le piccole e medie imprese la conformita' ai requisiti richiesti dall'attuale disciplina comunitaria;
c) che l'iniziativa non usufruisce di altri contributi previsti dalla legge 212, e che la stessa ha o non ha fruito, di altro contributo pubblico di organismi nazionali o internazionali, con l'indicazione dell'ammontare dell'eventuale contributo;
d) l'impegno del richiedente a comunicare al Ministero, entro quindici giorni dalla comunicazione della concessione del contributo, il numero di un apposito conto corrente, sul quale verranno effettuati i pagamenti delle spese relative all'iniziativa e versato l'eventuale anticipo richiesto nonche' l'impegno a tenere contabilita' separata per la gestione dell'iniziativa.
((3-bis. Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di concessione del contributo i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore, se si tratta di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore, se si tratta di altro tipo di societa';
c) nei cui confronti e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilita' morale e professionale; il divieto opera se la sentenza e' stata emessa nei confronti del titolare o del direttore se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore, se si tratta di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore, se si tratta di altro tipo di societa' o di consorzio. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che abbiano commesso irregolarita', difinitivamente accertate rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana))
.
4. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilita':
a) la scheda tecnica, di cui all'articolo 12, compilata in tutte le sue parti contenente gli elementi necessari alla valutazione dell'iniziativa;
b) la scheda di partecipazione dei partner interessati, debitamente sottoscritta;
c) l'atto costitutivo e lo statuto, ove esistenti;
d) ogni altra documentazione attestante i requisiti necessari ai fini dell'assegnazione dei coefficienti di priorita' di cui all'articolo 7.
((4-bis. Tutta la documentazione deve essere rilegata in un plico fornito di indice e numerazione delle pagine e presentata in triplice copia. La scheda tecnica deve essere presentata anche su supporto informatico e le tabelle relative elaborate in excel o programma compatibile)).
5. L'iniziativa, a pena di inammissibilita', deve essere oggetto di una dichiarazione di interesse alla realizzazione della stessa, rilasciata dall'Autorita' governativa competente nel Paese oggetto dell'intervento. La dichiarazione di interesse deve contenere i principali riferimenti volti ad individuare l'iniziativa, ((e' richiesta dal Ministero ai beneficiari per i progetti ritenuti ammissibili al contributo, i quali sono tenuti a trasmettere l'assenso Paese entro trenta giorni dalla data di spedizione della comunicazione inviata per lettera raccomandata. Qualora l'assenso del Paese non pervenga entro il predetto termine, il progetto e' escluso dal contributo e sostituito dai progetti collocati in graduatoria in posizione immediatamente inferiore)).
6. La domanda e tutta la documentazione devono essere redatte in lingua italiana. I documenti riguardanti i partner esteri devono essere accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana che, per le lingue diverse dal francese e dall'inglese, deve rivestire carattere ufficiale.
 
Art. 5.

ISTRUTTORIA

1. Il Ministero verifica la regolarita' formale delle domande della documentazione allegata. A tal fine puo' richiedere chiarimenti e documentazione integrativa agli interessati.
2. Le domande ritenute ammissibili sono sottoposte al Comitato di valutazione di cui all'articolo 6.
3. Entro trenta giorni ((dal ricevimento dell'assenso Paese di cui all'articolo 4)), sono emanati i decreti di concessione dei contributi, nei limiti derivanti dall'articolo 8 e dalle dotazioni di bilancio.
 
Art. 6.

COMITATO DI VALUTAZIONE

1. E' istituito presso il Ministero il Comitato di valutazione al quale e' affidata la valutazione tecnico-economica e sociale delle iniziative nonche' l'assegnazione dei punteggi di priorita', indicati all'art. 7.
2. Il Presidente e i membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero. Le funzioni di Segretario sono assicurate da un funzionario dell'ufficio competente in materia.
3. Il Comitato nella prima riunione, preliminarmente all'esame delle domande, approva i criteri di valutazione.
4. Il Comitato redige la graduatoria ai sensi dell'art. 7, entro il 31 ottobre di ogni anno.
 
