Gazzetta n. 167 del 21 luglio 2003 (vai al sommario) |
|
DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2003, n. 181 |
Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita'. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 27 della legge 1° marzo 2002, n. 39, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita'; Vista la direttiva 2001/101/CE della Commissione, del 26 novembre 2001, con la quale viene modificata la direttiva 2000/13/CE, per quanto riguarda la definizione di carne; Vista la direttiva 2002/67/CE della Commissione, del 18 luglio 2002, relativa all'etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della salute, degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Campo di applicazione 1. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente: «1. L'etichettatura dei prodotti alimentari, destinati alla vendita al consumatore nell'ambito del mercato nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 17, nonche' la loro presentazione e la relativa pubblicita' sono disciplinate dal presente decreto.».
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001». L'art. 27, cosi' recita: «Art. 27 (Attuazione della direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita). - 1. L'attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita', sara' informata al principio e criterio direttivo della introduzione, accanto al sistema di etichettatura obbligatorio, di un sistema di etichettatura volontario aggiuntivo, certificato da organismi di controllo riconosciuti dalla Comunita' europea, che consenta di evidenziare le caratteristiche qualitative e di tipicita' del prodotto commercializzato.». - La direttiva 2000/13/CE e' pubblicata in GUCE L. n. 109 del 6 maggio 2000. - La direttiva 2001/101/CE e' pubblicata in GUCE L. n. 310 del 28 novembre 2001. - La direttiva 2002/67/CE e' pubblicata in GUCE L. n. 191 del 19 luglio 2002. Nota all'art. 1: - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca: «Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari.» Il testo dell'art. 1, cosi' come modificato dal decreto decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. L'etichettatura dei prodotti a alimentari, destinati alla vendita al consumatore nell'ambito del mercato nazionale, salvo quanto previsto al successivo art. 17, nonche' la loro presentazione e la relativa pubblicita' sono disciplinate dal presente decreto. 2. Si intende per: a) etichettatura l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza, in conformita' a quanto stabilito negli articoli 14, 16 e 17, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare; b) prodotto alimentare preconfezionato l'unita' di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettivita', costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui e' stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata; c) presentazione dei prodotti alimentari: 1) la forma o l'aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla loro confezione; 2) il materiale utilizzato per il loro confezionamento; 3) il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita; 4) l'ambiente nel quale sono esposti; d) prodotto alimentare preincartato l'unita' di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall'involucro nel quale e' stato posto o avvolto negli esercizi di vendita; e) consumatore il consumatore finale nonche' i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettivita' analoghe denominate in seguito "collettivita'". 3. Non sono considerati preconfezionati i prodotti alimentari non avvolti da alcun involucro nonche' quelli di grossa pezzatura anche se posti in involucro protettivo, generalmente venduti previo frazionamento; le fascette e le legature anche se piombate, non sono considerate involucro o imballaggio.».
|
| Art. 2. Finalita' dell'etichettatura dei prodotti alimentari 1. L'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Finalita' dell'etichettatura dei prodotti alimentari). - 1. L'etichettatura e le relative modalita' di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da: a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identita', sulla qualita', sulla composizione, sulla quantita', sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso; b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprieta' che non possiede; c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche; d) non attribuire al prodotto alimentare proprieta' atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana ne' accennare a tali proprieta', fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. 2. I divieti e le limitazioni di cui al comma 1 valgono anche per la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari.». |
| Art. 3. Indicazioni obbligatorie per i prodotti preconfezionati 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' aggiunto, infine, il seguente comma: «5-bis. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalita' ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura di cui al comma 1, lettera m).».
Nota all'art. 3: - Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note all'art. 1. Il testo dell'art. 3, cosi' come modificato dal presente decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 3 (Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati). - 1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni: a) la denominazione di vendita; b) l'elenco degli ingredienti; c) la quantita' netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantita' unitarie costanti, la quantita' nominale; d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza; e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' economica europea; f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto; i) le modalita' di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; l) le istruzioni per l'uso, ove necessario; m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto; m-bis) la quantita' di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall'art. 8. 2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; e' consentito riportarle anche in piu' lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, e' consentito riportare le menzioni originarie. 3. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore. 4. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione delle norme metrologiche, fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi di etichettatura. 5. Per sede si intende la localita' ove e' ubicata l'azienda o lo stabilimento. 5-bis. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalita' ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura di cui al comma 1, lettera m).».
|
| Art. 4. Denominazione di vendita 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «5-bis. I prodotti alimentari, che hanno una denominazione di vendita definita da norme nazionali o comunitarie devono essere designati con la stessa denominazione anche nell'elenco degli ingredienti dei prodotti composti nella cui preparazione sono utilizzati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 6, 11 e 13. Tuttavia nella denominazione di vendita e nell'etichettatura in generale del prodotto finito, puo' essere riportato il solo nome generico dell'ingrediente utilizzato.».
