Gazzetta n. 163 del 16 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 28 marzo 2003
Criteri e modalita' della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione del pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento e delle sanzioni pecuniarie processuali e comunicazioni al concessionario.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto l'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle discipline legislative e regolamenti in materia di spese di giustizia, il quale prevede che, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, vengono individuati i criteri, anche in riferimento alle condizioni del debitore, e sono stabilite le modalita' della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione e delle relative comunicazioni al concessionario;
Visti gli articoli 214, 218 e 232 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;

Decreta:

Art. 1.
1. Puo' essere ammesso al beneficio della dilazione e rateizzazione del pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento o delle sanzioni pecuniarie processuali il debitore in disagiate condizioni economiche ovvero temporaneamente impossibilitato a pagare il debito in un'unica soluzione.
 
Art. 2.
1. Il soggetto che si trova nelle condizioni indicate nell'art. 1 puo' chiedere, in via alternativa:
a) la dilazione del pagamento del debito;
b) la rateizzazione del pagamento del debito;
c) la dilazione e successiva rateizzazione del pagamento del debito.
 
Art. 3.
1. La domanda, sottoscritta dall'interessato, deve essere presentata all'ufficio incaricato della gestione delle attivita' connesse alla riscossione, prima dell'inizio della procedura esecutiva, personalmente ovvero a mezzo di persona incaricata dal debitore mediante apposita delega scritta.
2. La sottoscrizione deve essere autenticata con le modalita' di cui all'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'inammissibilita' della domanda.
4. Il funzionario addetto all'ufficio competente appone l'indicazione del giorno e della persona che presenta la domanda e sottoscrive per ricevuta .
5. La domanda puo' essere trasmessa anche a mezzo di raccomandata. Il funzionario addetto all'ufficio allega agli atti la busta contenente la domanda e appone sulla stessa l'indicazione del giorno della ricezione e la propria sottoscrizione. La domanda si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata.
6. La domanda deve contenere:
a) le generalita' del debitore;
b) l'indicazione della partita di credito cui si riferisce e dell'eventuale data di notifica della cartella di pagamento;
c) l'indicazione dell'importo del credito per il quale si chiede la dilazione ovvero la rateizzazione del pagamento, ai sensi dell'art. 2;
d) l'esposizione delle cause che impediscono di soddisfare immediatamente il debito ed il termine piu' breve entro il quale il debitore ritiene di poter provvedere al pagamento;
e) una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera o) del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, nella quale sia specificata l'attuale situazione reddituale ed economica del debitore, con l'indicazione degli eventuali familiari a carico, i beni immobili o i beni mobili registrati posseduti, dei redditi personali, di eventuali ulteriori obbligazioni pecuniarie, verso l'erario o verso terzi.
f) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che attesti l'inesistenza di procedure esecutive in atto a carico del debitore per il recupero del credito di cui e' chiesta la dilazione ovvero la rateizzazione del pagamento.
g) l'indicazione di eventuali altri debiti verso l'erario per spese processuali, spese di mantenimento e sanzioni pecuniarie processuali per i quali sia stata concessa la dilazione e decorra il relativo termine ovvero sia in corso il pagamento rateale.
 
Art. 4.
1. Qualora la domanda di dilazione ovvero di rateizzazione non contenga tutti i dati specificati nell'art. 3, l'ufficio ne dichiara la inammissibilita'.
 
