Gazzetta n. 162 del 15 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 28 marzo 2003
Autorizzazione all'istituto «Aleteia - Istituto superiore per le scienze cognitive», in Enna, ad ampliare la propria sede dei corsi di specializzazione in psicoterapia e ad aumentare il numero massimo degli allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a venti unita' e per l'intero corso a ottanta unita'.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterininata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2001, con il quale l'istituto «Aleteia - Istituto superiore per le scienze cognitive» e' stato abilitato ad attivare nella sede di Enna corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;
Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione ad ampliare la sede di Enna in via Grimaldi, 8 e ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da quindici a venti unita' e per l'intero corso a ottanta unita';
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nella riunione dell'8 gennaio 2003, trasmessa con nota n. 23 del 9 gennaio 2003;
Visti i pareri favorevoli espressi dalla commissione tecnico-consultiva nelle sedute del 24 febbraio 2003 e del 7 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.
1. L'istituto «Aleteia - Istituto superiore per le scienze cognitive» abilitato con decreto in data 18 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2001 ad istituire e ad attivare nella sede di Enna corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509 e' autorizzato ad ampliare i locali dell'istituto con sede in Enna, via Grimaldi, 8 per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso per ciascun anno pari a venti unita' e, per l'intero corso, a ottanta unita';
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2003
Il capo del Dipartimento: D'Addona
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone