Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2003 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 19 giugno 2003, n. 179 |
Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo; Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle stesse sono stabilite con decreto direttoriale emanato dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attributo all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, con il quale si riordina l'Istituto per il credito sportivo; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288; Visto il regolamento speciale disciplinante il concorso pronostici Totocalcio, approvato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1963 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento speciale disciplinante il concorso pronostici Totogol, approvato con decreto del Ministro delle finanze 10 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni; Visto i pareri favorevoli del Comitato generale per i giochi, espressi nelle sedute del 20 gennaio 2003 e del 14 maggio 2003, relativamente al piano di rilancio dei concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive, ed in particolare il rinnovamento dei concorsi pronostici Totocalcio e Totogol nonche' l'introduzione del concorso pronostici "il9", abbinato al Totocalcio; Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2003; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-8903/UCL del 6 giugno 2003;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1 Oggetto del regolamento e definizioni
1. Il presente regolamento definisce le regole generali relative ai concorsi pronostici su base sportiva, comprese quelle riferite alla gestione ed al controllo dei flussi finanziari relativi all'attivita' di vendita degli stessi, nonche' le regole di gioco dei concorsi pronostici Totocalcio, "il9", abbinato al Totocalcio e Totogol. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per: AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano; apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperto il concorso ed il totalizzatore nazionale viene abilitato ad accettare giocate; cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una giocata a caratura, anche speciale, e costituisce ricevuta di partecipazione; chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuso il concorso ed il totalizzatore nazionale non viene piu' abilitato ad accettare giocate; colonna unitaria, i quattordici pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente al concorso pronostici Totocalcio; i nove pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente al concorso pronostici "il9", abbinato al Totocalcio; combinazione unitaria, relativamente al concorso pronostici Totogol, gli otto numeri corrispondenti agli otto eventi, indicati nella schedina di gioco, per i quali il partecipante pronostica che sara' realizzato il piu' elevato numero di reti nonche' il numero indicante l'evento del gruppo speciale di 4 eventi ulteriori, per il quale il partecipante pronostica che sara' realizzato il piu' elevato numero di reti; commissione di controllo, l'organo deputato al controllo, accertamento e verbalizzazione finale di tutte le operazioni inerenti alla chiusura dell'accettazione, alla determinazione dei montepremi, allo spoglio, alla determinazione ed al riscontro delle colonne unitarie vincenti, al calcolo delle quote di vincita ed alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi pronostici su base sportiva; concessionario, l'operatore di gioco selezionato da AAMS, attraverso procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento di attivita' e funzioni pubbliche relative all'esercizio dei concorsi pronostici connessi ad eventi sportivi; concessione, l'atto di affidamento ai concessionari di attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici; concorso, per tutti i concorsi pronostici su base sportiva, l'insieme degli eventi sportivi, disputati anche in piu' giorni, oggetto del pronostico del partecipante; concorso di chiusura definitiva, per il concorso pronostici Totocalcio indica l'ultimo concorso pronostici Totocalcio per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici "il9", abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'ultimo concorso pronostici "il9" per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici Totogol l'ultimo concorso pronostici Totogol per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; concorsi pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva; evento, per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato "il9", un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalita' od in una sua frazione temporale, od un'azione dell'avvenimento stesso sul cui esito si esprime un pronostico; per il concorso pronostici Totogol, indica un avvenimento sportivo od una frazione di avvenimento sportivo; giocata, la scritturazione di una serie di colonne o combinazioni unitarie su un'unica schedina di gioco; giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale; giocata a caratura, la ripartizione, tra piu' partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica; giocata a caratura speciale, la ripartizione tra piu' partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o di una giocata sistemistica; giocata sistemistica o a sistema, per il concorso pronostici Totocalcio e l'abbinato concorso pronostici "il9", la scritturazione abbreviata, su un'unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due o tre pronostici, vale a dire varianti doppie o triple, per uno o piu' degli eventi oggetto del concorso; per il concorso pronostici Totogol, la scritturazione abbreviata di una serie di combinazioni unitarie derivanti dalla espressione di un numero maggiore di pronostici rispetto agli 8 richiesti o da un numero maggiore di pronostici rispetto all'unico richiesto per il gruppo speciale di 4 eventi ulteriori; giocata valida, la giocata accettata e successivamente non annullata dal partecipante; la giocata valida determina le colonne o combinazioni unitarie valide da considerare ai fini della individuazione delle colonne o combinazioni unitarie vincenti; jackpot, per il concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1ª categoria e riassegnato esclusivamente alla medesima categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici "il9", abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici Totogol, rispettivamente, gli autonomi montepremi non distribuiti in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1ª o di 2ª categoria e riassegnati, corrispondentemente, alla 1ª od alla 2ª categoria del concorso immediatamente successivo; operatore di gioco, un soggetto con competenze specialistiche nella fornitura di servizi di gioco; partecipante, colui che effettua la giocata accettata; posta, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna unitaria o combinazione unitaria giocata; premio precedente di partecipazione, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalita' definite per il singolo concorso pronostici su base sportiva, subito dopo l'accettazione della sua giocata e comunque prima della chiusura dell'accettazione; premio successivo di partecipazione, il premio, assegnato successivamente alla proclamazione della combinazione o colonna unitaria vincente, al parte-cipante, in base alle modalita' definite per il singolo concorso pronostici su base sportiva, a fronte del possesso e della riconsegna della ricevuta di partecipazione attestante una precedente giocata non vincente un premio a punteggio; premio a punteggio, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalita' definite per il singolo concorso pronostici, a fronte del possesso e della riconsegna della ricevuta di partecipazione, in funzione dei punti conseguiti attraverso i pronostici espressi in ogni colonna o combinazione unitaria precedentemente giocata; punti di pagamento dei premi, i punti individuati dal concessionario nell'ambito della propria organizzazione, resi pubblici dal concessionario medesimo e comunicati ad AAMS prima dell'inizio dell'attivita' di concessione, abilitati alla ricezione delle ricevute di partecipazione vincenti emesse da un punto di vendita collegato con il concessionario stesso ed al pagamento dei premi ai vincitori di importo superiore ad una determinata soglia; punto di vendita, un qualsiasi esercizio commerciale, munito di terminale di gioco, aperto al pubblico, ovvero agenzia di scommesse ovvero totoricevitore, che aderisce ad un singolo concessionario con il quale e' anche collegato telematicamente e che, previo nulla osta da parte di AAMS, gestisce il rapporto con l'utente, effettua le giocate sui terminali di gioco e paga le vincite di determinata entita'; resto, i decimali di euro risultanti dal troncamento delle quote unitarie di vincita; ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione del premio; saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso colonnare complessivo dei punti di vendita collegati al concessionario per i concorsi chiusi nella settimana contabile di riferimento, il compenso relativo agli stessi punti di vendita e le vincite da essi pagate nell'arco della settimana contabile di riferimento; settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedi' e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si giocano i concorsi pronostici; schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione e' esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante; terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti; totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva nonche' di altri, eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive; totoricevitore, il titolare di una concessione rilasciata in precedenza dal CONI per la vendita di concorsi pronostici su base sportiva, cosi' come previsto dalla deliberazione della giunta esecutiva CONI n. 486 del 1997, avente durata di quattro anni e prorogata annualmente per due volte, con scadenza ultima il 30 giugno 2003.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate nel decreto ministeriale. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, dettano rispettivamente la disciplina generale e la regolamentazione attuativa delle attivita' di gioco. - Si riproduce il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Si riporta il testo dell'art. 16, comma 1 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale): "Il Ministro delle finanze puo' disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) da parte dei soggetti cui e' affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture ed impianti gia' utilizzati nell'esercizio delle loro attivita'. Con riferimento a tali nuove scommesse, nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e
proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze e' altresi' stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non puo' superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale". - Il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, contiene il regolamento per l'autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate, relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici. - Si riporta il testo dell'art. 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia): "1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria; b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo della legge 13 maggio 1999, n. 133. La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le modalita' tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premio sono comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti". - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, reca: "Regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 2001". - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453, contiene il regolamento per il riordino dell'Istituto per il credito sportivo. - Il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, detta norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. - Il decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1963, successivamente modificato ed integrato, contiene il regolamento dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (regolamento Totocalcio). - Il decreto del Ministro delle finanze 10 marzo 1993, successivamente modificato ed integrato, contiene il regolamento dei concorso pronostici denominato "Toto 1X2" connesso con le partite di calcio o con altre manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato Olimpico Nazionale Italiano
(regolamento Totogol).
