Gazzetta n. 163 del 16 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 25 giugno 2003
Iscrizione di varieta' di soia (Cleope) nel registro nazionale di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del
consumatore

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 25 febbraio 2003, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro della varieta' di specie agraria indicata nel dispositivo;
Considerato che per la stessa varieta' era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per l'inadempimento, da parte del richiedente l'iscrizione medesima, degli obblighi inerenti il pagamento dei costi delle prove in campo, di cui all'art. 41 della legge n. 1096/1971 e che, nel frattempo, tali obblighi sono stati assolti;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varieta' di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Soia

=====================================================================
| | | Responsabile della conservazione in Codice|Denominazione|Gruppo| purezza ===================================================================== 007845|Cleope | 1 |Guerresi Corrado & C. Viareggio s/M (VR)

Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 giugno 2003
Il direttore generale: Abate



Avvertenza:

Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti,
ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.



 
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