Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 3 luglio 2003
Disposizioni per il cofinanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

IL DIRETTORE GENERALE
per l'Armonizzazione del mercato
e la tutela dei consumatori

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 148, comma 1 il quale ha previsto che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;
Visto, altresi', l'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo siano riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive per essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro delle attivita' produttive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori», nello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 17385 del 20 febbraio 2003 che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha provveduto a riassegnare le entrate di cui al comma 1 del medesimo articolo al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori, per un importo complessivo di Euro 29.290.853;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 26 maggio 2003 che, sentite le commissioni parlamentari competenti, ha individuato le iniziative di cui all'art. 148, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, raggruppandole secondo tre linee di intervento;
Considerato che alla linea di intervento 2, come individuata dal citato decreto, sono stati assegnati Euro 24.000.000;
Considerato, altresi', che all'art. 4 del citato decreto si dispone che la direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori effettui apposito monitoraggio circa i risultati conseguiti con le iniziative cofinanziate, al fine di informare le competenti commissioni parlamentari;
Visto, altresi', l'art. 3 del predetto decreto del 26 maggio 2003, il quale stabilisce che il direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori assegni, all'interno di ogni linea di intervento e nel limite del relativo importo totale previsto, le risorse a ciascuna delle attivita' indicate e ne dia attuazione, fissando i criteri, i termini e le modalita' di utilizzo delle risorse stesse;
Ritenuto opportuno dare immediata attuazione alla linea di intervento 2;

Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «legge», la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) «decreto di ripartizione», il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 26 maggio 2003;
c) «cofinanziamento», il contributo erogato dal Ministero a valere sul capitolo n. 1650 dello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive, istituito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 e denominato «Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori»;
d) «iniziative», le iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
e) «tipologie di progetti», le attivita' indicate all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto;
f) «Ministero», il Ministero delle attivita' produttive;
g) «Direzione generale», la Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori;
h) «CNCU», il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'art. 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281;
i) «soggetti proponenti», i soggetti ammessi a presentare domanda di cofinanziamento, cosi' come definiti all'art. 4 del presente decreto;
l) «soggetti beneficiari», i soggetti i cui progetti vengono cofinanziati, secondo le modalita' indicate nell'art. 11 del presente decreto.
 
Art. 2.
Ripartizione delle disponibilita' finanziarie
1. Le risorse destinate al cofinanziamento dei progetti di cui alla linea di intervento 2 dell'allegato al decreto di ripartizione, pari a Euro 24.000.000, sono assegnate, riservando Euro 200.000 per lo svolgimento dell'attivita' di monitoraggio e controllo di cui al successivo art. 13, alle tre tipologie di progetti indicate nella predetta linea di intervento nel modo seguente:
a) Euro 10.000.000 per i progetti di rilevanza nazionale;
b) Euro 3.800.000 per i progetti di rilevanza regionale;
c) Euro 10.000.000 per i progetti proposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per il completamento di iniziative gia' avviate a favore dei consumatori.
2. Qualora, a seguito della formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 11, non vengano completamente utilizzate le risorse assegnate ad una o due delle tipologie di progetti di cui al precedente comma 1, si procede ad attribuire le risorse eccedenti alle/alla tipologie/tipologia che presentano/presenta progetti non cofinanziati, o cofinanziati parzialmente, per carenza di risorse, attraverso un riparto proporzionale al fabbisogno non coperto.
3. Qualora, anche a seguito del riparto di cui al precedente comma, le risorse complessivamente disponibili non risultino completamente utilizzate, con decreto ministeriale si provvedera', ove sia possibile in relazione ai limiti posti dalla legislazione in materia di contabilita' pubblica, a riaprire i termini per la presentazione di nuove domande di cofinanziamento.
 