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| Art. 2 Oggetto dei concorsi pronostici
1. L'oggetto dei concorsi pronostici consiste nell'esprimere il pronostico sugli eventi sportivi previsti dallo specifico concorso pronostici. |
| Art. 3 Modalita' di partecipazione ai concorsi pronostici e posta di gioco
1. La partecipazione al concorso avviene utilizzando apposite schedine di gioco, oppure con digitazione diretta dei pronostici sul terminale di gioco, ovvero per via telematica o telefonica. Le modalita' di partecipazione in via telematica o telefonica sono stabilite dal direttore generale di AAMS ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156. 2. E' consentita la partecipazione al concorso anche mediante giocate sistemistiche, giocate a caratura e giocate a caratura speciale. 3. La posta, per ogni colonna unitaria, e' comprensiva del diritto fisso, di cui all'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'aggio spettante al punto di vendita. L'importo della posta e' determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Note all'art. 3: - Il decreto ministeriale 15 febbraio 2001, n. 156, concerne: "Regolamento recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giuochi e concorsi pronostici". - Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica): "Art. 27 (Imposte sulle giuocate dei concorsi pronostici). - 1. A decorrere dal primo concorso pronostici successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle giuocate dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE) i concorrenti sono tenuti a corrispondere, all'atto dell'effettuazione delle giuocate stesse, un diritto fisso di lire 100 per ogni posta del giuoco da ripartire, per ciascun concorso, nella misura del 65 per cento all'erario e del 35 per cento al monte premi dei concorsi medesimi. Su tale diritto fisso nessuna somma e' dovuta ai ricevitori. 2. L'ammontare complessivo dei diritti spettanti all'erario viene versato dagli enti gestori dei concorsi pronostici in apposito capitolo del bilancio della entrata dello Stato, entro il termine e con le modalita' previste per il versamento dell'imposta unica sui giuochi di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379. 3. Delle maggiori entrate derivanti dal comma 2 relative al concorso pronostici gestito dal CONI, una quota pari a lire 20 miliardi annui e' attribuita all'Istituto per il credito sportivo per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni. 4. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, si applicano anche ai finanziamenti previsti dalla legge 7 agosto 1989, n. 289.". - Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia): "Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria; b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le modalita' tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. 3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del capo VI della presente legge, e' prioritariamente addetto alla realizzazione del piano straordinario di accertamento di cui all'art. 1, comma 7, previa adeguata ed idonea formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, senza oneri finanziari per l'Agenzia delle entrate. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze puo' stipulare apposite convenzioni con universita' degli studi, nonche' avvalersi, previa autorizzazione, di personale docente universitario, anche in posizione di aspettativa o fuori ruolo. 4. Con le modalita' previste dal comma 4 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2 e 3 dell'art. 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dai regolamenti di amministrazione delle agenzie fiscali, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti appartenenti alle strutture interessate dal riordino previsto dal presente articolo puo' essere disposto unilateralmente il passaggio ad altro incarico, fermo restando, fino alla scadenza del contratto, il trattamento economico previsto. 5. L'art. 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, si interpreta nel senso che le relative disposizioni si applicano a tutti i beni immobili compresi nelle saline gia' in uso dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'Ente tabacchi italiani, non destinati, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale.".
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| Art. 4 Ricevuta di partecipazione
1. La partecipazione al concorso, se effettuata presso i punti di vendita, e' attestata unicamente dalla ricevuta di partecipazione emessa dal terminale di gioco. Per le giocate effettuate in via telematica o telefonica, il direttore generale di AAMS individua, con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, anche la disciplina relativa alle modalita' di attestazione di partecipazione. 2. Il controllo della rispondenza dei pronostici riportati sulla ricevuta con quelli dettati o indicati sulla schedina di gioco e' a carico del partecipante, il quale deve segnalare immediatamente eventuali difformita'. In caso di difformita', il partecipante puo' chiedere l'annullamento della ricevuta entro i centottanta secondi successivi all'accettazione della giocata, purche' l'accettazione del concorso sia ancora aperta. L'orario di riferimento e' quello del totalizzatore nazionale. 3. In deroga a quanto stabilito dal precedente comma 2, non sono annullabili le giocate per le quali e' stato riscosso un premio precedente di partecipazione e quelle a caratura. 4. Le ricevute delle giocate annullate sono ritirate e conservate dal concessionario per cinque anni. |
| Art. 5 Ripartizione della posta
1. La posta dei concorsi pronostici e' ripartita, secondo quanto gia' disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, dall'articolo 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117, dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, dall'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dall'articolo 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464 e dall'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, nelle seguenti percentuali: a) aggio al punto di vendita 8%; b) montepremi: 34,65%; c) contributo CONI: 18,77%; d) contributo all'Istituto per il credito sportivo: 2,45%; e) imposta unica: 30,42%; f) contributo alle spese di gestione di AAMS: 5,71%.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma): "Art. 2. Il patrimonio dell'Istituto e' costituito ...(omissis)... Costituisce altresi' elemento patrimoniale dell'istituto il versamento da parte del C.O.N.I. dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496". "Art. 5. L'Istituto puo' concedere contributi agli interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalita' della presente legge, con le disponibilita' di un fondo speciale costituito presso l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte del C.O.N.I. dell'aliquota dell'1 per cento calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonche' con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza ...(omissis)..". - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117 (Modifiche alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, istitutiva di una imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni): "Art. 2. Il fondo premi nei giuochi di abilita' e nei concorsi pronostici esercitati tanto dallo Stato che dal CONI e dall'UNIRE, ai sensi del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e' costituito dal 38 per cento dell'intero complessivo ammontare delle poste di giuoco determinato a norma dell'art. 1.". - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555 (Disposizioni in materia di interventi finanziari per i settori dello spettacolo): "Art. 3. Sui concorsi pronostici il cui esercizio e' riservato al Comitato Olimpico Nazionale Italiano, l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni, e' dovuta nell'aliquota fissa del 26,80 per cento. ...(Omissis)...". - Si riporta il testo dell'art. 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica): "Art. 27 (Imposte sulle giuocate dei concorsi pronostici). - A decorrere dal primo concorso pronostici successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle giuocate dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE) i concorrenti sono tenuti a corrispondere, all'atto dell'effettuazione delle giuocate stesse, un diritto fisso di lire cento per ogni posta del giuoco da ripartire, per ciascun concorso, nella misura del 65 per cento all'erario e del 35 per cento al monte premi dei concorsi medesimi. Su tale diritto fisso nessuna somma e' dovuta ai ricevitori ....(omissis)...". - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, in materia di imposta sugli intrattenimenti): "Art. 2 (Disposizioni di coordinamento normativo). - 1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ... (omissis)...; b) nell'art. 21, comma 2, le parole "dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379" sono sostituite dalle seguenti: "dall'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504".
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| Art. 6 Conservazione e protezione dei dati delle giocate
1. Ogni singola giocata registrata dal totalizzatore nazionale e' successivamente archiviata con modalita' che ne consentono la rilettura ed impediscono l'alterazione dei dati conservati. 2. Alla chiusura dell'accettazione, la commissione di controllo, di cui all'articolo 7, sovrintende alla registrazione delle giocate accettate su supporto non riscrivibile e verifica il montepremi complessivo del concorso. 3. I dati relativi al totale delle giocate, al loro importo complessivo ed i supporti contenenti tutte le giocate accettate nel concorso sono consegnati alla commissione di controllo. 4. AAMS provvede alla custodia dei dati e del supporti di cui al comma 3. |
| Art. 7 Commissione di controllo
1. La commissione di controllo e' istituita da AAMS ed opera presso la sede dalla stessa indicata. 2. La commissione e' composta da: a) un rappresentante di AAMS, con qualifica di dirigente generale, che la presiede; b) un rappresentante di AAMS, con qualifica di dirigente; c) un rappresentante del CONI, con qualifica di dirigente. Le funzioni di segretario della commissione sono assolte da un dipendente di AAMS con qualifica non inferiore alla categoria C1. 3. Oltre ai membri effettivi sono nominati membri supplenti. 4. La commissione di controllo, oltre ai compiti esplicitamente previsti dal presente decreto, decide sui ricorsi presentati dai partecipanti. I ricorsi devono essere inviati per iscritto alla commissione di controllo, tassativamente entro i termini di decadenza previsti dal successivo articolo 17 accompagnati dal pagamento di Euro 50,00 (cinquanta/00) a titolo di rimborso spese e di diritti di segreteria. Le decisioni della commissione di controllo sono prese entro trenta giorni dalla data di ricezione del ricorso e sono pubblicate sul primo bollettino ufficiale immediatamente successivo alla decisione. 5. E' fatta comunque salva l'esperibilita' dell'azione innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria, avverso la decisione sul ricorso della commissione di controllo ovvero in mancanza di tale ricorso. |
| Art. 7-bis (4) (( (Validita' dei risultati).
1. Ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente del concorso e' assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS sulla scorta dell'acquisizione di plurime informazioni tramite media ed internet. 2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorita' sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso. 3. Per la determinazione della colonna vincente si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 12, relativamente agli eventi: a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito; b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo sulla scorta dell'acquisizione di plurime informazioni tramite media ed internet; c) che AAMS, sulla scorta dell'acquisizione di plurime informazioni tramite media ed internet, dichiara non validi prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale. 4. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per qualsiasi motivo, uno o piu' eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera a), per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato "il 9" l'evento, ai fini del concorso, e' considerato non disputato ed e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici Totogol e quello ad esso abbinato "+Gol" l'evento, ai fini del concorso, e' considerato non disputato e si assumera' quale risultato valido, ai fini della determinazione della colonna vincente, quello del primo evento valido in schedina. 5. In deroga a quanto previsto al precedente comma 4, sono considerati, comunque, validi gli eventi che sono rinviati al giorno successivo. 6. Se uno o piu' eventi sono dichiarati sospesi nel giorno prestabilito per l'avvenimento, ovvero nel giorno successivo qualora ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, gli eventi, ai fini del concorso, sono considerati non conclusi. 7. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per qualsiasi motivo, uno o piu' eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b), per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato "il 9" e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici Totogol e quello ad esso abbinato "+Gol" e' considerato valido il risultato conseguito sul campo al momento dell'ultima interruzione prima della dichiarazione di non conclusione dell'evento. 8. Per il concorso pronostici Totocalcio nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo di quattro, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici "il 9", abbinato al Totocalcio, nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo di tre, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici Totogol nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo di quattro, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), si assumera' quale risultato valido ai fini della determinazione della colonna vincente quello del primo evento valido in schedina; per il concorso pronostici "+Gol", abbinato al Totogol, nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo di tre, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), si assumera' quale risultato valido ai fini della determinazione della colonna vincente quello del primo evento valido in schedina. 9. Per il concorso pronostici Totocalcio e il concorso pronostici Totogol nel caso in cui piu' di quattro eventi, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, dichiara l'annullamento del relativo concorso disponendo il rimborso totale delle giocate effettuate dai partecipanti; per il concorso pronostici "il 9", abbinato al Totocalcio, e per il concorso pronostici "+Gol", abbinato al Totogol, nel caso in cui piu' di tre eventi, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, dichiara l'annullamento del relativo concorso disponendo il rimborso totale delle giocate effettuate dai partecipanti. AAMS ha, altresi', facolta' di anticipare la chiusura dell'accettazione stessa. 10. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, e' stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione e' fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati. 11. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso e' annullato. 12. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico richiesto sull'esito finale delle partite stesse si intende riferito, se non diversamente specificato, al risultato conseguito al termine dei tempi regolamentari.))
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D. 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che: "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente". |
| Art. 8 Pubblicita'
1. Tutte le comunicazioni relative a ciascun concorso sono pubblicate su un bollettino ufficiale affisso presso gli uffici, centrali e periferici, di AAMS e presso ogni punto di vendita, il bollettino ufficiale e' trasmesso, anche per via telematica, ai concessionari che ne trasmettono copia a ciascun punto di vendita per l'affissione. 2. Gli esiti dei concorsi, vale a dire la validazione dei risultati, il montepremi, la colonna o la combinazione unitaria vincente, le quote di vincita e l'elenco delle giocate aventi diritto ai premi successivi di partecipazione, sono comunicati ufficialmente, attraverso il bollettino ufficiale, entro il giorno successivo alla data di proclamazione delle giocate vincitrici dei premi successivi di partecipazione. 3. Copia del presente regolamento e' esposta in ogni punto di vendita in modo da consentire a chiunque di prenderne visione. |
| Art. 9 Raccolta degli incassi delle giocate e compenso ai punti di vendita
1. La raccolta delle giocate del concorsi pronostici e' effettuata dai concessionari attraverso i punti di vendita collegati, per i quali AAMS ha rilasciato nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici. 2. Gli incassi delle giocate, al netto dei compensi dovuti ai punti di vendita e dagli stessi direttamente trattenuti, costituiscono gli incassi colonnari netti. |
| Art. 10 Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie
1. Al singolo concessionario e' fornita la rendicontazione della gestione finanziaria, da parte del totalizzatore nazionale, relativamente alla settimana contabile di riferimento. Il rendiconto della gestione finanziaria e' messo a disposizione del concessionario, entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento. Il rendiconto contiene le seguenti informazioni: a) importo totale da versare; b) incasso totale lordo delle giocate raccolte, per tutti i concorsi di cui e' chiusa l'accettazione, nella settimana contabile di riferimento; c) aggio totale, trattenuto dai punti di vendita, relativo all'incasso di cui al punto b); d) importo totale delle vincite pagate dai punti vendita nella settimana contabile di riferimento; e) incasso di ciascun concorso di cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento; f) aggio, trattenuto dai punti di vendita, per l'incasso di ciascun concorso; g) elenco delle vincite pagate dai punti di vendita nella settimana contabile di riferimento. 2. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS, in dipendenza della concessione, sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1, lettera a). |
| Art. 11 Verifica delle ricevute di partecipazione
1. La ricevuta di partecipazione, in originale ed integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione dei premi, solo a seguito di avvenuta verifica. Il concessionario verifica, attraverso i punti di vendita con esso collegati e attraverso la propria organizzazione, nei casi di premi superiori a 3.000,00 (tremila/00) euro, l'eventuale non contraffazione materiale della ricevuta di partecipazione; il totalizzatore nazionale ne verifica i dati identificativi in essa contenuti. |
| Art. 12 Modalita' di pagamento delle vincite
1. I concessionari pagano le vincite di propria competenza secondo le modalita' previste dai successivi articoli 13, 14 e 15. 2. Il concessionario e' tenuto a custodire le ricevute di partecipazione vincenti e pagate, direttamente ovvero per il tramite dei punti di vendita collegati, per un periodo di 5 anni. |
| Art. 13 Modalita' di pagamento delle vincite di importo fino a 3.000,00 euro
1. I possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo fino a 3.000,00 euro, possono recarsi, a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, oltre che presso il punto di vendita nel quale hanno effettuato la giocata, anche presso qualsiasi altro punto di vendita collegato con il medesimo concessionario per riscuotere, previa verifica della ricevuta stessa, secondo le modalita' previste dal precedente articolo 11, il pagamento del premio in contanti. 2. Sulla ricevuta di partecipazione e' indicato il concessionario cui e' collegato il punto di vendita che ha emesso la ricevuta; presso ogni singolo punto di vendita e' pubblicizzato il concessionario con cui esso e' collegato. |
| Art. 14 Modalita' di pagamento delle vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro
1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro puo' avvenire attraverso due distinte modalita': a) entro 45 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso un qualsiasi sportello degli istituti di credito convenzionati, il cui elenco e' pubblicato sul sito internet www.aams.it, per la riscossione del premio. La riscossione avviene, a seguito di invio al concessionario interessato, da parte dell'istituto di credito cui e' stata presentata la ricevuta di partecipazione, della ricevuta stessa e previa verifica secondo le modalita' previste dal precedente articolo 11, mediante accredito, da parte dell'istituto di credito cui e' stata presentata la ricevuta di partecipazione, sul conto corrente bancario del vincitore oppure in contanti, presso il medesimo sportello bancario di presentazione della ricevuta; b) entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento dei premi per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalita' previste dal precedente articolo 11. La riscossione avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso oppure in contanti. 2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di 20 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera a), ed entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera b). |
| Art. 15 Modalita' di pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro
1. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 100.000,00 euro puo' avvenire attraverso due distinte modalita': a) entro 30 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso un qualsiasi sportello degli istituti di credito convenzionati, il cui elenco e' pubblicato sul sito internet www.aams.it, per la riscossione del premio. La riscossione avviene, a seguito di invio al concessionario interessato, da parte dell'istituto di credito cui e' stata presentata la ricevuta di partecipazione, della ricevuta stessa e previa verifica secondo le modalita' previste dal precedente articolo 11, mediante accredito, da parte dell'istituto di credito cui e' stata presentata la ricevuta di partecipazione, sul conto corrente bancario del vincitore oppure in contanti, presso il medesimo sportello bancario di presentazione della ricevuta. b) entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, i possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi presso i punti di pagamento dei premi per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalita' previste dal precedente articolo 11. La riscossione avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso oppure in contanti. 2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di 23 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera a), ed entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta, nel caso di cui alla lettera b). |
| Art. 16 Versamenti al concessionario per il pagamento delle vincite
1. AAMS, con cadenza bisettimanale, sulla base delle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti verificate dal singolo concessionario, effettua il versamento, sul conto corrente comunicato ad AAMS dallo stesso concessionario all'inizio dell'attivita' oggetto della concessione ed ad esso intestato, dell'importo complessivo dei premi di cui ai precedenti articoli 14 e 15. Il concessionario provvede al versamento dei premi a ciascun vincitore con le modalita' indicate dallo stesso, entro e non oltre i termini di cui ai precedenti articoli 14 e 15. |
| Art. 17 Termini di decadenza
1. Ferma la sussistenza del credito maturato i vincitori decadono dal diritto alla riscossione dei premi presso i punti di vendita e gli sportelli nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non e' effettuata, secondo le modalita' di cui al precedente articolo 11, nel termine di 90 giorni dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi. |
| Art. 18 Oggetto del concorso pronostici Totocalcio
1. Il concorso pronostici Totocalcio consiste nell'esprimere quattordici pronostici sull'esito di quattordici eventi, connessi a competizioni sportive, determinati da AAMS. |
| Art. 19 Modalita' di indicazione dei pronostici
1. I pronostici possono essere effettuati, presso il punto di vendita, ad opera del partecipante, contrassegnandoli su una schedina di gioco ovvero mediante dettatura. 2. I pronostici sono espressi attraverso i segni convenzionali 1, X, 2: a) nel caso di eventi relativi a partite di calcio per i quali e' richiesto il pronostico sull'esito finale o parziale della partita stessa, con il segno 1 si pronostica la vittoria della prima squadra indicata per ogni evento, con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda squadra indicata per ogni evento e con il segno X si pronostica il loro pareggio; b) nel caso di eventi relativi a tutti gli sport per i quali e' richiesto il pronostico sull'esito conseguito da singoli competitori o squadre, per ogni singolo nome: con il segno 1 si pronostica il piazzamento dal 1° al 3° posto; con il segno X il piazzamento dal 4° al 6° posto; con il segno 2 si indica il piazzamento oltre al 6° posto o la mancata classificazione del competitore o della squadra; c) nel caso di eventi relativi a competizioni nazionali ed internazionali di calcio o di altre manifestazioni sportive suddivise in gironi, batterie o gruppi, per i quali e' richiesto il pronostico riguardo il piazzamento delle squadre: con il segno 1 si pronostica il piazzamento al 1° posto; con il segno X si pronostica il piazzamento al 2° posto; con il segno 2 si pronostica il piazzamento dal 3° posto o la mancata classificazione delle squadre nei gironi, nelle batterie o nei gruppi in cui risultano inserite; d) nel caso di eventi relativi a partite di pallavolo per i quali e' richiesto il pronostico sull'esito finale della partita: con il segno 1 si pronostica la vittoria della prima squadra indicata per ogni evento entro il 4° set, con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda squadra indicata per ogni evento entro il 4° set e con il segno X si pronostica la vittoria di una delle due squadre al 5° set; e) nel caso di eventi relativi a partite di pallacanestro per i quali e' richiesto il pronostico sull'esito finale della partita: con il segno 1 si pronostica la vittoria della prima squadra indicata per ogni evento entro i tempi regolamentari, con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda squadra indicata per ogni evento entro i tempi regolamentari e con il segno X si pronostica la vittoria di una delle due squadre ai tempi supplementari. 3. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totocalcio contengono: a) i quattordici eventi prescelti per il concorso; b) da due a otto colonne, costituite ciascuna da tre caselle per ogni evento, contraddistinte dai segni convenzionali 1, X, 2. 4. AAMS stabilisce le caratteristiche delle schedine di gioco universali, valide per ogni concorso, in cui i quattordici eventi sono indicati con un numero d'ordine progressivo da 1 a 14; AAMS pubblicizza, attraverso il bollettino ufficiale, i contenuti specifici del concorso prima dell'apertura dello stesso. 5. Il partecipante esprime il proprio pronostico sulle schedine di gioco contrassegnando, per ciascun evento, la casella del segno convenzionale 1, X, 2, corrispondente al risultato pronosticato. 6. La giocata minima non puo' essere inferiore a 2 colonne unitarie. La giocata massima relativa al concorso pronostici Totocalcio non puo' superare le 8.192 colonne unitarie. |
| Art. 20 Giocate sistemistiche ed a caratura
1. Per le giocate sistemistiche effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema e' sviluppato automaticamente dal terminale di gioco; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la ricevuta e' emessa solo dopo il consenso del partecipante stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti all'articolo 21, comma 2. 2. Per le giocate effettuate per via telematica o telefonica, e modalita' di sviluppo del sistema, la richiesta e la conferma del consenso da parte del partecipante e la forma di certificazione della giocata sono definite dal decreto del direttore generale di AAMS, di cui all'articolo 3, comma 1. 3. La giocata a caratura minima non puo' essere inferiore a 16 colonne unitarie. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero delle cedole di caratura e' compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 99. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura e' pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. 4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi: a) denominazione del concessionario; b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente; c) identificativo o logo grafico del concorso Totocalcio; d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo; e) pronostici contenuti nella giocata; f) numero delle colonne unitarie accettate; g) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale; h) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata; i) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura e' arrotondato al centesimo di euro superiore; j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale; k) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito dalla giocata. 5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, della eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente fra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse. 6. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione, eventualmente vinto, il terminale di gioco emette ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso. 7. Le modalita' di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono disciplinate con successivo provvedimento del direttore generale di AAMS. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata e' effettuata direttamente dal concessionario. |
| Art. 21 Ricevuta di partecipazione
1. La ricevuta di partecipazione e' emessa dal terminale di gioco solo dopo che la giocata e' stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale. 2. La ricevuta contiene almeno i seguenti elementi: a) denominazione del concessionario; b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente; c) identificativo o logo grafico del concorso Totocalcio; d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo; e) pronostici contenuti nella giocata; f) numero delle colonne unitarie accettate; g) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale; h) importo della giocata; i) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale; j) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito dalla giocata. 3. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione il terminale di gioco emette, inoltre, ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso. |
| Art. 22 Tipologie dei premi del concorso e loro assegnazione
1. Il concorso pronostici Totocalcio assegna tre tipologie di premio: premi precedenti di partecipazione, premi successivi di partecipazione e premi a punteggio; solo i premi precedenti di partecipazione sono cumulabili con le altre due tipologie di premio. 2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie accettate, ai fini del concorso pronostici Totocalcio, alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima colonna unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo di ogni singolo premio e' di 100,00 euro. 3. I premi successivi di partecipazione sono sorteggiati tra tutte le giocate valide di ogni concorso pronostici Totocalcio, secondo le modalita' di cui ai successivi commi 7, 8 e 9; tali premi non sono assegnati nei concorsi in cui risultano valide meno di 1.000.000 di colonne. I premi successivi di partecipazione sono divisi, a loro volta, nelle seguenti due tipologie: a) premi allo zero, dell'importo unitario pari a 4.000,00 euro, assegnati per sorteggio alle giocate in cui sono presenti colonne unitarie con zero punti e che non hanno conseguito premi a punteggio di cui al successivo comma 11; b) premi alle altre categorie non vincenti, dell'importo unitario pari a 2.000,00 euro, assegnati per sorteggio alle giocate in cui sono presenti colonne unitarie con punteggio diverso da quello di cui alla precedente lettera a), e che non hanno conseguito premi a punteggio di cui al successivo comma 11. 4. Per ciascun concorso, AAMS assegna premi successivi di partecipazione in ragione di un premio ogni 1.000.000 di colonne valide; il numero complessivo delle colonne valide del concorso e' arrotondato per difetto al milione. 5. I premi di cui al comma 3, lettera a), sono in numero pari al 33 per cento del numero totale dei premi successivi di partecipazione di cui al comma 4; nel caso in cui l'applicazione di tale percentuale determini un numero con decimali, si applica il criterio dell'arrotondamento all'unita' superiore; in ogni caso il numero dei premi di cui al comma 3, lettera a), non puo' essere superiore a 3. 6. I premi di cui al comma 3, lettera b), sono pari al numero totale dei premi successivi di partecipazione di cui al comma 4, dedotto il numero dei premi di cui al comma 3, lettera a). 7. Con riferimento ai premi di cui al comma 3, lettera a), tra tutte le giocate che non hanno conseguito premi a punteggio ed in cui sono presenti colonne unitarie con zero punti, vengono sorteggiate tante giocate vincenti quanti sono i premi assegnabili in base al criterio di cui al precedente comma 5. 8. AAMS, con riferimento ai premi di cui al precedente comma 3, lettera b), provvede: a) al sorteggio di una categoria di punteggio diversa da zero, tra quelle non comprese nelle categorie di vincita previste per i premi di cui al successivo comma 11; b) all'individuazione, tramite il totalizzatore nazionale, di tutte le giocate in cui sono ricomprese le colonne unitarie corrispondenti alla categoria individuata alla precedente lettera a); c) al sorteggio delle giocate vincenti, nell'ambito delle giocate di cui alla precedente lettera b), in numero pari ai premi successivi di partecipazioni assegnabili in base al criterio previsto dal precedente comma 6. 9. Il sorteggio dei premi successivi di partecipazione avviene, alla presenza della commissione di controllo che ne verifica la regolarita', entro le ore 24,00 del giorno successivo alla determinazione della colonna unitaria vincente. I sorteggi di cui ai precedenti commi 3, lettera a), e 8, lettera c), avvengono in base ai seguenti criteri: a) ordinamento delle giocate in funzione del codice univoco assegnato dal totalizzatore nazionale e relativa numerazione progressiva delle giocate stesse; b) archiviazione delle giocate ordinate, di cui alla lettera a), su supporto magnetico non riscrivibile; c) estrazione, attraverso un apposito programma software, le cui caratteristiche tecniche sono definite con decreto del direttore generale di AAMS, di numeri casuali che individuano la posizione delle giocate vincenti nell'ambito dell'archivio di cui alla lettera b). Il programma software prevede l'inserimento dei parametri riguardanti il numero delle giocate sorteggiabili nonche' il numero, definito ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, dei premi da assegnare. 10. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento il cui risultato sia stato esattamente pronosticato. 11. Per i premi a punteggio sono previste tre categorie di vincita: a) 1ª categoria, per le colonne unitarie con 14 punti; b) 2ª categoria, per le colonne unitarie con 13 punti; c) 3ª categoria, per le colonne unitarie con 12 punti. |
