Gazzetta n. 164 del 17 luglio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 1 luglio 2003 |
Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visti i decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 20 novembre 2002 e 11 marzo 2003, con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.», con decreto del 18 dicembre 1998, e' stata prorogata fino al 31 luglio 2003; Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 12 febbraio 2002, protocollo n. 60725; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana»; Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 dicembre 1998;
Decreta:
Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiprodop S.r.l.», con sede in Crema, via del Macello n. 26, con decreto 18 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con decreti 28 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 20 novembre 2002 e 11 marzo 2003, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 31 luglio 2003. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 dicembre 1998. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° luglio 2003 Il direttore generale: Abate |
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