Art. 3.
Progetti ammissibili
1. I progetti ammissibili al cofinanziamento sono suddivisi tra le seguenti tipologie, come stabilito dal decreto di ripartizione:
a) progetti di rilevanza nazionale - ciascun progetto di rilevanza nazionale deve riguardare servizi sulle seguenti materie:
a1) informazione su prezzi e tariffe: miglioramento della condizione informativa dei consumatori sui prezzi di beni e servizi di largo e generale consumo, compresi i servizi di pubblica utilita' e finanziari, anche attraverso l'elaborazione o sviluppo di servizi informativi, telematici e di materiali divulgativi; monitoraggio; apertura di appositi sportelli informativi e call center, anche mediante accordi di collaborazione con enti territoriali piu' vicini al consumatore e/o con organismi nazionali o amministrazioni centrali;
a2) sicurezza: servizi di orientamento del consumatore all'acquisto di prodotti sicuri; monitoraggio sull'efficienza dei servizi; miglioramento del livello di conoscenza dei consumatori sui soggetti pubblici cui spetta la sorveglianza sulla sicurezza dei prodotti; predisposizione di strumenti di analisi e studi, organizzazione di centri di informazione e documentazione, sui prodotti e sui servizi; apertura di appositi sportelli informativi e call center, anche mediante accordi di collaborazione con enti territoriali piu' vicini al consumatore e/o con organismi nazionali o amministrazioni centrali;
a3) qualita': servizi di informazione sulle carte dei servizi e sugli standard di qualita' previsti; assistenza di tipo amministrativo prestata a titolo gratuito; apertura di appositi sportelli informativi e call center, anche mediante accordi di collaborazione con enti territoriali piu' vicini al consumatore e/o con organismi nazionali o amministrazioni centrali; studi e analisi sulla qualita' dei prodotti e dei servizi offerti ai consumatori ed agli utenti;
a4) etichettatura e pubblicita': servizi di informazione, orientamento, analisi e monitoraggio; assistenza di tipo amministrativo prestata a titolo gratuito in materia di etichettatura di prodotti, caratteristiche delle merci e in materia di pubblicita'; miglioramento della conoscenza normativa; apertura di appositi sportelli informativi e call center, anche mediante accordi di collaborazione con enti territoriali piu' vicini al consumatore e al produttore, nonche' con organismi nazionali o amministrazioni centrali;
a5) RC-Auto: servizi di informazione, orientamento, monitoraggio, verifica delle procedure, assistenza degli utenti dei servizi assicurativi di tipo amministrativo prestata a titolo gratuito; apertura di appositi sportelli informativi e call center, anche mediante accordi di collaborazione con enti territoriali piu' vicini al consumatore e/o con organismi nazionali o amministrazioni centrali; incremento e diffusione di strumenti di formazione ed orientamento;
a6) strumenti normativi dei diritti dei consumatori: servizi, a titolo gratuito, tesi al potenziamento e al miglioramento dell'attivita' di assistenza e consulenza prestata ai consumatori e divulgazione con qualsiasi strumento, relativamente ai diritti di cui all'art. 1 della legge n. 281 del 1998;
b) progetti di rilevanza regionale - ciascun progetto di rilevanza regionale deve riguardare servizi sulle seguenti materie:
b1) informazione su prezzi e tariffe: miglioramento della condizione informativa dei consumatori sui prezzi di beni e servizi di largo e generale consumo, compresi i servizi di pubblica utilita', e servizi finanziari, anche attraverso l'elaborazione o sviluppo di servizi informativi, telematici e di materiali divulgativi; monitoraggio; apertura di appositi sportelli informativi e call center, anche mediante accordi di collaborazione con enti territoriali piu' vicini al consumatore e/o con organismi nazionali o amministrazioni centrali;
b2) sicurezza: servizi di orientamento del consumatore all'acquisto di prodotti sicuri; monitoraggio sull'efficienza dei servizi; miglioramento del livello di conoscenza dei consumatori sui soggetti pubblici cui spetta la sorveglianza sulla sicurezza dei prodotti; predisposizione di strumenti di analisi e studi, organizzazione di centri di informazione e documentazione, sui prodotti e sui servizi; apertura di appositi sportelli informativi e call center, anche mediante accordi di collaborazione con enti territoriali piu' vicini al consumatore e/o con organismi nazionali o amministrazioni centrali;
