IL COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2003, serie generale n. 59; Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003; Vista l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2003 e, in particolare, l'art. 1, comma 4; Vista l'ordinanza n. 4 dell'11 aprile 2003 del Commissario delegato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 98 del 29 aprile 2003; Vista l'ordinanza n. 6 del 25 giugno 2003 del Commissario delegato, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Considerato le preoccupazioni espresse in Parlamento per i ritardi nella messa in sicurezza degli impianti ed il pressante invito ad accelerarla in ogni possibile modo; Considerato che l'eliminazione di ogni rischio possa avvenire solo con lo smantellamento completo delle centrali e degli impianti e con la messa in sicurezza del materiale radioattivo; D'intesa con il Presidente di F.N - Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a. e con l'amministratore delegato di SO.G.I.N. S.p.a.;
Dispone:
1. SO.G.I.N. S.p.a. predispone, entro il 15 luglio 2003, l'aggiornamento del piano e programma di dismissione dell'impianto di fabbricazione del combustibile nucleare di proprieta' di FN - Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a., sito in Bosco Marengo (Alessandria), allegati all'istanza di disattivazione presentata alle competenti autorita' da FN - Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a., con lettera del 18 novembre 2002, prot. DIN 118-02. 2. Il piano e programma aggiornato di cui al precedente punto 1, sara' autorizzato a conclusione delle relative procedure che coinvolgeranno le competenti amministrazioni. Le attivita' previste nel piano e programma autorizzato saranno immediatamente attuate anche in presenza sul sito di materie nucleari. 3. Gli oneri della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267/2003, sono posti a carico delle risorse previste per lo smantellamento delle centrali elettronucleari. 4. La comunicazione della presente ordinanza al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'interno, al Dipartimento della protezione civile, alla Commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'APAT, all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), a FN - Nuove tecnologie e Servizi Avanzati S.p.a., a SO.G.I.N. S.p.a. ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. 5. La pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 luglio 2003 Il presidente delegato: Jean |