Art. 5.
1. Quando la domanda e' presentata nella fase della riscossione mediante iscrizione a ruolo, l'ufficio richiede al concessionario che ha in carico il ruolo notizie sullo stato della procedura.
2. L'ufficio, ove lo ritenga opportuno, procede al controllo della veridicita' dei dati contenuti nella domanda con le modalita' di cui all'art. 71, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 ovvero, nei casi non disciplinati da detto articolo, richiedendo per iscritto al debitore la relativa documentazione. Il debitore e' tenuto a produrre la documentazione necessaria a consentire il relativo accertamento nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta dell'ufficio, con le modalita' di cui all'art. 3, commi 1 e 5.
3. L'inosservanza del termine di cui al comma 2 comporta:
a) l'improcedibilita' della domanda, qualora il provvedimento che decide sull'istanza non sia gia' stato emesso;
b) la revoca del provvedimento favorevole che sia gia' stato emesso, nel caso in cui la documentazione richiesta riguardi elementi che l'ufficio ha ritenuto determinanti per la decisione;
4. Quando con la stessa sentenza o decreto penale di condanna e' stato disposto il pagamento rateale di pena pecuniaria, il beneficio della dilazione ovvero della rateizzazione delle spese processuali o delle sanzioni processuali pecuniarie - sempre che la richiesta sia stata ritenuta ammissibile - e' concesso senza necessita' di ulteriori accertamenti sulla situazione economica del debitore.
5. In caso di accertamento della non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni rese nell'istanza ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ferme restando le responsabilita' penali del dichiarante previste dalla vigente normativa, il debitore decade dal beneficio concesso a ragione delle dichiarazioni non veritiere e l'ufficio revoca il relativo provvedimento.
6. Nel caso in cui il provvedimento emesso venga revocato prima dell'iscrizione a ruolo della partita di credito, l'ufficio deve procedere all'immediata iscrizione a ruolo del debito non ancora riscosso.
7. Nel caso in cui il provvedimento emesso venga revocato dopo l'iscrizione a ruolo della partita di credito, l'ufficio deve comunicare al concessionario la decadenza dal beneficio affinche' lo stesso possa procedere al recupero del debito non ancora riscosso mediante esecuzione forzata sulla base dello stesso ruolo.
 
Art. 6.
1. Il funzionario addetto all'ufficio competente puo', a seguito di espressa richiesta dell'interessato, concedere:
a) la dilazione del pagamento del debito, con conseguente sospensione della riscossione, per un periodo massimo di dodici mesi, con obbligo di pagamento integrale del debito alla scadenza del termine concesso;
b) la rateizzazione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di trenta rate con cadenza mensile;
c) la dilazione del pagamento, con conseguente sospensione della riscossione, per un periodo massimo di sei mesi, e la successiva rateizzazione del pagamento per un numero massimo di ventiquattro rate con cadenza mensile.
 
Art. 7.
1. La dilazione del pagamento del debito - e la relativa misura - con conseguente sospensione della riscossione, e' concessa tenuto conto del tempo richiesto dal debitore per adempiere al pagamento e delle sue condizioni economiche, rapportate al credito che l'ufficio deve recuperare.
 
Art. 8.
1. Il numero e l'importo delle rate sono determinati tenuto conto della somma che il debitore puo' versare mensilmente e delle sue condizioni economiche, rapportate al credito che l'ufficio deve recuperare.
2. In ogni caso l'importo di ciascuna rata non puo' essere inferiore ad euro 50,00.
3. L'importo di cui al comma 2 puo' essere soggetto ad adeguamento biennale con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, verificatasi nel biennio precedente.
4. La scadenza di ogni rata e' fissata nell'ultimo giorno del mese.
 
Art. 9.
1. Sulla richiesta di dilazione e rateizzazione decide il funzionario addetto all'ufficio competente con provvedimento da comunicare al debitore.
2. Il provvedimento contiene:
a) le generalita' del debitore;
b) l'indicazione della partita di credito alla quale la domanda si riferisce;
c) la data di presentazione della domanda;
d) le valutazioni in ordine alle condizioni economiche del debitore, rapportate all'entita' del debito, che giustificano la concessione del beneficio ovvero le ragioni che determinano il rigetto della domanda;
e) l'importo complessivo del debito risultante: 1) dalle somme dovute per le quali e' chiesta la dilazione ovvero la rateizzazione; 2) dagli interessi complessivi di dilazione ovvero rateizzazione del debito; 3) dalle spese postali.
f) il numero delle rate e l'importo di ciascuna di esse, con indicazione della somma dovuta per interessi su ciascuna rata;
g) la data in cui deve essere effettuato il pagamento a seguito di concessione di dilazione ovvero la data della prima rata nonche' quella delle rate successive;
h) l'indicazione che, unitamente all'importo integrale del debito, alla scadenza del termine di dilazione ovvero alla prima rata, devono essere versati al concessionario gli interessi di mora, se maturati, nonche' gli eventuali compensi e spese;
i) l'obbligo di far pervenire all'Ufficio le ricevute di versamento entro il termine di dieci giorni dall'avvenuto pagamento dell'importo complessivo nel caso di cui all'art. 6, lettera a), ovvero di ogni singola rata nei casi di cui all'art. 6, lettere b) e c).
3. Il provvedimento deve, altresi', contenere le seguenti avvertenze:
a) in caso di inadempimento alla scadenza del termine di dilazione ovvero di mancato pagamento di una rata, il debitore decade dal beneficio e si procede all'iscrizione a ruolo per l'importo dovuto ovvero e' riavviata la riscossione mediante ruolo per il pagamento dell'importo dovuto ed il debito non potra' piu' essere dilazionato o rateizzato;
b) in ogni momento il debito puo' essere estinto in un'unica soluzione;
c) il provvedimento e' impugnabile avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dello stesso, ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
4. Nel caso in cui la domanda venga dichiarata inammissibile, improcedibile o rigettata, se la stessa e' stata presentata nella fase dell'adempimento spontaneo, il provvedimento deve contenere l'invito al pagamento del credito nel termine di 30 giorni e al conseguente deposito della ricevuta di versamento presso l'ufficio che procede alla riscossione nei successivi dieci giorni, con avvertimento che, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta comunicazione del provvedimento di inammissibilita', improcedibilita' o rigetto dell'istanza, e decorsi dieci giorni senza che si sia provveduto al deposito della ricevuta di versamento, l'ufficio procedera' all'iscrizione del credito a ruolo.
5. La domanda dichiarata inammissibile, improcedibile o rigettata puo' essere riproposta all'ufficio nel termine di decadenza indicato dall'art. 232, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
 
Art. 10.
1. Il provvedimento che dispone la dilazione ovvero la rateizzazione del credito dopo l'iscrizione a ruolo deve essere comunicato - a cura dell'ufficio - al concessionario, ai sensi degli articoli 214 e 218, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
2. In caso di inadempimento, il concessionario riprende automaticamente la riscossione ai sensi dell'art. 218, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
 
Art. 11.
1. Ogni atto o provvedimento dell'ufficio competente diretto al debitore che ha presentato domanda di dilazione ovvero di rateizzazione va comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Le relative spese postali di spedizione vanno addebitate all'interessato e riscosse insieme al debito principale.
 
Art. 12.
1. Gli interessi devono essere calcolati al tasso dettato dall'art. 21, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni.
2. Gli interessi vanno applicati con la seguente decorrenza:
a) nella fase dell'adempimento spontaneo: dal giorno successivo allo spirare del termine di mesi uno dalla notifica dell'invito al pagamento;
b) nella fase della riscossione mediante iscrizione a ruolo del credito: 1) dal giorno successivo allo spirare del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, quando l'istanza e' presentata prima di tale data; 2) dalla data di presentazione della domanda, quando la stessa e' presentata dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
3. Nel caso di dilazione, gli interessi devono essere calcolati tenuto conto dei giorni intercorrenti tra la data di decorrenza, individuata ai sensi del comma 2, e la scadenza del termine di pagamento.
4. Nel caso di rateizzazione, si procede all'ammortamento del debito con il procedimento a rata costante, maggiorando la prima rata dell'importo degli interessi maturati nel periodo compreso tra la data di decorrenza, individuata ai sensi del comma 2, e l'inizio del piano di ammortamento.
 
Art. 13.
1. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 marzo 2003
Il direttore generale: Mele

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 4 Giustizia, foglio n. 272
 
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