| Art. 23 Validita' dei risultati
1. Ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente del concorso e' assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS in conformita' alle prime comunicazioni del CONI. 2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorita' sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso. 3. Per la determinazione della colonna vincente si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9, relativamente agli eventi: a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito; b) che vengono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo in conformita' alle prime comunicazioni del CONI; c) che AAMS dichiara non validi prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale. 4. Sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per dichiarata causa di forza maggiore, sono rinviati al giorno successivo. Se la disputa dell'evento rinviato e' stabilita in giorno diverso da quello immediatamente successivo, l'evento, ai fini del concorso, e' considerato non disputato e rientra nella disciplina prevista dal successivo comma 6. 5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, e' stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione e' fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati. 6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per qualsiasi motivo, uno o piu' eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b), e' loro attribuito convenzionalmente il segno per essi percentualmente piu' pronosticato, risultante dalle elaborazioni del totalizzatore nazionale, arrotondando le percentuali alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui, per lo stesso evento, la percentuale dei pronostici su due o tre segni risulta equidistribuita, e' convenzionalmente assunto il seguente ordine: 1, X, 2. 7. Nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo di sette, sono nelle condizioni di cui al precedente comma 3, lettera c), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi. 8. Nel caso in cui piu' di sette eventi, sono nelle condizioni di cui al precedente comma 3, lettera c), e' facolta' di AAMS anticipare la chiusura dell'accettazione stessa e dichiarare vincenti le colonne unitarie corrispondenti alla colonna composta dai segni fino a quel momento percentualmente piu' pronosticati, cosi' come risultante dalle elaborazioni del totalizzatore nazionale, arrotondando le percentuali alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui, per lo stesso evento, la percentuale del pronostici su due o tre segni risulta equidistribuita, e' convenzionalmente assunto il seguente ordine: 1, X, 2. 9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso e' annullato. |
| Art. 24 Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori
1. Il montepremi del concorso pronostici Totocalcio, da ripartire tra i vincitori, e' costituito dalla somma: a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b); b) dei resti del concorso precedente; c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor. 2. Il montepremi di cui al precedente comma 1 e' incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot. |
| Art. 25 Calcolo e comunicazione delle quote di vincita eventuale mancanza di vincitori
1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'articolo 24, comma 1, si deduce l'importo dei premi di partecipazione, sia precedenti che successivi, cosi' determinando la quota del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio. 2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a punteggio e' determinato nel modo seguente: a) il 40% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 1ª categoria, incrementato dell'eventuale jackpot, di cui all'articolo 24, comma 2; b) il 30% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 2ª categoria; c) il 30% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 3ª categoria. 3. Il quoziente tra il montepremi di una categoria ed il numero delle colonne unitarie vincenti della stessa costituisce la quota unitaria di vincita della categoria. 4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 14 punti, il montepremi di 1ª categoria determina il jackpot. 5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici Totocalcio non si registrino vincitori di 1ª categoria, il montepremi di 1ª categoria e' sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore. 6. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2ª categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 3ª categoria, e' ripartito tra i vincitori di 3ª categoria. 7. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3ª categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 2ª categoria, e' ripartito tra i vincitori di 2ª categoria. 8. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2ª e 3ª categoria, la somma dei relativi montepremi e' ripartita in parti uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio. 9. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una categoria inferiore e' piu' alta di quella di una categoria superiore, e' calcolata una quota unica di vincita, dividendo la somma del montepremi delle due categorie con la somma del numero delle colonne vincenti delle stesse. 10. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncamento; i decimali risultanti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore. 11. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote. 12. Qualora la commissione di controllo riscontra, per qualsiasi motivo, l'impossibilita' di determinare le quote, l'intero montepremi e' riportato sul concorso immediatamente successivo. |
| Art. 26 Oggetto del concorso pronostici "il9"
1. I primi nove pronostici di una colonna unitaria del Totocalcio costituiscono l'oggetto del concorso "il9", cui si puo' partecipare solo congiuntamente al concorso pronostici Totocalcio, mediante pagamento di una specifica posta aggiuntiva. 2. Nel caso in cui AAMS distribuisce schedine di gioco universali, valide per ogni concorso Totocalcio, i primi nove eventi di tali schedine di gioco costituiscono l'oggetto del concorso pronostici "il9". |
| Art. 27 Modalita' di indicazione della volonta' di partecipazione al concorso
1. La partecipazione al concorso "il9" si effettua contrassegnando l'apposito spazio predisposto per ogni colonna sulle schedine di gioco del concorso Totocalcio, oppure con digitazione diretta sul terminale di gioco dell'apposito simbolo. Le modalita' di partecipazione al concorso per le giocate effettuate in via telematica o telefonica sono disciplinate con il decreto del direttore generale di AAMS, di cui all'articolo 3, comma 1. 2. La partecipazione al concorso puo' essere anche di una sola posta, purche' la giocata al concorso Totocalcio, cui essa e' collegata, e' almeno di 2 colonne unitarie. La giocata massima relativa al concorso pronostici "il9" non puo' superare le 8.192 colonne unitarie. |
| Art. 28 Giocate sistemistiche ed a caratura
1. La giocata sistemistica al concorso pronostici "il9" e' effettuata utilizzando esclusivamente un sistema del concorso Totocalcio e si compone di tante colonne unitarie quante ne derivano dallo sviluppo delle sole varianti inserite nei primi nove eventi del concorso. 2. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema e' sviluppato automaticamente dal terminale di gioco anche per il concorso pronostici "il9"; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici "il9" e Totocalcio, sono comunicati al partecipante e la ricevuta e' emessa solo dopo il consenso dello stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti dall'articolo 21, comma 2. 3. Per le giocate effettuate per via telematica o telefonica, le modalita' di sviluppo del sistema, la richiesta e la conferma del consenso da parte del partecipante e la forma di certificazione della giocata sono disciplinate dal decreto del direttore generale di AAMS di cui all'articolo 3, comma 1. 4. La partecipazione al concorso effettuata attraverso giocate a caratura, e' ammessa solo in quanto parte di un sistema relativo al concorso pronostici Totocalcio. Le modalita' di effettuazione delle giocate a caratura ed il contenuto delle cedole di caratura fanno riferimento a quanto stabilito dall'articolo 20, commi 3, 4, 5 e 6. 5. Le cedole di caratura devono contenere, oltre alle informazioni previste dall'articolo 20, comma 4, anche l'informazione concernente la partecipazione al concorso pronostici "il9". 6. Le modalita' di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono stabilite con il decreto del direttore generale di AAMS di cui all'articolo 20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata e' effettuata direttamente dal concessionario. |
| Art. 29 Ricevuta di partecipazione
1. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, la ricevuta di partecipazione del concorso pronostici "il9" e' parte integrante della ricevuta relativa alla giocata per il concorso Totocalcio, cui essa e' collegata. Il contenuto della ricevuta di partecipazione fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 21, comma 2. La ricevuta di partecipazione, oltre alle informazioni previste dall'articolo 21, contiene anche l'indicazione della partecipazione al concorso pronostici "il9". |
| Art. 30 Tipologia e assegnazione dei premi del concorso
