Gazzetta n. 162 del 15 luglio 2003 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 maggio 2003, n. 111
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 111 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 22 maggio 2003), convertito, senza modificazioni, dalla legge 8 luglio 2003, n. 174 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Proroga delle disposizioni che consentono ospitalita' e protezione temporanea per taluni palestinesi».

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1.
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2002, n. 141, e' prorogato al 31 dicembre 2003.
 
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato nella misura di 400.000 euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
 
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97 (Misure urgenti per assicurare ospitalita' e protezione temporanea ad alcuni palestinesi), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 19 luglio 2002, n. 141.
«Art. 1. - 1. In deroga alla vigente legislazione e' autorizzato, in attuazione delle deliberazioni adottate dall'Unione europea, l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale, alle condizioni previste dal presente decreto e per un periodo massimo di dodici mesi, di tre cittadini stranieri richiedenti accoglienza per ragioni umanitarie, purche' inclusi nella lista dei tredici nominativi trasferiti nell'isola di Cipro in base alle intese intercorse tra l'Autorita' palestinese ed il Governo israeliano.
2. I richiedenti accoglienza in Italia dichiarano, per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente o di altra autorita' delegata:
a) il loro nome e cognome;
b) l'indicazione della loro nazionalita';
c) la disponibilita' a trasferirsi volontariamente in Italia per una permanenza temporanea;
d) l'accettazione delle condizioni di accoglienza di cui all'art. 2.».
 
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