Art. 7.

GRADUATORIA E PRIORITA'

1. La graduatoria e' redatta sulla base dei seguenti punteggi:
a) qualita' dell'iniziativa, riguardante la capacita' dei soggetti coinvolti ad attuare l'iniziativa, la compatibilita' dell'iniziativa con la realta' locale, la coerenza degli obiettivi, dei risultati e delle attivita' previste, la pertinenza, la congruita' e l'opportunita' della spesa (fino a 60 punti);
b) iniziative aventi ad oggetto interventi di assistenza tecnica e/o consulenza diretta agli organi di Governo dei Paesi beneficiari nel settore dell'economia o in quelle delle infrastrutture (20 punti);
c) (abrogata);
d) iniziative per i quali e' prevista una partecipazione finanziaria da parte di soggetti pubblici del Paese beneficiario pari o superiore al 10 per cento del costo globale dell'iniziativa (10 punti);
e) iniziative proposte da soggetti senza fini di lucro, da Associazioni di categoria, consorzi, societa' consortili e cooperative, ovvero da piccole e medie imprese singolarmente (10 punti). ((Detta priorita' non e' riconosciuta a soggetti che al momento della domanda non abbiano ancora presentato la Relazione finale di altri progetti finanziati per lo stesso Paese ai sensi della legge 212/1992));
f) iniziative complementari ad altre per le quali sono stati deliberati un finanziamento o una partecipazione societaria ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e dell'articolo 2 della legge 2 gennaio 1991, n. 19, ((e dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (10 punti) ));
g) iniziative complementari ((ad altra analoga iniziativa finanziata)) da istituzioni internazionali multilaterali di cui l'Italia sia parte (10 punti);
h) (abrogata);
i) (abrogata);
l) ((progetti destinati a Paesi ritenuti di priorita' strategica in base alle Linee direttive sulla attivita' promozionale tra quelli individuati annualmente dal CIPE (10 punti);
m) progetti per i quali i promotori abbiano richiesto un contributo pari ad una percentuale inferiore al 30% del costo totale (10 punti);
n) progetti cofinanziati da Amministrazioni centrali, regionali e locali per una percentuale superiore al 10% del costo totale dell'iniziativa (10 punti)» ))
.
2. Sono escluse dalla graduatoria le iniziative che, relativamente al comma 1, lettera a), abbiano riportato un punteggio inferiore a quarantadue.
3. La valutazione di cui al comma 1, lettera a) puo' essere condizionata ad un'eventuale riduzione degli importi di spesa indicati nel preventivo, qualora gli stessi non risultino congrui.
4. Il finanziamento massimo attribuibile ad una o piu' iniziative riguardanti lo stesso Paese non puo' assorbire un importo superiore al 20 per cento della dotazione finanziaria assegnata annualmente allo stato di previsione del Ministero per le iniziative di cui alla legge.
5. Al fine di garantire una distribuzione equilibrata tra i vari Paesi dei benefici previsti dalla legge, il Comitato di valutazione provvede:
a) in presenza, per lo stesso Paese, di iniziative similari che si concentrino su uno stesso specifico settore, ad inserire nella graduatoria esclusivamente l'iniziativa comparativamente piu' valida e, in presenza di ex-aequo, a richiedere la preferenza alle competenti Autorita' del Paese beneficiario;
b) in presenza di piu' iniziative riguardanti lo stesso Paese, ad escludere dalla graduatoria le iniziative con minore punteggio che, se finanziate, comporterebbero il superamento dell'ammontare massimo per Paese indicato al comma 4.
5-bis. ((La graduatoria e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero)).
 
Art. 7-bis.