Nota all'art. 4: - Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note all'art. 1. Il testo dell'art. 4, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 4 (Denominazione di vendita). - 1. La denominazione di vendita di un prodotto alimentare e' la denominazione prevista per tale prodotto dalle disposizioni della Comunita' europea ad esso applicabili. In mancanza di dette disposizioni la denominazione di vendita e' la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell'ordinamento italiano, che disciplinano il prodotto stesso. 1-bis. In assenza delle disposizioni di cui al comma 1, la denominazione di vendita e' costituita dal nome consacrato da usi e consuetudini o da una descrizione del prodotto alimentare e, se necessario da informazioni sulla sua utilizzazione, in modo da consentire all'acquirente di conoscere l'effettiva natura e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso. 1-ter. E' ugualmente consentito l'uso della denominazione di vendita sotto la quale il prodotto e' legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato membro di origine. Tuttavia, qualora questa non sia tale da consentire al consumatore di conoscere l'effettiva natura del prodotto e di distinguerlo dai prodotti con i quali esso potrebbe essere confuso, la denominazione di vendita deve essere accompagnata da specifiche informazioni descrittive sulla sua natura e utilizzazione. 1-quater. La denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non puo' essere usata, quando il prodotto che essa designa, dal punto di vista della composizione o della fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dal prodotto conosciuto sul mercato nazionale con tale denominazione. 1-quinquies. Nella ipotesi di cui al comma 1-quater, il produttore, il suo mandatario o il soggetto responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la documentazione tecnica ai fini dell'autorizzazione all'uso di una diversa denominazione da concedersi di concerto con i Ministeri della sanita' e delle politiche agricole, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite eventuali specifiche merceologiche, nonche' indicazioni di utilizzazione. 2. La denominazione di vendita non puo' essere sostituita da marchi di fabbrica o di commercio ovvero da denominazioni di fantasia. 3. La denominazione di vendita comporta una indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare o al trattamento specifico da esso subito (ad esempio: in polvere, concentrato, liofilizzato, surgelato, affumicato) se l'omissione di tale indicazione puo' creare confusione nell'acquirente. 4. La menzione del trattamento mediante radiazioni ionizzanti e' in ogni caso obbligatoria e deve essere realizzata con la dicitura "irradiato" ovvero "trattato con radiazioni ionizzanti". 5. La conservazione dei prodotti dolciari alle basse temperature, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di conservazione degli alimenti, non costituisce trattamento ai sensi del comma 3. 5-bis. I prodotti alimentari, che hanno una denominazione di vendita definita da norme nazionali o comunitarie devono essere designati con la stessa denominazione anche nell'elenco degli ingredienti dei prodotti composti nella cui preparazione sono utilizzati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 6, 11 e 13. Tuttavia nella denominazione di vendita e nell'etichettatura in generale del prodotto finito, puo' essere riportato il solo nome generico dell'ingrediente utilizzato.».
|
| Art. 5. Ingredienti 1. L'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente: «10. Le carni utilizzate come ingredienti di un prodotto alimentare sono indicate con il nome della specie animale ed in conformita' a quanto previsto all'allegato I.».
Nota all'art. 5: - Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note all'art. 1. Il testo dell'art. 5, comma 10, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 5 (Ingredienti). - 1. Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata. 2. Gli ingredienti devono essere designati con il loro nome specifico; tuttavia: a) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato I e che rientrano nella composizione di un altro prodotto alimentare, possono essere designati con il solo nome di tale categoria; b) gli ingredienti, che appartengono ad una delle categorie elencate nell'allegato II devono essere designati con il nome della loro categoria seguito dal loro nome specifico o dal relativo numero CEE. Qualora un ingrediente appartenga a piu' categorie, deve essere indicata la categoria corrispondente alla funzione principale che esso svolge nel prodotto finito; b-bis) la designazione "amido(i)" che figura nell'allegato I, ovvero quella "amidi modificati" di cui all'allegato II, deve essere completata dall'indicazione della sua origine vegetale specifica, qualora l'amido possa contenere glutine. 3. L'elenco degli ingredienti e' costituito dalla enumerazione di tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine di peso decrescente al momento della loro utilizzazione; esso deve essere preceduto da una dicitura appropriata contenente la parola "ingrediente". 4. L'acqua aggiunta e gli altri ingredienti volatili sono indicati nell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. L'acqua aggiunta puo' non essere menzionata ove non superi, in peso, il 5 per cento del prodotto finito. 5. La quantita' di acqua aggiunta come ingrediente in un prodotto alimentare e' determinata sottraendo dalla quantita' totale del prodotto finito la quantita' degli altri ingredienti adoperati al momento della loro utilizzazione. 6. Nel caso di ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione, l'indicazione puo' avvenire nell'elenco in base al loro peso prima della concentrazione o della disidratazione con la denominazione originaria. 