Gazzetta n. 165 del 2003-07-18
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CIRCOLARE 7 aprile 2003
Modalita' di compilazione e termini di presentazione degli interventi multiregionali della misura trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici previsti dal Docup pesca 2000-2006.

Come e' noto con la decisione n. C(2001)45 del 23 gennaio 2001 la Commissione ha approvato il ĞDocumento unico di programmazioneğ degli interventi concernenti il settore della pesca nelle regioni fuori obiettivo 1 (Docup) , tra cui la misura trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici.
Il completamento di programmazione per l'attuazione degli interventi del Docup approvato dal comitato di sorveglianza in data 28 marzo 2001 prevede che sia attribuita allo Stato la competenza degli interventi.
La presente circolare disciplina gli interventi multiregionali nel campo della misura trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici.
Per i progetti relativi al regolamento n. 2080/93 - misura trasformazione e commercializzazione, per i quali non si e' provveduto ad emettere decreto di impegno entro la data del 31 dicembre 1999, in quanto pendenti ricorsi amministrativi in seguito conclusisi positivamente per i destinatari, giusta la nota della Commissione europea n. 040132 del 10 aprile 2003, questi verranno liquidati con fondi a valere sul Docup 2000-2006.

1. Domande - Modalita' di compilazione e termine di presentazione.

La domanda di ammissione al contributo va sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante utilizzando la modulistica allegata al presente bando (modello A). Possono produrre la domanda in carta libera, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, i soggetti pubblici e le imprese private. Alla domanda devono essere allegati:
copia del progetto;
ulteriore documentazione tecnica indicata nella parte seconda del presente bando all'art. 10;
dichiarazione, ai sensi della legge n. 15/1968, di possesso delle autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione del progetto;
N.B.: le domande contenenti dichiarazioni false, oltre a comportare la decadenza dall'eventuale ammissione a contributo, saranno trasmesse alla procura della Repubblica ai sensi della legge n. 15/1968 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.
Le domande complete della relativa documentazione dovranno pervenire alla Direzione generale pesca e acquacoltura - via dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, tramite raccomandata A/R, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a tal fine fara' fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
La domanda che, a seguito dell'istruttoria, sono risultate ammissibili ma non finanziabili in relazione alle risorse disponibili potranno essere finanziate nel limite delle eventuali risorse resesi disponibili a seguito di rinuncia o decadenza dei progetti gia' finanziati od a seguito di nuovi finanziamenti o riassegnazione di fondi.