b3) qualita': servizi di informazione sulle carte dei servizi e sugli standard di qualita' previsti; assistenza di tipo amministrativo prestata a titolo gratuito; apertura di appositi sportelli informativi e call center, anche mediante accordi di collaborazione con enti territoriali piu' vicini al consumatore e/o con organismi nazionali o amministrazioni centrali; studi e analisi sulla qualita' dei prodotti e dei servizi offerti ai consumatori ed agli utenti;
b4) etichettatura e pubblicita': servizi di informazione, orientamento, analisi e monitoraggio; assistenza di tipo amministrativo prestata a titolo gratuito in materia di etichettatura di prodotti, caratteristiche delle merci e in materia di pubblicita'; miglioramento della conoscenza normativa; apertura di appositi sportelli informativi e call center, anche mediante accordi di collaborazione con enti territoriali piu' vicini al consumatore e al produttore nonche' con organismi nazionali o amministrazioni centrali;
b5) RC-Auto: servizi di informazione, orientamento, monitoraggio, verifica delle procedure, assistenza degli utenti dei servizi assicurativi di tipo amministrativo prestata a titolo gratuito; apertura di appositi sportelli informativi e call center, anche mediante accordi di collaborazione con enti territoriali piu' vicini al consumatore e/o con organismi nazionali o amministrazioni centrali; incremento e diffusione di strumenti di formazione ed orientamento;
b6) azioni a tutela dei consumatori: servizi di assistenza, consulenza dei consumatori e divulgazione con qualsiasi strumento relativamente ai diritti di cui all'articolo 1 della legge n. 281 del 1998, nonche' cura degli interessi collettivi dei consumatori ed utenti nell'ambito del territorio regionale interessato;
c) progetti proposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per il completamento di iniziative gia' avviate a favore dei consumatori. Ai sensi del presente decreto, per «iniziative gia' avviate» si intendono quelle direttamente realizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per le quali l'atto amministrativo con il quale si e' dato avvio alla realizzazione sia intervenuto in data antecedente alla presentazione della domanda. Ai fini della lettera c) del presente comma, si considerano «a favore dei consumatori», le iniziative che interessano le materie di cui alle precedenti lettere a) e b), nonche' quelle approvate nei piani regionali, nel rispetto dei limiti e con le modalita' previste dal presente decreto.
2. I progetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, devono essere proposti, rispettivamente, dai soggetti proponenti definiti alle lettere a) e b) del successivo art. 4. Ciascun progetto proposto puo' riguardare una o piu' materie di cui, rispettivamente, alle lettere da a1) ad a6) e da b1) a b6) del comma 1.
3. Uno stesso soggetto proponente puo' presentare sia progetti relativi a piu' materie che progetti relativi a singole materie, a condizione che una stessa materia non sia trattata in piu' progetti. I progetti, proposti da uno stesso soggetto proponente, che trattano la/e stessa/e materia/e non saranno considerati ammissibili al cofinanziamento e, per quanto riguarda le regioni e le province autonome, ciascuna di esse non puo', comunque, presentare piu' di sei progetti.
4. Qualora un soggetto proponente presenti piu' progetti, questi deve indicare una scala di priorita' tra di essi assegnando a ciascun progetto un valore percentuale intero, compreso tra 1 e 99, in misura tale che la somma dei valori assegnati sia pari a 100; qualora uno, o piu', dei progetti presentati non siano ritenuti ammissibili al cofinanziamento, i valori percentuali ad essi assegnati vengono ripartiti, tra i rimanenti progetti ammessi, in misura proporzionale ai valori assegnati a questi ultimi. Nel caso in cui un soggetto proponente presenti un solo progetto, il valore assegnato e' automaticamente pari a 100.
5. Ciascun progetto di cui alla lettera a) del comma 1 deve interessare almeno cinque regioni, con esclusione delle associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute. Ciascun progetto di cui alla lettera b) del comma 1 deve essere riferito ad un'unica regione e, ai fini dell'ammissibilita' al cofinanziamento, deve ottenere il parere favorevole della regione o della provincia autonoma competente, secondo le modalita' di cui al successivo art. 8, comma 6.
6. L'importo delle spese ammissibili per ciascun progetto non puo' essere inferiore a Euro 100.000 per i progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 e a Euro 50.000 per i progetti di cui alla lettera b) del comma stesso.
 