7. Nel caso di prodotti concentrati o disidratati, da consumarsi dopo essere stati ricostituiti, gli ingredienti possono essere elencati secondo l'ordine delle proporzioni del prodotto ricostituito, purche' la loro elencazione sia accompagnata da una indicazione del tipo «ingredienti del prodotto ricostituito» ovvero «ingredienti del prodotto pronto per il consumo». 8. Nel caso di miscuglio di frutta o di ortaggi in cui nessun tipo di frutta o di ortaggi abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in altro ordine, purche' la loro elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo «in proporzione variabile». 9. Nel caso di miscuglio di spezie o di piante aromatiche in cui nessuna delle componenti abbia una predominanza di peso rilevante, gli ingredienti possono essere elencati in un altro ordine, purche' la loro elencazione sia accompagnata da una dicitura del tipo «in proporzione variabile». 10. Le carni utilizzate come ingredienti di un prodotto alimentare sono indicate con il nome della specie animale ed in conformita' a quanto previsto all'allegato I. 11. Un ingrediente composto puo' figurare nell'elenco degli ingredienti con la propria denominazione prevista da norme specifiche o consacrata dall'uso in funzione del peso globale, purche' sia immediatamente seguito dalla enumerazione dei propri componenti. 12. La enumerazione di cui al comma 11 non e' obbligatoria: a) se l'ingrediente composto rappresenta meno del 25% del prodotto finito; b) se l'ingrediente composto e' un prodotto per il quale l'elenco degli ingredienti non e' prescritto; c) quando si tratta di ingredienti i quali, durante il processo di fabbricazione, siano stati temporaneamente tolti da un ingrediente composto per esservi immessi di nuovo in un quantitativo non superiore al tenore iniziale. 13. La menzione del trattamento di cui all'articolo 4, comma 3, non e' obbligatoria, salvo nel caso sia espressamente prescritta da norme specifiche; l'ingrediente sottoposto a radiazioni ionizzanti, tuttavia, deve essere sempre accompagnato dall'indicazione del trattamento.».
|
| Art. 6. Designazione degli aromi 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «3-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, il chinino e la caffeina, utilizzati come aromi nella fabbricazione o nella preparazione dei prodotti alimentari, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti del prodotto composto con la loro denominazione specifica, immediatamente dopo il termine "aroma". 3-ter. Nei prodotti che contengono piu' aromi tra i quali figurano il chinino o la caffeina, l'indicazione puo' essere effettuata tra parentesi, immediatamente dopo il termine "aromi", con la dicitura "incluso chinino" o "inclusa caffeina". 3-quater. Quando una bevanda destinata al consumo tal quale o previa ricostituzione del prodotto concentrato o disidratato contiene caffeina, indipendentemente dalla fonte, in proporzione superiore a 150 mg/litro, la seguente menzione deve figurare sull'etichetta, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita della bevanda: "Tenore elevato di caffeina". Tale menzione e' seguita, tra parentesi e nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 4 dell'articolo 14, dall'indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100 ml. 3-quinquies. Le disposizioni del comma 3-quater non si applicano alle bevande a base di caffe', di te', di estratto di caffe' o di estratto di te', la cui denominazione di vendita contenga il termine "caffe'" o "te'."».
Note all'art. 6: - Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note all'art. 1. Il testo dell'art. 6, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 46 (Designazione degli aromi). - 1. Gli aromi sono designati con il termine di «aromi» oppure con una indicazione piu' specifica oppure con una descrizione dell'aroma. 2. Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione avente un significato sensibilmente equivalente puo' essere utilizzato soltanto per gli aromi la cui parte aromatizzante contenga esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali e/o preparati aromatizzanti. 3. Se la indicazione dell'aroma contiene un riferimento alla natura o all'origine vegetale o animale delle sostanze utilizzate, il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione avente un significato equivalente puo' essere utilizzato soltanto se la parte aromatizzante e' stata isolata mediante opportuni processi fisici o enzimatici o microbiologici oppure con processi tradizionali di preparazione di prodotti alimentari unicamente o pressoche' unicamente a partire dal prodotto alimentare o dalla sorgente di aromi considerata. 3-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, il chinino e la caffeina, utilizzati come aromi nella fabbricazione o nella preparazione dei prodotti alimentari, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti del prodotto composto con la loro denominazione specifica, immediatamente dopo il termine "aroma". 3-ter. Nei prodotti che contengono piu' aromi tra i quali figurano il chinino o la caffeina, l'indicazione puo' essere effettuata tra parentesi, immediatamente dopo il termine "aromi", con la dicitura "incluso chinino" o "inclusa caffeina". 3-quater. Quando una bevanda destinata al consumo tal quale o previa ricostituzione del prodotto concentrato o disidratato contiene caffeina, indipendentemente dalla fonte, in proporzione superiore a 150 mg/litro, la seguente menzione deve figurare sull'etichetta, nello stesso campo visivo della denominazione di vendita della bevanda: "Tenore elevato di caffeina". Tale menzione e' seguita, tra parentesi e nel rispetto delle condizioni stabilite al comma 4 dell'articolo 14, dall'indicazione del tenore di caffeina espresso in mg/100 ml. 3-quinquies. Le disposizioni del comma 3-quater non si applicano alle bevande a base di caffe', di te', di estratto di caffe' o di estratto di te', la cui denominazione di vendita contenga il termine "caffe'" o "te'".».