2. Procedure istruttorie.

A) Ai progetti pervenuti entro il termine prestabilito viene assegnato un numero cronologico.
Con nota raccomandata l'amministrazione nazionale comunica agli interessati, entro dieci giorni dall'avvio del procedimento ovvero dal giorno seguente a quello fissato come data ultima per la presentazione delle domande, gli estremi di identificazione della domanda e la data del suo ricevimento. Gli estremi di identificazione della domanda dovranno essere indicati in tutta la corrispondenza successiva.
L'avviso di ricevimento non precostituisce titolo per l'ammissibilita' ai benefici dello SFOP.
La Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura con l'ausilio di un nucleo di valutazione appositamente nominato, effettua l'istruttoria amministrativa e valutata la congruita' dei costi dell'investimento, compila la graduatoria secondo i punteggi attribuiti alle stesse sulla base dei criteri di priorita' individuati al punto 9-C.
Nei successivi trenta giorni la graduatoria sara' approvata con atto amministrativo e ne sara' disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entro i venti giorni successivi all'adozione dell'atto di approvazione della graduatoria, la Direzione generale per la pesca e l'acquacultura, tramite raccomandata A/R, provvede a richiedere ai progetti ammessi a finanziamento la documentazione amministrativa di cui sia stato dichiarato il possesso. La documentazione amministrativa dovra' essere prodotta entro venti giorni dalla data della richiesta; a tal fine fara' fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.
La mancata presentazione di detta documentazione nei termini previsti senza giustificato motivo, comportera' la decadenza della domanda.
L'amministrazione, verificata la corrispondenza della documentazione amministrativa trasmessa con quella dichiarata, provvede entro i trenta giorni successivi all'arrivo della documentazione, ad adottare l'atto di impegno per la concessione del contributo ammesso e contestuale liquidazione dell'anticipazione del 50% dello stesso.
B) I lavori di realizzazione dell'iniziativa e relativi acquisti devono iniziare entro il termine di quattro mesi dalla notifica del provvedimento di concessione del contributo e devono essere completati entro il termine di diciotto mesi. Nel caso che i destinatari del contributo siano soggetti pubblici, per inizio dei lavori puo' intendersi l'avvio delle procedure di gara. Nel caso che i destinatari del contributo siano soggetti privati, per inizio dei lavori puo' intendersi la data di comunicazione di inizio dei lavori di cui al successivo.
Sono considerati ammissibili ai finanziamenti anche progetti la cui data di inizio dei lavori sia precedente alla data di presentazione della domanda. In tal caso l'inizio dei lavori dovra' essere dimostrata da specifica documentaizone rilasciata dal comune competente o da fatture di acquisto.
Non son comunque ammessi progetti la cui realizzazione abbia avuto inizio anteriormente al 1° gennaio 2000.
Il soggetto destinatario del contributo, trasmette alla amministrazione nazionale dichiarazione, resa ai sensi della legge n. 15/1968, di inizio lavori o, in caso di beneficiario pubblico, di avvio delle procedure di gara. Tale dichiarazione dovra' essere inviata entro dieci giorni dall'inizio dei lavori o dell'avvio delle procedure di gara.
C) Eventuali varianti tecniche, che rispettino comunque la finalita' dell'intervento originariamente ammesso a contributo, potranno essere proposte all'amministrazione nazionale da parte del soggetto destinatario del contributo nel corso della prima meta' del periodo previsto per la realizzazione del progetto calcolato a partire dalla data di inizio dei lavori. L'ammissibilita' di dette varianti sara' comunicata al richiedente entro sessanta giorni dalla data del loro ricevimento.
Tali varianti non potranno comportare in nessun caso l'aumento del contributo. In caso di varianti valutate inammissibili in tutto o in parte il contributo concesso verra' proporzionalmente ridotto.
Le varianti che comportano una diminuzione del costo del progetto superiore al limite del 30% del costo dello stesso, possono compromettere l'ammissibilita' del progetto stesso.
L'esecuzione delle varianti precedenti la richiesta puo' comportare il mancato riconoscimento delle spese qualora le stesse non siano ritenute ammissibili a contributo.
D) Il soggetto destinatario del contributo puo' chiedere all'amministrazione una proroga del termine previsto per la fine dei lavori per un periodo non superiore al 50% della durata prevista per la realizzazione del progetto stesso purche' il progetto abbia avuto inizio nei tempi previsti e si trovi in uno stato di avanzamento di almeno il 50%. La richiesta di proroga dev'essere presentata prima della scadenza del termine ultimo previsto dal decreto di concessione e dev'essere adeguatamente motivata sotto il profilo della sua rispondenza agli obiettivi programmatici.
E) Il soggetto destinatario del contributo comunica all'amministrazione nazionale la fine dei lavori e presenta la documentazione di spesa. Tale comunicazione costituisce uno dei presupposti indispensabili per l'emissione del decreto di liquidazione del saldo del contributo previsto.

3. Modalita' di erogazione del contributo.

I progetti e le azioni che saranno realizzati ai sensi del regolamento CE n. 2792/99 inerente lo SFOP e le cui domande sono state presentate ed hanno seguito l'iter di approvazione previsto dal presente bando, faranno parte di una graduatoria che verra' definita tenendo conto dei criteri di priorita' indicati per ogni misura al punto 9-C della presente circolare.
Verranno quindi ammessi a finanziamento i progetti a partire da quello che occupa il primo posto in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse.
Il contributo verra' erogato a favore del beneficiario finale con le seguenti modalita':
un'anticipazione pari al 50% del contributo concesso dopo la comunicazione di inizio dei lavori di cui al precedente punto 2-B); l'adozione del decreto di erogazione dell'anticipazione e' subordinata alla stipula di apposita polizza fideiussoria da parte del soggetto destinatario del contributo;
il saldo del contributo concesso alla fine dei lavori, previa presentazione di una relazione finale, da cui risulti la conformita' dei lavori svolti con quelli previsti dal progetto ammesso a contributo e con le eventuali varianti ammesse. Tale relazione dovra' essere corredata dalla rendicontazione tecnico-finanziaria contenente copia della documentazione, necessaria per accertare la regolarita' delle spese sostenute, costituita dalle fatture quietanziate o, ove cio' non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Tali atti dovranno essere firmati dal beneficiario e dal responsabile tecnico del progetto e dovranno essere presentati entro due mesi dalla fine dei lavori. Il decreto di erogazione del saldo del contributo e' subordinato alla verifica tecnico-amministrativa del progetto realizzato da parte dell'amministrazione nazionale o da parte di soggetti pubblici o privati a cio' appositamente incaricati. Tale verifica dovra' essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di presentazione della relazione e della rendicontazione allegata. Il decreto di liquidazione del saldo verra' adottato entro i dieci giorni successivi.