Utilizzo della graduatoria

1. ((Le domande positivamente valutate ma per le quali non e' disposta la concessione del contributo, a causa delle disponibilita' finanziarie inferiori all'importo dei contributi complessivamente richiesti, possono essere inserite, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilita' delle spese, le condizioni previste per la domanda originaria.
2. In presenza di esiguita' di risorse finanziarie disponibili nel bilancio di previsione, il Ministero puo' decidere annualmente di non procedere al finanziamento di nuove domande presentate nell'anno di riferimento, dando di cio' avviso nella Gazzetta Ufficiale entro il mese di marzo dello stesso anno. In tal caso il Ministero puo' far ricorso alla graduatoria approvata nell'anno precedente, al fine di concedere finanziamenti a domande positivamente valutate ma per le quali non e' stata disposta la concessione del contributo a causa di disponibilita' finanziarie inferiori all'importo dei contributi complessivamente richiesti. Le domande sono prese in considerazione, nell'originario ordine, compatibilmente con le indicazioni geografiche deliberate dal CIPE, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilita' delle spese, le condizioni previste per la domanda presentata))
.
 
Art. 8.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI

1. L'ammontare del contributo concesso dal Ministero pari al 50 per cento delle spese complessive ammesse, non puo' eccedere l'importo di 800 milioni di lire (Euro 413.165,5).
2. Qualora l'iniziativa, ammessa a contributo sia cofinanziata da altri organismi nazionali o internazionali, il Ministero nell'erogare il contributo stesso assicura che l'importo complessivo dei finanziamenti di fonte pubblica non superi l'80 per cento del totale del costo dell'iniziativa, comprensivo anche delle voci di spese non ritenute ammissibili dal Ministero.
3. La tipologia delle spese ammissibili e' determinata con provvedimento del dirigente generale della Direzione generale competente in materia, sulla base della prassi degli organismi dell'Unione europea relativamente alle retribuzioni ed alle spese per le missioni.
 
Art. 9.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo e' effettuata su presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute, corredato:
a) di una dettagliata relazione illustrativa delle azioni svolte e da un quadro di riepilogo/sintesi dove risultino correlati, per ciascuna delle azioni ed operazioni descritte, la relativa spesa e l'utilizzo delle risorse;
b) di una tabella riepilogativa contenente, per ogni singola voce di spesa preventiva, i costi sostenuti con l'indicazione di ogni elemento utile: per l'individuazione del documento contabile.
2. Per le iniziative il cui costo globale risulti superiore a lire 1 miliardo (Euro 516.456,8), il rendiconto finale di cui al comma 1 e' corredato da una certificazione redatta da una societa' di revisione contabile iscritta nel registro dei revisori contabili del Ministero della giustizia, accompagnata dal relativo certificato di iscrizione di data non antecedente a sei mesi. ((Detta certificazione deve attestare che tutte le spese relative al progetto finanziato risultano dalle scritture e dai libri contabili come effettivamente sostenute)).
3. Il rendiconto relativo alle spese sostenute deve essere inviato al Ministero entro quattro mesi dalla data di conclusione dell'iniziativa.
4. La rendicontazione delle spese sostenute si atterra' ai seguenti criteri:
a) la spesa deve essere documentata con fatture originali, ricevute e simili, conformi alla normativa vigente in materia fiscale, accompagnate da certificazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento sul conto corrente unico aperto appositamente per la realizzazione dell'iniziativa. Sono peraltro consentite eventuali fotocopie purche' autenticate secondo la normativa vigente;
b) in alternativa la spesa puo' essere documentata con la distinta delle fatture o altri titoli di spesa, correlati al relativo titolo di pagamento. In tal caso la distinta finale di spesa deve essere solidalmente allegata ad una dichiarazione del legale rappresentante del beneficiario del contributo, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tutta la documentazione originale va conservata agli atti dal beneficiario per i controlli che l'Amministrazione riterra' opportuno effettuare.
5. Le spese sostenute da soggetti che partecipano all'esecuzione delle attivita' dell'iniziativa, purche' rientranti fra le voci di spesa ammesse a contributo, devono essere incluse nel rendiconto da sottoporre al Ministero, evidenziando il soggetto che ha sostenuto la spesa.
6. Su richiesta del beneficiario puô essere concessa un'anticipazione del contributo nella misura massima del 50 per cento dello stesso, previa presentazione di garanzia esclusivamente bancaria o assicurativa irrevocabile incondizionata ed escutibile a prima richiesta da parte del Ministero, di un importo pari alla somma da anticipare aumentata del 5 per cento, nonche' di idonea documentazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori.
7. Qualora le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle indicate nel preventivo, il contributo e' proporzionalmente ridotto. Ai fini della rendicontazione e' ammessa una compensazione massima del 20 per cento fra due o piu' voci di spesa ammesse a contributo.
8. Qualsiasi variazione, adeguatamente giustificata, al preventivo delle spese e delle azioni, gia' approvate dal Ministero, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero stesso e puo' essere adottata soltanto previa autorizzazione del Ministero.
9. (Abrogato).
 