|
| Art. 7. Q u a n t i t a' 1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente: «2. La quantita' nominale di un preimballaggio e' quella definita dall'articolo 2 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, dall'articolo 2 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391.».
Note all'art. 7: - Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note all'art. 1. Il testo dell'art. 9 cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 9 (Quantita). - 1. La quantita' netta di un preimballaggio e' la quantita' che esso contiene al netto della tara. 2. La quantita' nominale di un preimballaggio e' quella definita dall'articolo 2 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451 convertito dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, dall'articolo 2 della legge 25 ottobre 1978, n. 690 e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391. 3. La quantita' dei prodotti alimentari preconfezionati deve essere espressa in unita' di volume per i prodotti liquidi ed in unita' di massa per gli altri prodotti, utilizzando per i primi il litro (I o L), il centilitro (cl) o il millilitro (ml) e per gli altri il chilogrammo (kg) o il grammo (g), salvo deroghe stabilite da norme specifiche. 4. Nel caso di imballaggio, costituito da due o piu' preimballaggi individuali contenenti la stessa quantita' dello stesso prodotto, l'indicazione della quantita' e' fornita menzionando il numero totale dei preimballaggi individuali e la quantita' nominale di ciascuno di essi. 5. Le indicazioni di cui al comma 4 non sono obbligatorie quando il numero totale dei preimballaggi individuali puo' essere visto chiaramente e contato facilmente dall'esterno e la quantita' contenuta in ciascun preimballaggio individuale puo' essere chiaramente vista dall'esterno almeno su uno di essi. 6. Nel caso di imballaggi preconfezionati, costituiti da due o piu' preimballaggi individuali che non sono considerati unita' di vendita, l'indicazione della quantita' e' fornita menzionando la quantita' totale ed il numero totale dei preimballaggi individuali. Tuttavia, per i prodotti da forno, quali fette biscottate, crakers, biscotti, prodotti lievitati monodose, e per i prodotti a base di zucchero e' sufficiente l'indicazione della quantita' totale. 7. Se un prodotto alimentare solido e' presentato immerso in un liquido di governo, deve essere indicata anche la quantita' di prodotto sgocciolato; per liquido di governo si intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati anche quando si presentano congelati o surgelati, purche' il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione alimentare e non sia, pertanto, decisivo per l'acquisto: a) acqua, soluzioni acquose di sale, salamoia; b) soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto; c) soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti; d) succhi di frutta e di ortaggi nel caso delle conserve di frutta e di ortaggi. 8. L'indicazione della quantita' non e' obbligatoria: a) per i prodotti generalmente venduti a pezzo o a collo; qualora contenuti in un imballaggio globale, il numero de pezzi deve essere chiaramente visto dall'esterno e facilmente contato ovvero indicato sull'imballaggio stesso; b) per i prodotti dolciari la cui quantita' non sia superiore a 30 g; c) per i prodotti la cui quantita' sia inferiore a 5 g o 5 ml, salvo per le spezie e le piante aromatiche. 9. I prodotti soggetti a notevoli cali di massa o di volume devono essere pesati alla presenza dell'acquirente ovvero riportare l'indicazione della quantita' netta al momento in cui sono esposti per la vendita al consumatore. 10. La quantita' di prodotti alimentari, per i quali sono previste gamme di quantita' a volume, puo' essere espressa utilizzando il solo volume.