Art. 4.
Soggetti proponenti
1. Possono presentare domanda per l'accesso al cofinanziamento dei progetti di cui al precedente articolo i seguenti soggetti:
a) per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), le associazioni di consumatori presenti nel CNCU, in quanto iscritte all'elenco di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 alla data di pubblicazione del presente decreto;
b) per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), le altre associazioni di consumatori presenti sul territorio che, in base al proprio statuto, abbiano lo scopo esclusivo della tutela dei consumatori e degli utenti, e che, alla data del 31 dicembre 2002, risultino costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Sono escluse le associazioni che, seppure dotate di autonomia giuridica e contabile, siano emanazione locale, federate o comunque connesse con una delle associazioni di cui alla lettera a) del presente comma, ovvero i cui associati siano computati, ai fini del possesso del requisito numerico per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, tra quelli di una delle medesime associazioni di cui alla lettera a).
c) per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 5.
Misura massima del cofinanziamento
1. Per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 3, i soggetti proponenti possono richiedere il cofinanziamento delle spese previste, fino ad un massimo pari al 70% del loro importo considerato ammissibile ai sensi del successivo art. 6.
2. L'importo del cofinanziamento di cui al precedente comma non puo' in ogni caso essere superiore a Euro 500.000 per ciascun progetto di cui alle lettere a) e c) dell'art. 3, comma 1 ed a Euro 150.000 per i progetti di cui alla lettera b) del medesimo comma.
3. La copertura finanziaria della restante parte delle spese ammissibili, fino alla concorrenza del 100%, deve essere garantita attraverso l'apporto di risorse finanziarie da parte dello stesso soggetto proponente e/o di altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi i finanziamenti comunitari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della legge 30 luglio 1998, n. 281.
 