4. Spese ammissibili.

Le spese rendicontate saranno ritenute ammissibili esclusivamente se ricomprese tra quelle previte dal regolamento UE n. 1685 del 28 luglio 2000 inerente Ğdisposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/99 del consiglio per quanto riguarda l'ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturaliğ.

5. Rinuncia e decadenze.

Il soggetto destinatario del contributo, con nota raccomandata, dovra' comunicare all'amministrazione nazionale la rinuncia ad iniziare o a portare a termine il progetto e contestualmente dovra' provvedere alla restituzione dell'eventuale anticipazione ricevuta.
Il mancato rispetto, da parte del beneficiario del contributo, dei termini e/o delle precedure previsti nel presente bando comporta la decadenza del contributo nonche' la restitutzione, da parte del beneficiario, dell'eventuale anticipazione ricevuta. Nel caso di mancata restituzione, l'amministrazione provvedera' al recupero dell'anticipazione rivalendosi anche nei confronti del fideiussore.

6. Soggetti destinatari dei contributi.

Possono beneficiare dei finanziamenti previsti per le iniziative relative alla presente misura soggetti privati singoli o associati.

7. Aree di intervento.

Il territorio delle regioni fuori ob. 1.

8. Risorse finanziarie.

Le risorse finanziarie pubbliche della misura 3.4 ammontano complessivamente a 7.688 Meuro per il periodo 2000-2006 destinate alla copertura finanziaria del presente bando.