1. Il concorso "il9" assegna tre tipologie di premi: premi precedenti di partecipazione, premi successivi di partecipazione e premi a punteggio; solo i premi precedenti di partecipazione sono cumulabili con le altre due tipologie di premio. 2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie accettate ai fini del concorso pronostici "il9", alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima colonna unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo di ogni singolo premio e' di 100,00 euro. 3. I premi successivi di partecipazione, dell'importo unitario di 2.000,00 euro, sono sorteggiati tra tutte le giocate valide di ogni concorso, secondo le modalita' di cui ai successivi commi 4, 5 e 6. Tali premi non sono assegnati nei concorsi in cui risultano valide meno di 1.000.000 di colonne unitarie. 4. Per ciascun concorso, AAMS assegna premi successivi di partecipazione in ragione di un premio ogni 1.000.000 di colonne valide; il numero di colonne valide del concorso e' arrotondato per difetto al milione. 5. Successivamente AAMS provvede: a) al sorteggio di una categoria di punteggio, tra quelle non comprese nella categoria di vincita prevista per i premi a punteggio di cui al successivo comma 7; b) all'individuazione, tramite il totalizzatore nazionale, di tutte le giocate in cui sono ricomprese le colonne unitarie corrispondenti alla categoria di cui alla precedente lettera a); c) al sorteggio delle giocate vincenti, nell'ambito delle giocate di cui alla precedente lettera b), in numero pari ai premi successivi di partecipazione determinati ai sensi del comma 4. 6. Il sorteggio dei premi successivi di partecipazione avviene entro le ore 24 del giorno successivo alla determinazione della colonna vincente. Il sorteggio avviene secondo i criteri di cui all'articolo 22, comma 9. 7. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento il cui risultato e' stato esattamente pronosticato. I premi a punteggio sono assegnati alle colonne unitarie che hanno realizzato 9 punti, corrispondenti ai primi 9 pronostici della colonna vincente del concorso Totocalcio. |
| Art. 31 Validita' dei risultati
1. Ai fini della determinazione della colonna vincente del concorso "il9" e' assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS in conformita' alle prime comunicazioni del CONI. 2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorita' sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso. 3. Per la determinazione della colonna vincente del concorso, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 relativamente agli eventi: a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito; b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo in conformita' alle prime comunicazioni del CONI; c) che AAMS dichiara non validi, prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale. 4. Sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per dichiarata causa di forza maggiore, sono rinviati al giorno successivo. Se la disputa dell'evento rinviato e' stabilita in un giorno diverso da quello immediatamente successivo, l'evento ai fini del concorso, e' considerato non disputato e rientra nella disciplina prevista dal comma 6. 5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, e' stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione e' fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati. 6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora per qualsiasi motivo, uno o piu' eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b), e' loro attribuito convenzionalmente il segno per essi percentualmente piu' pronosticato per il concorso Totocalcio, risultante dalle elaborazioni del totalizzatore nazionale, arrotondando le percentuali alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui, per lo stesso evento, la percentuale del pronostici su due o tre segni risulta equidistribuita, e' convenzionalmente assunto il seguente ordine: 1, X, 2. 7. Nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo di quattro, sono nelle condizioni di cui al precedente comma 3, lettera c), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi. 8. Nel caso in cui piu' di quattro eventi sono nelle condizioni di cui al precedente comma 3, lettera c), e' facolta' di AAMS anticipare la chiusura dell'accettazione stessa e dichiarare vincenti le colonne unitarie corrispondenti alla colonna composta dai segni fino a quel momento percentualmente piu' pronosticati, cosi' come risultante dalle elaborazioni del totalizzatore nazionale, arrotondando le percentuali alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui per lo stesso evento, la percentuale dei pronostici su due o tre segni risulta equidistribuita, e' convenzionalmente assunto il seguente ordine: 1, X, 2. 9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso e' annullato. |
| Art. 32 Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori
1. Il montepremi del concorso pronostici "il9", autonomo rispetto a quello previsto per il concorso pronostici Totocalcio, da ripartire tra i vincitori, e' costituito dalla somma: a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b); b) dei resti del concorso precedente; c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor. 2. Il montepremi di cui al precedente comma 1, e' incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot. |
| Art. 33 Calcolo delle vincite e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori
1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'articolo 32, comma 1, si deduce l'importo dei premi di partecipazione, sia precedenti che successivi, cosi' determinando la quota del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio. 2. Il montepremi da destinare ai premi a punteggio, ai sensi del comma 1, ed incrementato dell'eventuale jackpot di cui all'articolo 32, comma 2, e' assegnato alle colonne unitarie vincenti con 9 punti, corrispondenti ai primi 9 pronostici della colonna vincente del concorso Totocalcio. 3. Il quoziente tra il montepremi della categoria unica ed il numero delle colonne unitarie vincenti, costituisce la quota unitaria di vincita. 4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 9 punti, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo, determinando la formazione del jackpot. 5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici "il9" non si aggiudica il jackpot, l'importo relativo e' distribuito tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio. 6. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncamento; i decimali rimanenti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore. 7. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote. 8. Nel caso in cui la commissione di controllo riscontra, per qualsiasi motivo, l'impossibilita' di determinare le quote, l'intero montepremi e' riportato sul concorso immediatamente successivo. |
| Art. 34 Oggetto del concorso
1. Il concorso Totogol consiste nel pronosticare gli 8 eventi con il piu' elevato numero di reti segnate in un gruppo di 32 eventi, nonche' nel pronosticare, in un ulteriore gruppo speciale di 4 eventi, quello con il piu' elevato numero di reti segnate. |
| Art. 35 Modalita' di indicazione dei pronostici
1. I pronostici possono essere effettuati presso il punto di vendita, ad opera del partecipante, mediante dettatura ovvero contrassegnandoli su una schedina di gioco. 2. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totogol contengono: a) l'elenco numerato dei 32 eventi prescelti per il concorso; b) l'elenco numerato dei 4 eventi componenti il gruppo speciale; c) da due a otto pannelli, costituiti ciascuno da una casella per ogni evento, con inserito il numero d'ordine corrispondente a ciascun evento. 3. Il partecipante esprime il proprio pronostico contrassegnando, in corrispondenza di ogni evento, la casella ad esso corrispondente. 4. La giocata minima non puo' essere inferiore a 2 combinazioni unitarie. La giocata massima non puo' superare le 12.870 combinazioni unitarie. 5. AAMS definisce anche le caratteristiche relative alle schedine di gioco universali, valide per ogni concorso, in cui i 32 eventi ed i 4 eventi ulteriori del gruppo speciale sono indicati, rispettivamente, con un numero d'ordine progressivo da 1 a 32 e da 33 a 36, AAMS pubblicizza, attraverso il bollettino ufficiale, i contenuti specifici del concorso prima dell'apertura dell'accettazione. |
| Art. 36 Giocate sistemistiche ed a caratura
1. Per le giocate sistemistiche effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema e' sviluppato automaticamente dal terminale di gioco; il numero delle combinazioni unitarie derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la ricevuta e' emessa solo dopo il consenso del partecipante stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti all'articolo 37, comma 2. 2. Per le giocate effettuate per via telematica o telefonica, le modalita' di sviluppo del sistema, la richiesta e la conferma del consenso da parte del partecipante e la forma di certificazione della giocata sono disciplinate dal decreto del direttore generale di AAMS di cui all'articolo 3, comma 1. 3. Una giocata sistemistica che include l'indicazione di un solo evento del gruppo speciale di 4 eventi e' effettuata contrassegnando 9, 10, 11, 12, 13, 14 o 15 delle 32 caselle corrispondenti ai pronostici stampati sulla schedina di gioco. Contrassegnando 9 eventi, lo sviluppo matematico e' di 9 combinazioni unitarie; per 10 eventi lo sviluppo matematico e' di 45 combinazioni unitarie; per 11 eventi lo sviluppo matematico e' di 165 combinazioni unitarie; per 12 eventi lo sviluppo matematico e' di 495 combinazioni unitarie; per 13 eventi lo sviluppo matematico e' di 1.287 combinazioni unitarie; per 14 eventi lo sviluppo matematico e' di 3.003 combinazioni unitarie; per 15 eventi lo sviluppo matematico e' di 6.435 combinazioni unitarie. 4. Le giocate sistemistiche possono contenere non piu' di 2 eventi del gruppo speciale di 4 eventi; in tal caso lo sviluppo matematico delle combinazioni unitarie, di cui al precedente comma 3, e' raddoppiato. 5. La giocata a caratura minima non puo' essere inferiore a 18 combinazioni unitarie. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero totale delle cedole di caratura e' compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 99. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura e' pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura. 6. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione contiene almeno i seguenti elementi: a) denominazione del concessionario; b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente; c) identificativo o logo grafico del concorso Totogol; d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo; e) pronostici contenuti nella giocata; f) numero delle combinazioni unitarie accettate; g) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale; h) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata; i) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura e' arrotondato al centesimo di euro superiore; j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale; k) eventuale premio precedente di partecipazione, conseguito dalla giocata. 7. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione dell'eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente tra l'importo del premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse. 8. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione, eventualmente vinto, il terminale di gioco emette ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso. 9. Le modalita' di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono disciplinate con il provvedimento del direttore generale di AAMS, di cui all'articolo 20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata e' effettuata direttamente dal concessionario. |
