LA CORTE DEl CONTI a sezioni riunite
Visto l'art. 100, commi secondo e terzo, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Visto l'art. 7, commi 7, 8 e 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131; Ritenuto doversi apportare alcune modifiche al regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000, al fine di adeguare le sue disposizioni alla citata legge n. 131 del 2003; Visti i pareri del consiglio di presidenza, in data 24-25 giugno 2003, e del consiglio di amministrazione, in data 13 giugno 2003;
Delibera:
Art. 1.
Modifiche al regolamento approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000
1. Al regolamento approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 1, comma 2, le parole «sezione autonomie» sono sostituite dalle altre «sezione delle autonomie»; b) l'art. 9 e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Sezione delle autonomie). - 1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, la sezione delle autonomie, espressione delle sezioni regionali di controllo di cui all'art. 2, riferisce al Parlamento, almeno una volta l'anno, sugli andamenti complessivi della finanza regionale e locale per la verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte di comuni, province, citta' metropolitane e regioni, in relazione al patto di stabilita' interno e ai vincoli che derivano dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, anche sulla base dell'attivita' svolta dalle sezioni regionali. Esamina a fini di coordinamento ogni tema e questione che rivesta interesse generale o che riguardi le indagini comparative su aspetti gestionali comuni a piu' sezioni. 2. La sezione delle autonomie e' presieduta dal presidente della Corte dei conti ed e' composta da due presidenti di sezione che lo coadiuvano, nonche' dai presidenti delle sezioni regionali di controllo di cui al comma 1 e dai magistrati di cui al comma 4. Il consiglio di presidenza individua, sulla base di criteri predeterminati, un magistrato in servizio presso ciascuna sezione regionale di controllo quale supplente del presidente ai fini della partecipazione al collegio. 3. La sezione delle autonomie delibera con un numero minimo di quindici componenti. Il presidente della sezione delle autonomie, per l'esame di specifiche questioni che involgono anche le competenze di altre sezioni di controllo, invita a partecipare alle adunanze i presidenti delle sezioni di volta in volta interessati ai temi da trattare. 4. Alla sezione delle autonomie sono assegnati, nel numero stabilito dal consiglio di presidenza, magistrati alla cui attivita' sono preposti i due presidenti di sezione di cui al comma 2, l'uno per la funzione di referto al Parlamento, l'altro per la funzione di coordinamento. 5. La sezione si avvale di un servizio di supporto, cui e' assegnato personale amministrativo, che svolge compiti di collaborazione e istruttori, anche nel settore delle analisi tecnico-economiche, esecutivi e di segreteria. Al servizio sono assegnati dirigenti il cui numero e posizione funzionale sono definiti con decreto del presidente della Corte dei conti, sentito il segretario generale. Il servizio e' organizzato per la ricezione, la verifica e l'elaborazione dei dati trasmessi su supporto elettronico e il loro inserimento nel sistema conoscitivo di finanza delle autonomie a disposizione delle sezioni regionali di controllo.»; c) all'art. 11, comma 1, le parole «le sezioni centrali di cui agli articoli 9 e 10» sono sostituite dalle altre «la sezione centrale di cui all'art. 10»; d) all'art. 12, dopo il comma 8, e' inserito il seguente comma: «8-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 e con le modalita' stabilite dal consiglio di presidenza, sono assegnati alla sezione delle autonomie, per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 9, i presidenti di sezione gia' preposti alla sezione autonomie ed al coordinamento delle sezioni regionali di controllo. I magistrati gia' in servizio presso la sezione autonomie sono assegnati con le medesime modalita', anche in soprannumero, alla sezione delle autonomie per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 dell'art. 9.». 2. Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cosi' deliberato dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del 3 luglio 2003. Roma, 3 luglio 2003 Il Presidente: Staderini |