|
| Art. 8. Termine minimo di conservazione 1. L'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente: «Art. 10. (Termine minimo di conservazione). - 1. Il termine minimo di conservazione e' la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprieta' specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro" quando la data contiene l'indicazione del giorno o con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro la fine" negli altri casi, seguita dalla data oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura. 2. Il termine minimo di conservazione, che non si applica ai prodotti di cui all'articolo 10-bis, e' determinato dal produttore o dal confezionatore o, nel caso di prodotti importati, dal primo venditore stabilito nell'Unione europea, ed e' apposto sotto la loro diretta responsabilita'. 3. Il termine minimo di conservazione si compone dell'indicazione in chiaro e nell'ordine, del giorno, del mese e dell'anno e puo' essere espresso: a) con l'indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi; b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per piu' di tre mesi ma per meno di diciotto mesi; c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per piu' di diciotto mesi. 4. Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura del prodotto, particolari accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto stesso sino al termine di cui al comma 1 ovvero nei casi in cui tali accorgimenti siano espressamente richiesti da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 completano l'enunciazione delle condizioni di conservazione. 5. L'indicazione del termine minimo di conservazione non e' richiesta per: a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati o tagliati o che non abbiano subito trattamenti analoghi; tale deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose; b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini aromatizzati e le bevande ottenute da frutti diversi dall'uva nonche' delle bevande dei codici NC 2206 00 91, 2206 00 93, 2206 00 99, ottenute da uva o mosto d'uva; c) le bevande con contenuto alcolico pari o superiore al 10% in volume; d) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta, le bevande alcolizzate poste in recipienti individuali di capacita' superiore a 5 litri destinati alle collettivita'; e) i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione; f) gli aceti; g) il sale da cucina; h) gli zuccheri allo stato solido; i) i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri e/o edulcoranti, aromi e coloranti quali caramelle e pastigliaggi; l) le gomme da masticare e prodotti analoghi; m) i gelati monodose.». |
| Art. 9. Data di scadenza 1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' inserito il seguente: «Art. 10-bis (Data di scadenza). - 1. Sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la salute umana, il termine minimo di conservazione e' sostituito dalla data di scadenza; essa deve essere preceduta dalla dicitura "da consumarsi entro" seguita dalla data stessa o dalla menzione del punto della confezione in cui figura. 2. La data di scadenza comprende, nell'ordine ed in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno e comporta la enunciazione delle condizioni di conservazione, e, qualora prescritto, un riferimento alla temperatura in funzione della quale e' stato determinato il periodo di validita'. 3. Per i prodotti lattieri freschi, per i formaggi freschi, per la pasta fresca, nonche' per le carni fresche ed i prodotti della pesca e dell'acquacoltura freschi, la data di scadenza puo' essere determinata con decreti dei Ministri delle attivita' produttive, delle politiche agricole e forestali e della salute, sulla base della evoluzione tecnologica e scientifica. 4. Per il latte, escluso il latte UHT e sterilizzato a lunga conservazione, la data di scadenza e' determinata con decreto dei Ministri delle attivita' produttive, delle politiche agricole e forestali e della salute, sulla base della evoluzione tecnologica e scientifica. Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia ogni diversa disposizione relativa alla durabilita' del latte. 5. E' vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione.». |
| Art. 10. Sede dello stabilimento 1. Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente: «1. L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), puo' essere omessa nel caso di: a) stabilimento ubicato nello stesso luogo della sede gia' indicata in etichetta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e); b) prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia; c) prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria.».
Note all'art. 10: - Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note all'art. 1. Il testo dell'art. 11, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 11 (Sede dello stabilimento). - 1. L'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionainento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f, puo' essere omessa nel caso di: a) stalilimento ubicato nello stesso luogo della sede gia' indicata in etichetta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e); b) prodotti preconfezionati provenienti da altri Paesi per la vendita tal quali in Italia; c) prodotti preconfezionati che riportano la bollatura sanitaria. 2. Nel caso in cui l'impresa disponga di piu' stabilimenti, e' consentito indicare sull'etichetta tutti gli stabilimenti purche' quello effettivo venga evidenziato mediante punzonatura o altro segno. 3. Nel caso di impresa che provveda alla distribuzione o alla vendita dei prodotti, sulle cui confezioni non sia indicato il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore, la sede dello stabilimento deve essere completata dall'indirizzo ovvero, in mancanza, da una indicazione che ne agevoli la localizzazione.».
|
| Art. 11. Lotto dei prodotti 1. All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, le parole: «con la menzione del giorno, del mese e dell'anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la menzione almeno del giorno e del mese».
Note all'art. 11: - Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note all'art. 1. Il testo dell'art. 13, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 13 (Lotto). - 1. Per lotto si intende un insieme di unita' di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche. 2. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza. 3. Il lotto e' determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nella Comunita' economica europea ed e' apposto sotto la propria responsabilita'; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed e' preceduto dalla lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura. 4. Per i prodotti alimentari preconfezionati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi. 5. Per i prodotti alimentari non preconfezionati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita. 6. L'indicazione del lotto non e' richiesta: a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese; b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull'imballaggio globale; c) per i prodotti agricoli che, all'uscita dall'azienda agricola, sono: 1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio; 2) avviati verso organizzazioni di produttori o 3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione; d) per i prodotti alimentari preincartati nonche' per i prodotti alimentari venduti nei luoghi di produzione o di vendita al consumatore finale non preconfezionati ovvero confezionati su richiesta dell'acquirente ovvero preconfezionati ai fini della loro vendita immediata; e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato piu' grande abbia una superficie inferiore a 10 cm2. 7. Sono considerate indicazioni del lotto eventuali altre date qualora espresse con la menzione almeno del giorno e del mese nonche' la menzione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, qualora conforme al disposto del comma 1. 8. Ai fini dei controlli sull'applicazione delle norme comunitarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' con proprio decreto stabilire le modalita' di indicazione del lotto per taluni prodotti alimentari o categorie di prodotti alimentari.».
