Gazzetta n. 162 del 15 luglio 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 3 luglio 2003
Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. (Deliberazione n. 232/03/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 3 luglio 2003;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 4);
Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, con la quale e' stato approvato il regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita', nonche' le successive modifiche ed integrazioni al citato regolamento;
Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 con la quale e' stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Visto il protocollo d'intesa per il potenziamento ed il consolidamento della struttura organizzativa dell'Autorita' siglato con le organizzazioni sindacali FALBI, FISAC-CGIL, SIBC-FISAV in data 23 maggio 2003, ed in particolare l'impegno assunto dall'Autorita' di «individuare modalita', compresa l'istituzione della vice dirigenza, per garantire la responsabilita' degli uffici/aree, o parte degli stessi, allocati su Napoli, in assenza del dirigente»;
Ravvisata pertanto la necessita' di adeguare l'art. 25 (Funzionari) del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale introducendo la previsione dell'istituto della delega a funzionari di funzioni dirigenziali, nonche' dell'istituto della vice dirigenza;
Rilevata altresi' l'opportunita' di apportare modifiche ed integrazioni al medesimo regolamento in considerazione dell'esigenza di disciplinare in modo piu' puntuale gli istituti di cui agli articoli 10 e 14 dello stesso, recanti rispettivamente «Festivita» e «Congedo, malattia e aspettativa per motivi di salute», adeguandolo alla disciplina prevista in materia dalla normativa di riferimento;
Visti gli accordi siglati in data 19 giugno 2003 con le organizzazioni sindacali FALBI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SIBC-FISAV, relativi alle modifiche da apportare al citato regolamento;
Vista la proposta del segretario generale;
Udita la relazione del Presidente;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione accordi sindacali

1. Sono approvati gli accordi di cui in premessa, raggiunti in data 19 giugno 2003 con le organizzazioni sindacali.
 
Art. 2.

Modifiche ed integrazioni all'art. 10 del regolamento per il
trattamento giuridico ed economico del personale

1. All'art. 10 (Festivita) del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Sono considerati giorni semifestivi il 14 agosto, il 24 ed il 31 dicembre. In tali giorni -- fermi restando i termini d'inizio dell'orario di lavoro -- la durata del normale orario di lavoro giornaliero e' ridotta a cinque ore.»;
b) e' aggiunto il seguente comma 3: «3. Sono considerati giorni festivi le giornate di celebrazione della festa del Santo Patrono della sede dove il dipendente presta servizio, purche' ricadenti in giorno lavorativo.».
 
Art. 3.

Modifiche ed integrazioni all'art. 14 del regolamento per il
trattamento giuridico ed economico del personale

1. L'art. 14 (Congedo, malattia e aspettativa per motivi di salute) del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale e' integralmente sostituito come segue:
«Art. 14 (Congedo per malattia e aspettativa per motivi di salute). - 1. Il dipendente che, per accertate ragioni di salute tempestivamente documentate, anche ai fini di eventuali controlli, sia nell'impossibilita' di prestare servizio e' posto in congedo per malattia con diritto alla retribuzione per un periodo che non puo' superare novanta giorni nel corso di dodici mesi. Detto periodo di novanta giorni e' ridotto di altrettanti giorni per quanti il dipendente sia stato assente per ragioni di malattia o abbia fruito di aspettativa per motivi di salute nei dodici mesi antecedenti l'inizio della nuova assenza per malattia.
2. Il periodo di congedo di cui al precedente comma puo' essere prolungato fino ad un anno se trattasi di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio.
3. Esaurito il congedo per malattia di cui al comma 1, il dipendente che non sia in condizioni di prestare servizio e' collocato in aspettativa.
4. L'aspettativa ha termine con il cessare della causa per la quale e' stata disposta e, comunque, non puo' protrarsi per un periodo superiore a due anni.
5. Durante l'aspettativa per motivi di salute il dipendente ha titolo alla retribuzione:
per i primi dodici mesi se ha anzianita' fino a 15 anni;
per i primi quindici mesi se ha anzianita' superiore a 15 anni e fino a 20 anni;
per i primi diciotto mesi se ha anzianita' superiore a 20 anni.
6. Ai fini del computo di cui sopra sono da comprendere le anzianita' convenzionali riconosciute ed i periodi di servizio riscattati per il trattamento di quiescenza, ad eccezione dell'anzianita' di laurea.
7. Il prolungamento del periodo di conservazione della retribuzione compete anche al dipendente che maturi l'anzianita' occorrente mentre si trova nello stato di aspettativa.
8. Se la malattia e' riconosciuta dipendente da cause di servizio la retribuzione e' attribuita per l'intero periodo di aspettativa.
9. Agli effetti della determinazione della durata massima del periodo di aspettativa e del conseguente trattamento economico, due o piu' periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano nel giro di un quinquennio quando tra essi intercorra un periodo di servizio attivo inferiore a novanta giorni.».
 
Art. 4.

Modifiche ed integrazioni all'art. 25 del regolamento per il
trattamento giuridico ed economico del personale

1. All'art. 25 (Funzionari) del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I dirigenti, d'intesa con il responsabile dell'unita' organizzativa di primo livello, per specifiche e comprovate ragioni di servizio e per un periodo di tempo determinato, possono delegare con atto scritto e motivato alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui all'art. 24 a funzionari assegnati nell'ambito del proprio ufficio. Non si applica in ogni caso l'art. 2103 c.c..»;
b) e' aggiunto il seguente comma 4: «4. I funzionari, nell'ambito dell'unita' organizzativa di appartenenza, possono svolgere la funzione di vicedirigente. La disciplina attuativa dell'istituto della vicedirigenza e' definita con apposito accordo tra l'Autorita' e le organizzazioni sindacali.».
 
Art. 5.

Disposizioni finali

1. Il Direttore del servizio risorse umane e finanziarie provvede all'attuazione della presente delibera.
2. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorita' e sul sito web dell'Autorita'.
Roma, 3 luglio 2003
Il presidente: Cheli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone