Gazzetta n. 162 del 15 luglio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 19 giugno 2003 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei produttori agroalimentari e la tutela del consumatore
Visti i decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002 e 11 marzo 2003 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 e' stata prorogata fino al 28 luglio 2003; Considerato che il consorzio di tutela del formaggio Caciocavallo Silano, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;
Decreta:
Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - centro direzionale Isola G/1 con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Caciocavallo Silano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 19 novembre 2002 e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 28 luglio 2003. |
| Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 giugno 2003 Il direttore generale: Abate |
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