9. Interventi ammissibili, condizioni di accesso e di priorita'.

a) Interventi ammissibili.
Sono ammissibili a contributo i progetti presentati da soggetti o societa' che siano titolari di piu' unita' produttive presenti in due o piu' regioni fuori ob. 1 e che prevedano interventi in due o piu' regioni.
Sono ammissibili a contributo i progetti finalizzati:
all'ammodernamento degli impianti di trasformazione e/o di commercializzazione esistenti;
alla realizzazione di nuovi impianti di trasformazione e/o commercializzazione.
Sono ammissibili, altresi' i progetti che hanno stabilito la sede legale in regione diversa dall'attivita' produttiva in data antecedente al 1° gennaio 2000. Tali progetti, non rivestendo una priorita', saranno finanziati qualora vi siano fondi disponibili.
Sono esclusi gli investimenti rivolti alla trasformazione di prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano ad eccezione della trasformazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Sono altresi' esclusi dal finanziamento gli investimenti riguardanti il commercio al dettaglio.
b) Condizioni di accesso.
L'accesso al finanziamento potra' avvenire solo per i progetti esecutivi che posseggono il requisito della cantierabilita'.
Le domande dovranno essere presentate nel rispetto di quanto previsto nella presente circolare e possedere i requisiti ivi specificati.
Le domande devono essere corredate dalla documentazione di cui al successivo punto 10.
c) Condizioni di priorita'.
Per la predisposizione degli elenchi dei progetti ammissibili si seguiranno le priorita' sotto elencate:
integrazione a partire dalla fase produttiva in mare con attivita' di trasformazione, e surgelazione in tunnel per conto delle organizzazioni di produttori - Regolamento (CE) 3901/92 -5 punti;
miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei mercati ittici e degli impianti di trasformazione e servizio per il commercio locale e/o loro modernizzazione facendo riferimento in particolare all'informatizzazione interna per lo stoccaggio e per i dati di gestione della produzione e messa in rete per i vari stati produttivi e commerciali - 5 punti prevedono l'utilizzo di tecniche a basso impatto ambientale - 3 punti - (dietro dichiarazione di un tecnico abilitato).
Determinano l'incremento dell'occupazione calcolato sulle maestranze in forza prima dell'inizio lavori:
a) fino a cinque nuovi occupati - 2 punti;
b) tra cinque e dieci nuovi occupati - 3 punti;
c) oltre ai dieci nuovi occupati - 5 punti;
per chi abbia gia' realizzato almeno il 30% dell'investimento alla data di presentazione della domanda - 4 punti.
I punteggi relativi ai punti a), b), e c) sono incrementati dello 0,5 per ogni donna occupata fino al un max di 5 punti.
Favoriscono la trasformazione, la commercializzazione, la surgelazione e stoccaggio del prodotto locale (pesce azzurro) - 5 punti.
Favoriscono l'ammodernamento degli impianti esistenti - 5 punti.
N.B. Sono riconosciuti idonei quei progetti che abbiano realizzato almeno 20 punti. 10. Documentazione da allegare alla domanda.
Alla domanda, compilata secondo lo schema modello A, dovra' essere allegata la seguente documentazione:
modello B (schema di descrizione dell'azienda e/o del progetto);
allegato I (conto di gestione previsionale);
allegato II (descrizione del progetto - scopi e natura del progetto);
allegato III (prodotti trasformati/commercializzati prima e dopo l'investimento);
allegato IV (piano d'investimento);
allegato V (scheda d'investimento);
computi metrici estimativi delle opere edili da realizzare, vistati dall'ufficio tecnico pubblico competente (ufficio del genio civile per le opere marittime oppure ufficio regionale del genio civile oppure ufficio tecnico comunale) che ne accerta la congruita' dei prezzi; in alternativa, detta congruita' potra' essere costatata e garantita da un libero professionista, con perizia giurata, che opera nel settore. Gli importi del computo metrico deve essere al netto dell'I.V.A.;
planimetrie e disegni del progetto;
preventivi di ditte specializzate per la fornitura di macchinari, attrezzature e materiali;
indicazione del tipo di contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente;
quadro riepilogativo che contenga il rapporto tra le singole voci di costo (computi, preventivi, ecc.) e le corrispondenti voci del piano di investimento (allegato IV);
per gli investimenti effettuati prima della data di presentazione della domanda e dopo il 1° gennaio 2000 dovranno essere presentate le fatture di spesa.
Le concessioni e autorizzazioni che garantiscono la fattibilita' del progetto. 11. Ammontare dei contributi e limite agli investimenti ammissibili.
a) Gli investimenti ammessi a godere delle agevolazioni possono fruire di un contributo pubblico a fondo perduto:
fino al 40% dell'investimento ammesso a contributo;
fino al 50% dell'investimento ammesso a contributo per gli investimenti che riguardano l'utilizzo di tecniche che riducono in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente o che riguardino impianti collettivi.
b) Il contributo pubblico sara' calcolato su un investimento complessivo non superiore a Euro 2.500.000, nel rispetto delle percentuali di cui al punto a).
Per la parte di investimento superiore ad Euro 2.500.000 e fino ad Euro 5.000.000, il contributo pubblico e' pari al 50% delle percentuali indicate al punto a) (20% dell'investimento ammesso a contributo e 25% nel caso di investimenti che riguardano l'utilizzo di tecniche riducono in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente o che riguardino impianti collettivi). Per la parte di investimento superiore ad Euro 5.000.000 non sara' concesso alcun contributo.
Roma, 7 aprile 2003

Il direttore generale del
Dipartimento delle politiche di
mercato della Direzione generale
per la pesca e l'acquacoltura:
Tripodi
----> Vedere allegato da pag. 48 a pag. 52 della G.U. <----
Allegato I

CONTO DI GESTIONE PREVISIONALE

----> Vedere allegato a pag. 53 della G.U. <----
Allegato II

TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

----> Vedere allegato a pag. 54 della G.U. <----
Allegato III

PRODOTTI TRASFORMATI/COMMERCIALIZZATI PRIMA E DOPO L'INVESTIMENTO
----> Vedere allegato a pag.55 della G.U. <----
Allegato IV

PIANO D'INVESTIMENTO
----> Vedere allegato alle pagg. 56 e 57 della G.U. <----
Allegato V

SCHEDA D'INVESTIMENTO
----> Vedere allegato a pag. 58 della G.U. <----