Art. 6.
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili al cofinanziamento esclusivamente le spese, sostenute dal soggetto proponente successivamente alla data di presentazione della domanda e per le quali sia prodotta idonea e specifica documentazione attestante, altresi', l'avvenuto pagamento, direttamente imputabili alla realizzazione del progetto e relative a:
a) acquisizione e/o noleggio di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica, da utilizzare presso locali e sedi del soggetto beneficiario;
b) acquisizione, realizzazione od utilizzo di programmi informatici;
c) acquisizione di servizi relativi a specifiche iniziative di comunicazione nonche' ad attivita' divulgativa del progetto realizzato, con il limite del 10% del totale delle spese ammissibili qualora si tratti di spese di pubblicita'; i materiali e i prodotti divulgativi e pubblicitari, sia cartacei che multimediali, realizzati con i progetti cofinanziati dovranno riportare, in modo chiaro e leggibile, la seguente dicitura: «Progetto cofinanziato dal Ministero delle attivita' produttive», pena la non ammissibilita' delle spese suddette;
d) consulenze professionali, se prestate da imprese e societa', anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalita' giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto; questi ultimi purche' non ricoprenti cariche sociali presso il soggetto proponente e purche' non dipendenti o collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa del soggetto stesso;
e) costi relativi al personale dipendente del soggetto proponente e ad altre figure a questo assimilate dalla normativa vigente, compreso il personale parasubordinato nonche' il personale impegnato, con qualsiasi tipologia contrattuale, in via specifica per la realizzazione del progetto con esclusione delle prestazioni professionali; in relazione a tali costi devono essere fornite informazioni relative al numero, alla qualifica, alla descrizione dei compiti nonche' alla durata dell'impiego di ciascun addetto nel progetto; tali spese devono essere espresse in costi orari per il tempo dedicato al progetto, non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, ne' essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata;
f) spese generali, per le quali non e' possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attivita', come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere, viaggi e missioni del personale dipendente come definito alla precedente lettera e), ecc. Tali spese vengono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, per un importo pari al 40% dei costi ammessi di cui alla precedente lettera e).
2. I costi di cui alla lettera e) del precedente comma sono considerati ammissibili al cofinanziamento nel limite massimo del 50% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili del progetto.
3. Per i progetti presentati dalle associazioni di cui alla lettera a), comma 1, art. 3, sono ammesse, altresi', con riferimento alle tipologie di spesa di cui alle lettere c) ed e) del comma 1, le spese relative ad attivita' eseguite, in relazione al progetto, dalle associazioni che, dotate di autonomia giuridica e contabile, siano emanazione locale, federate o comunque connesse con il soggetto proponente, ovvero i cui associati siano computati, ai fini del possesso del requisito numerico per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, tra quelli del soggetto proponente. Le attivita' di cui al presente comma devono essere effettuate dietro pagamento, da parte del soggetto proponente, di corrispettivi specifici risultanti da idonea documentazione contabile rilasciata dall'associazione locale, federata o comunque connessa che svolge l'attivita'.
4. Per i progetti presentati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano di cui alla lettera c) dell'art. 3, comma 1, le spese ritenute ammissibili riguardano esclusivamente quelle di cui alle lettere a), b), c), e d) del precedente comma 1.
5. Le spese sostenute per il progetto devono essere dichiarate:
a) al lordo di I.V.A., da parte dei soggetti proponenti che dichiarino che il valore dell'imposta in questione rappresenta un costo non recuperabile;
b) al netto di I.V.A., da parte dei restanti soggetti proponenti.
6. Per idonea e specifica documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute, si intende lettera liberatoria del fornitore dei beni e dei servizi acquisiti ovvero documentazione bancaria da cui si evinca il relativo pagamento.
7. Sui titoli di spesa originali il soggetto beneficiario dovra' apporre, in modo chiaro ed indelebile la seguente dicitura: «Spesa cofinanziata al &ul; % dal Ministero delle attivita' produttive DGAMTC ai sensi del decreto ministeriale 26 maggio 2003».
 