Art. 10.

COMUNICAZIONI DEL BENEFICIARIO

1. I beneficiari del contributo, a pena di revoca dello stesso comunicano al Ministero:
a) entro trenta giorni dell'avvio dell'iniziativa, la data di inizio dei lavori;
b) su base trimestrale, relazioni sullo stato di avanzamento dell'iniziativa;
c) entro quarantacinque giorni dal completamento delle attivita' previste, una breve relazione conclusiva.
2. Le relazioni trimestrali di cui al comma 1 illustrano dettagliatamente le azioni svolte ed indicano i costi sostenuti in ambito di ogni singola voce di spesa ammessa a contributo. Le relazioni devono essere inoltrate al Ministero con una nota ufficiale a firma del legale rappresentante del beneficiario.
 
Art. 11.

CONTROLLI E REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il Ministero opera un costante monitoraggio sull'attuazione delle iniziative. Nel caso si renda opportuno, puo' svolgere un'analisi ((in itinere)) e, eventualmente, una valutazione a posteriori sulle iniziative stesse. In tale ambito, il Ministero puo' disporre ispezioni amministrative presso la sede del beneficiario o sul luogo di esecuzione dell'iniziativa.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 e' destinato un importo non superiore all'1,5 per cento delle dotazioni finanziarie assegnate al Ministero per le iniziative di cui alla legge.
((2-bis. Il Ministero puo' revocare il contributo oltre che nei casi previsti al comma 1 dell'art. 10, qualora, sulla base delle comunicazioni dei beneficiari o dei controlli effettuati ai sensi del comma 2, l'iniziativa si discosti sostanzialmente dall'articolazione originaria, ovvero risultino scostamenti rispetto agli obiettivi con riferimento all'uso delle risorse poste a disposizione dell'iniziativa.
2-ter. Qualora da indagini amministrative effettuate in sede istruttoria, l'Amministrazione ritenga che la documentazione prodotta dai beneficiari, in tutto o in parte, contenga elementi non veritieri, sospende l'erogazione dell'anticipo o del saldo in attesa degli accertamenti da condursi da parte dell'autorita' giudiziaria. Ove dalle stesse indagini emerga inequivocabilmente la non veridicita' di tutta o parte della documentazione prodotta dai beneficiari, l'Amministrazione dichiara gli stessi decaduta dal diritto ai benefici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445))
.
 
Art. 12.

M O D E L L I

1. Con provvedimento del dirigente generale della Direzione generale competente in materia sono approvati i modelli relativi a:
a) domanda di ammissione al contributo;
b) scheda tecnica;
c) scheda di partecipazione dei partner all'iniziativa;
d) garanzia da prestare ai sensi dell'articolo 9, comma 5;
e) rendiconto.
 
Art. 13.

NORME TRANSITORIE

1. Per l'anno 2003 le domande devono pervenire al Ministero, a pena di irricevibilita', entro e non oltre il ((30 giugno 2003)).
 
Art. 14.

ABROGAZIONI

1. E' abrogato il decreto ministeriale 21 luglio 1999, n. 319, recante il regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
 
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