Gazzetta n. 163 del 16 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 dicembre 2002
Integrazioni agli articoli 11, comma 1, 13 e 15, comma 2, delle regole uniformi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 9 delle regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia delle merci (CIM), costituenti l'appendice B alla «Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia» (COTIF), ratificata con legge 18 dicembre 1984, n. 976;
Visto il punto 11 dello statuto del CIT, che attribuisce all'assemblea generale dello stesso organismo il potere di costituire gruppi di lavoro per trattare questioni particolari;
Visto il processo verbale dell'assemblea generale 1999 del CIT, che ha istituito un gruppo di lavoro CIT/UIC/CCFE, incaricato di realizzare un'armonizzazione nell'applicazione del diritto di trasporto attuale e futuro, da una parte, e del diritto europeo, d'altra parte;
Considerato il parere favorevole, acquisito dal CIT da parte delle reti aderenti, circa il testo delle nuove disposizioni complementari uniformi (D.C.U.) agli articoli 11 1/2 1 e 13 delle RU CIM;
Visto il processo verbale dell'assemblea generale 2002 del CIT, che ha approvato il testo delle nuove D.C.U.;
Visto l'art. 4.1 dello statuto del CIT;
Considerato il voto favorevole, manifestato al CIT per corrispodenza da parte delle reti aderenti, circa il testo della nuova disposizione complementare uniforme (D.C.U.) all'art. 15 1/2 2 delle RU CIM;
Vista la nota prot. n. 281/P del 13 settembre 2002 dell'amministratore delegato di Trenitalia S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.
Sono omologate le integrazioni - figuranti nell'allegato 1 al presente decreto - apportate alle disposizioni complementari uniformi (D.C.U.) agli articoli 11, comma 1 e 13 delle RU CIM, approvate da parte dell'assemblea generale 2002 del comitato internazionale trasporti (CIT) tenutasi a Lucerna il 30 maggio 2002.
 
Art. 2.
Sono omologate le integrazioni - figuranti nell'allegato 1 al presente decreto - apportate alle disposizioni complementari uniformi (D.C.U.) all'art. 15, comma 2 delle RU CIM, in attuazione delle conclusioni raggiunte dalla commissione FRET dell'UIC nella seduta del 7 agosto 1997 e a seguito di comunicazione da parte del CIT, in data 13 ottobre 1999, alla Camera di commercio internazionale (CCI).
Roma, 16 dicembre 2002
Il Ministro: Lunardi
 
Allegato n. 1

DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI UNIFORMI (D.C.U.) ALLE REGOLE UNIFORMI CONCERNENTI IL CONTRATTO DI TRASPORTO INTERNAZIONALE PER FERROVIA
DELLE MERCI (CIM).

Nuova DCU 1 all'art. 11 1/2 I RU CIM (Conclusione del contratto di
trasporto).

«L'accettazione al trasporto della merce accompagnata dalla lettera di vettura puo' essere effettuata dalla ferrovia di partenza in nome e per conto della (e) ferrovia (e) responsabile (i), conformemente all'art. 35, dell'esecuzione del contratto di trasporto. Tale forma di accettazione deve essere indicata dalla ferrovia di partenza nello spazio della lettera di vettura riservato alla designazione della merce».

Nuova DCU 9 all'art. 13 RU CIM (Tenore della lettera di vettura).

«Nel caso in cui la ferrovia responsabile dell'esecuzione del contratto di trasporto conformemente all'art. 35 ricorre ad altra ferrovia per l'esecuzione del trasporto, l'accettazione al trasporto o la riconsegna della merce, questa forma di esecuzione della prestazione deve essere indicata dalla ferrovia incaricata di eseguire la prestazione nello spazio della lettera di vettura riservata alla designazione della merce».

Nuova DCU 6 all'art. 15, 1/2 2 RU CIM (Pagamento delle spese).

«Il mittente puo' anche iscrivere nello spazio della lettera di vettura a cio' riservato uno dei seguenti Incoterms come menzione relativa al pagamento delle spese: EXW, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU e DDP; l'indicazione dell'Incoterms DAF deve essere completata con il punto di sutura delle tariffe fino al quale il mittente prende a proprio carico le spese. L'utilizzazione di un Incoterms riguarda solo il pagamento delle spese e non comporta nessuna conseguenza giuridica diversa da quella derivante dal presente articolo.
a) Il termine EXW «Franco fabbrica (...luogo convenuto)» significa, per il contratto di trasporto, che tutte le spese (prezzo di trasporto e spese riportate nella lista delle spese supplementari aventi un carattere di prezzo di trasporto, spese accessorie, diritti di dogana e altre spese. pubblicate dalla ferrovia) sono prese in carico dal destinatario; corrisponde alla menzione porto assegnato».
b) il termine FCA «Franco vettore (...luogo convenuto)» significa, per il contratto di trasporto, che solo le spese per l'adempimento delle formalita' doganali, le spese per l'adempimento di altre formalita' amministrative, i diritti di dogana e altre somme percepite dalla dogana nonche' l'IVA, nel Paese di partenza, sono prese in carico dal mittente.
c) I termini CPT [«Trasporto pagato fino a (...luogo di destinazione convenuto)»] e CIP [«Trasporto e assicurazione pagati fino a (luogo di destinazione convenuto)»] significano, per il contratto di trasporto, che tutte le spese (prezzo di trasporto e spese riportate nella lista delle spese supplementari aventi un carattere di prezzo di trasporto, spese accessorie, diritti di dogana e altre spese, pubblicate dalla ferrovia, ad eccezione delle seguenti spese nei Paesi di transito e nel Paese di destinazione: spese per l'adempimento delle formalita' doganali, spese per l'adempimento di altre formalita' amministrative, diritti di dogana e altre somme percepite dalla dogana, IVA) fino al luogo di destinazione iscritto sulla lettera di vettura sono prese in carico dal mittente.
d) Il termine DAF «Reso frontiera (...luogo convenuto)» significa, per il contratto di trasporto, che tutte le spese (prezzo di trasporto e spese riportate nella lista delle spese supplementari aventi un carattere di prezzo di trasporto, spese accessorie, diritti di dogana e altre spese, pubblicate dalla ferrovia) fino al punto di sutura delle tariffe indicato sulla lettera di vettura sono prese in carico dal mittente.
e) Il termine DDU «Reso non sdoganato» (...luogo di destinazione convenuto) significa, per il contratto di trasporto, che tutte le spese (prezzo di trasporto e spese riportate nella lista delle spese supplementari aventi un carattere di prezzo di trasporto, spese accessorie, diritti di dogana e altre spese, pubblicate dalla ferrovia, ad eccezione delle spese seguenti nel Paese di destinazione: spese per l'adempimento delle formalita' di dogana, spese per l'adempimento di altre formalita' amministrative, diritti di dogana e altre somme percepite dalla dogana, IVA) fino al luogo di destinazione iscritto sulla lettera di vettura sono prese in carico dal mittente.
f) Il termine DDP «Reso sdoganato (....luogo di destinazione convenuto)» significa, per il contratto di trasporto, che tutte le spese (prezzo di trasporto e spese riportate nella lista delle spese supplementari aventi un carattere di prezzo di trasporto, spese accessorie, diritti di dogana e altre spese, pubblicate dalla ferrovia) fino al luogo di destinazione indicato sulla lettera di vettura sono prese in carico dal mittente; corrisponde alla menzione «Franco di tutte le spese».
 
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