| Art. 37 Ricevuta di partecipazione
1. La ricevuta di partecipazione e' emessa dal terminale di gioco solo dopo che la giocata e' stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale. 2. La ricevuta contiene almeno i seguenti elementi: a) denominazione del concessionario; b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente; c) identificativo o logo grafico del concorso Totogol; d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo; e) pronostici contenuti nella giocata; f) numero delle combinazioni unitarie accettate; g) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale; h) importo della giocata; i) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale; j) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito dalla giocata. 3. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione il terminale di gioco emette, inoltre, ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso. |
| Art. 38 Tipologia dei premi del concorso e loro assegnazione
1. Il concorso assegna tre tipologie di premio: premi precedenti di partecipazione, premi successivi di partecipazione e premi a punteggio; solo i premi precedenti di partecipazione sono cumulabili con le altre due tipologie di premio. 2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle combinazioni unitarie accettate ai fini del concorso pronostici Totogol alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima combinazione unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo di ogni singolo premio e' di 100,00 euro. 3. I premi successivi di partecipazione, dell'importo di 2.000,00 euro ciascuno, sono sorteggiati tra tutte le giocate valide di ogni concorso, secondo le modalita' di cui ai successivi commi 4, 5 e 6; tali premi non sono assegnati nei concorsi in cui risultano valide meno di 1.000.000 di combinazioni unitarie. 4. Per ciascun concorso, AAMS assegna premi successivi di partecipazione in ragione di un premio ogni 1.000.000 di combinazioni valide; il numero di combinazioni valide del concorso e' arrotondato per difetto al milione. 5. Successivamente AAMS provvede: a) al sorteggio di una categoria di punteggio, tra quelle non comprese nelle categorie di vincita previste per i premi a punteggio di cui al successivo comma 8; b) all'individuazione, tramite il totalizzatore nazionale, di tutte le giocate in cui sono ricomprese le combinazioni unitarie corrispondenti alla categoria individuata alla precedente lettera a); c) al sorteggio delle giocate vincenti, nell'ambito delle giocate di cui alla precedente lettera b), in numero pari ai premi successivi di partecipazione determinati ai sensi del comma 4. 6. Il sorteggio dei premi successivi di partecipazione avviene entro le ore 24 del giorno successivo alla determinazione della combinazione vincente. Il sorteggio avviene secondo i criteri di cui all'articolo 22, comma 9. 7. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna combinazione unitaria valida. In ciascuna combinazione unitaria si consegue un punto per ogni evento esattamente pronosticato tra i primi 32. L'evento esattamente pronosticato tra i 4 eventi ulteriori del gruppo speciale e' valido ai fini della determinazione dei premi a punteggio solo se sono esattamente pronosticati gli otto eventi tra i primi 32 e concorre alla vincita di 1ª categoria. 8. Sono previste 4 categorie di vincita: a) 1ª categoria, per le combinazioni unitarie con 8+1 punti; b) 2ª categoria, per le combinazioni unitarie con 8 punti; c) 3ª categoria, per le combinazioni con 7 punti; d) 4ª categoria, per le combinazioni con 6 punti. |
| Art. 39 Validita' dei risultati
1. Ai fini della determinazione della combinazione unitaria vincente del concorso e' assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS in conformita' alle prime comunicazioni del CONI. 2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorita' sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso. 3. Per gli eventi diversi da quelli ulteriori inseriti nel gruppo speciale di 4: a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito; b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo in conformita' alle comunicazioni del CONI; c) che AAMS, in conformita' alle comunicazioni del CONI dichiara non validi prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale e' convenzionalmente assunto, a tutti gli effetti del concorso, il risultato del primo evento valido elencato nella schedina di gioco. 4. Nel caso in cui uno o piu' degli eventi del gruppo speciale di 4: a) non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito; b) viene o vengono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo in conformita' alle comunicazioni del CONI; c) viene o vengono da AAMS, in conformita' alle comunicazioni del CONI, dichiarati non validi prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale e' convenzionalmente assunto, a tutti gli effetti del concorso, il risultato del primo evento valido del gruppo speciale. 5. In deroga ai precedenti commi 3, lettera a), e 4, lettera a), sono considerati validi gli eventi che, per dichiarata causa di forza maggiore, sono stati rinviati al giorno successivo. Se la disputa dell'evento rinviato e' stabilita in giorno diverso da quello immediatamente successivo, l'evento, ai fini del concorso, e' considerato non disputato e quindi non concorre alla determinazione della colonna vincente. 6. Concorrono alla determinazione della combinazione unitaria vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, e' stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione e' fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati. 7. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tutti gli eventi, diversi da quelli ulteriori compresi nel gruppo speciale di 4, sono nelle condizioni di cui al precedente comma 3, lettera c), la combinazione vincente e' quella per la quale si registra la piu' alta percentuale di pronostici espressi, in base alle elaborazioni del totalizzatore nazionale, arrotondando le percentuali alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui piu' eventi presentano la stessa percentuale, e' scelto il primo evento in ordine di elenco. 8. Nel caso in cui tutti gli eventi ulteriori del gruppo speciale di 4 sono nelle condizioni di cui al precedente comma 4, lettera c), l'evento che concorre alla determinazione della combinazione vincente di 1ª categoria e' quello per il quale si e' registrata la piu' alta percentuale di pronostici espressi, in base alle elaborazioni del totalizzatore nazionale; le percentuali sono arrotondate alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui piu' eventi del gruppo speciale presentano la stessa percentuale, e' scelto il primo evento in ordine di elenco. 9. Nel caso in cui tutti gli eventi previsti dal concorso, sia quelli compresi nel gruppo dei 32 che quelli ulteriori compresi nel gruppo speciale di 4, risultano nelle condizioni di cui ai precedenti commi 3, lettera c) e 4, lettera c), prima che il totalizzatore nazionale ha registrato alcuna giocata, il concorso e' annullato. |
| 39-bis (4) (( (Determinazione della colonna unitaria vincente).
1. Relativamente ai risultati degli eventi oggetto del concorso, la commissione di controllo determina la colonna unitaria vincente in base ai seguenti criteri: a) la colonna unitaria vincente e' formata dai sette numeri che contraddistinguono, nella schedina di gioco, i sette eventi con il piu' elevato numero di reti segnate, posti in ordine decrescente, rispetto al numero totale di reti segnate; b) nei casi di parita' del numero di reti segnate, e' data precedenza, ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente, all'evento nel quale la squadra seconda indicata ha realizzato il piu' elevato numero di reti; c) in caso di ulteriore parita' e' data precedenza, ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente, all'evento contrassegnato, nella schedina di gioco, con il numero d'ordine piu' basso.))
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D. 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che: "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente". |
| Art. 40 Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori
1. Il montepremi del concorso pronostici Totogol, da ripartire tra i vincitori, e' costituito dalla somma: a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b); b) dei resti del concorso precedente; c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor. 2. Il montepremi del concorso di cui al precedente comma 1 e' incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, degli eventuali jackpot. |
| Art. 41 Determinazione della combinazione unitaria vincente
1. In conformita' alle prime comunicazioni del CONI relativamente ai risultati degli eventi oggetto del concorso, la commissione di controllo determina la combinazione unitaria vincente in base ai seguenti criteri: a) la combinazione unitaria vincente e' formata dagli otto numeri con i quali sono indicati, nella schedina di gioco, gli 8 eventi con il piu' elevato numero di reti segnate; b) nei casi di parita' di numero di reti segnate, e' data precedenza, ai fini della determinazione della combinazione unitaria vincente, all'evento nel quale la squadra seconda indicata ha realizzato il piu' elevato numero di reti; c) in caso di ulteriore parita' e' data precedenza, ai fini della determinazione della combinazione unitaria vincente, all'evento contrassegnato, nella schedina di gioco, con il numero d'ordine piu' basso; d) la comunicazione della combinazione unitaria vincente avviene collocando gli otto numeri in funzione crescente rispetto al numero d'ordine di ciascun evento riportato sulla schedina di gioco. 2. Con gli stessi criteri di cui al comma 1 la commissione di controllo determina il numero indicante l'evento del gruppo speciale di 4, rientrante nella combinazione unitaria vincente. |
| Art. 42 Calcolo e comunicazione delle quote di vincita eventuale mancanza di vincitori