Art. 7.
Termine per la realizzazione dei progetti
1. I progetti di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere completati, pena la revoca del cofinanziamento concesso, entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data del decreto di concessione del cofinanziamento. Puo' essere concessa, per gravi e sopravvenute cause non imputabili al soggetto beneficiario, una proroga non superiore a sei mesi, che deve essere richiesta almeno tre mesi prima dalla scadenza del suddetto termine.
2. Per date di avvio e di ultimazione del progetto si intendono, rispettivamente, quella del primo e dell'ultimo titolo di spesa, se il progetto si e' concluso con prestazioni di terzi o con acquisizione di beni e servizi, ovvero quella dichiarata dal legale rappresentante del soggetto proponente se il progetto si e' avviato o concluso con costi interni.
3. Per ciascun progetto deve essere dichiarata, nel modulo di domanda, la durata prevista, espressa in mesi, per la realizzazione del progetto.
4. Per i progetti di cui alla lettera c) dell'articolo 3 del presente decreto, le regioni o le province autonome di Trento e Bolzano devono, dichiarare la data prevista di conclusione dei lavori del progetto rispetto al quale la richiesta di cofinanziamento costituisce completamento, nonche' specificare il contenuto della parte gia' realizzata.
 
Art. 8.
Termini e modalita' per la presentazione delle domande
1. Le domande per l'accesso al cofinanziamento possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto ed entro e non oltre il cinque settembre 2003, pena l'irricevibilita' della domanda stessa.
2. La domanda di cofinanziamento deve essere inviata a mezzo raccomandata a/r ovvero presentata a mano in busta chiusa al seguente indirizzo: Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, via Molise n. 2 - 00187 Roma. Nel caso di presentazione a mano, le domande devono essere presentate alla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori, via Molise n. 2 - Roma, IV piano, dalle ore 10,00 alle ore 14,00, che rilascera' apposita ricevuta.
3. Per la determinazione della data di presentazione della domanda fa fede il timbro postale di spedizione ovvero, nel caso di presentazione a mano, il timbro apposto sul plico all'atto del ricevimento.
4. Per i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 4, la domanda, in regola con il bollo nei casi non esenti ai sensi dell'art. 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, deve essere formulata secondo lo schema predisposto nell'allegato n. 1 al presente decreto e corredata dalla documentazione indicata nell'allegato n. 3. Per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 4, la domanda deve essere formulata secondo lo schema predisposto nell'allegato n. 2 al presente decreto e corredata dalla documentazione indicata nell'allegato n. 3.
5. Ogni plico deve contenere la domanda e la documentazione relativa ad un solo progetto da cofinanziare e deve recare la dicitura: «legge n. 388/2000, art. 148, comma 1. Iniziative a vantaggio dei consumatori».
6. Per le domande riferite ai progetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), copia della domanda e della scheda tecnica devono essere contestualmente trasmesse, agli indirizzi riportati nell'allegato n. 16 ed in un plico recante la dicitura «legge n. 388/2000, art. 148, comma 1. Iniziative a vantaggio dei consumatori. Richiesta di parere», alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio e' prevista la realizzazione del progetto. Queste ultime, entro il trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande di cui al comma 1 del presente articolo, devono trasmettere, anche via fax, alla Direzione generale il proprio motivato parere sul progetto presentato. In caso di mancato ricevimento di tale parere entro il predetto termine, vale il principio del silenzio-assenso.
 
Art. 9.
Modalita' e termini per l'istruttoria dei progetti
1. La Direzione generale effettua l'istruttoria dei progetti presentati al fine di valutare la completezza della documentazione prodotta, la presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e di verificare la rispondenza del progetto alle disposizioni del presente decreto.
2. La Direzione generale ha facolta' di richiedere, con raccomandata con avviso di ricevimento, l'integrazione della documentazione allegata alle domande. Il soggetto proponente dovra' ottemperare alla richiesta, con le stesse modalita', entro dieci giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta stessa, pena la non ammissibilita' della domanda.
3. Entro sessanta giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di cofinanziamento, la Direzione generale conclude l'attivita' istruttoria, attribuendo a ciascun progetto un punteggio secondo le modalita' del successivo art. 10.
 
Art. 10.
Parametri per l'attribuzione del punteggio
1. La Direzione generale verifica l'idoneita' di ciascun progetto a realizzare l'obiettivo prefissato nell'ambito delle materie indicate al precedente art. 3 e gli assegna un punteggio in base ai seguenti parametri:
a) per i progetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 del presente decreto, rapporto tra spese ammissibili per il personale e totale delle spese ammissibili da 0 a 40 punti;
b) rapporto tra spese ammissibili non cofinanziate e spese ammissibili totali da 0 a 30 punti;
c) rapporto tra spese ammissibili (espresse in migliaia di euro) e durata prevista di realizzazione del progetto (espressa in mesi) da 0 a 15 punti;
d) durata prevista di realizzazione del progetto (espressa in mesi) da 0 a 15 punti;
e) per i progetti di cui alla lettera c) dell'art. 3 del presente decreto, rapporto tra totale dei costi gia' sostenuti e somma dei costi gia' sostenuti e di quelli da sostenere ammessi al cofinanziamento, vale a dire:
X
Ve = -----
X + Y