|
| Art. 12. Imballaggi globali 1. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-bis. Gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore, contenenti prodotti preconfezionati, possono non riportare le indicazioni prescritte all'articolo 3, purche' esse figurino sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti; qualora dette indicazioni non siano verificabili, sull'imballaggio devono figurare almeno la denominazione dei singoli prodotti contenuti e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza del prodotto avente la durabilita' piu' breve.».
Note all'art. 12: - Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note all'art. 1. Il testo dell'art. 14, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 14 (Modalita' di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati). - 1. La denominazione di vendita, la quantita', il termine minimo di conservazione o la data di scadenza nonche' il titolo alcolometrico volumico effettivo devono figurare nello stesso campo visivo. 2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica fino al 30 giugno 1999 per le bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate e sulle quali e' impressa in modo indelebile una delle indicazioni riportate al comma 1. 3. Nel caso delle bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate e sulle quali e' riportata in modo indelebile una dicitura e, pertanto, non recano ne' etichetta ne' anello ne' fascetta nonche' nel caso degli imballaggi o dei recipienti la cui superficie piana piu' grande e' inferiore a 10 cm2 sono obbligatorie solo le seguenti indicazioni: la denominazione di vendita, la quantita' e la data; in tale caso non si applica la disposizione di cui al comma 1. 4. Le indicazioni di cui all'articolo 3 devono figurare sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi o legata al medesimo o su anelli, fascette, dispositivi di chiusura e devono essere menzionate in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili; esse non devono in alcun modo essere dissimulate o deformate. 5. Per i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore ma commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore stesso, le indicazioni di cui all'articolo 3 possono figurare soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti, se e' garantito che tale documento sia unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppure sia stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa, fatto salvo quanto previsto al comma 7. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai prodotti alimentari preconfezionati destinati alle collettivita' per esservi preparati o trasformati o frazionati o somministrati. 7. Nel caso in cui le indicazioni di cui all'articolo 3 figurino, ai sensi dei commi 5 e 6, sui documenti commerciali, le indicazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), d) ed e) devono figurare anche sull'imballaggio globale in cui i prodotti alimentari sono posti per la commercializzazione. 7-bis. Gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore, contenenti prodotti preconfezionati, possono non riportare le indicazioni prescritte all'articolo 3, purche' esse figurino sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti; qualora dette indicazioni non siano verificabili, sull'imballaggio devono figurare almeno la denominazione dei singoli prodotti contenuti e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza del prodotto avente la durabilita' piu' breve».
|
| Art. 13. Prodotti sfusi 1. L'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Vendita dei prodotti sfusi). - 1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell'acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti. 2. Sul cartello devono essere riportate: a) la denominazione di vendita; b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione; c) le modalita' di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario; d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187; e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati. 3. Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti puo' essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimita' dei banchi di esposizione dei prodotti stessi. 4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1 puo' essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso. 5. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettivita' ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita "acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata" se e' stata addizionata di anidride carbonica. 6. I prodotti dolciari preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l'acquisto, possono riportare le indicazioni di cui al comma 2 solamente sul cartello o sul contenitore, purche' in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall'acquirente. 7. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, devono essere riportate le menzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed h); tali menzioni possono essere riportate soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti, se e' garantito che tale documento sia unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppure sia stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa.». |
| Art. 14. Formaggi freschi a pasta filata 1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 giugno 1986, n. 252, sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente: «3. Ai formaggi freschi a pasta filata si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con la precisazione che, in relazione al tipo di preconfezione realizzata, detti prodotti possono riportare: a) l'indicazione della quantita' del solo prodotto sgocciolato se posto in liquido di governo; oppure b) della quantita' nominale se preconfezionati a gamma unitaria costante; oppure c) nessuna indicazione di quantita' se preconfezionati a gamma unitaria variabile e pesati su richiesta e alla presenza dell'acquirente.».
