Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 17 aprile 2003 |
Modifica dei libretti di porto d'armi. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 42, terzo comma del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il quale da' facolta' al questore di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco ed al prefetto di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura, o bastone animato la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a sessantacinque centimetri; Visto l'art. 61 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il quale stabilisce che la licenza di porto d'armi e' rilasciata su apposito libretto personale formato da una copertina conforme al modulo annesso al regolamento di esecuzione contenente la fotografia e la firma del richiedente e l'indicazione delle sue generalita' e dei suoi connotati, nonche' da uno o piu' fogli di carta bollata sui quali sono riprodotti i modelli annessi allo stesso regolamento; Visto l'art. 71 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., il quale stabilisce che la licenza di porto d'armi alle guardie particolari giurate e' rilasciata su apposito libretto personale, formato da una copertina conforme al modulo annesso al regolamento di esecuzione, contenente la fotografia, la firma e le indicazioni delle generalita' e dei connotati del richiedente, nonche' quelle relative al decreto di nomina e da uno o piu' fogli sui quali sono riportati i modelli annessi allo stesso regolamento; Visti i modelli 1, 4 e 9 dell'allegato E del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., relativi rispettivamente al libretto personale per licenze di porto d'armi, al libretto personale per licenze di porto di fucile ed al libretto per licenza di porto d'armi per difesa personale a guardie particolari giurate e le relative versioni bilingue per la provincia di Bolzano; Visti i decreti ministeriali di modifica del modello 1 e del modello 9, rispettivamente datati 12 aprile 1986 e 16 febbraio 1987, con i quali e' stata sostituita la dicitura «il Questore» con la dicitura «il Prefetto», apposta in calce ad entrambi i modelli; Considerato che i libretti di porto d'armi necessitano di una revisione generale in quanto le «avvertenze» poste a tergo degli stessi sono ampiamente datate e non piu' rispondenti alle numerose modifiche normative intervenute nel corso degli anni; Rilevata l'esigenza di adottare opportune misure anticontraffazione nei libretti di porto d'armi; Visto l'art. 366, secondo comma, del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., che da' facolta' al Ministro dell'interno di modificare i modelli contenuti nell'allegato E del regolamento stesso;
Decreta:
Art. 1. 1. I libretti di porto d'armi modelli 1, 4 e 9 e le relative versioni bilingue sono modificati come da modelli a stampa conformi al tipo in allegato, che costituiscono parte integrante del presente decreto. 2. I modelli a stampa sono prodotti con caratteristiche anticontraffazione comprendenti l'utilizzazione di: a) carta speciale filigranata contenente fibrille colorate visibili; b) inchiostri di sicurezza; c) fondino di sicurezza con microscrittura; d) numerazione tipografica di ciascun esemplare con caratteri alfanumerici; e) pellicole olografiche di protezione dei dati identificativi e della fotografia del titolare. |
| Art. 2. 1. L'istituzione dei nuovi modelli di libretti di porto d'armi di cui al presente decreto non incide sulla validita' dei libretti di porto d'armi sinora rilasciati e in corso di validita' fino alla scadenza degli stessi. 2. I nuovi modelli, conformi al tipo approvato con il presente decreto, sostituiscono i precedenti libretti utilizzati per i rilasci e/o rinnovi delle licenze di porto d'armi e dovranno essere utilizzati non appena saranno disponibili presso gli uffici territoriali del Governo e presso le questure. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 aprile 2003 Il Ministro: Pisanu |
| Allegato
----> Vedere immagini da pag. 7 a pag. 18 della G.U. <---- |
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