ove
Ve = valore del parametro «e» relativo al progetto
X = totale dei costi gia' sostenuti (secondo le stesse tipologie di spesa indicate al comma 1 dell'art 6)
Y = costi da sostenere ammessi al cofinanziamento da 0 a 40 punti;
2. Ai fini della determinazione dei punteggi di cui al precedente comma, si intende:
a) per «spese ammissibili», le spese ammissibili cosi' come determinate a seguito dell'attivita' istruttoria prevista al precedente art. 9;
b) per «spese ammissibili per il personale», le spese di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), cosi' come determinate a seguito dell'attivita' istruttoria prevista al precedente art. 9;
c) per «durata prevista di realizzazione del progetto», il periodo di tempo intercorrente, espresso in mesi con arrotondamento all'unita' superiore qualora il periodo sia superiore a quindici giorni, tra la data di avvio dei lavori e la data di ultimazione del progetto, cosi' come definite all'art. 7, comma 2.
3. Per ogni parametro del comma 1, il relativo punteggio viene attribuito applicando la seguente formula:
P max
P = ------------------- (Vp - V min)
(V max - V min)

P = punteggio attribuito al parametro per ciascun progetto
P max = punteggio massimo attribuibile al parametro
V max = valore massimo del parametro riscontrato tra tutti i progetti riferiti ad una stessa graduatoria (v. successivo art. 11, comma 1)
V min = valore minimo del parametro riscontrato tra tutti i progetti riferiti ad una stessa graduatoria (v. successivo art. 11, comma 1)
Vp = valore del parametro relativo al progetto
4. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun progetto e' ottenuto sommando il valore del punteggio di ogni parametro valido per ciascuna graduatoria e moltiplicando tale somma per il valore percentuale attribuito al progetto dal soggetto proponente, secondo la scala di priorita' di cui all'art. 3, comma 4 del presente decreto.
 
Art. 11
Formazione delle graduatorie e decreti di concessione
1. I progetti ritenuti idonei sono inseriti in tre graduatorie, ciascuna relativa ad una delle tipologie di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto.
2. All'interno delle graduatorie, i progetti vengono ordinati in senso decrescente sulla base del punteggio attribuito ai sensi dell'art. 10, con indicazione del cofinanziamento concedibile.
3. Le risorse finanziarie disponibili per ciascuna graduatoria sono quelle indicate all'art. 2, comma 1 del presente decreto. Il cofinanziamento viene concesso, per ciascuna graduatoria, seguendo l'ordine di cui al precedente comma, fino all'esaurimento dei fondi. Qualora, per insufficienza dei fondi disponibili anche a seguito dell'eventuale applicazione di quanto disposto al comma 2 dell'art. 2, un progetto non risulti completamente cofinanziato nella misura richiesta, a quest'ultimo verra' concesso il cofinanziamento nei limiti delle risorse residue. Il soggetto proponente, qualora accetti il cofinanziamento nella misura ridotta, presenta una specifica dichiarazione di impegno a realizzare il progetto nella sua interezza cosi' come ammesso, ovvero una dichiarazione di rinuncia al cofinanziamento.
4. Il Ministero provvede alla formazione delle graduatorie, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed emana, contestualmente, i relativi decreti di concessione. Per i progetti non ammessi al cofinanziamento e' inviata specifica comunicazione, con l'indicazione dei motivi di esclusione.
 
