Gazzetta n. 162 del 15 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 19 giugno 2003
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Dauno».

IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei produttori agroalimentari e la tutela del
consumatore

Visti i decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002 e 11 marzo 2003 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» con decreto 23 aprile 1999 e' stata prorogata fino al 27 luglio 2003;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Dauno», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 12 aprile 2002, protocollo n. 61921;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Dauno»;
Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.1.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Dauno» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 14 novembre 1997, gia' prorogata con decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002 e 11 marzo 2003 e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 27 luglio 2003.
 
Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 giugno 2003
Il direttore generale: Abate
 
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