Gazzetta n. 163 del 16 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 16 maggio 2003
Rettifica all'allegato 2 al decreto 13 gennaio 2003, recante approvazione delle proposte avanzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse.

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento degli incentivi alle imprese

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente la modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992, gia' modificato e integrato dal decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319 e, da ultimo, modificato e integrato dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 499/1992, che prevede, in particolare, una rilevante partecipazione delle regioni nella programmazione ed assegnazione delle risorse finanziarie e nel procedimento di formazione delle graduatorie;
Visto il decreto ministeriale del 13 gennaio 2003 con il quale, viste le proposte avanzate dalle regioni e dalle province autonome e le successive determinazioni concordate con le regioni medesime in merito alla valutazione della compatibilita' delle proposte stesse con lo sviluppo complessivo di tutte le aree interessate e con le disposizioni del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono state approvate le proposte regionali di cui all'art. 6-bis di quest'ultimo decreto valide con riferimento alla domande del bando del «settore turistico-alberghiero» della legge n. 488/1992 per l'anno 2002;
Vista la comunicazione prot. 973273 del 26 marzo 2003 del servizio «incentivi strutture alberghiere» della regione Campania, con la quale viene segnalato che, a causa di alcuni errori materiali che non hanno consentito al Ministero una corretta trasposizione nel decreto del 13 gennaio 2003 delle proposte contenute nella delibera regionale del 5 dicembre 2002, con riferimento al detto decreto medesimo, dall'attivita' di «stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia», devono intendersi esclusi gli impianti sanitario-terapeutici, mentre, tra le ulteriori attivita' ammissibili, deve intendersi ricompresa anche quella di «impianti e strutture ricreativi per il tempo libero», i cui stessi punteggi devono intendersi attribuiti all'attivita' «impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista»;
Considerato che con la medesima citata nota la regione Campania chiede che vengano apportate le conseguenti rettifiche al citato decreto ministeriale del 13 gennaio 2003;
Ritenuto necessario apportare tali conseguenti rettifiche;

Decreta:

Articolo unico

Nell'allegato 2 al decreto ministeriale del 13 gennaio 2003 concernente l'approvazione delle proposte regionali relative al bando del «settore turistico-alberghiero» della legge n. 488/1992 per l'anno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 30 gennaio 2003, con riferimento alle proposte della regione Campania, a causa di alcuni errori materiali:
a) nell'elenco delle ulteriori attivita' ammissibili, relativamente all'attivita' «O.93.04.2.A - Stabilimenti, impianti e servizi termali, sanitario-terapeutici, idrotermominerali e di talassoterapia» deve intendersi specificato, con relativa nota, che sono esclusi quelli sanitario-terapeutici;
b) tra le ulteriori attivita' ammissibili deve intendersi inclusa l'attivita' «O.92.33.F - Impianti e strutture ricreativi per il tempo libero»;
c) ai fini dell'attribuzione del punteggio regionale, ove e' riportata la citata attivita' «O.92.33.F», deve intendersi inclusa anche l'attivita' «O.92.61.5.A - Impianti sportivi: non agonistici, destinati al turista» con i medesimi punteggi attribuiti in relazione alle tipologie dei programmi di investimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 maggio 2003
Il Ministro: Marzano
 
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