Gazzetta n. 162 del 15 luglio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 2 luglio 2003 |
Disposizioni di attuazione dell'art. 13 della legge 8 marzo 1989, n. 101, per il riconoscimento di lauree e di diplomi rilasciati dalle scuole rabbiniche. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101 (norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle comunita' ebraiche italiane), che all'art. 13 stabilisce che la laurea rabbinica e il diploma di cultura ebraica rilasciati dal Collegio rabbinico italiano di Roma, dalla Scuola rabbinica Margulies-Disegni di Torino e dalle altre scuole rabbiniche approvate dall'Unione, sono riconosciute dalla Repubblica italiana; Ritenuta la necessita' di stabilire norme di applicazione per ii riconoscimento; Visto l'art. 32 della legge sopracitata che stabilisce che le autorita' competenti nella emanazione delle norme di attuazione della legge stessa tengano conto delle esigenze fatte presenti dall'Unione e avviino, se richieste, opportune consultazioni; Vista la nota n. 3137 dell'8 novembre 2000 con la quale l'Unione comunita' ebraiche italiane ha chiesto l'attivazione di un «tavolo tecnico», ai sensi dell'art. 32 della legge sopracitata; Viste le note 13 dicembre 2000, prot. n. 4794/SG e 28 febbraio 2003, prot. n. 544, con le quali e' stato costituito il tavolo tecnico; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 settembre 2001; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Decreta:
Art. 1. Il presente decreto detta disposizioni per il riconoscimento, ai sensi del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, degli articoli 13 e 32 della legge 8 marzo 1989, n. 101, e dell'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, della laurea rabbinica e del diploma di cultura ebraica rilasciati, al termine di corsi almeno triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore dal Collegio rabbinico italiano di Roma, dalla Scuola Margulies-Disegni di Torino e dalle altre scuole rabbiniche approvate dall'Unione delle comunita' ebraiche italiane. A tal fine si intendono, per laurea il titolo accademico di rabbino maggiore e per diploma il diploma universitario rilasciato dai corsi di laurea in studi ebraici istituiti dalle scuole rabbiniche. |
| Art. 2. 1. L'Unione delle comunita' ebraiche italiane trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca l'elenco delle scuole approvate di cui all'art. 1 e i regolamenti didattici relativi ai corsi della laurea rabbinica e del diploma di cultura ebraica da esse istituiti nonche' le eventuali modificazioni. 2. Per ottenere il riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 gli interessati presentano il titolo posseduto corredato dall'elenco degli esami sostenuti, rilasciato in copia autentica dalla scuola rabbinica che lo ha conferito, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 3. Il riconoscimento avviene con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, previo accertamento della parita' della durata del corso di studi seguito a quella prevista dall'ordinamento universitario italiano per i titoli accademici di equivalente livello; si deve anche accertare che l'interessato abbia sostenuto un numero di esami pari a non meno di 13 annualita' di insegnamento per la laurea in studi ebraici da riconoscere come diploma universitario, e pari a non meno di 20 annualita' d'insegnamento per la laurea di rabbino maggiore da riconoscere come laurea. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 luglio 2003 Il Ministro: Moratti |
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