Note all'art. 14: - Il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, reca: «Differimento del termine fissato dall'art. 4, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430, per l'applicazione della legge 18 giugno 1985, n. 321, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata.». Il testo dell'art. 1 cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita: «Art. 1. - I formaggi freschi a pasta filata, quali fiordilatte, mozzarelle ed analoghi, possono essere posti in vendita solo se appositamente preconfezionati all'origine. 2. I formaggi freschi a pasta filata possono essere venduti nei caseifici di produzione preincartati. 3. Ai formaggi freschi a pasta filata si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, con la precisazione che, in relazione al tipo di preconfezione realizzata, detti prodotti possono riportare: a) l'indicazione della quantita' del solo prodotto sgocciolato se posto in liquido di governo; oppure b) della quantita' nominale se preconfezionati a gamma unitaria costante; oppure c) nessuna indicazione di quantita' se preconfezionati a gamma unitaria variabile e pesati su richiesta e alla presenza dell'acquirente.».
|
| Art. 15. Designazione delle carni 1. All'allegato 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' aggiunto il seguente prodotto:
===================================================================== Definizione |Designazione ===================================================================== I muscoli scheletrici delle specie di mammiferi e di | uccelli riconosciute idonee al consumo umano con i | tessuti che vi sono contenuti o vi aderiscono, per i | quali il tenore totale di grasso e di tessuto connettivo| non supera i valori di seguito indicati e quando la | carne costituisce ingrediente di un altro prodotto | alimentare. | --------------------------------------------------------------------- Carne (i) seguita (e) dal nome della (e) specie animale | (i) da cui proviene (provengono) o dal qualificativo | relativo alla specie. |
1. I limiti massimi di grasso e di tessuto connettivo sono indicati nella tabella seguente:
===================================================================== Specie animale |Grasso (%)|Tessuto connettivo (%) ===================================================================== Mammiferi, esclusi conigli e suini,| | miscugli di specie con predominanza| | di mammiferi |25 |25 --------------------------------------------------------------------- Suini |30 |25 --------------------------------------------------------------------- Volatili e conigli |15 |10
2. Se tali limiti di grasso o di tessuto connettivo o di entrambi sono superati e tutti gli altri criteri della definizione di carne sono rispettati, il tenore di "carne di" deve essere conseguentemente ridotto e la lista degli ingredienti deve contenere, oltre alla dicitura "carne di", l'indicazione del grasso o del tessuto connettivo o di entrambi. Il tessuto connettivo, qualora coincide col nome specifico della parte anatomica che lo apporta, puo' essere designato con tale nome. 3. Il tenore di tessuto connettivo si calcola facendo il rapporto fra i tenori di collagene e di proteine di carne. Il tenore di collagene e' pari ad 8 volte il tenore di idrossiprolina. 4. Le percentuali di grasso e di connettivo si applicano sia nella designazione delle carni nella lista degli ingredienti dei prodotti alimentari sia per la determinazione della percentuale di cui all'articolo 8. 5. Le "carni meccanicamente separate" sono escluse dalla definizione di "carne" di cui al comma 1 e devono essere designate come tali seguite dal nome della specie animale. 6. Il diaframma ed i masseteri fanno parte dei muscoli scheletrici; ne sono esclusi il cuore, la lingua, i muscoli della testa diversi dai masseteri, del carpo, del tarso e della coda. 7. Nel caso di utilizzazione di una miscela di carni di specie diverse, le percentuali di grasso e di connettivo sono proporzionali alle relative quantita'.».
Note all'art. 15: - Per il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, vedi note all'art. 1. Il testo dell'allegato 1, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, cosi' recita:
Allegato 1
CATEGORIA DI INGREDIENTI PER I QUALI L'INDICAZIONE DELLA CATEGORIA PUO' SOSTITUIRE QUELLA DEL NOME SPECIFICO
===================================================================== DEFINIZIONE | DESIGNAZIONE ===================================================================== |{Olio}, completata dal |qualificativo {vegetale} o |{animale}, a seconda dei casi |ovvero dalla indicazione Oli raffinati diversi dall'olio |dell'origine specifica vegetale o d'oliva |animale --------------------------------------------------------------------- |L'aggettivo {idrogenato} deve |accompagnare la menzione di un |olio idrogenato --------------------------------------------------------------------- |{Grasso} o {materia grassa}, |completata dal qualificativo |{vegetale} o {animale}, a seconda |dei casi ovvero dalla indicazione |della origine specifica vegetale o Grassi raffinati |animale --------------------------------------------------------------------- |L'aggettivo {idrogenato} deve |accompagnare la menzione di un |grasso idrogenato --------------------------------------------------------------------- |{Farina} seguita dalla |enumerazione delle specie di Miscele di farine provenienti da |cereali da cui provengono, in due o piu' specie di cereali |ordine decrescente di peso --------------------------------------------------------------------- Amidi e fecole naturali, amidi e | fecole modificati per via fisica o| enzimatica |{Amido (i) / fecola (e)} --------------------------------------------------------------------- Qualsiasi specie di pesce quando | il pesce costituisce un | ingrediente di un altro prodotto | alimentare, purche' la | denominazione e la presentazione | non facciano riferimento ad una | precisa specie di pesce |{Pesce (i)} --------------------------------------------------------------------- Qualsiasi specie di formaggio | quando il formaggio o miscela di | formaggi costituisce un | ingrediente di un altro prodotto | alimentare, purche' la | denominazione e la presentazione | di quest'ultimo non facciano | riferimento ad una precisa specie | di formaggio |{Formaggio (i)} --------------------------------------------------------------------- Tutte le spezie che non superino | il 2% in peso del prodotto |{Spezia (e) o miscela di spezie} --------------------------------------------------------------------- Tutte le piante o parti di piante | aromatiche che non superino il 2% |{Pianta (e) aromatica (che) o in peso del prodotto |miscela di piante aromatiche} --------------------------------------------------------------------- Qualsiasi preparazione di gomma | utilizzata nella fabbricazione | della gomma base per le gomme da | masticare |{Gomma base} --------------------------------------------------------------------- Pangrattato di qualsiasi origine |{Pangrattato} --------------------------------------------------------------------- Qualsiasi categoria di saccarosio |{Zucchero} --------------------------------------------------------------------- Destrosio anidro o monoidrato |{Destrosio} --------------------------------------------------------------------- Sciroppo di glucosio e sciroppo di| glucosio disidratato |{Sciroppo di glucosio} --------------------------------------------------------------------- Tutte le proteine del latte | (caseine caseinati, proteine del | siero di latte) e loro miscele |{Proteine del latte} --------------------------------------------------------------------- Burro di cacao di pressione di | torsione o raffinato |{Burro di cacao} --------------------------------------------------------------------- Tutta la frutta candita che non | superi il 10% in peso del prodotto|{Frutta candita} --------------------------------------------------------------------- Miscele di ortaggi che non | superino il 10% in peso del | prodotto |{Ortaggi} --------------------------------------------------------------------- Tutti i tipi di vino quali | definiti nel regolamento 822/87/CE| del Consiglio |{Vino}
I muscoli scheletrici delle specie| di mammiferi e di uccelli | riconosciute idonee al consumo | umano con i tessuti che vi sono | contenuti o vi aderiscono, per i | quali il tenore totale di grasso e| di tessuto connettivo non supera i| valori di seguito indicati e |Carne (i) seguita (e) dal nome quando la carne costituisce |della (e) specie animale (i) da ingrediente di un altro prodotto |cui proviene (provengono) o dal alimentare |qualificativo relativo alla specie
1. I limiti massimi di grasso e di tessuto connettivo sono indicati nella tabella seguente:
===================================================================== SPECIE ANIMALE |GRASSO %|TESSUTO CONNETTIVO % ===================================================================== Mammiferi, esclusi conigli e suini, | | miscugli di specie con predominanza di | | mammiferi |25 |25 --------------------------------------------------------------------- Suini |30 |25 --------------------------------------------------------------------- Volatili e conigli |15 |10
2. Se tali limiti di grasso o di tessuto connettivo o di entrambi sono superati e tutti gli altri criteri della definizione di carne sono rispettati, il tenore di «carne di» deve essere conseguentemente ridotto e la lista degli ingredienti deve contenere, oltre alla dicitura «carne di», l'indicazione del grasso o del tessuto connettivo o di entrambi. Il tessuto connettivo, qualora coincide col nome specifico della parte anatomica che lo apporta, puo' essere designato con tale nome. 3. Il tenore di tessuto connettivo si calcola facendo il rapporto fra i tenori di collagene e di proteine di carne. Il tenore di collagene e' pari ad 8 volte il tenore di idrossiprolina. 4. Le percentuali di grasso e di connettivo si applicano sia nella designazione delle carni nella lista degli ingredienti dei prodotti alimentari sia per la determinazione della percentuale di cui all'articolo 8. 5. Le «carni meccanicamente separate» sono escluse dalla definizione di «carne» di cui al comma 1 e devono essere designate come tali seguite dal nome della specie animale. 6. Il diaframma ed i masseteri fanno pirte dei muscoli scheletrici; ne sono esclusi il cuore, la lingua, i muscoli della testa diversi dai masseteri, del carpo, del tarso e della coda. 7. Nel caso di utilizzazione di una miscela di carni di specie diverse, le percentuali di grasso e di connettivo sono proporzionali alle relative quantita'.».
|
| Art. 16. Sanzioni 1. L'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente: «Art. 18. (Sanzioni). - 1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a euro diciottomila. 2. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10-bis e 14 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro novemilacinquecento. 3. La violazione delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento. 4. La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio.». |
| Art. 17. Norme transitorie 1. E' consentita la vendita dei prodotti alimentari, confezionati fino al 30 giugno 2003, o fino al 30 giugno 2004 per i prodotti di cui all'articolo 6, con etichette non conformi alle disposizioni del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 giugno 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Marzano, Ministro delle attivita' produttive Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Sirchia, Ministro della salute Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'e-conomia e delle finanze La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli |
|
|
|