Gazzetta n. 165 del 2003-07-18 |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |
DELIBERAZIONE 12 maggio 2003 |
Modifiche alla deliberazione 27 settembre 2000 recante i contenuti dell'attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell'idoneita' dei mezzi di trasporto di cui all'art. 12, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406. |
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IL COMITATO NAZIONALE dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato Albo; Visto, in particolare, l'art. 12, comma 3, lettera a), del medesimo decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale dispone che le imprese di trasporto dei rifiuti debbono corredare la domanda d'iscrizione all'albo con attestazione a mezzo di perizia giurata, redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista iscritto all'ordine professionale, dell'idoneita' dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare; Visto, altresi', l'art. 6, comma 1, lettera g), del decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale attribuisce al comitato nazionale dell'Albo il compito di fissare i contenuti della predetta attestazione; Vista la propria deliberazione 27 settembre 2000, prot. n. 004/CN/ALBO recante i contenuti dell'attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell'idoneita' dei mezzi di trasporto; Considerato che le associazioni di categoria degli operatori economici hanno richiesto di precisare che i veicoli classificati trattori stradali ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni non devono essere sottoposti a perizia giurata in quanto veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi e semirimorchi e, pertanto, non atti al carico dei rifiuti; Ritenuto di accogliere le suddette richieste considerato anche che i citati veicoli, ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione, sono sottoposti a revisione periodica ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni; Ritenuto, pertanto, di integrare la suddetta deliberazione 27 settembre 2000, prot. n. 004/CN/ALBO;
Delibera:
Art. 1. Al comma 3 dell'art. 1 della deliberazione 27 settembre 2000, prot. n. 004/CN/ALBO, e' aggiunto il seguente comma: «4. L'attestazione a mezzo di perizia giurata dell'idoneita' dei mezzi di trasporto non e' dovuta per i veicoli classificati trattori stradali ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche e integrazioni». Roma, 12 maggio 2003 Il presidente: Laraia |
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