Art. 12.
Erogazione del cofinanziamento
1. L'erogazione del cofinanziamento e' effettuata dal Ministero secondo le seguenti modalita':
a) una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 40% dell'importo totale del cofinanziamento, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, redatta secondo lo schema degli allegati n. 5 e n. 13, e, per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), dietro presentazione di adeguata fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta in stretta conformita' allo schema di cui all'allegato n. 12, sottoscritta, pena il non accoglimento della stessa, con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i e rilasciata, a favore del Ministero delle attivita' produttive, esclusivamente dalle banche e dalle imprese di assicurazione autorizzate a norma di legge;
b) una seconda quota, sempre a titolo di anticipazione, pari al 40% dell'importo totale del cofinanziamento, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, redatta secondo lo schema degli allegati n. 6 e n. 14, corredata dalla documentazione di spesa attestante l'avvenuto pagamento per un importo almeno pari al 40% delle spese totali ammesse al cofinanziamento; il Ministero, previa verifica di tutta la documentazione inviata, provvede all'erogazione della seconda quota;
c) una terza quota, a saldo, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario redatta secondo lo schema degli allegati n. 8 e n. 15 ed a seguito del provvedimento di concessione definitivo di cui al successivo comma 5.
2. E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari di presentare, entro novanta giorni dall'ultimazione del progetto come definita nel comma 2 dell'art. 7, la documentazione finale delle spese sostenute, unitamente a tale documentazione, i soggetti beneficiari trasmettono la relazione sul progetto realizzato (v. allegato n. 10). Sia la documentazione finale delle spese sostenute che la predetta relazione devono essere firmate dal rappresentante legale del soggetto beneficiario.
3. Il Ministero, sulla base della documentazione finale delle spese, della relazione sul progetto realizzato di cui al comma precedente e dell'esito delle verifiche effettuate ai sensi del successivo art. 13, accerta la conformita' del progetto realizzato a quello ammesso, determina l'ammontare delle spese complessivamente sostenute e ritenute ammissibili e procede, applicando la stessa percentuale di cofinanziamento originariamente concessa, a ricalcolare l'importo del cofinanziamento stesso che, in ogni caso, non puo' essere superiore a quello indicato nel decreto di concessione.
4. Qualora l'importo complessivo del cofinanziamento, come rideterminato a seguito delle attivita' di cui al comma 3, risulti inferiore all'ammontare complessivo delle quote gia' erogate a titolo di anticipazione, e' fatto obbligo al soggetto beneficiario di restituire, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato, le somme in eccesso, secondo quanto stabilito al comma 4 dall'art. 9 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123.
5. Sulla base degli esiti delle attivita' previste ai precedenti commi 3 e 4, il Ministero emette il provvedimento definitivo di concessione e contestualmente procede a svincolare la fideiussione in essere.
 
Art. 13.
Monitoraggio e controlli
1. Al fine di acquisire, ai sensi dell'art. 4 del decreto 26 maggio 2003, le informazioni da fornire alle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, nonche' per verificare presso i soggetti beneficiari sia lo stato di avanzamento del progetto che la sua completa realizzazione e le spese sostenute, il Ministero, contestualmente al decreto di concessione del cofinanziamento, nomina una commissione incaricata di effettuare i predetti accertamenti.
 
Art. 14.
Revoche
1. Il Ministero procede alla revoca totale del cofinanziamento corrisposto e con il conseguente obbligo, da parte del soggetto beneficiario, della restituzione, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato, delle somme gia' ricevute, secondo quanto stabilito di cui al comma 4 dall'art. 9 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, nei seguenti casi:
mancato rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 o l'eventuale negativa valutazione della documentazione finale delle spese e della relazione esplicativa da parte del Ministero;
mancato completamento dei progetti entro il termine fissato dall'art. 7, comma 1;
scostamento a consuntivo anche di uno solo dei parametri di cui all'art. 10 suscettibili di variazione, in misura superiore al 30% rispetto al valore del parametro stesso calcolato in fase istruttoria;
mancato rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente di lavoro.
per le associazioni di cui alla lettera a) dell'art. 4 del presente decreto, cancellazione delle associazioni dei consumatori dall'elenco di cui all'art. 5 della legge n. 281 del 1998, prima della ultimazione del progetto;
per tutte le associazioni dei consumatori, qualsiasi variazione dello scopo sociale che introduca finalita' diverse dalla tutela dei consumatori e degli utenti, prima della ultimazione del progetto.
2. Nel caso di alienazione, nei due anni successivi alla data di ultimazione del progetto, di macchinari e attrezzature acquistati ed ammessi a cofinanziamento, il Ministero procede alla revoca parziale del cofinanziamento corrisposto, relativamente ai beni alienati, con il conseguente obbligo, da parte del soggetto beneficiario, della restituzione, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato, delle somme gia' ricevute, secondo quanto stabilito di cui al comma 4 dall'art. 9 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123.
Roma, 3 luglio 2003
Il direttore generale: Primicerio
 
Allegati

----> vedere allegati da pag. 12 a pag. 51 del S.O. <----
 
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