1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'articolo 40, comma 1, si deduce l'importo dei premi di partecipazione, sia precedenti che successivi, cosi' determinando la quota del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio. 2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a punteggio del concorso Totogol e' determinato nel modo seguente: a) il 10% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 1ª categoria piu' l'eventuale jackpot, di cui all'articolo 40, comma 2; b) il 30% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 2ª categoria piu' l'eventuale jackpot, di cui all'articolo 40, comma 2; c) il 30% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 3ª categoria; d) il 30% del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 4ª categoria. 3. Il quoziente tra il montepremi di 1ª categoria ed il numero delle combinazioni unitarie vincenti di 1ª categoria costituisce la quota unitaria di vincita di tale categoria. 4. Il quoziente tra il montepremi di 2ª categoria e la somma del numero delle combinazioni unitarie vincenti di 2ª categoria e del numero delle combinazioni unitarie vincenti di 1ª categoria, costituisce la quota unitaria di vincita di 2ª categoria. 5. Il quoziente tra il montepremi di 3ª categoria ed il numero delle combinazioni unitarie vincenti di 3ª categoria costituisce la quota unitaria di vincita di tale categoria. 6. Il quoziente tra il montepremi di 4ª categoria ed il numero delle combinazioni unitarie vincenti di 4ª categoria costituisce la quota unitaria di vincita di tale categoria. 7. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del Totogol non e' stato aggiudicato il jackpot di 1ª categoria, l'importo relativo e' sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore. 8. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del Totogol non e' stato aggiudicato il jackpot di 2ª categoria, l'importo relativo e' sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore. 9. In mancanza di combinazioni unitarie vincenti di 3ª categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 4ª categoria, e' ripartito tra le combinazioni unitarie vincenti di 4ª categoria. 10. In mancanza di combinazioni unitarie vincenti di 4ª categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 3ª categoria, e' ripartito tra i vincitori di 3ª categoria. 11. In mancanza di combinazioni unitarie vincenti di 3ª e 4ª categoria, la somma del relativi montepremi e' ripartita in parti uguali tra le combinazioni unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio. 12. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una categoria inferiore e' piu' alta di quella di una categoria superiore, e' calcolata una quota unica di vincita, dividendo la somma del montepremi delle due categorie con la somma del numero delle combinazioni vincenti delle stesse categorie. 13. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'Euro per troncamento; i decimali risultanti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di Euro inferiore. 14. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote. 15. Nel caso in cui la commissione di controllo riscontra, per qualsiasi motivo, l'impossibilita' di determinare le quote, l'intero montepremi e' riportato sul concorso immediatamente successivo. |
| Art. 42-bis (1) (( Oggetto del concorso pronostici "+Gol" ))
(( 1. Il concorso pronostici "+Gol", abbinato al concorso Totogol, consiste nel pronosticare, per ciascuno dei quattordici eventi che compongono la colonna Totogol, se si realizza un numero di reti inferiore o uguale a 2 oppure superiore a 2. )) |
| Art. 42-ter (1) (( Modalita' di indicazione della volonta' di partecipazione al concorso ))
(( 1. La partecipazione al concorso "+Gol" si effettua contrassegnando l'apposito spazio predisposto per ogni colonna sulle schedine di gioco del concorso Totogol, oppure con digitazione diretta sul terminale di gioco dell'apposito simbolo, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante. Le modalita' di partecipazione al concorso per le giocate effettuate in via telematica o telefonica sono disciplinate con il decreto del direttore generale di AAMS, di cui all'articolo 3, comma 1. 2. La partecipazione al concorso puo' essere anche di una sola colonna unitaria, purche' la giocata al concorso Totogol, cui essa e' collegata, e' almeno di 2 colonne unitarie. La giocata massima relativa al concorso pronostici "+Gol" non puo' superare le 8.192 colonne unitarie. )) |
| Art. 42-quater (1) (( Giocate sistemistiche ed a caratura ))
(( 1. La giocata sistemistica al concorso pronostici "+Gol" e' effettuata utilizzando esclusivamente un sistema del concorso Totogol e si compone di tante colonne unitarie quante ne derivano dallo sviluppo delle sole varianti inserite tra la parte sinistra, comprendente i segni convenzionali "0-1" e "2", e destra, comprendente i segni convenzionali "3" e "4+", di un pannello Totogol. 2. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema e' sviluppato automaticamente dal terminale di gioco anche per il concorso pronostici "+Gol"; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici "+Gol" e Totogol, sono comunicati al partecipante e la ricevuta e' emessa solo dopo il consenso dello stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti dall'articolo 37, comma 2. 3. Per le giocate effettuate per via telematica o telefonica, le modalita' di sviluppo del sistema, la richiesta e la conferma del consenso da parte del partecipante e la forma di certificazione della giocata sono disciplinate dal decreto del direttore generale di AAMS di cui all'articolo 3, comma 1. 4. La partecipazione al concorso effettuata attraverso giocate a caratura, e' ammessa solo in quanto parte di un sistema relativo al concorso pronostici Totogol. Le modalita' di effettuazione delle giocate a caratura ed il contenuto delle cedole di caratura fanno riferimento a quanto stabilito dall'articolo 36. 5. Le cedole di caratura devono contenere, oltre alle informazioni previste dall'articolo 36, comma 4, anche l'informazione concernente la partecipazione al concorso pronostici "+Gol". 6. Le modalita' di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono stabilite con il decreto del direttore generale di AAMS di cui all'articolo 20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata e' effettuata direttamente dal concessionario. )) |
| Art. 42-quinquies (1) (( Ricevuta di partecipazione ))
(( 1. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, la ricevuta di partecipazione del concorso pronostici "+Gol" e' parte integrante della ricevuta relativa alla giocata per il concorso Totogol, cui essa e' collegata. Il contenuto della ricevuta di partecipazione fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 37, comma 2. La ricevuta di partecipazione, oltre alle informazioni previste dall'articolo 37, contiene anche l'indicazione della partecipazione al concorso pronostici "+Gol". )) |
| Art. 42-sexies (1) (( Tipologia e assegnazione dei premi del concorso ))
(( 1. Il concorso "+Gol" assegna due tipologie di premio, cumulabili tra loro: premi precedenti di partecipazione e premi a punteggio. 2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie accettate ai fini del concorso pronostici "+Gol", alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima colonna unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo di ogni singolo premio e' di 100,00 euro. 3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento per il quale e' stato esattamente pronosticato se si realizza un numero di reti inferiore o uguale a 2 oppure superiore a 2. I premi a punteggio sono assegnati alle colonne unitarie che hanno realizzato 14 punti. )) |
| Art. 42-septies (1) (( Validita' dei risultati ))
(( 1. Ai fini della determinazione della colonna vincente del concorso "+Gol" e' assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS in conformita' alle prime comunicazioni ufficiali del CONI. 2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorita' sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso. 3. Per la determinazione della colonna vincente del concorso, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 9 relativamente agli eventi: a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito; b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo in conformita' alle prime comunicazioni ufficiali del CONI; c) che AAMS, in conformita' alle prime comunicazioni ufficiali del CONI, dichiara non validi, prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale. 4. In deroga a quanto disposto dal comma 3, lettera a), sono considerati, comunque, validi gli eventi che, per dichiarata causa di forza maggiore, sono rinviati al giorno successivo. Se la disputa dell'evento rinviato e' stabilita in un giorno diverso da quello immediatamente successivo, l'evento ai fini del concorso, e' considerato non disputato e rientra nella disciplina prevista dal comma 6. 5. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, e' stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione e' fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati. 6. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora per qualsiasi motivo, uno o piu' eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi. 7. Nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo di sette, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi. 8. Nel caso in cui piu' di sette eventi, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), e' facolta' di AAMS anticipare la chiusura dell'accettazione stessa e dichiarare vincenti le colonne unitarie corrispondenti alla colonna composta dai segni fino a quel momento percentualmente piu' pronosticati, cosi' come risultante dalle elaborazioni del totalizzatore nazionale, arrotondando le percentuali alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui per lo stesso evento, la percentuale dei pronostici su due o tre segni risulta equidistribuita, e' convenzionalmente assunto il seguente ordine: "0-1", "2", "3", "4+". 9. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso e' annullato. 10. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico richiesto si intende riferito al numero di reti realizzate, se non diversamente specificato, al termine dei tempi regolamentari. )) |
| Art. 42-octies (1) (( Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori ))
(( 1. Il montepremi del concorso pronostici "+Gol", autonomo rispetto a quello previsto per il concorso pronostici Totogol, da ripartire tra i vincitori, e' costituito dalla somma: a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b); b) dei resti del concorso precedente; c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor. 2. Il montepremi di cui al comma 1, e' incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot. )) |
| Art. 42-novies (1) (( Calcolo delle vincite e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori ))
(( 1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'articolo 42-octies, comma 1, si deduce l'importo dei premi precedenti di partecipazione, cosi' determinando la quota del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio. 2. Il montepremi da destinare ai premi a punteggio, ai sensi del comma 1, ed incrementato dell'eventuale jackpot di cui all'articolo 42-octies, comma 2, e' assegnato alle colonne unitarie vincenti con 14 punti. 3. Il quoziente tra il montepremi della categoria unica ed il numero delle colonne unitarie vincenti, costituisce la quota unitaria di vincita. 4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 14 punti, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo, determinando la formazione del jackpot. 5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici "+Gol" non si aggiudica il jackpot, l'importo relativo e' distribuito tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio. 6. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncamento; i decimali rimanenti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore. 7. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote. 8. Nel caso in cui la commissione di controllo riscontra, per qualsiasi motivo, l'impossibilita' di determinare le quote, l'intero montepremi e' riportato sul concorso immediatamente successivo. )) |
| Art. 43 Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2003. 2. I concorsi pronostici indetti antecedentemente alla data del 1° luglio 2003 sono regolati dalle disposizioni in vigore al momento della loro effettuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 giugno 2003 Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 131 |
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