Gazzetta n. 167 del 21 luglio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 30 giugno 2003
Modifica al decreto 16 luglio 2002, n. 641 - Modalita' di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici.

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Visto l'art. 10, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalita' di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto dirigenziale in data 16 luglio 2002, n. 641, del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto recante modalita' di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;
Considerato che l'art. 8 del sopraccitato decreto prescrive che le stazioni di revisione che richiedono l'approvazione dell'amministrazione devono essere accreditate da ciascun costruttore dei dispositivi che esse intendono revisionare;
Preso atto della presenza a bordo delle navi mercantili di sganci idrostatici di tipo approvato per i quali le stazioni di revisione non possono ottenere l'accreditamento per cessata attivita' delle stesse ditte costruttrici;
Considerata la necessita' di assicurare comunque la revisione di tali dispositivi, al fine di consentirne l'impiego a bordo delle navi mercantili sulle quali sono stati installati:
Decreta:
Art. 1.
All'art. 13 del decreto dirigenziale in data 16 luglio 2002, n. 641, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«1-bis. La revisione degli sganci idrostatici fabbricati da ditte che hanno cessato la propria attivita', e' effettuata dalle stazioni di revisione approvate dall'amministrazione anche senza il prescritto accreditamento».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2003
Il comandante generale Sicurezza
 
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